Termine di referendum: 16 gennaio 1984

Legge federale sulla protezione dell'ambiente # S T #

(Legge sulla protezione dell'ambiente [LPA])

del 7 ottobre 1983

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24septies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1979 1>, decreta: Titolo primo: Principi e disposizioni generali Capitolo 1: Principi Art. l Scopo 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e di conservare la fertilità del suolo.

2 A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.

Art. 2 Principio di causalità Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.

Art. 3 Riserva di altre leggi 1 Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali.

a Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione.

Art. 4 Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali 1 Le prescrizioni, fondate su altre leggi federali, concernenti gli effetti cagionati all'ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono corrispondere al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai valori limite delle immissioni (art. 13 a 15), ai valori d'allarme (art. 19) e ai valori di pianificazione (art. 23 a 25).

D FF 1979 III 713 846

1983 -- 810

Protezione dell'ambiente 2

Le prescrizioni sull'impiego di sostanze con effetti sull'ambiente, fondate su altre leggi federali, devono corrispondere ai principi riguardanti le sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26 a 28).

Art. 5 Deroghe per la difesa nazionale In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d'ordinanza, le deroghe alle disposizioni della presente legge.

Art. 6 Informazione e consulenza 1 1 servizi della protezione dell'ambiente (art. 42) informano il pubblico su la protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante.

2 Consigliano autorità e privati.

3 Raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

Capitolo 2: Disposizioni generali Art. 7 Definizioni Per effetti s'intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, come pure gli inquinamenti del suolo, dovuti alla costruzione o all'esercizio di impianti o alle operazioni con sostanze o rifiuti.

2 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.

3 Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosoli, vapori, odore o calore.

4 Gli infra- e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.

5 Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti che, direttamente o indirettamente, provocano un effetto biologico. Sono loro equiparati le miscele e gli oggetti che contengono tali sostanze.

6 Per rifiuti s'intendono le cose mobili, delle quali il possessore intende disfarsi o che, nell'interesse pubblico, devono essere riciclate, rese innocue o eliminate.

7 Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.

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Art. 8 Valutazione degli effetti Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.

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Protezione dell'ambiente Art. 9 Esame dell'impatto sull'ambiente 1 Prima di decidere della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti che possono gravare notevolmente l'ambiente, l'autorità ne esamina la compatibilita con le esigenze ecologiche; il Consiglio federale designa questi impianti.

2 L'esame dell'impatto sull'ambiente è svolto in base a un rapporto chiesto per l'autorità decisionale secondo le istruzioni dei servizi della protezione dell' ambiente ; il rapporto comprende segnatamente i punti seguenti : a. lo stato iniziale; b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe; e. il carico inquinante presumibile dopo l'esecuzione del progetto ; d. le misure che permetterebbero un'ulteriore riduzione del carico inquinante, nonché il loro costo.

3 II richiedente, che si tratti di un privato o di un servizio pubblico, provvede alla compilazione del rapporto.

4 Per gli impianti pubblici e gli impianti privati concessionati, il rapporto contiene inoltre la giustificazione del progetto.

5 1 servizi della protezione dell'ambiente esaminano i rapporti e propongono all'autorità decisionale le misure da prendere.

6 L'autorità decisionale può esigere informazioni o spiegazioni complementari.

Se sono necessarie perizie, da agli interessati la possibilità di esprimere il loro parere prima della nomina dei periti.

7 Quando si tratta di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche, grandi torri di raffreddamento o discariche per rifiuti pericolosi oppure di altri impianti designati dal Consiglio federale, l'autorità decisionale consulta inoltre l'Ufficio federale della protezione dell'ambiente.

8 II rapporto e i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente possono essere consultati da ognuno nella misura in cui interessi preponderanti non esigano l'osservanza del segreto; il segreto d'affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.

Art. 10 Protezione dalle catastrofi 1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti o deposita sostanze che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente. Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicurezza,
prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme.

2 1 Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio.

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Protezione dell'ambiente 3 II titolare dell'impianto o del deposito segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.

4 II Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante Capitolo 1: Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni e radiazioni Sezione 1: Emissioni Art. 11 Principio 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).

2 Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

3 Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.

Art. 12 Limitazione delle emissioni 1 Le emissioni sono limitate da : a. valori limite; b. prescrizioni di costruzione e attrezzatura; e. prescrizioni di traffico o d'esercizio; d. prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; e. prescrizioni su combustibili e carburanti.

2 Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge.

Sezione 2: Immissioni Art. 13 Valori limite delle immissioni 1 II Consiglio federale fissa, mediante ordinanze, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.

2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.

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Protezione dell'ambiente Art. 14 Valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori: a. non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi ; b. non molestino considerevolmente la popolazione; e. non danneggino le opere edili ; d. non pregiudichino la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque.

Art. 15 Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.

Sezione 3: Risanamenti Art. 16 Obbligo di risanamento 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.

3 Prima di ordinare considerevoli misure dj risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito.

4 In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.

Art. 17 Facilitazioni nel singolo caso 1 Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni.

2 1 valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.

Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento 1 Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.

2 Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse.

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Protezione dell'ambiente Sezione 4: Prescrizioni complementari per la protezione contro il rumore e le vibrazioni Art. 19 Valori d'allarme II Consiglio federale, per valutare l'urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d'allarme superiori ai valori limite delle immissioni (art. 15).

Art. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti . 1 Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile.

2 1 proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato: a. i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o b. i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati.

Art. 21 Protezione acustica nei nuovi edifici I Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un'appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni.

a ll Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d'ordinanza.

Art. 22 Permessi di costruzione in zone esposte al rumore 1 permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati.

2 1 permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, se i valori limite delle immissioni sono superati, soltanto qualora siano prese le necessarie misure complementari di protezione acustica e i locali siano disposti opportunamente.

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Art. 23 Valori di pianificazione Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.

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Protezione dell'ambiente Art. 24 Requisiti per le zone edificabili 1 Le nuove zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.

2 Le zone esistenti, ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i valori di pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili al rumore, eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di pianificazione possano venir rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.

Art. 25 Costruzione di impianti fissi 1 La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.

2 Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni. In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati.

3 Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto.

Capitolo 2: Sostanze pericolose per l'ambiente Art. 26 Controllo autonomo 1 È vietato mettere in commercio sostanze per usi mediante i quali, anche se conformi alle prescrizioni, esse, i loro derivati o residui possano mettere in pericolo l'uomo o il suo ambiente naturale.

2 A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo.

3 II Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'estensione del controllo autonomo.

Art. 27 Istruzione per l'uso 1 Chiunque mette in commercio sostanze deve munirle di un'istruzione per 852

Protezione dell'ambiente l'uso, qualora siano presumibili impieghi o tipi di eliminazione pericolosi per l'ambiente.

2 L'istruzione per l'uso indica : a. il modo d'impiego conforme alle esigenze ecologiche; b. la pericolosità per l'ambiente; e. la quantità occorrente per ottenere l'effetto desiderato ; d. il modo di eliminazione.

3 Sono riservati i segni distintivi delle sostanze secondo la legislazione sui veleni.

Art. 28 Impiego conforme alle esigenze ecologiche 1 Le sostanze possono essere impiegate o depositate solo in modo che esse, 1 loro derivati o residui non possano mettere in pericolo l'uomo o il suo ambiente naturale.

2 L'istruzione per l'uso dev'essere osservata.

Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale 1 II Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

2 Tali prescrizioni riguardano segnatamente : a. le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti ; b. le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti.

Capitolo 3: Rifiuti Art. 30 Obbligo di riciclare, di rendere innocui o di eliminare i rifiuti 1 II detentore di rifiuti deve riciclarli, renderli innocui o eliminarli secondo le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni.

2 Chiunque intende sistemare o gestire una discarica dev'essere in possesso di un'autorizzazione cantonale; questa gli è accordata soltanto se dimostra la necessità della discarica. L'autorizzazione definisce i generi di rifiuti che possono esservi depositati.

3 II deposito dei rifiuti è permesso solo nelle discariche autorizzate.

4 1 rifiuti pericolosi possono essere consegnati, all'interno del territorio della 853

Protezione dell'ambiente Confederazione, soltanto a imprese che dispongono, in virtù dell'articolo 32 capoverso 2 lettera b, di un'autorizzazione per il ritiro di tali rifiuti.

Art. 31 Compiti della Confederazione e dei Cantoni 1 1 Cantoni provvedono affinchè i rifiuti siano riciclati, resi innocui o eliminati secondo le prescrizioni.

2 Essi riciclano, rendono innocui o eliminano i rifiuti urbani e quelli di un responsabile non identificabile o non in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo previsto all'articolo 30 capoverso 1. Essi possono delegare questi compiti anche ai Comuni o ad altre corporazioni di diritto pubblico. L'esecuzione può essere affidata ad imprese private.

3 1 Cantoni collaborano tra loro e provvedono per la cooperazione dei Comuni.

Il Consiglio federale può obbligarli a mettere a disposizione di altri Cantoni appropriati impianti di riciclaggio, di neutralizzazione o di eliminazione. Se necessario, esso regola la ripartizione delle spese.

4 1 Cantoni precisano il loro fabbisogno futuro di discariche e di altri impianti di disinquinamento e ne determinano le ubicazioni; sottopongono i piani alla Confederazione che provvede per il coordinamento.

5 Le ubicazioni delle discariche e di altri impianti di disinquinamento per rifiuti pericolosi sono determinate dai Cantoni, se necessario con la mediazione della Confederazione. Se non è possibile un'intesa, decide il Consiglio federale.

Art. 32 Prescrizioni del Consiglio federale 1 II Consiglio federale emana prescrizioni sulla messa in circolazione di rifiuti pericolosi, inclusi l'importazione, l'esportazione ed il transito.

2 Prescrive in particolare che i rifiuti pericolosi : a. devono essere contrassegnati per la consegna all'interno del territorio della Confederazione, per l'importazione, l'esportazione ed il transito; b. possono essere ritirati o importati soltanto da imprese che dispongono di un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata alle imprese che offrono garanzia per un trattamento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche. Essa è rilasciata dal Cantone in cui l'impresa esercisce impianti di disinquinamento fissi; se l'impresa non dispone di tali impianti, dal Cantone di sede.

3 II Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti di trattamento dei rifiuti, in particolare
sulle discariche.

4 II Consiglio federale può : a. prescrivere che determinati rifiuti, come veleni, vetro e carta vecchia, siano consegnati separatamente per il riciclaggio, la neutralizzazione o l'eliminazione; 854

Protezione dell'ambiente b. prescrivere che certi rifiuti, segnatamente i veleni, siano resi innocui; e. prescrivere il riciclaggio di determinati rifiuti se economicamente sostenibile e ecologicamente meno pregiudizievole dell'eliminazione; d. obbligare i venditori di determinati tipi di prodotti o imballaggi, come bottiglie o pile e termometri al mercurio, a riprenderli, eventualmente contro rimborso di un deposito; e. vietare gli imballaggi di beni di massa se provocano volumi sproporzionati di rifiuti o se ne ostacolano notevolmente il riciclaggio; f. vietare l'impiego di sostanze che, giungendo nei rifiuti urbani, ne ostacolano considerevolmente l'eliminazione negli impianti di trattamento, o che, se i rifiuti sono utilizzati nell'agricoltura, possono pregiudicare la fertilità del suolo o le acque: g. emanare prescrizioni sull'impiego dei rifiuti provenienti dalla tenuta di animali e dei rifiuti domestici o industriali idonei al compostaggio, per evitare un eccessivo carico inquinante del suolo e delle acque.

Capitolo 4: Carichi inquinanti il suolo Art. 33 Valori indicativi II Consiglio federale può fissare valori indicativi per la valutazione dei carichi inquinanti il suolo con sostanze nocive indegradabili o soltanto difficilmente degradabili. Tali valori devono essere determinati in modo che, secondo la scienza e l'esperienza, i carichi inferiori ad essi non nuocciano, nemmeno a lungo termine, alla fertilità del suolo.

Art. 34 Principio Nelle prescrizioni secondo gli articoli 12, 14, 29 e 32 è tenuto conto della protezione del suolo dai carichi derivanti da inquinamenti atmosferici, sostanze pericolose per l'ambiente e rifiuti.

Art. 35 Prescrizioni dei Cantoni Per le regioni in cui la fertilità del suolo è gravemente minacciata o già compromessa, i Cantoni, d'intesa con il Consiglio federale, stabiliscono valori limiti più severi per le emissioni o limitano, nella misura necessaria, l'impiego di sostanze.

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Protezione dell'ambiente Titolo ferzo: Esecuzione, promovimento e procedura Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni.

Art. 37 Prescrizioni esecutive dei Cantoni Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 9), la protezione dalle catastrofi (art. 10), il risanamento (art. 16 a 18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30 a 32), per essere valide, devono essere approvate dal Consiglio federale.

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione Art. 38 Vigilanza e coordinamento 1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2 Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende.

3 II Consiglio federale determina i metodi d'esame, di misurazione e di calcolo.

Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali 1 II Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

2 Esso può stipulare accordi internazionali su : a. le prescrizioni tecniche ; b. l'eliminazione di rifiuti ; e. la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; d. la raccolta di dati e le indagini; e. la ricerca e la formazione.

3 Prima di emanare ordinanze o di concludere accordi internazionali, consulta i Cantoni e le cerehie interessate.

Art. 40 Omologazione e contrassegni 1 II Consiglio federale stabilisce per quali impianti fabbricati in serie, come bruciatori e caldaie da riscaldamento, macchine edili e tosatrici d'erba, sono necessarie l'omologazione federale e l'apposizione di un contrassegno.

2 Tali impianti sottostanno all'omologazione nella misura del carico inquinante che esse provocano.

3 II Consiglio federale può riconoscere omologazioni e contrassegni esteri.

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Protezione dell'ambiente Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione 1 La Confederazione da esecuzione agli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (istruzione per l'uso), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 31 capoverso 5 (ubicazione degli impianti di disinquinamento per i rifiuti pericolosi), 32 capoversi 1 e 2 (importazione e esportazione di rifiuti pericolosi), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (omologazione e contrassegni) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

2 Le autorità federali, che, in virtù di altre leggi federali, già eseguono prescrizioni concernenti impianti, sostanze o rifiuti, provvedono, nel loro ambito di competenza, anche all'applicazione della presente legge secondo le loro norme procedurali; se tale procedimento è inadeguato, il Consiglio federale disciplina l'esecuzione e provvede per il coordinamento tra i servizi interessati.

3 Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell' ambiente previste dai Cantoni.

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali Art. 42 Servizi della protezione dell'ambiente 1 Per l'esame dei problemi della protezione dell'ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti.

2 L'Ufficio federale della protezione dell'ambiente è il pertinente servizio della Confederazione.

Art. 43 Collaborazione Le autorità esecutive possono delegare compiti d'esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.

Art. 44 Rilevazioni sul carico inquinante 1 La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico inquinante ed esaminano l'esito delle misure prese in virtù della presente legge.

2 II Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali.

3 Determina quali dati, rilevati su sostanze in base alla legislazione su i veleni, le derrate alimentari e l'agricoltura, devono essere messi a disposizione dell' Ufficio federale della protezione dell'ambiente.

Art. 45 Controlli periodici II Consiglio federale può prescrivere il controllo regolare d'impianti, come bruciatori ad olio, inceneritori di rifiuti e macchine edili.

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Foglio federale 1983, Voi. III

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Protezione dell'ambiente Art. 46 Obbligo d'informare 1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.

2 II Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano compilati elenchi degli inquinamenti atmosferici, del rumore e delle vibrazioni, dei rifiuti e della loro eliminazione, come anche del genere e della quantità di materie prime e di prodotti, e che, a richiesta, siano trasmessi alle autorità.

3 II Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati su sostanze se è presumibile che il loro probabile carico inquinante sia pregiudizievole per l'ambiente o se sono messe in commercio per la prima volta.

Art. 47 Informazione e obbligo del segreto 1 1 risultati dell'esame dei tipi ammessi devono essere comunicati, se ne è fatta richiesta, e pubblicati periodicamente.

2 Le autorità competenti possono, uditi gl'interessati, pubblicare i risultati del controllo d'impianti e le informazioni secondo l'articolo 46, se sono d'interesse generale. I risultati del controllo devono essere comunicati, a domanda, qualora non vi osti un interesse preponderante. Il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

3 Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e di comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 48 Tasse 1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.

2 Per la Confederazione, l'ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall'autorità competente giusta il diritto cantonale.

Capitolo 2: Promovimento Art. 49 Formazione e ricerca 1 La Confederazione promuove la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dei compiti previsti nella presente legge.

2 Essa può far eseguire o sostenere lavori di ricerca.

Art. SO Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade 1 La Confederazione partecipa alle spese delle necessarie misure di protezione dell'ambiente lungo le strade o, in via sostitutiva, negli edifici nel quadro dell'uso del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per compiti connessi con la circolazione stradale.

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Protezione dell'ambiente 2

II sussidio federale per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali sistemabili con la partecipazione finanziaria della Confederazione è commisurato alle aliquote fissate per tali strade.

3 L'aliquota di sussidio per risanamenti nella rimanente rete stradale è del 30 al 60 per cento. Per la valutazione del sussidio sono determinanti sia la capacità finanziaria del Cantone sia i costi del risanamento.

4 1 sussidi federali sono versati ai Cantoni.

Art. 51 Installazioni di controllo e di sorveglianza · Se le installazioni di misurazione, di controllo e di sorveglianza necessario all'esecuzione della presente legge servono a più Cantoni, la Confederazione può sussidiarne i costi di costruzione e d'attrezzatura.

Art. 52 Impianti per rifiuti La Confederazione può prestare fideiussioni per la costruzione di impianti di riciclaggio, di neutralizzazione o d'eliminazione di rifiuti, che servono segnatamente a più Cantoni, nella misura in cui il finanziamento non possa essere assicurato altrimenti Art. 53 Restituzione 1 Può essere chiesta la restituzione dei sussidi federali indebitamente ottenuti.

La restituzione può essere chiesta anche quando un'installazione viene sottratta al suo scopo.

2 II diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui è sorto. Tuttavia, se il diritto alla restituzione procede da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

Capitolo 3: Procedura Art. 54 Rimedi giuridici 1 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa 1) e da quella sull'organizzazione giudiziaria 2>.

* Sono riservate le norme procedurali derogatorie, applicabili in virtù dell'articolo 41 capoverso 2.

" RS 172.021 2) RS 173.110

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Protezione dell'ambiente

Art. 55 Diritto di ricorso delle organizzazioni 1 Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente sono parimente legittimate a ricorrere purché siano state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso e nella misura in cui sia ammesso il ricorso amministrativo al Consiglio federale o il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro decisioni cantonali o federali riguardanti la pianificazione, la costruzione o la trasformazione di impianti fissi soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente di cui all'articolo 9.

2

II Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

3

Esse sono inoltre autorizzate ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale.

Art. 56 Ricorso delle autorità 1

II Dipartimento federale dell'interno è autorizzato ad avvalersi, contro le decisioni cantonali fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni esecutive, dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale.

2

Lo stesso diritto spetta ai Cantoni per controversie riguardanti gl i effetti provenienti da Cantoni vicini.

3

Le autorità cantonali di ultima istanza notificano le loro decisioni, impugnabili con ricorso amministrativo al Consiglio federale o con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, immediatamente e gratuitamente al Dipartimento federale dell'interno.

Art. 57 Ricorso dei Comuni I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

Art. 58 Espropriazione 1 Se l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge lo esige, i governi cantonali possono esercitare il diritto d'espropriazione o delegarlo a terzi.

2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale sull'espropriazione 1) Essi prevedono che: a. il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

11

RS 7.11

860

Protezione dell'ambiente 3

La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere comuni di diversi Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell'interno decide sul diritto d'espropriazione.

Art. 59 Costi delle misure di sicurezza I costi delle misure, che le autorità competenti prendono per la difesa da un effetto imminente, per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, possono essere addossati a chi ne è la causa.

Titolo quarto: Disposizioni penali Art. 60 Delitti 1 Chiunque, intenzionalmente, a. omette di prendere le misure di sicurezza ordinate per prevenire le catastrofi o si avvale di procedimenti di produzione o di sistemi di deposito vietati (art. 10); b. mette in commercio sostanze per usi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l'uomo o il suo ambiente naturale (art. 26) ; e. mette in commercio sostanze senza le istruzioni per l'uso, ancorché siano presumibili impieghi o tipi di eliminazione pericolosi per l'ambiente (art. 27); d. impiega o deposita sostanze contrariamente alle istruzioni per l'uso, in modo che esse, i loro derivati o residui possano mettere in pericolo l'uomo o il suo ambiente (art. 28); e. viola le prescrizioni sulle sostanze (art. 29, 32 cpv. 4 lett. f e 35); f. sistema o gestisce una discarica senza autorizzazione (art. 30); g. non contrassegna i rifiuti pericolosi destinati alla consegna (art. 32 cpv. 2 lett. a) o li consegna a un'impresa non autorizzata (art. 30 cpv. 4); h. ritira o importa rifiuti pericolosi senza esserne autorizzato (art. 32 cpv. 2 lett. b); i. viola le prescrizioni sulla messa in circolazione di rifiuti pericolosi (art. 32 cpv. 1); k. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 32 cpv. 4 lett. f, g), è punito con la detenzione o con la multa; se l'uomo o l'ambiente è stato messo in grave pericolo, la pena è della detenzione.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi 0 della multa.

Art. 61 Contravvenzioni 1 Chiunque, intenzionalmente, a. viola i limiti delle emissioni prescritti in virtù della presente legge (art.

12 e 35); 861

Protezione dell'ambiente b. non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16); e. munisce le istruzioni per l'uso d'indicazioni false o incomplete (art. 27); d. impiega o deposita sostanze non provviste d'istruzione per l'uso, in modo che esse, i loro derivati o residui possano mettere in pericolo l'uomo e il suo ambiente naturale (art. 28); e. deposita rifiuti in discariche non autorizzate (art. 30 cpv. 3); f. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 32 cpv. 3 e 4 lett. a-e); g. non prende le misure di protezione acustica prescritte dall'autorità (art.

19-25); h. rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all'autorità competente (art. 46); i. viola le prescrizioni su l'omologazione e i contrassegni (art. 40), è punito con l'arresto o la multa.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 II tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 62 Applicazione del diritto penale amministrativo Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo 1) sono applicabili ai reati secondo la presente legge.

Titolo quinto: Disposizioni finali Art. 63 Disposizione transitoria concernente il controllo autonomo di sostanze 1 Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le sostanze con nuove componenti possono essere messe in commercio solo se hanno subito il controllo autonomo (art. 26).

2 D Consiglio federale stabilisce il termine transitorio per le altre sostanze.

Art. 64 Adattamento di ordinanze federali Le prescrizioni concernenti l'ambiente, emanate in virtù di altre leggi federali, se non sono conformi a quelle della presente legge, devono essere adeguate 0 completate secondo un piano stabilito dal Consiglio federale.

Art. 65 Diritto cantonale sulla protezione dell'ambiente 1 Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell'interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.

" RS 313.0

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Protezione dell'ambiente 2

1 Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti l'omologazione e le sostanze pericolose per l'ambiente. Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni.

Art. 66 Modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 1° luglio 19661* sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Art. 18 cpv. 7bis e 1ter (nuovi) Protezione animali e vegetali

mis Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenos forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.

1ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.

Art. 21 vegetazione ripuale

La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

e

Art. 24 cpv. 1 1 Chiunque non adempie una condizione impostagli giusta l'articolo 13 capoverso 2 nell'assegnazione di un sussidio federale, chiunque contravviene a una prescrizione data dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 16 e 18 capoversi 1, 1bis, 1ter e 2, chiunque contravviene a un divieto imposto dall'autorità competente in applicazione degli articoli 19 e 20, chiunque, senza averne diritto, compie un atto sottoposto all'obbligo d'un permesso secondo gli articoli 19, 22 e 23, e chiunque ne eccede i limiti,

è punito con l'arresto o con la multa.

" RS 4SI

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Protezione dell'ambiente 2. Il decreto federale del 23 dicembre 1959 *> concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali è modificato come segue :

Art. l cpv. l e 2 1 La quota del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti destinata alle costruzioni stradali, dedotti i sussidi spettanti, in virtù della Costituzione federale, ai Cantoni Uri, Grigioni, Ticino e Vallese e la somma da assegnare al promovimento delle ricerche per le costruzioni stradali, è ripartita annualmente nel modo seguente: costruzioni stradali, è ripartita annualmente nel modo seguente : a. 55 per cento, come 1. contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali ; 2. contributo alle spese di sistemazione delle strade principali ; 3. contributo alla soppressione e alla sicurezza dei passaggi a livello; 4. contributi alle misure di protezione per le strade menzionate nei numeri 1 a 3, richieste, nel quadro dei risanamenti, dalla legge sulla protezione dell'ambiente 2), tenuto conto che questi contributi devono ammontare annualmente almeno al 10 per cento dell'importo complessivo secondo la lettera a.

b. 45 per cento come contributo generale alle spese per le strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nella costruzione stradale.

2 II Consiglio federale determina, ogni volta per almeno un quadriennio e secondo i gradi d'urgenza, le aliquote spettanti ai settori di compiti, di cui al capoverso 1 lettera a, nella quota complessiva del 55 per cento.

Art. 4 cpv. 1 1

II contributo della Confederazione alle spese di costruzione delle strade nazionali è calcolato considerando le spese per l'allestimento del progetto, comprese quelle per le necessarie analisi del suolo, le spese per l'acquisto del terreno, inclusi i costi per il raggruppamento particellare imposto dalla costruzione della strada, le spese per i lavori propriamente detti di costruzione, comprese quelle necessarie di adattamento, le spese per le misure di prote1} 2)

RS 725.116.2 RU . . .

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Protezione dell'ambiente

zione previste dalla legge sulla protezione dell'ambiente, le spese per la sostituzione di viottoli e sentieri e le spese per la sorveglianza diretta dei lavori. Non è tenuto conto delle spese imputabili alla costruzione di impianti accessori delle strade nazionali, né delle imposte sui guadagni immobiliari, delle tasse di mutazione, delle tasse di bollo o di analoghi emolumenti di carattere fiscale dovuti secondo il diritto cantonale. Non è neppure tenuto conto degli importi che non siano comprovati nei documenti del contratto.

Art. 10 II contributo della Confederazione alle spese di sistemazione delle strade principali è calcolato considerando le spese per l'allestimento del progetto e del conto di previsione, comprese quelle per eventuali sondaggi del suolo, le spese d'acquisto del terreno, quelle d'esecuzione dell'opera, incluse le necessarie misure protettive secondo la legge sulla protezione dell'ambiente, le spese per la sostituzione di viottoli e sentieri e quelle per la sorveglianza diretta dei lavori. Non sono, invece, considerate le spese cagionate da altri lavori preliminari, dall'attività di autorità e commissioni, come anche dalla costituzione del capitale e dal servizio degli interessi per esso.

Art. 15 cpv. 1 lett. b La ripartizione del contributo generale alle spese per le strade aperte agli autoveicoli e i mezzi per la perequazione finanziaria nella costruzione stradale avviene in funzione: b. degli oneri stradali dei Cantoni, comprese le spese per le misura di protezione richieste dalla legge sulla protezione dell'ambiente ; 1

3. La legge dell'8 ottobre 1971 1> contro l'inquinamento delle acque è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1bis 1bi

La Confederazione esegue le disposizioni che il Consiglio federale emana in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 lettera a e provvede per l'osservanza dei divieti corrispondenti secondo l'articolo 23 capoverso 2; può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

1

RS 814.20

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Protezione dell'ambiente

Art. 5 cpv. 1 1 L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni, con riserva dell'articolo 3 capoverso 1bis Questi prendono le misure necessarie per il conseguimento dello scopo definito nell'articolo 2.

Art. 23 cpv. 3 3 Esso determina quali dati, rilevati su sostanze di cui al capoverso 1 in base alla legislazione su i veleni, le derrate alimentari e l'agricoltura, devono essere messi a disposizione dell'Ufficio federale della protezione dell'ambiente.

Art. 27 cpv. 2 Abrogato 4. La legge del 21 marzo 1969 1) sui veleni è modificata come segue:

obbligo di render innocui innocui i veleni

Art. 16 ! Il detentore di veleni, che intende liberarsene o al quale l'interesse pubblico impone di eliminarli, deve provvedere affinchè siano resi innocui.

2 1 veleni acquistati nel commercio al minuto come prodotti accessibili al pubblico devono essere ripresi gratuitamente dal fornitore o da un centro pubblico di raccolta.

3 I veleni devono essere resi innocui secondo la legislazione sulla protezione dell'ambiente o secondo quella sulla protezione delle acque.

5. La legge sul lavoro 2) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 II datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti tecnicamente realizzabili ed adeguati alle condizioni d'esercizio, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita e della salute dei lavoratori.

Art. 67 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

11 2)

RS 814.80 RS 822.11

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Protezione dell'ambiente Consiglio nazionale, 7 ottobre 1983 II presidente: Eng II segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1983 II presidente: Weber II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 18 ottobre 1983 *> Termine di referendum: 16 gennaio 1984

11

FF 1983 III 846

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente [LPA]) del 7 ottobre 1983

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1983

Année Anno Band

3

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41

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18.10.1983

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