Termine di referendum: 10 luglio 2014
Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia del 21 marzo 2014
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20132, decreta: Art. 1 L'Accordo del 4 giugno 20123 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia è approvato.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il Consiglio federale può stipulare convenzioni relative all'istituzione di centri comuni per lo scambio d'informazioni e per l'assistenza delle autorità preposte alla sicurezza conformemente all'articolo 32 dell'Accordo.
Art. 3 La legge federale del 7 ottobre 19944 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC)
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RS 101 FF 2013 663 RS ...; FF 2013 697 RS 360
2012-1712
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Approvazione dell'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. DF
Ingresso, primo comma visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale5, Art. 1, rubrica Uffici centrali Art. 6a
Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati
La Confederazione può partecipare all'istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.
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Coordina la gestione e l'esercizio della parte svizzera di tali centri.
Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l'organizzazione comune dei centri, l'esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.
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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 3.
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Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014
Consiglio nazionale, 21 marzo 2014
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 1° aprile 20146 Termine di referendum: 10 luglio 2014
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RS 101 FF 2014 2649
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