Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 23 giugno 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 giugno 2013 e del 20 agosto 20131, è dichiarata d'obbligatorietà generale2: Art. 13 cpv. 1 e 2
Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13, capoverso 2 del contratto collettivo di lavoro.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2014 e ha effetto sino al 31 marzo 2015.
23 giugno 2014
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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FF 2013 5355 6061 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2014-1610
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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF
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