Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20131, decreta:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale2 Art. 366a Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

Le autorità che iscrivono o consultano online i dati nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale (VOSTRA) hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per adempiere i loro compiti conformemente al diritto del casellario giudiziale. La ricerca di una persona nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC) è lanciata tramite VOSTRA.

1

Il numero d'assicurato in VOSTRA è utilizzato esclusivamente per i seguenti fini interni al casellario giudiziale:

2

a.

identificare le persone prima di iscrivere e di consultare dati;

b.

scambiare per via elettronica dati con altre banche dati che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato, sempreché tale scambio di dati mediante numero d'assicurato sia retto da una base legale formale.

Il numero d'assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate a VOSTRA e non è comunicato ad altre autorità o a privati. Non figura sull'estratto del casellario giudiziale.

3

1 2 3

FF 2014 277 RS 311.0 RS 831.10

2013-0539

321

Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

L'organo della Confederazione competente per il casellario controlla periodicamente l'esattezza di tutti i numeri d'assicurato registrati in VOSTRA e dei corrispondenti dati di identificazione. A tale scopo utilizza i servizi online messi a disposizione dall'UCC.

4

Art. 367 cpv. 2ter­2quinquies L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, ai fini menzionati all'articolo 365 capoverso 2 lettere n­p, i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari non appena sono registrati in VOSTRA:

2ter

a.

le sentenze penali per un crimine o un delitto;

b.

le misure privative della libertà;

c.

le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova.

2quater

Abrogato

La comunicazione di cui al capoverso 2ter è effettuata mediante un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 2ter sono trattati in modo completamente automatizzato e sulla base del numero d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS4.

2quinquies

Disposizione finale della modifica del ...5 Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., le autorità competenti assegnano alle persone registrate in VOSTRA il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS6 e provvedono affinché la ricerca diretta nella banca dati UPI (art. 366a cpv. 1) possa essere lanciata tramite VOSTRA.

2. Codice di procedura penale7 Art. 75 cpv. 3bis 3bis Chi dirige il procedimento informa lo Stato maggiore di condotta dell'esercito riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.

4 5 6 7

322

RS 831.10 RU ...; FF 2014 321 RS 831.10 RS 312.0

Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

3. Legge militare del 3 febbraio 19958 Art. 113

Arma personale

L'arma personale non può essere consegnata a un militare se sussistono seri segni o indizi che:

1

a.

il militare possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;

b.

il militare possa abusare dell'arma personale;

c.

terzi possano abusare dell'arma personale.

Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata al militare, la stessa gli è immediatamente ritirata.

2

3

4

Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1: a.

prima della prevista consegna dell'arma personale;

b.

dopo la segnalazione di un pertinente sospetto;

c.

prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.

A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: a.

chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;

b.

consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;

c.

chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;

d.

chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.

5 Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:

8

a.

consultare i dati di cui ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;

b.

chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;

c.

consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;

d.

chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati e all'esecuzione delle pene;

e.

interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.

RS 510.10

323

Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

Del rimanente, la procedura è retta dagli articoli 19­21 della legge federale del 21 marzo 19979 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Se occorre eseguire un controllo di sicurezza anche per altri motivi, i due procedimenti possono essere riuniti.

6

7 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psicologi sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un pertinente sospetto.

I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un pertinente sospetto.

8

4. Legge federale del 3 ottobre 200810 sui sistemi d'informazione militari Art. 14 cpv. 1 lett. ebis e h Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:

1

ebis. dati concernenti i procedimenti penali a carico di militari e persone soggette all'obbligo di leva e comunicazioni ai sensi dell'articolo 113 capoversi 7 e 8 della legge militare del 3 febbraio 199511 (LM), sempre che sussistano seri segni o indizi che la persona interessata possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l'arma personale; h.

dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell'arma personale e dell'arma in prestito nonché decisioni relative al loro ritiro cautelare o definitivo.

Art. 16 cpv. 3 lett. e e 3bis Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso:

3

e.

all'Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti: la decisione concernente i motivi d'impedimento alla consegna dell'arma personale e la decisione concernente il suo ritiro cautelare o definitivo.

I dati di cui al capoverso 3 lettera e sono comunicati alla banca dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 199712 sulle armi (LArm) attraverso il sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

3bis

9 10 11 12

324

RS 120 RS 510.91 RS 510.10 RS 514.54

Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

Art. 17 cpv.1 lett. a e 4bis I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati:

1

a.

è stata emanata una decisione di non reclutamento, esclusione o degradazione ai sensi della LM13;

4bis I dati concernenti il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito nonché le circostanze connesse al ritiro sono conservati per vent'anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 26 cpv. 2 lett. bbis 2

Sono dati sanitari: bbis. i dati concernenti i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e i motivi d'impedimento alla consegna dell'arma personale ai sensi dell'articolo 113 LM14 necessari all'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio;

Art. 28 cpv. 2 lett. f, 2bis e 3, frase introduttiva L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

2

f.

all'Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti: i motivi medici d'impedimento alla consegna, o i motivi che giustificano il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale.

2bis I dati di cui al capoverso 2 lettera f sono comunicati alla banca dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm15 attraverso il PSN.

3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

5. Legge del 20 giugno 199716 sulle armi Art. 25a cpv. 3 lett. f 3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per: f.

13 14 15 16

membri di autorità di polizia estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali.

RS 510.10 RS 510.10 RS 514.54 RS 514.54

325

Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

Art. 32 lett. b, c Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per: b.

la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati;

c.

le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione degli oggetti di cui all'articolo 4.

Art. 32a 1

Sistemi d'informazione

L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati: a.

banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA);

b.

banca dati sull'acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS);

c.

banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA);

d.

banca dati sulla cessione in proprietà di armi dell'esercito e sulle persone soggette all'obbligo di leva e i militari nei cui confronti sussiste un motivo d'impedimento per il possesso di un'arma personale secondo l'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 199517 (DAWA);

e.

banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).

I Cantoni gestiscono ciascuno un sistema d'informazione elettronico sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco.

2

Oltre al sistema d'informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d'informazione congiunto armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati.

3

I sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati mediante un'unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d'accesso necessari.

4

La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1­3.

5

Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5.

6

17

326

RS 510.10

Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

Art. 32abis

Utilizzazione del numero d'assicurato

Le autorità che trattano online i dati dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 1­3 hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194618 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1

Il numero d'assicurato è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato, sempre che tale scambio di dati mediante numero d'assicurato sia retto da una base legale formale, nonché per la gestione delle banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettere c e d e capoversi 2 e 3.

2

Le autorità competenti comunicano all'Ufficio centrale i numeri d'assicurato ai fini di una loro utilizzazione nella DEBBWA e nella DAWA.

3

Art. 32b 1

2

3

Contenuti dei sistemi d'informazione

La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti: a.

generalità e numero di registro dell'acquirente;

b.

tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;

c.

data della registrazione nella banca dati.

La DEBBWA contiene i dati seguenti: a.

generalità e numero d'assicurato delle persone cui è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma;

b.

circostanze che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione;

c.

tipo, genere e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;

d.

circostanze che hanno portato al sequestro;

e.

altre decisioni relative ad armi sequestrate;

f.

data della registrazione nella banca dati.

La DAWA contiene i dati seguenti:

18 19

a.

generalità e numero d'assicurato delle persone cui al proscioglimento dall'obbligo militare è stata ceduta in proprietà un'arma;

b.

generalità e numero d'assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo l'arma personale o l'arma in prestito;

c.

generalità e numero d'assicurato delle persone cui non è stata consegnata un'arma personale per motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 199519; RS 831.10 RS 510.10

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Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

4

d.

tipo, genere e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione o del ritiro definitivo;

e.

circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell'arma;

f.

altre decisioni relative ad armi sequestrate;

g.

data della registrazione nella banca dati.

La DARUE contiene i dati seguenti: a.

indicazioni relative ai contrassegni secondo gli articoli 18a e 18b;

b.

altri segni distintivi e indicazioni del fabbricante e dell'importatore;

c.

recapiti del fabbricante, del fornitore e dell'importatore;

d.

indicazioni dell'autorizzazione per l'introduzione di armi sul territorio svizzero.

Il sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:

5

a.

generalità e numero di registro dell'acquirente e dell'alienante;

b.

tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;

c.

generalità dei titolari di una carta europea d'arma da fuoco secondo l'articolo 25b e le indicazioni che vi figurano;

d.

generalità dei titolari di un permesso di porto di armi secondo l'articolo 27 e le indicazioni che vi figurano.

Il sistema d'informazione armonizzato di cui all'articolo 32a capoverso 3 contiene i dati seguenti:

6

a.

generalità dell'acquirente;

b.

tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;

c.

generalità dei titolari di una carta europea d'arma da fuoco secondo l'articolo 25b e le indicazioni che vi figurano;

d.

generalità dei titolari di un permesso di porto di armi secondo l'articolo 27 e le indicazioni che vi figurano.

I sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 possono contenere anche il numero d'assicurato.

7

Art. 32c

Comunicazione di dati

Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:

1

328

Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

a.

autorità competenti dello Stato di domicilio o d'origine;

b.

altre autorità cantonali e federali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge;

c.

autorità estere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.

Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali, alle autorità di polizia cantonali nonché alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.

2

Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo.

3

4 L'Ufficio centrale comunica ai servizi competenti dell'amministrazione militare senza indugio le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui è stata revocata o rifiutata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma. La comunicazione al sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN) avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

5 L'Ufficio centrale comunica all'autorità competente del Cantone di domicilio senza indugio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito. La comunicazione al sistema d'informazione del Cantone di domicilio competente di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata.

6

I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all'Ufficio federale di polizia (fedpol) nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell'amministrazione militare per l'adempimento dei loro compiti legali.

7

Il Consiglio federale disciplina in quale misura i dati devono essere comunicati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.

8

Art. 32j cpv. 2 2

I servizi competenti dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale: a.

l'identità e il numero d'assicurato delle persone cui al proscioglimento dall'obbligo militare è stata ceduta in proprietà un'arma, nonché il tipo e il numero dell'arma;

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Miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. LF

b.

l'identità e il numero d'assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito.

Art. 34 cpv. 1 lett. ibis 1

È punito con la multa chiunque: ibis. intenzionalmente non adempie l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 42b capoverso 1;

Art. 36 cpv. 2 L'Amministrazione federale delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.

2

Art. 42b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Chiunque al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è in possesso di un'arma da fuoco non ancora registrata in alcun sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi secondo l'articolo 32a capoverso 2, deve dichiarare tale arma all'autorità competente del Cantone di domicilio entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

1

Se un'arma da fuoco acquistata in violazione del diritto sulle armi è dichiarata entro il termine previsto, si può prescindere dall'aprire un procedimento penale.

2

Per le dichiarazioni di cui al capoverso 1, l'autorità competente del Cantone di domicilio non è tenuta a esaminare se al possesso attuale di un'arma si oppone un motivo d'impedimento secondo l'articolo 8 capoverso 2.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

330