Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera del 19 agosto 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 14 maggio 2013 per il ramo involucro edilizio Svizzera, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud e Vallese.

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Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell'involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell'edilizia del soprassuolo come:

2

1 2

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inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all'aria

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copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali

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strati di protezione e strati praticabili

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montaggio sull'involucro edilizio di elementi per l'uso dell'energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V)

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera. DCF

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

3 Il CCL si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell'involucro edilizio. Dettagli complementari circa l'assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell'Appendice 2.

Non sono sottoposti al CCL: a)

l'amministratore dell'azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva

b)

i capimastri con diploma federale

c)

gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 20) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 27.1 in combinato disposto con l'articolo 1.1 dell'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

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RS 823.20 ODist, RS 823.201

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera. DCF

Art. 5 I decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010, del 22 marzo 2011, del 25 ottobre 2011, del 6 febbraio 2012, del 26 febbraio 2013 e del 6 marzo 2014 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate sono abrogati.

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Il presente decreto entro in vigore il 1° ottobre 2014 ed è valido sino al 31 dicembre 2018.

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19 agosto 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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