Legge federale sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale

Progetto

(Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulla borsa) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 19 maggio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 13 agosto 20142, decreta: Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Pardini, Schelbert) Non entrare in materia I Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi Art. 148, rubrica, nonché cpv. 1 lett. l e 1bis Crimini e delitti È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

l.

rivela ad altre persone un segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera k, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere k e l, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

1 2 3

FF 2014 5347 FF 2014 5357 RS 951.31

2014-1761

5355

Estensione della punibilità della violazione del segreto professionale. LF (Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulla borsa)

2. Legge federale dell'8 novembre 19344 sulle banche Art. 47 cpv. 1 lett. c e 1bis È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

c.

rivela ad altre persone un segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un'azione di cui al capoverso 1 lettere a e c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

3. Legge federale del 24 marzo 19955 sulle borse Art. 43 cpv. 1 lett. c e 1bis È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

c.

rivela ad altre persone un segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere a e c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 952.0 RS 954.1

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