Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 16 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, del 1° luglio 2013, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.

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2 Le disposizioni contrattuali dichiarate d'obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all'interno o all'involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

a.

lattoneria/involucro degli edifici;

b.

impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d'opera;

c.

riscaldamento;

d.

climatizzazione/raffreddamento;

e.

ventilazione;

f.

istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 220 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all'allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono escluse le aziende di produzione e commercio, purché la fornitura, il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti forniti di propria fabbricazione, nonché aziende specializzate nelle tecniche del freddo.

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Sono altresì esclusi: a.

I familiari dei titolari di aziende;

b.

Non sono sottoposti al presente CCL i quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostanno collaboratori o che svolgono funzioni dirigenziali.

c.

Il personale commerciale.

d.

I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione.

Per le persone in formazione, dall'inizio del tirocinio 2014 si applicano i seguenti articoli del CCL: articolo 25 (Durata del lavoro), articolo 31 (Giorni festivi), articolo 34 (Assenze giustificate) e articolo 40 (Indennità di fine anno).

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

3

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 20) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 1 I decreti del Consiglio federale del 20 ottobre 2009, del 10 gennaio 2011, del 22 marzo 2011, del 6 febbraio 2012, del 13 dicembre 2012 e del 23 aprile 20135 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione sono abrogati.

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RS 823.20 ODist, RS 823.201 FF 2009 6957, 2011 1259 3255, 2012 1249 8593, 2013 2625

Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2014 ed è valido sino al 30 giugno 2018.

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16 dicembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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