Traduzione1

Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Conclusa a New York il 20 dicembre 2006 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Gli Stati Parte alla presente Convenzione, a)

considerato l'obbligo degli Stati secondo la Carta delle Nazioni Unite di promuovere l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

b)

in considerazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

c)

richiamati il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli altri strumenti internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale,

d)

richiamata altresì la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992,

e)

consapevoli dell'estrema gravità della sparizione forzata, che costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal diritto internazionale, rappresenta un crimine contro l'umanità,

f)

determinati a impedire le sparizioni forzate e a combattere l'impunità per il crimine di sparizione forzata,

g)

considerato il diritto di ogni persona a non subire la sparizione forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione,

h)

affermando il diritto di ciascuna vittima a conoscere la verità riguardo alle circostanze di una sparizione forzata e alla sorte della persona scomparsa, nonché la libertà di ricercare, di ricevere e di diffondere informazioni a tal fine, hanno convenuto quanto segue:

1 2

Dal testo originale francese.

FF 2014 463

2013-1494

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Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Capitolo I Art. 1 1. Nessuno sarà soggetto a sparizione forzata.

2. Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d'instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, potrà essere invocata per giustificare la sparizione forzata.

Art. 2 Ai fini della presente Convenzione, sono considerati «sparizione forzata» l'arresto, la detenzione, il sequestro e qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo alla sorte della persona sparita o al luogo in cui essa si trovi, tale da sottrarre tale persona alla protezione garantita dal diritto.

Art. 3 Ogni Stato Parte adotta misure atte a indagare sulle azioni di cui all'articolo 2, perpetrate da persone o gruppi di persone prive dell'autorizzazione, del sostegno o dell'acquiescenza dello Stato, nonché ad assicurare alla giustizia i responsabili di tali azioni.

Art. 4 Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a garantire che la sparizione forzata costituisca un reato secondo la propria legislazione penale.

Art. 5 La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro l'umanità, come definito nel diritto internazionale applicabile e comporta le conseguenze previste da tale diritto.

Art. 6 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie ad affermare la responsabilità penale almeno : a)

di chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione o è complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata;

b)

del superiore che: i) era a conoscenza, o ha consapevolmente tralasciato di considerare, informazioni indicanti in modo inequivocabile che dei subordinati posti

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sotto la sua effettiva autorità e controllo stavano commettendo o si apprestavano a commettere il reato di sparizione forzata; ii) esercitava l'autorità e il controllo effettivi sulle attività legate alla commissione del crimine di sparizione forzata; e iii) ha omesso di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata oppure di riportare la questione alle autorità competenti ai fini dell'indagine o del perseguimento; c)

la lettera b) non tange le norme pertinenti di rango più elevato in materia di responsabilità applicabili in virtù del diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari.

2. Nessun ordine o istruzione proveniente da un'autorità pubblica, civile, militare o di altro tipo può essere invocato per giustificare il reato di sparizione forzata.

Art. 7 1. Ogni Stato Parte sanziona il reato di sparizione forzata con pene adeguate che ne rispecchino l'estrema gravità.

2. Ogni Stato Parte può prevedere: a)

circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano in modo concreto al ritrovamento della persona sparita viva o rendano possibile la risoluzione di casi di sparizione forzata o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata;

b)

circostanze aggravanti, fatti salvi altri procedimenti penali, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato nei confronti di donne incinte, minori, persone con disabilità o altre persone particolarmente vulnerabili.

Art. 8 Fatto salvo l'articolo 5, 1. qualsiasi Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla sparizione forzata adotta ogni misura per assicurare che i termini della prescrizione: a)

siano sufficientemente lunghi da risultare proporzionati alla gravità di questo reato;

b)

inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato continuato.

2. Ogni Stato Parte garantisce alle vittime della sparizione forzata il diritto di ricorrere a un mezzo d'impugnazione efficace durante il decorso della prescrizione.

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Art. 9 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza a esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata nei seguenti casi: a)

quando il reato è commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di una nave o un aereo immatricolato in tale Stato;

b)

quando il presunto autore del reato è un cittadino di tale Stato;

c)

quando la persona scomparsa è un cittadino di tale Stato e lo Stato stesso lo ritiene opportuno.

2. Ogni Stato Parte adotta inoltre le misure necessarie ad affermare la propria competenza a esercitare la giurisdizione sui reati di sparizione forzata quando il presunto autore del reato si trova in un territorio sotto la sua giurisdizione, salvo il caso in cui lo Stato estradi la persona o la consegni a un altro Stato in conformità dei suoi obblighi internazionali o la consegni a una corte penale internazionale di cui riconosca la competenza.

3. La presente Convenzione non esclude un'ulteriore giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 10 1. Se ritiene che le circostanze lo giustifichino e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver commesso il reato di sparizione forzata assicura la sua detenzione o adotta qualsiasi altra misura legale atta ad assicurarne la presenza. La detenzione e le diverse misure legali adottate devono essere conformi alla legislazione del suddetto Stato, ma possono essere mantenute solo per il tempo necessario a garantire la presenza della persona nel corso del procedimento penale avviato nei suoi riguardi, ovvero del procedimento di consegna o di estradizione.

2. Lo Stato Parte che ha adottato le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo avvia anche immediatamente un'inchiesta preliminare o indagini necessarie ad accertare i fatti. Notifica le misure prese ai sensi del paragrafo 1 agli Stati Parte indicati nell'articolo 9 paragrafo 1, segnatamente la detenzione e le circostanze che l'hanno giustificata, nonché i risultati dell' inchiesta preliminare o delle indagini, indicando se intende esercitare la propria giurisdizione.

3. Qualsiasi persona detenuta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o, trattandosi di un apolide, con il rappresentante dello Stato in cui risiede abitualmente.

Art. 11 1. Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in cui è scoperto il presunto autore di un reato di sparizione forzata sottopone il caso alle proprie autorità competenti affinché facciano azione penale, tranne nel caso in cui esso disponga l'estradizione o la consegna della persona verso un altro Stato in conformità con i

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propri obblighi internazionali oppure disponga la consegna della persona a un tribunale penale internazionale di cui riconosca la competenza.

2. Le suddette autorità dovranno decidere secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni per qualsiasi altro reato comune grave. Nei casi di cui all'articolo 9 paragrafo 2, le norme in materia probatoria applicabili all'azione penale e alla condanna non devono essere meno rigorose di quelle applicabili nei casi di cui all'articolo 9 paragrafo 1.

3. Ogni individuo incriminato per un reato connesso a quello di sparizione forzata ha diritto a un trattamento equo in ogni fase del procedimento. La persona giudicata per un reato di sparizione forzata ha diritto a un processo equo davanti a una corte o a un tribunale competente, indipendente e imparziale, istituito dalla legge.

Art. 12 1. A chiunque dichiari che una persona è stata vittima di una sparizione forzata ogni Stato parte garantisce il diritto di denunciare i fatti alle autorità competenti, le quali esaminano le accuse in modo rapido e imparziale e, se necessario, intraprendono senza indugio un'indagine approfondita e imparziale. Ove necessario, si adottano i provvedimenti opportuni affinché la persona che denuncia, i testimoni, i parenti della persona scomparsa e i loro legali nonché le persone che partecipano all'indagine siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni in seguito alla denuncia o alla deposizione.

2. Se sussiste un ragionevole motivo per credere che una persona è stata vittima di sparizione forzata, le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo intraprendono un'indagine, anche in mancanza di una denuncia formale.

3. Ogni Stato Parte assicura che le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a)

abbiano i poteri e le risorse necessarie per portare a buon fine l'indagine, compreso l'accesso a documenti e ad altre informazioni rilevanti per l'indagine;

b)

abbiano accesso, se necessario previa autorizzazione dell'autorità competente chiamata a pronunciarsi senza indugio, a tutti i luoghi di detenzione o ad altri luoghi in cui vi sia un ragionevole motivo di credere che possa trovarsi la persona scomparsa.

4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a impedire e sanzionare gli atti che ostacolino lo svolgimento delle indagini. In particolare, assicura che le persone sospettate di avere commesso un reato di sparizione forzata non siano in condizione di influenzare lo svolgimento delle indagini attraverso pressioni, atti di intimidazione o ritorsioni nei confronti di chi ha denunciato il fatto, dei testimoni, dei parenti della persona scomparsa o dei loro legali, nonché nei confronti di chi prende parte alle indagini.

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Art. 13 1. Ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, il reato di sparizione forzata non è considerato reato politico o connesso con un reato politico, né un reato ispirato da ragioni politiche. Di conseguenza, una richiesta di estradizione fondata su questo reato non può essere respinta sulla base esclusivamente delle suddette ragioni.

2. Il reato di sparizione forzata è annoverato a pieno titolo tra i reati che possono giustificare l'estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra Stati Parte concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Gli Stati Parte si impegnano ad annoverare il reato di sparizione forzata tra quelli che danno luogo a estradizione in tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro tra di loro.

4. Se uno Stato Parte subordina la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato e riceve una domanda di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è legato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto può considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l'estradizione in relazione al reato di sparizione forzata.

5. Gli Stati Parte che non subordinano la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono il reato di sparizione forzata come reato per il quale si concedono reciprocamente l'estradizione.

6. In tutti i casi, l'estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto o dal trattato di estradizione applicabile, come pure, in particolare, alle condizioni relative alla pena minima richiesta per l'estradizione e alle ragioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare l'estradizione o sottoporla a determinate condizioni.

7. Nessuna disposizione della presente Convenzione va interpretata come implicante un obbligo di concedere l'estradizione per lo Stato Parte richiesto se quest'ultimo ha fondate ragioni per credere che la richiesta sia stata avanzata allo scopo di perseguire penalmente o punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche o dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o se il disbrigo della richiesta dovesse cagionare un pregiudizio a questa persona per una qualunque di queste ragioni.

Art. 14 1. Gli Stati Parte si
accordano reciprocamente la massima assistenza giudiziaria in tutti i procedimenti penali condotti in materia di sparizione forzata, ivi compresa l'acquisizione dei mezzi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. L'assistenza giudiziaria è subordinata alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico interno dello Stato Parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza giudiziaria, come pure, in particolare, alle ragioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare l'assistenza giudiziaria o sottoporla a determinate condizioni.

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Art. 15 Gli Stati Parte cooperano e si prestano la massima assistenza reciproca al fine di assistere le vittime delle sparizioni forzate e di ricercare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di decesso, riesumare, identificare e restituire le salme.

Art. 16 1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge, consegna o estrada una persona verso uno Stato qualora esistano fondate ragioni per credere che, in tale Stato, correrebbe il pericolo di essere vittima di una sparizione forzata.

2. Al fine di determinare se esistono tali ragioni, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di violazioni sistematiche gravi, flagranti o massicce dei diritti dell'uomo o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

Art. 17 1. Nessuno può essere detenuto segretamente.

2. Fatti salvi altri obblighi internazionali dello Stato Parte in materia di privazione della libertà, ogni Stato Parte, nella propria legislazione, a)

stabilisce a quali condizioni può essere emesso un ordine di privazione della libertà;

b)

indica le autorità autorizzate a emettere un ordine di privazione della libertà;

c)

garantisce che ogni persona privata della libertà sia detenuta esclusivamente in luoghi di detenzione ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza;

d)

garantisce che ogni persona privata della libertà sia autorizzata a comunicare con ­ e a farsi visitare da ­ i propri familiari, legali o altre persone di sua scelta, fatte salve solo le condizioni fissate dalla legge o, se si tratta di uno straniero, a comunicare con le proprie autorità consolari, secondo quanto dispone il diritto internazionale applicabile;

e)

garantisce l'accesso da parte delle autorità e istituzioni competenti, debitamente autorizzate dalla legge, ai luoghi di detenzione, se necessario previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;

f)

garantisce che ogni persona privata della libertà o, in caso di una sospetta sparizione forzata ­ dal momento che la persona non sarebbe in grado di esercitare tale diritto ­ ogni persona con un legittimo interesse, quale un parente della persona privata della libertà, un suo rappresentante o suo legale, abbia il diritto, in qualsiasi circostanza, di iniziare un procedimento dinanzi a un tribunale affinché quest'ultimo decida, senza indugio, sulla legittimità della privazione della libertà e ordini il rilascio della persona se la privazione della libertà non è legittima.

3. Ogni Stato Parte assicura che siano compilati e aggiornati uno o più registri ufficiali e/o atti ufficiali relativi alle persone private della libertà, che sono prontamente messi a disposizione su richiesta di qualunque autorità giudiziaria o altra 477

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autorità o istituzione competente autorizzata dalla legge dello Stato Parte in questione o da una pertinente convenzione internazionale cui lo Stato abbia aderito. Le informazioni comprendono almeno: a)

l'identità della persona privata della libertà;

b)

il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona è stata privata della libertà e l'identità dell'autorità che ha effettuato la privazione della libertà;

c)

l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà e i motivi che hanno indotto a prendere tale decisione;

d)

l'autorità responsabile della vigilanza sulla privazione della libertà;

e)

il luogo di detenzione, il giorno e l'ora dell'ingresso nel luogo di detenzione e l'autorità responsabile di tale luogo;

f)

i dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;

g)

in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione della salma;

h)

il giorno e l'ora del rilascio o del trasferimento a un altro luogo di detenzione, la destinazione e l'autorità responsabile del trasferimento.

Art. 18 1. Fatti salvi gli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte garantisce a ogni persona con un interesse legittimo a tali informazioni, quali i parenti della persona privata della libertà, i loro rappresentanti o i loro legali, l'accesso ad almeno le seguenti informazioni: a)

l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà;

b)

il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona privata della libertà è stata ammessa al luogo di detenzione;

c)

l'autorità responsabile della vigilanza sulla privazione della libertà;

d)

il luogo in cui la persona privata della libertà si trova, compreso, nel caso di trasferimento ad altro luogo di detenzione, la destinazione e l'autorità responsabile del trasferimento;

e)

il giorno, l'ora e il luogo del rilascio;

f)

i dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;

g)

in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione della salma.

2. Ove necessario, si adottano i provvedimenti opportuni affinché le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le persone che prendono parte alle indagini siano protette da maltrattamenti, intimidazioni o sanzioni in relazione alla ricerca di informazioni su una persona privata della libertà.

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Art. 19 1. Le informazioni personali, compresi dati medici o genetici, raccolte e/o trasmesse nell'ambito della ricerca di una persona scomparsa non sono utilizzate o messe a disposizione per uno scopo diverso da quello di ricerca della persona scomparsa. Ciò non pregiudica il loro utilizzo in procedimenti penali riguardanti un reato di sparizione forzata o l'esercizio del diritto di ottenere riparazione.

2. La raccolta, l'elaborazione, l'utilizzo e l'archiviazione di informazioni personali, compresi dati medici o genetici, non possono violare o comportare la violazione dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali o della dignità umana di alcun individuo.

Art. 20 1. Soltanto nel caso in cui una persona sia sotto la protezione della legge e la privazione della libertà sia sottoposta a controllo giudiziario, il diritto alle informazioni di cui all'articolo 18 può essere eccezionalmente limitato nella misura dello stretto necessario e se previsto dalla legge, e qualora la diffusione delle informazioni nuoccia alla vita privata (privacy) o alla sicurezza della persona, ostacoli un'indagine penale o per altre ragioni equivalenti previste dalla legge e in conformità con il diritto internazionale applicabile e con gli scopi della presente Convenzione. In nessun caso, dette restrizioni al diritto alle informazioni di cui all'articolo 18 possono essere ammesse se costituiscono una condotta definita all'articolo 2 o una violazione dell'articolo 17 paragrafo 1.

2. Fatto salvo l'esame relativo alla legittimità della privazione della libertà di una persona, gli Stati Parte garantiscono alle persone di cui all'articolo 18 paragrafo 1 il diritto a una rapida ed effettiva azione giudiziaria come strumento per ottenere senza indugio le informazioni di cui all'articolo 18 paragrafo 1. Tale diritto non può essere sospeso o sottoposto a restrizioni in alcuna circostanza.

Art. 21 Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone detenute siano liberate con modalità tali da permettere una verifica affidabile del loro effettivo rilascio. Ogni Stato Parte prende inoltre i provvedimenti necessari ad assicurare a tali persone l'incolumità fisica e la capacità di esercitare pienamente i loro diritti al momento del rilascio, fatti salvi gli obblighi che possono essere loro imposti in forza
della legislazione nazionale.

Art. 22 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a prevenire e sanzionare le seguenti condotte: a)

il fatto di ritardare od ostacolare le azioni di cui all'articolo 17 paragrafo 2 lettera f) e all'articolo 20 paragrafo 2;

b)

l'omessa registrazione della privazione di libertà di qualunque persona, ovvero la registrazione di informazioni che il funzionario responsabile della registrazione ufficiale sapeva o avrebbe dovuto sapere essere inesatte; 479

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c)

il rifiuto di fornire informazioni sulla privazione della libertà di una persona o il fatto di fornire informazioni inesatte, quando i requisiti di legge per ammettere la trasmissione di tali informazioni sono dati.

Art. 23 1. Ogni Stato Parte si adopera affinché la formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione delle leggi, del personale medico, dei pubblici ufficiali e di ogni altra persona coinvolta nella custodia o nel trattamento di qualunque persona privata della libertà preveda la necessaria istruzione e informazione sulle norme rilevanti della presente Convenzione, al fine di: a)

impedire il coinvolgimento di tali funzionari nelle sparizioni forzate;

b)

sottolineare l'importanza della prevenzione e delle indagini in relazione alle sparizioni forzate;

c)

assicurare che sia riconosciuta l'urgenza di risolvere i casi di sparizione forzata.

2. Ogni Stato Parte assicura che siano vietati gli ordini o le istruzioni che prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione forzata. Ogni Stato Parte garantisce che chiunque rifiuti di obbedire a tali ordini non sia punito.

3. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le quali hanno ragione di credere che abbia avuto luogo o sia stato progettato un caso di sparizione forzata ne riferiscano ai loro superiori e, se necessario, alle autorità o agli organi competenti dotati dei poteri di vigilanza o di intervento.

Art. 24 1. Ai fini della presente Convenzione, per «vittima» s'intende la persona scomparsa e chiunque abbia subito un pregiudizio quale diretta conseguenza di una sparizione forzata.

2. Ogni vittima ha il diritto di sapere la verità sulle circostanze della sparizione forzata, sugli sviluppi e sui risultati delle indagini e sulla sorte della persona scomparsa. Ogni Stato Parte adotta misure appropriate a questo scopo.

3. Ogni Stato Parte adotta tutte le misure appropriate per ricercare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di morte, per localizzare, onorare e restituire le loro salme.

4. Ogni Stato Parte assicura, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, che le vittime di sparizione forzata abbiano il diritto di ottenere una riparazione e di essere indennizzate in modo rapido, equo e adeguato.

5. Il diritto di ottenere una riparazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo comprende i danni materiali e morali nonché, laddove opportuno, altre forme di riparazione come:

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a)

la restituzione integrale;

b)

la riabilitazione;

c)

la soddisfazione, compresa la restituzione della dignità e della reputazione;

d)

le garanzie di non ripetizione.

6. Fermo restando l'obbligo di continuare le indagini fino a che non sia stata chiarita la sorte della persona scomparsa, ogni Stato Parte adotta le disposizioni appropriate per quanto riguarda lo statuto giuridico delle persone scomparse di cui ancora si ignori la sorte e quello dei loro parenti, in ambiti quali le prestazioni previdenziali, la condizione finanziaria, il diritto di famiglia e lo stato patrimoniale.

7. Ogni Stato Parte garantisce il diritto di formare organizzazioni e associazioni che si occupano di ricostruire le circostanze in cui sono avvenute le sparizioni forzate, di conoscere la sorte delle persone scomparse e di assistere le vittime delle sparizioni forzate, come pure il diritto di partecipare liberamente a simili organizzazioni e associazioni.

Art. 25 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per prevenire e punire penalmente: a)

l'allontanamento illegale di bambini sottoposti a sparizione forzata o di bambini il cui padre, la cui madre o il cui tutore è soggetto a sparizione forzata o di bambini nati nel corso della prigionia della madre sottoposta a sparizione forzata;

b)

la falsificazione, l'occultamento o la distruzione di documenti attestanti la vera identità dei bambini di cui alla lettera a).

2. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per rintracciare e identificare i bambini di cui al paragrafo 1 del presente articolo e restituirli alle loro famiglie d'origine, nel rispetto delle procedure di legge e degli accordi internazionali applicabili.

3. Gli Stati Parte si prestano reciproca assistenza nel ricercare, identificare e localizzare i bambini di cui al paragrafo 1 lettera a) del presente articolo.

4. In considerazione della necessità di tutelare l'interesse superiore dei bambini di cui al paragrafo 1 lettera a) del presente articolo e il loro diritto a mantenere o a ristabilire la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e i rapporti familiari riconosciuti dalla legge, gli Stati Parte che riconoscono sistemi di adozione o altre forme di collocamento di bambini istituiscono procedure legali volte a rivedere le procedure di adozione o collocamento di bambini e, laddove ciò risulti opportuno, ad annullare l'adozione o il collocamento dei bambini che hanno all'origine una sparizione forzata.

5. In tutti i casi, e in particolare per tutti gli aspetti rilevanti ai fini del presente articolo, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione prioritaria e il bambino capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, alle quali è dato il giusto peso tenuto conto dell'età e del grado di maturità.

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Capitolo II Art. 26 1. È istituito il Comitato sulle sparizioni forzate (di seguito «il Comitato») a cui è affidato il compito di svolgere le funzioni previste nella presente Convenzione. Il Comitato è formato da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo del diritti dell'uomo, che partecipano a titolo personale e svolgono la loro funzione in modo indipendente e imparziale. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parte secondo un criterio di equa distribuzione geografica. Occorre tenere conto dell'opportunità di far partecipare alle attività del Comitato persone con spiccata esperienza in campo giuridico, nonché vegliare a rispettare una bilanciata rappresentanza di genere.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto da una lista di candidati designati dagli Stati Parte tra i propri cittadini, in occasione di un'assemblea biennale degli Stati Parte convocata a tale scopo dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A queste assemblee, per la cui validità è richiesta la presenza di almeno due terzi degli Stati Parte, sono eletti a membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentati degli Stati Parte presenti e votanti.

3. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte invitandoli a proporre i loro candidati entro un termine di tre mesi. Il Segretario generale compila una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati, indicando gli Stati che li hanno proposti, e sottopone la lista a tutti gli Stati Parte.

4. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti soltanto per un secondo mandato. Il mandato di cinque membri tra quelli eletti alla prima elezione scade tuttavia al termine del secondo anno; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente dell'assemblea di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Se un membro del Comitato muore, si dimette o per una qualsiasi ragione non può più svolgere le proprie funzioni nell'ambito del Comitato, lo Stato Parte che lo ha designato nomina, secondo le modalità di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, un proprio cittadino quale candidato per il periodo rimanente del mandato, previa approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera ottenuta, tranne nel caso in cui la metà degli Stati Parte o un numero superiore si pronunci in modo sfavorevole entro un termine di sei settimane dal momento in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.

6. l Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

7. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce al Comitato le risorse, il personale e le strutture necessarie per adempiere efficacemente le proprie funzioni.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Comitato.

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8. I membri del Comitato godono delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli esperti in missione delle Nazioni Unite, come previsto nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

9. Ogni Stato Parte collabora con il Comitato e assiste i suoi membri nell'adempimento del loro mandato, nei limiti in cui lo Stato Parte ha accettato le funzioni del Comitato.

Art. 27 Una Conferenza degli Stati Parte si riunisce dopo almeno quattro anni, ma al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di valutare il funzionamento del Comitato e decidere, secondo le modalità di cui all'articolo 44 paragrafo 2 se è opportuno trasferire a un altro organo, senza escludere alcuna possibilità, il compito di monitorare la presente Convenzione, in conformità con le funzioni definite negli articoli 28­36.

Art. 28 1. Nel quadro delle competenze garantite dalla presente Convenzione, il Comitato coopera con tutti gli organi, gli uffici, le agenzie specializzate e i fondi delle Nazioni Unite interessati, con gli organi istituiti da trattati internazionali, con le procedure speciali delle Nazioni Unite, con le organizzazioni o istituzioni regionali intergovernative interessate, nonché con tutte le istituzioni, agenzie e uffici statali competenti che operano per proteggere tutte le persone dalle sparizioni forzate.

2. Nell'adempiere il suo mandato, il Comitato consulta altri organi istituiti dalle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare il Comitato sui diritti dell'uomo istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, al fine di assicurare la coerenza delle rispettive osservazioni e raccomandazioni.

Art. 29 1. Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, un rapporto sulle misure adottate per attuare gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della Convezione per lo Stato in questione.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite rende tali rapporti disponibili a tutti gli Stati Parte.

3. Il Comitato esamina ogni rapporto e formula i commenti, le osservazioni o le raccomandazioni che considera opportuni. I commenti, le osservazioni o le raccomandazioni
sono comunicati allo Stato Parte interessato, il quale può replicare di propria iniziativa o su richiesta del Comitato.

4. Il Comitato può anche chiedere agli Stati Parte di fornire ulteriori informazioni in merito all'attuazione della presente Convenzione.

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Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Art. 30 1. I familiari di una persona scomparsa, i loro rappresentanti legali, i loro avvocati, qualsiasi persona da essi autorizzata o avente un interesse legittimo possono sottoporre al Comitato la richiesta urgente di ricercare e rintracciare una persona scomparsa.

2. Se ritiene che la richiesta di azione urgente sottopostagli in virtù del paragrafo 1 del presente articolo: a)

non sia manifestamente infondata;

b)

non costituisca un abuso del diritto di presentare tali richieste;

c)

sia già stata debitamente presentata agli organi competenti dello Stato Parte, ovvero agli organi autorizzati ad avviare indagini, laddove questa possibilità sia prevista;

d)

non sia incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;

e)

non sia già oggetto d'esame presso un'altra istanza internazionale di indagine o di composizione della stessa natura,

il Comitato chiede allo Stato Parte interessato di fornirgli informazioni in merito alla situazione della persona da rintracciare entro un termine fissato dal Comitato stesso.

3. Alla luce delle informazioni fornite dallo Stato Parte interessato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può inviare allo Stato Parte raccomandazioni, compresa la richiesta di adottare tutte le misure necessarie, incluse misure provvisorie urgenti per localizzare e proteggere la persona in questione, nel rispetto della presente Convenzione, e informare il Comitato, entro un termine stabilito, dei provvedimenti presi, tenendo conto dell'urgenza del caso. Il Comitato informa la persona che ha richiesto l'azione urgente delle proprie raccomandazioni e delle informazioni fornite dallo Stato, non appena queste sono disponibili.

4. Il Comitato prosegue nei suoi sforzi di collaborare con lo Stato Parte interessato fintanto che non viene chiarita la sorte della persona ricercata. La persona che ha presentato la richiesta è tenuta costantemente informata.

Art. 31 1. Al momento della ratifica della presente Convenzione o in qualsiasi momento successivo, ogni Stato Parte può dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o a nome di individui rientranti nella sua giurisdizione che lamentano di essere vittime di una violazione delle disposizioni della presente Convezione da parte dello Stato Parte in questione. Il Comitato considera irricevibile qualsiasi comunicazione riguardante uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione.

2. Il Comitato giudica irricevibile una comunicazione se: a)

è anonima;

b)

costituisce un abuso del diritto di sottoporre tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;

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c)

è già oggetto d'esame presso un'altra istanza internazionale di indagine o composizione della stessa natura; oppure se

d)

non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne. Tale regola non si applica se le procedure di ricorso sono pendenti per un tempo irragionevolmente lungo.

3. Se il Comitato considera che la comunicazione risponde ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la trasmette allo Stato Parte interessato, chiedendogli di fornire osservazioni e commenti entro un termine stabilito dallo stesso Comitato.

4. Ricevuta una comunicazione e prima di essersi pronunciato nel merito, il Comitato può in qualsiasi momento trasmettere allo Stato Parte interessato, per il disbrigo urgente, la richiesta di adottare le misure provvisorie ritenute necessarie per evitare che le vittime della presunta violazione subiscano un danno irreparabile. L'esercizio da parte del Comitato di questo suo potere discrezionale non ha alcun effetto sulla decisione concernente la ricevibilità o il merito della comunicazione.

5. Quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo il Comitato si riunisce a porte chiuse. Esso informa l'autore della comunicazione delle risposte fornite dallo Stato Parte interessato. Quando decide di portare a termine la procedura, il Comitato comunica le proprie considerazioni allo Stato Parte e all'autore della comunicazione.

Art. 32 Ogni Stato Parte alla presente Convezione può dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Il Comitato considera irricevibili le comunicazioni relative a o presentate da uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione.

Art. 33 1. Se riceve informazioni affidabili indicanti che uno Stato Parte sta gravemente violando le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato può, dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, richiedere a uno o più dei suoi membri di effettuare senza indugio una visita presso lo Stato e di presentargli un rapporto.

2. Il Comitato notifica allo Stato Parte interessato, in forma scritta, la propria intenzione di organizzare una visita, indicando la composizione della delegazione e gli scopi della visita; lo Stato Parte fornisce una risposta al Comitato entro un termine ragionevole.

3. Sulla base di una richiesta circostanziata dello Stato interessato, il Comitato può decidere di rinviare la visita o di annullarla.

4. Se lo Stato Parte dà il proprio consenso alla visita,
il Comitato e lo Stato Parte in questione cooperano per definire le modalità della visita e lo Stato Parte fornisce al Comitato tutte le agevolazioni necessarie per condurre con successo la visita.

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5. A seguito della visita, il Comitato comunica allo Stato Parte interessato le sue osservazioni e raccomandazioni.

Art. 34 Se riceve informazioni che sembrano contenere indizi fondati secondo cui la sparizione forzata è praticata in modo generalizzato o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, il Comitato può, dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 35 1. Il Comitato è competente esclusivamente per le sparizioni forzate che hanno avuto luogo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Se uno Stato diventa membro della presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei riguardi del Comitato si riferiscono esclusivamente alle sparizioni forzate che hanno avuto luogo dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di detto Stato.

Art. 36 1. Il Comitato presenta agli Stati Parte e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività intraprese in virtù della presente Convenzione.

2. Prima che un'osservazione riguardante uno Stato Parte sia pubblicata nel rapporto annuale, lo Stato Parte interessato ne è informato preventivamente e gli è assegnato un lasso di tempo ragionevole per replicare. Tale Stato Parte può chiedere che i propri commenti o le proprie osservazioni siano pubblicati nel rapporto.

Capitolo III Art. 37 Nessuna delle disposizioni della presente Convezione pregiudica le disposizioni che tutelano in modo più ampio le persone dalle sparizioni forzate e che sono contenute: a)

nella legislazione di uno Stato Parte; o

b)

nel diritto internazionale vigente per tale Stato.

Art. 38 1. La presente Convezione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

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2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 39 1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica o adesione di detto Stato.

Art. 40 Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che hanno firmato o hanno aderito alla presente Convenzione: a)

le firme, le ratifiche e le adesioni di cui all'articolo 38;

b)

la data di entrata in vigore della presente Convezione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 41 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 42 1. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta attraverso il negoziato o attraverso le procedure specificamente contenute nella presente Convenzione è sottoposta ad arbitrato su richiesta di uno degli Stati in questione. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le Parti non sono riuscite a raggiungere un consenso sulle modalità dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di uno Stato Parte che abbia formulato tale dichiarazione.

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3. Qualunque Stato Parte che abbia formulato la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 43 La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli obblighi delle Alte Parti Contraenti in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei due Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, né pregiudica la possibilità di cui dispone ogni Stato di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a visitare i luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.

Art. 44 1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parte in vista di esaminare e mettere ai voti tali proposte. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si pronuncia a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti è sottoposto per accettazione a tutti gli Stati Parte dal Segretario generale.

3. Un emendamento adottato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte lo hanno accettato secondo le rispettive procedure costituzionali.

4. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti sono vincolanti per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e dai precedenti emendamenti da loro eventualmente accettati.

Art. 45 1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, è depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette una copia certificata conforme della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati nell'articolo 38.

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