Codice delle obbligazioni

Disegno

(Revisione del diritto in materia di prescrizione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20131, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 60 cpv. 1, 1bis e 2 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni decorribili dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

1

1bis In caso di morte di una persona o lesione corporale, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni decorribili dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso nel termine di 30 anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

Se con il suo comportamento dannoso la persona responsabile ha commesso un atto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive, senza pregiudizio dei capoversi precedenti, non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, l'azione civile si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Art. 67 cpv. 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni decorribili dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.

1

1 2

FF 2014 211 RS 220

2012-1557

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Art. 128 2. Trent'anni

In caso di lesioni corporali o morte di una persona per colpa contrattuale, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, e in ogni caso nel termine di 30 anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

Art. 134 cpv. 1 n. 6, 7 e 8 1

La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: 6.

finché sia impossibile, per motivi oggettivi, promuovere l'azione dinanzi a un tribunale;

7.

per i crediti del testatore o nei suoi confronti, durante la procedura d'inventario;

8.

durante un tentativo di transazione, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, purché le parti lo concordino per scritto.

Art. 136 cpv. 1, 2 e 4 L'interruzione rimpetto a un debitore solidale o a un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, purché l'interruzione si fondi su un atto del creditore.

1

L'interruzione rimpetto al debitore principale vale anche nei confronti del suo fideiussore, purché l'interruzione si fondi su un atto del creditore.

2

L'interruzione rimpetto all'assicuratore vale anche nei confronti della persona civilmente responsabile, e viceversa, purché sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.

4

Art. 141 titolo marginale, cpv. 1, 1bis e 4 VII. Rinuncia all'eccezione di prescrizione

Il debitore può, dall'inizio della prescrizione, rinunciare per al massimo dieci anni all'eccezione di prescrizione.

1

1bis La rinuncia è dichiarata in forma scritta. Nelle condizioni generali può rinunciare all'eccezione di prescrizione soltanto la parte che le impone.

La rinuncia da parte del debitore vale anche rimpetto all'assicuratore, e viceversa, purché sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.

4

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Art. 760 D. Prescrizione

Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

1

Se con il suo comportamento dannoso la persona responsabile ha commesso un atto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, l'azione civile si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Art. 878 cpv. 2 Il regresso dei soci tra loro si prescrive in tre anni dal momento del pagamento per il quale è esercitato.

2

Art. 919 D. Prescrizione

Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

1

Se con il suo comportamento dannoso la persona responsabile ha commesso un atto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, l'azione civile si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 19983 sull'asilo Art. 85 cpv. 3 3 Il diritto al rimborso si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

2. Legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità Art. 20 cpv. 1 e 2 L'azione nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 sugli atti illeciti.

1

La domanda di risarcimento o di riparazione deve essere presentata al Dipartimento federale delle finanze. La domanda scritta al Dipartimento federale delle finanze interrompe la prescrizione.

2

Art. 21 Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione, e in ogni caso nel termine di dieci anni, in caso di morte di una persona o di lesioni corporali nel termine di 30 anni, dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

Art. 23 Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive in tre anni dal giorno in cui il servizio o l'autorità competente ha avuto conoscenza del danno e del funzionario responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

1

3 4 5

264

RS 142.31 RS 170.32 RS 220

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Se con il suo comportamento dannoso il funzionario ha commesso un atto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, l'azione civile si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

3. Legge del 24 marzo 20006 sul personale federale Art. 17a cpv. 3 Abrogato

4. Codice civile7 Art. 455 cpv. 1 e 2 Il diritto al risarcimento dei danni o alla riparazione morale si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni8 sugli atti illeciti.

1

Se con il suo comportamento dannoso la persona responsabile ha commesso un atto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, l'azione civile si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Art. 586 cpv. 2 Abrogato

Titolo finale Art. 49 F. Prescrizione

Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché il termine di prescrizione secondo il diritto anteriore non sia scaduto.

1

Se il nuovo diritto prevede un termine più breve, si applica il diritto anteriore.

2

6 7 8

RS 172.220.1 RS 210 RS 220

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L'entrata in vigore del nuovo diritto non pregiudica l'inizio di una prescrizione in corso, sempreché la legge non disponga altrimenti.

3

Per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dal momento della sua entrata in vigore.

4

5. Legge federale dell'11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 6 2. Prescrizione

L'azione di risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

1

Se con il suo comportamento dannoso la persona responsabile ha commesso un atto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, l'azione civile si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Art. 292 E. Prescrizione

L'azione revocatoria si prescrive: 1.

tre anni dalla notificazione dell'attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);

2.

tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);

3.

tre anni dall'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo.

6. Legge federale del 14 dicembre 201210 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione Art. 38 cpv. 2 e 2bis Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso però in dieci anni dal momento in cui tale diritto è sorto.

2

2bis Se con il suo comportamento il destinatario ha commesso un atto punibile, il diritto di restituzione si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima

9 10

266

RS 281.1 RS 420.1

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istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

7. Legge militare del 3 febbraio 199511 Art. 143

Prescrizione

La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni12 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS.

1

Le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrivono in tre anni da quando la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto temine il comportamento che ha causato il danno.

2

Se con il suo comportamento dannoso il responsabile ha commesso un atto punibile, le pretese della Confederazione si prescrivono non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, le pretese si prescrivono non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dell'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione, e in ogni caso nel termine di dieci anni, in caso di morte di una persona o di lesioni corporali nel termine di 30 anni, dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

4

8. Legge federale del 4 ottobre 200213 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 65

Prescrizione

Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60 e 64 si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni14 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

1

Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l'articolo 61 si prescrive in tre anni dal momento del riconoscimento o dell'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione, dei Cantoni o dei

2

11 12 13 14

RS 510.10 RS 220 RS 520.1 RS 220

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Comuni, e in ogni caso nel termine di dieci anni, in caso di morte di una persona o di lesioni corporali nel termine di 30 anni, dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto temine il comportamento che ha causato il danno.

Il diritto di risarcimento della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l'articolo 62 si prescrive in tre anni dal momento in cui la Confederazione, il Cantone o il Comune ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

3

Se con il suo comportamento dannoso il responsabile ha commesso un atto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

4

9. Legge dell'8 ottobre 198215 sull'approvvigionamento del Paese Art. 15 secondo periodo Abrogato Art. 36

Prescrizione

Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto conoscenza delle pretese, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui sono nate.

1

Se con il suo comportamento il responsabile ha commesso un atto punibile, le pretese della Confederazione si prescrivono non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza di prima istanza tale termine non scade, la pretesa si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l'articolo 32 capoverso 4 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui queste hanno avuto notizia del recupero, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi entro dieci anni da tale ricupero.

3

15

268

RS 531

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10. Legge del 5 ottobre 199016 sui sussidi Art. 32 cpv. 2 e 4 Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ha avuto conoscenza del diritto, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.

2

Se con il suo comportamento il destinatario ha commesso un atto punibile, il diritto alla restituzione si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

4

Art. 33 Abrogato

11. Legge federale del 13 dicembre 197417 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati Art. 6 cpv. 2 e 3 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del diritto, e in ogni caso dieci anni dopo la nascita del diritto.

2

Se con il suo comportamento il destinatario ha commesso un atto punibile, il diritto alla restituzione si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

12. Legge del 24 giugno 190218 sugli impianti elettrici Art. 37 Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni19 sugli atti illeciti.

16 17 18 19

RS 616.1 RS 632.111.72 RS 734.0 RS 220

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13. Legge federale del 19 dicembre 195820 sulla circolazione stradale Art. 83 Prescrizione

L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni21 sugli atti illeciti.

1

2

Abrogato

Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

3

4

Abrogato

14. Legge del 4 ottobre 196322 sugli impianti di trasporto in condotta Art. 39 3. Disposizioni comuni a. Prescrizione

L'azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni23 sugli atti illeciti.

1

2

Abrogato

Il regresso tra le persone civilmente responsabili d'un evento dannoso e il regresso dell'assicuratore si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata integralmente fornita e si è avuto conoscenza del responsabile.

3

4

Abrogato

15. Legge federale del 3 ottobre 197524 sulla navigazione interna Art. 34 cpv. 3 L'azione di regresso si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'assicuratore ha fornito integralmente la prestazione e si è avuto conoscenza del responsabile.

3

20 21 22 23 24

270

RS 741.01 RS 220 RS 746.1 RS 220 RS 747.201

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16. Legge federale del 23 settembre 195325 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 124 cpv. 1 1 I crediti derivanti da atti di avaria comune si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui le merci sono arrivate o sarebbero dovute arrivare nel porto di destinazione.

17. Legge federale del 21 dicembre 194826 sulla navigazione aerea Art. 68 III. Prescrizione

Queste azioni si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni27 sugli atti illeciti.

18. Legge del 30 settembre 201128 sulla ricerca umana Art. 19 cpv. 2 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l'articolo 60 del Codice delle obbligazioni29.

2

19. Legge federale del 24 gennaio 199130 sulla protezione delle acque Art. 66 cpv. 2 e 3 Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui ha avuto conoscenza del diritto, e in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il diritto è sorto.

2

Se con il suo comportamento il destinatario ha commesso un atto punibile, il diritto alla restituzione si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

25 26 27 28 29 30

RS 747.30 RS 748.0 RS 220 RS 810.30 RS 220 RS 814.20

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20. Legge del 17 giugno 200531 contro il lavoro nero Art. 15 cpv. 3 La competenza per territorio è retta dall'articolo 34 del Codice di procedura civile32.

3

21. Legge del 6 ottobre 199533 sul servizio civile Art. 59

Prescrizione, disposizioni generali

Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni34 sugli atti illeciti.

1

Le azioni di risarcimento della Confederazione si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

2

Se con il suo comportamento dannoso il responsabile ha commesso un atto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

Art. 60 cpv. 2 Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione, e in ogni caso nel termine di dieci anni, in caso di morte di una persona o di lesioni corporali nel termine di 30 anni, dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

2

22. Legge federale del 20 dicembre 194635 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 52 cpv. 3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni36 sugli atti illeciti.

3

31 32 33 34 35 36

272

RS 822.41 RS 272 RS 824.0 RS 220 RS 831.10 RS 220

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23. Legge federale del 25 giugno 198237 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 52 cpv. 2 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, e in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

2

24. Legge del 25 giugno 198238 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 88 cpv. 3 e 4 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni39 sugli atti illeciti.

3

4

Abrogato

25. Legge federale del 20 marzo 197040 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna Art. 14 Prescrizione

I diritti alla restituzione giusta l'articolo 13 capoversi 1 e 2 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l'autorità cantonale competente ne ha avuto cognizione, e al più tardi entro dieci anni dal giorno in cui sono sorti.

1

Se con il suo comportamento il beneficiario dell'aiuto finanziario ha commesso un atto punibile, il diritto alla restituzione si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

37 38 39 40

RS 831.40 RS 837.0 RS 220 RS 844

273

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26. Legge del 1° luglio 196641 sulle epizoozie Art. 45 cpv. 2 e 3 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui gli organi competenti hanno avuto conoscenza del diritto, ma al più tardi dopo dieci anni dal giorno in cui il diritto è sorto.

2

Se con il suo comportamento il destinatario ha commesso un atto punibile, il diritto alla restituzione si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

27. Legge del 19 dicembre 200342 sulla firma elettronica Art. 18

Prescrizione

Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

1

Se con il suo comportamento dannoso il responsabile ha commesso un atto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale di prima istanza tale termine non scade, il diritto si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

3

Sono fatte salve le pretese risultanti da un contratto.

28. Legge del 23 giungo 200643 sugli investimenti collettivi Art. 147

Prescrizione

L'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dal giorno del rimborso di una quota e in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

1

Se con il suo comportamento la persona tenuta al risarcimento ha commesso un atto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione previsto dal diritto penale. Se in seguito a una sentenza penale

2

41 42 43

274

RS 916.40 RS 943.03 RS 951.31

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di prima istanza tale termine non scade, l'azione civile si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

29. Legge del 3 ottobre 200844 sui titoli contabili Art. 27 cpv. 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dal giorno della scoperta del vizio, e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'addebito.

4

Art. 28 cpv. 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dal giorno della scoperta del vizio, e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'accredito.

4

Art. 29 cpv. 4 Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza della sua pretesa e del suo debitore, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'addebito. È fatto salvo l'articolo 60 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.

4

44

RS 957.1

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