Circolare e modulo della Commissione della concorrenza

Annuncio per la procedura di opposizione del 21 ottobre 2014 (FF 2014 7221)

Parte I: Circolare A. Base legale 1. All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoverso 3 e 4 della legge sui cartelli (LCart)1 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 LCart è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi (art. 49a cpv. 1 LCart).

2. Non è inflitta nessuna sanzione, in particolare, se l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti. Tuttavia, se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione della concorrenza (art. 49a cpv. 3 lett. a LCart).

B. Scopo della circolare 3. Questa circolare descrive le condizioni di un annuncio ai sensi dell'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart e intende facilitare all'impresa interessata l'annuncio di una pratica che limita potenzialmente la concorrenza (cfr. art. 16 OS LCart2).

4. In caso di annunci secondo l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart, le autorità in materia di concorrenza devono decidere se occorre aprire una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart. A tale scopo, devono disporre di alcune informazioni. Le indicazioni richieste nel presente modulo devono permettere alla Segreteria della Commissione della concorrenza (Segreteria) di giudicare rapidamente e possibilmente con un minimo sforzo, la domanda dell'apertura della procedura. Le autorità in materia di concorrenza, in base alle loro capacità e alle loro priorità, tratteranno il più in fretta possibile gli annunci. Le imprese annuncianti possono contribuire a velocizzare una decisione, preparando dei documenti ben strutturati e instaurando una stretta collaborazione con le autorità.

5. Le imprese annuncianti e la Segreteria possono stabilire di comune accordo i particolari del contenuto dell'annuncio prima di presentare il modulo d'annuncio (cfr. in seguito il paragrafo F). La Segreteria risponde volentieri a domande generali concernenti il modulo d'annuncio o la valutazione delle limitazioni della concorrenza; eventualmente nell'ambito di una consulenza a pagamento ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 LCart.

1 2

Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni illecite della concorrenza, (Legge sui cartelli, LCart; RS 251).

Ordinanza del 12 marzo 2004 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (LCart ­ Ordinanza sulle sanzioni, OS LCart; RS 251.5).

2014-2707

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C. Definizioni 6. Limitazione illecita della concorrenza: una limitazione illecita della concorrenza può essere sia un accordo illecito secondo l'articolo 5 LCart sia una pratica illecita di un'impresa che domina il mercato secondo l'articolo 7 LCart.

7. Imprese: un'impresa è un richiedente o offerente di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal suo statuto giuridico o dalla sua forma organizzativa (art. 2 cpv. 1bis LCart). Un fattore determinante è costituito dall'autonomia economica del richiedente o offerente. Se ad esempio la X SA si presenta come offerente di un determinato bene nel processo economico ed è controllata dalla Y SA, la X SA e la Y SA formano un'unica entità economica. In questo caso la X SA e la Y SA formano una sola impresa ai sensi della legge sui cartelli.

8. Imprese partecipanti: le imprese partecipanti sono, ­

in caso di accordi in materia di concorrenza: le imprese che hanno concluso l'accordo o che vi hanno aderito successivamente;

­

in caso di pratiche di imprese che dominano il mercato: l'impresa che occupa una posizione dominante o le imprese che (collettivamente) beneficiano potenzialmente di una tale posizione.

9. Imprese annuncianti: le imprese annuncianti sono quelle imprese che presentano l'annuncio.

10. Contesto di mercato interessato: Il contesto di mercato interessato da una limitazione della concorrenza comprende i rapporti commerciali essenziali, le attività economiche così come i prodotti e i servizi, ai quali la limitazione della concorrenza si riferisce o sui quali si ripercuote.3

D. Chi può annunciare?

11. L'annuncio può essere presentato da una singola impresa partecipante o da tutte le imprese partecipanti collettivamente. Se più imprese partecipano a una possibile limitazione della concorrenza, un annuncio congiunto di tutte le imprese partecipanti non è imperativo. Nell'annuncio va comunicato con chiarezza per quali imprese deve valere l'annuncio (p. es. se vale anche per tutti i rivenditori in un sistema di distribuzione selettivo4). In caso di dubbio viene esentata da sanzioni soltanto l'impresa, rispettivamente le imprese, che ha (hanno) presentato l'annuncio.

12. Le imprese partecipanti possono farsi rappresentare da una o più persone terze autorizzate (p. es. da altre imprese partecipanti, rappresentanza legale o associazioni di categoria). Nell'annuncio va inoltre dichiarato esplicitamente a nome di quale impresa è avvenuto l'annuncio; occorre inoltre allegare una procura.

13. Finché vi è un rappresentante legale, la comunicazione della Segreteria avviene con quest'ultimo.

3

4

Il concetto di «contesto di mercato interessato» va oltre il concetto di «mercato rilevante» secondo la legge sui cartelli. Al momento dell'annuncio, non è ancora possibile definire il mercato rilevante e ciò non è neanche preteso dalle imprese annuncianti.

Distributori già noti vanno in questo caso citati per nome; possibili distributori futuri devono essere sufficientemente identificabili in base ai criteri citati nell'annuncio.

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14. Le imprese annuncianti o il loro rappresentante legale con sede sociale o domicilio all'estero devono designare un domicilio di notifica in Svizzera.

E. Come si annuncia?

15. L'annuncio va inoltrato alla Segreteria in una delle lingue ufficiali (art. 15 OS LCart). L'inoltro di copie multiple è necessario soltanto su richiesta della Segreteria.

D'intesa con quest'ultima, gli allegati possono essere redatti anche in un'altra lingua (soprattutto in inglese). Le risposte devono essere presentate nell'ordine definito nel presente modulo e recare il numero corrispondente (cfr. in seguito parte II).

16. L'indirizzo della Segreteria è il seguente: Segreteria della Commissione della concorrenza Monbijoustrasse 43 3003 Berna 17. Per informazioni:

telefono: 058 462 20 40 fax: 058 462 20 53

F. Annuncio facilitato 18. Prima della presentazione dell'annuncio, la Segreteria e le imprese annuncianti possono stabilirne i particolari di comune accordo. La Segreteria può dispensare l'impresa dal fornire determinate indicazioni o determinati documenti, se reputa che questi non sono necessari per l'esame del caso (art. 17 OS LCart).

19. Un annuncio facilitato entra ad esempio in considerazione, se la Segreteria è già a conoscenza del contesto di mercato interessato dall'accordo in seguito a decisioni precedenti.

G. Conseguenze giuridiche dell'annuncio 20. La Segreteria conferma la ricezione dell'annuncio all'impresa che lo ha effettuato. Il termine di cinque mesi entro il quale le autorità in materia di concorrenza devono decidere sull'apertura di una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart decorre a partire dal giorno seguente la ricezione dell'annuncio da parte della Segreteria.

21. Se entro il termine non viene aperta alcuna procedura ai sensi degli articoli 26­30 LCart, o se viene comunicata la rinuncia all'apertura di una procedura, per l'impresa annunciante cade un'eventuale sanzione. Un eventuale divieto futuro (senza conseguenze sanzionatorie) del comportamento annunciato rimane possibile, se questo comportamento dovesse rappresentare, in un secondo momento, una limitazione illecita della concorrenza.

22. Da un'esenzione della sanzione viene compreso unicamente il comportamento chiaramente descritto nell'annuncio. La Segreteria non esamina di propria iniziativa se la documentazione presentata contiene limitazioni della concorrenza supplementari, ovvero non descritte esplicitamente.

23. Qualora dovesse ritenere che alcune indicazioni o documenti siano incompleti, la Segreteria può invitare le imprese annuncianti a completare l'annuncio (cfr.

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art. 18 OS LCart). In ogni caso la Segreteria può raccogliere ulteriori informazioni dalle imprese partecipanti o da persone terze già prima di un'eventuale apertura della procedura ai sensi degli articoli 26­30 LCart.

H. Segreti d'ufficio, segreti d'affari, principio di trasparenza 24. Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio (art. 25 LCart).

Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. Inoltre le pubblicazioni delle autorità in materia concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari.

25. Le indicazioni richieste nel presente modulo, la cui pubblicazione o trasmissione a terzi o a un'altra impresa partecipante minaccerebbe gli interessi di un'altra impresa partecipante, vanno trasmesse in una forma appropriata e qualificate chiaramente come «segreti d'affari». Su richiesta delle autorità, la qualificazione di segreti d'affari deve essere motivata. A tale riguardo si può fare riferimento alla «Circolare: segreti d'affari».5 26. Le imprese annuncianti presentano a questo scopo due versioni del loro annuncio: una versione contiene tutte le indicazioni, segreti d'affari compresi. Nella seconda versione i segreti d'affari sono anneriti.

27. Qualora nell'annuncio non dovessero essere indicati eventuali segreti d'affari, le autorità in materia di concorrenza partono dal presupposto che non è fatto valere alcun segreto d'affare.

28. Le imprese possono indicare che presentano l'annuncio di spontanea volontà e che pretendono dalla Segreteria la garanzia di riservatezza ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera h LTras6, affinché la documentazione presentata non venga resa altrimenti accessibile sulla base della LTras.

I. Moduli d'annuncio stranieri 29. Se un'impresa vuole annunciare limitazioni della concorrenza alle autorità svizzere in materia di concorrenza, le quali sono già state annunciate in un altro Stato (rispettivamente in un'altra giurisdizione), l'annuncio presentato presso tali Stati può per principio essere inoltrato anche alla Segreteria. Gli annunci devono essere tuttavia redatti in una delle lingue ufficiali della Confederazione e contenere le informazioni richieste nella parte II del presente documento (d'intesa con la Segreteria, gli allegati possono essere presentati anche in un'altra lingua, specialmente in inglese). Vanno inoltre indicati i passaggi che possono contenere dati rilevanti per l'annuncio in Svizzera. Si raccomanda pertanto a chi volesse presentare in Svizzera un modulo d'annuncio di un altro Stato di contattare dapprima la Segreteria.

5 6

La circolare è disponibile alla pagina internet www.comco.admin.ch sotto Documentazione > Comunicazioni > Circolare: segreti d'affari.

Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3).

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J. Emolumenti 30. Il disbrigo dell'annuncio di una limitazione della concorrenza è soggetta a emolumento conformemente all'articolo 1 lettera b LCart ­ Ordinanza sugli emolumenti7. L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria varia tra 100 e 400 franchi all'ora (art. 4 cpv. 1 e 2 LCart ­ Ordinanza sugli emolumenti).

7

Ordinanza del 25 febbraio1998 sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (LCart ­ Ordinanza sugli emolumenti, RS 251.2).

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Parte II: Modulo 1.

Indicazioni relative alle imprese annuncianti 1.1

Nome, natura giuridica e sede delle imprese a nome delle quali è stato presentato l'annuncio.

1.2

Descrizione della struttura8 e delle attività di queste imprese.

1.3

Nome, funzione, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, e indirizzo e-mail di almeno una delle persone di contatto di queste imprese.

1.4

Qualora ci fossero ­ o ci fossero stati ­ negli ultimi tre anni degli accordi o delle altre forme di cooperazione tra le imprese partecipanti (p. es. una cooperazione in un'associazione di categoria), vogliate fornire le indicazioni in merito.

2.

Indicazioni relative al rapporto con i rappresentanti legali

2.1

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail rappresentante legale.9

2.2

All'annuncio va allegata una procura scritta del rappresentante legale.10

3.

Indicazioni relative alla limitazione della concorrenza da annunciare

3.1

Chiara descrizione del comportamento che potrebbe provocare una limitazione della concorrenza.

3.1.1

Vogliate descrivere con parole vostre il comportamento previsto, indipendentemente da una correlazione con la legge sui cartelli.

3.1.2

Vogliate indicare se il comportamento previsto costituisce (eventualmente) ­ un accordo orizzontale, ossia una convenzione o una pratica concordata da imprese di livello di mercato identico (concorrenti effettivi o potenziali) riguardante i prezzi, i quantitativi, la ripartizione dei mercati per zone o clienti o la combinazione di simili accordi; ­ un accordo verticale, ossia una convenzione o una pratica concordata da imprese di livello di mercato diverso riguardanti i prezzi minimi o fissi, l'assegnazione di zone, o di una combinazione di simili accordi; ­ un abuso di posizione dominante, ossia un ostacolo all'accesso o all'esercizio alla concorrenza delle altre imprese sul mercato, o un comportamento che svantaggia dei partner commerciali.

8

9 10

Qualora l'impresa sia formata da diverse unità indipendenti dal punto di vista giuridico e tuttavia dipendenti economicamente (ovvero: unità che hanno la possibilità di esercitare su di essa un'influenza determinante, come p. es. nel caso di un gruppo ai sensi del Codice delle obbligazioni), devono essere indicati i rapporti di partecipazione e di controllo.

Se il patrocinio è assunto da un'altra impresa, da un'associazione di categoria o simili, va indicata una persona di contatto.

In caso di patrocinio da parte di un'associazione di categoria, la procura può risultare anche dai suoi statuti o dalle decisioni dell'associazione. In questo caso deve essere presentata la procura con in allegato gli statuti e gli eventuali verbali delle decisioni.

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Se non siete in grado di assegnare il comportamento descritto a una delle categorie menzionate, vi invitiamo a mettervi in contatto con la Segreteria al fine di chiarire queste domande.11 3.1.3

Vogliate citare i prodotti o i servizi, per i quali la domanda o l'offerta è toccata dal comportamento descritto.

3.1.4

Vogliate descrivere la distribuzione, a partire dalla produzione fino al cliente finale, dei prodotti o servizi interessati dal comportamento descritto (contesto di mercato interessato) e vogliate rappresentarla schematicamente.

3.1.5

Vogliate spiegare gli obiettivi da raggiungere con il comportamento descritto, rispettivamente i problemi che esso risolverebbe.

3.2

Descrizione degli effetti sulla concorrenza dovuti al comportamento descritto alla cifra 3.1 e attesi dalle imprese annuncianti. Vogliate citare, in particolare, chi è toccato in modo concreto dal comportamento descritto (p. es. quali altre imprese, quali clienti ecc.).

3.3

Indicazioni (se presenti) di disposizioni legislative specifiche rispettivamente di permessi/concessioni/obblighi imposti da autorità, tali da limitare la concorrenza nel contesto di mercato interessato.

4.

Indicazioni relative ad altre imprese partecipanti

4.1

Nome, natura giuridica e sede delle altre imprese partecipanti al comportamento descritto ai sensi della cifra 3.1.

4.2

Descrizione delle attività di queste imprese.

4.3

Qualora le altre imprese partecipanti non fossero al corrente dell'annuncio, vogliate indicarne le ragioni.

5.

Indicazioni riguardanti contatti precedenti con le autorità in materia di concorrenza

5.1

In riferimento all'oggetto del presente annuncio, avete già preso contatto con le autorità in materia concorrenza in Svizzera? Se sì, vogliate indicare il numero della procedura corrispondente o allegate la corrispondenza.

5.2

Anche le autorità in materia di concorrenza di altri stati (rispettivamente di altre legislazioni) sono state informate sul comportamento qui annunciato?

Se sì, vogliate indicare di quali autorità in materia concorrenza si tratta e vogliate allegare un'eventuale decisione già emanata da queste autorità.

11

Dalle imprese annuncianti non viene pretesa alcuna qualificazione giuridica conclusiva del comportamento descritto. In base all'assegnazione a una delle categorie elencate sono tuttavia necessarie altre informazioni per l'esame del comportamento.

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6.

Altri documenti da allegare all'annuncio

6.1

Copie dei conti e dei rapporti annuali degli ultimi tre anni delle imprese che inoltrano l'annuncio e, se sono disponibili, delle altre imprese partecipanti.

6.2

Copie dei contratti, della corrispondenza o di altri documenti scritti che documentano il comportamento descritto al paragrafo 3.1. o in rapporto con esso.

6.3

Altri documenti che dal vostro punto di vista sono rilevanti (rapporti, analisi e piani d'esercizio redatti in vista della limitazione della concorrenza, articoli di giornali, sentenze ecc.).

Se il comportamento descritto nel paragrafo 3.1 riguarda: ­ un accordo orizzontale in materia di concorrenza, vogliate rispondere alla parte del blocco 7 qui di seguito; ­ un accordo verticale in materia di concorrenza, vogliate rispondere alla parte del blocco 8 qui di seguito; ­ una pratica di un'impresa che domina il mercato, vogliate rispondere alla parte del blocco 9 qui di seguito.

7.

Indicazioni relative alle condizioni di concorrenza in caso di annuncio riguardante un accordo orizzontale (art. 4 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 3 LCart)

7.1

Vogliate descrivere, in base alla vostre indicazioni al paragrafo 3.1.4, su che livello di mercato si trovano le imprese partecipanti all'accordo orizzontale in materia di concorrenza.

7.2

Vogliate indicare

7.2.1

per ogni impresa partecipante, la cifra d'affari12 realizzata nell'ultimo anno in Svizzera con le merci o i servizi secondo il paragrafo 3.1.3 a cui fa riferimento l'accordo. Se non vi sono note le cifre d'affari delle altre imprese partecipanti, vogliate indicare dei valori stimati che siano plausibili e comprensibili per le autorità;

7.2.2

la cifra d'affari totale che è stata realizzata in Svizzera nell'ultimo anno con le merci o i servizi secondo il paragrafo 3.1.3. Se non vi è nota questa cifra d'affari totale, vogliate indicare un valore stimato che sia plausibile e comprensibile per le autorità;

7.3

Vogliate indicare nome e indirizzo dei vostri cinque principali concorrenti che non partecipano all'accordo in materia di concorrenza annunciato e vogliate indicare le loro cifre d'affari realizzate in Svizzera nell'ultimo anno con merci o servizi secondo il paragrafo 3.1.3. Qualora non vi fossero note queste cifre d'affari, vanno indicati dei valori stimati che siano plausibili e comprensibili per le autorità.

12

Nel caso delle compagnie d'assicurazione, al posto della cifra d'affari, si tiene conto del totale lordo dei premi annui, nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole di compilazione dei conti prevista nella legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0) si tiene conto dei ricavi lordi.

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7.4

Vogliate spiegare rispettivamente indicare, se possibile

7.4.1

nome e indirizzo delle nuove imprese che, negli ultimi tre anni, sono entrate nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza. Vogliate indicare le loro cifre d'affari realizzate nell'ultimo anno in Svizzera con merci e prodotti secondo il paragrafo 3.1.3. Qualora non vi fossero note queste cifre d'affari, vanno indicati dei valori stimati che siano plausibili e comprensibili per le autorità;

7.4.2

nome e indirizzo di quelle imprese che, secondo le imprese annuncianti, dispongono delle conoscenze necessarie, dei mezzi finanziari così come delle altre capacità necessarie per poter entrare a corto termine (due anni) nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza come concorrenti;

7.4.3

le strutture di distribuzione e di domanda nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza;

7.4.4

l'importanza della ricerca e dello sviluppo (R+S) nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza;

7.4.5

gli altri criteri di cui occorre tener conto per valutare l'accordo annunciato.

8.

Indicazioni relative alle condizioni di concorrenza in caso di annuncio riguardante un accordo verticale (art. 4 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 4 LCart)

8.1

Vogliate descrivere, in base alle vostre indicazioni al paragrafo 3.1.4, su che livello di mercato si trovano le imprese partecipanti all'accordo verticale in materia di concorrenza.

8.2

Vogliate indicare

8.2.1

per ogni impresa partecipante la cifra d'affari13, realizzata nell'ultimo anno in Svizzera con le merci o i servizi secondo il paragrafo 3.1.3 a cui fa riferimento l'accordo. Se non vi sono note le cifre d'affari delle altre imprese partecipanti, vogliate indicare dei valori stimati che siano plausibili e comprensibili per le autorità;

8.2.2

la cifra d'affari totale che è stata realizzata in Svizzera nell'ultimo anno con le merci o i servizi secondo il paragrafo 3.1.3. Se non vi è nota questa cifra d'affari totale, vogliate indicare un valore stimato che sia plausibile e comprensibile per le autorità; la cifra d'affari totale va indicata separatamente per ogni singolo livello di mercato.

8.3

Vogliate indicare nome e indirizzo dei vostri cinque principali concorrenti che non partecipano all'accordo in materia di concorrenza annunciato e vogliate indicare le loro cifre d'affari realizzate in Svizzera nell'ultimo anno con merci o prodotti secondo il paragrafo 3.1.3. Qualora non vi fossero note queste cifre d'affari, vanno indicati dei valori stimati che siano plausibili e comprensibili per le autorità.

8.4

Vogliate spiegare, se e come il comportamento descritto secondo il paragrafo 3.1 sarà d'ostacolo alle importazioni parallele.

13

Per le compagnie d'assicurazione cfr. nota a piè di pagina 12.

7229

8.5

Vogliate spiegare rispettivamente indicare, se possibile

8.5.1

nome e indirizzo delle nuove imprese che, negli ultimi tre anni, sono entrate nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza. Vogliate indicare le loro cifre d'affari realizzate nell'ultimo anno in Svizzera con merci e prodotti secondo il paragrafo 3.1.3. Qualora non vi fossero note queste cifre d'affari, vanno indicati dei valori stimati che siano plausibili e comprensibili per le autorità;

8.5.2

nome e indirizzo di quelle imprese che, secondo le imprese annuncianti ,dispongono dello know-how necessario, dei mezzi finanziari così come delle altre capacità necessarie per poter entrare a corto termine (due anni) nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza come concorrenti;

8.5.3

l'importanza della ricerca e dello sviluppo (R+S) nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza;

8.5.4

gli altri criteri di cui occorre tener conto per valutare l'accordo annunciato.

9.

Indicazioni relative alle condizioni di concorrenza in caso di annunci riguardanti pratiche illecite di imprese che dominano il mercato (art. 4 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 7 LCart)

9.1

Vogliate descrivere, in base alle vostre indicazioni al paragrafo 3.1.4, su che livello di mercato si trova l'impresa annunciante e vogliate spiegare, per quale motivo riteniate che questa sia dominante ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LCart.

9.2

Vogliate indicare

9.2.1

La cifra d'affari14 realizzata dall'impresa annunciante nell'ultimo anno in Svizzera con le merci o i servizi secondo il paragrafo 3.1.3.

9.2.2

La cifra d'affari totale che è stata realizzata in Svizzera nell'ultimo anno con le merci o i servizi secondo il paragrafo 3.1.3. Se non vi è nota questa cifra d'affari totale, vogliate indicare un valore stimato che sia plausibile e comprensibile per le autorità.

9.3

Vogliate indicare nome e indirizzo dei principali concorrenti dell'impresa annunciante e vogliate indicare le loro cifre d'affari realizzate in Svizzera nell'ultimo anno con merci o prodotti secondo il paragrafo 3.1.3. Qualora non vi fossero note queste cifre d'affari, vanno indicati dei valori stimati che siano plausibili e comprensibili per le autorità.

9.4

Vogliate indicare tutte le imprese a voi note che sono interessate dalla pratica potenzialmente illecita descritta al paragrafo 3.1 (un'impresa è interessata da una pratica potenzialmente illecita se è ostacolata o svantaggiata nell'accesso alla concorrenza o nell'esercizio della stessa).

9.5

Se avete dichiarato al paragrafo 9.1 di possedere una posizione dominante verso determinati fornitori, vogliate indicare nome e indirizzo di quei fornitori, i quali probabilmente generano con l'impresa annunciante una cifra

14

Per le compagnie d'assicurazione cfr. nota a piè di pagina 12.

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d'affari superiore al 20 per certo. La cifra d'affari determinante è quella generata dal fornitore in Svizzera con merci e prodotti secondo il paragrafo 3.1.3 (potenziale dipendenza di determinati fornitori nei confronti delle imprese partecipanti).

9.6

Vogliate spiegare se e come il comportamento descritto secondo il paragrafo 3.1 comporterà un impedimento delle importazioni parallele.

9.7

Vogliate spiegare rispettivamente citare, se possibile

9.7.1

nome e indirizzo delle nuove imprese che, negli ultimi tre anni, sono entrate nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza. Vogliate indicare le loro cifre d'affari realizzate nell'ultimo anno in Svizzera con merci e prodotti secondo il paragrafo 3.1.3. Qualora non vi fossero note queste cifre d'affari, vanno indicati dei valori stimati che siano plausibili e comprensibili per le autorità;

9.7.2

nome e indirizzo di quelle imprese che, secondo le imprese annuncianti, dispongono dello know-how necessario, dei mezzi finanziari così come delle altre capacità necessarie per poter entrare a corto termine (due anni) nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza come concorrenti;

9.7.3

l'importanza della ricerca e dello sviluppo (R+S) nel contesto di mercato interessato dalla limitazione della concorrenza;

9.7.4

gli altri criteri di cui occorre tener conto per valutare l'accordo annunciato.

21 ottobre 2014

Commissione della concorrenza COMCO

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