Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Ginevra del 20 marzo 2014
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20132, decreta: Art. 1 Alla Costituzione del Cantone di Ginevra3, accettata nella votazione popolare del 14 ottobre 2012, è accordata la garanzia federale.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2014
Consiglio nazionale, 20 marzo 2014
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 101 FF 2013 7969 FF 2013 7977
2013-2651
2701
Garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Ginevra. DF
2702