Circolare e modulo della Commissione della concorrenza

Annuncio di concentrazioni di imprese del 21 ottobre 2014 (FF 2014 7232)

Parte I: Circolare A. Scopo del presente modulo 1. La presente circolare specifica le indicazioni che devono essere fornite, giusta l'articolo 11 OCCI1, in caso di annuncio di concentrazioni di imprese ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 e dell'articolo 9 LCart2. Esso facilita il deposito dell'annuncio completo e permette alle autorità in materia di concorrenza di procedere in modo rapido e senza difficoltà all'esame preliminare ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 e dell'articolo 32 LCart. Il presente modulo non ha forza di legge. Le imprese annuncianti il progetto di concentrazione devono sempre fare riferimento ai testi delle leggi e delle ordinanze in materia.

2. Per domande generali in relazione al modulo di annuncio, o all'esame preliminare e all'esame delle concentrazioni di imprese, vogliate mettervi in contatto con la Segreteria della Commissione della concorrenza (in seguito segreteria; cfr. lettera G). Le imprese che partecipano alla concentrazione possono inoltre contattare la segreteria per accordarsi sul contenuto preciso dell'annuncio (cfr. lettera B; per la possibilità di presentare una bozza dell'annuncio cfr. n. 24).

3. La presente circolare della Commissione della concorrenza viene completata tramite la comunicazione della segreteria «Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen»3. Mediante questa comunicazione la segreteria informa regolarmente in quale modo bisogna rispondere alle domande specifiche relative all'annuncio e all'analisi della concentrazione di imprese secondo la prassi delle autorità in materia di concorrenza. La comunicazione è pubblicata sulla pagina Internet della Commissione della concorrenza.

B. Annuncio facilitato 4. La segreteria può, ai sensi dell'articolo 11 OCCI, esonerare le imprese partecipanti dall'obbligo di produrre alcune indicazioni o documenti se essi non sono necessari per valutare il caso (art. 12 OCCI).

5. È possibile inoltrare un annuncio facilitato in particolare qualora la Commissione della concorrenza conosca già i mercati interessati dalla concentrazione in seguito a 1 2

3

Ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (OCCI; RS 251.4).

Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; Modifica del 20 giugno 2003, in vigore dal 1° aprile 2004; RS 251).

Questa comunicazione è disponibile al sito internet www.comco.ch sotto Documentazione > Comunicazioni > Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen (versione disponibile soltanto in tedesco).

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decisioni anteriori o qualora un'impresa comune sia costituita al fine di accedere a un mercato nuovo in fase di sviluppo. Inoltre vanno prese in considerazione quelle concentrazioni di imprese i cui mercati reali si situano in Svizzera e nello SEE e le quali saranno nel contempo annunciate alla Commissione Europea.4 Ad ogni modo, il contenuto dell'annuncio facilitato deve essere stabilito di comune accordo con la segreteria prima della presentazione della proposta.

C. Definizioni 6. Concentrazioni di imprese. Con concentrazioni di imprese sono intese: ­

la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre (art. 4 cpv. 3 lett. a LCart);

­

l'assunzione del controllo (art. 4 cpv. 3 lett. b LCart): un'impresa assume il controllo di un'altra impresa fino allora indipendente quando ottiene, con l'acquisto di una partecipazione al capitale o in altro modo, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di quest'ultima (art. 1 OCCI);

­

l'assunzione del controllo comune di un'impresa5 già esistente da parte di due o più imprese che sino ad allora non controllavano congiuntamente siffatta impresa; è considerata una concentrazione di imprese ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b LCart nel caso in cui (a) l'impresa comune viene controllata in comune dalle imprese madri e (b) l'impresa comune adempie in modo duraturo tutte le funzioni di un'entità economica autonoma (art. 2 cpv. 1 OCCI);

­

la costituzione di una nuova impresa comune è considerata una concentrazione di imprese ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b LCart, se (a) l'impresa comune viene controllata dalle imprese costituenti, (b) l'impresa comune è un'entità economica autonoma e (c) le attività commerciali di almeno una delle imprese controllanti passano all'impresa comune (art. 2 cpv. 2 OCCI).

7. Imprese partecipanti. Con imprese partecipanti sono intese: ­

in caso di fusione: le imprese che vi partecipano (art. 3 cpv. 1 lett. a OCCI).

Esempi: nel caso in cui A e B si fondono in un'impresa C, le imprese partecipanti sono A e B; lo stesso vale se A assorbe l'impresa B o viceversa.

­

4

5

in caso di assunzione del controllo (o di assunzione del controllo congiunto) su parte di un'impresa giuridicamente indipendente: le imprese controllanti e le imprese controllate (art. 3 cpv. 1 lett. b OCCI).

In questo caso si può proporre alla segreteria il modulo-UE utilizzato dalla Commissione Europea, spiegando quali indicazioni del modulo-UE mancano rispettivamente sono diverse dalle direttive dell'OCCI.

A differenza del controllo unico, con il controllo comune due o più imprese hanno la possibilità di esercitare un determinato influsso sull'attività di un'impresa. Tale possibilità esiste qualora due o più imprese possono bloccare decisioni importanti dell'impresa controllata, cosicché le imprese controllanti devono raggiungere un accordo. (cfr. DPC 2012/4, 866 seg. n. marg. 27 seg., Schweizerische Post/La Poste).

7233

Esempi: Se A assume il controllo unico sull'impresa Y, filiale di X, le imprese partecipanti sono A e Y (e non X). Se A e B assumono il controllo comune sull'impresa Y che era prima indipendente da loro , le imprese partecipanti sono A, B e Y. Se A e B assumono il controllo su Z, dapprima unicamente controllata da B, le imprese partecipanti sono A, B e Z.

­

in caso di assunzione del controllo su parte di un'impresa giuridicamente dipendente: quando la concentrazione concerne una parte d'impresa, siffatta parte è considerata partecipante (art. 3 cpv. 2 OCCI).

Esempio: se B comprende le divisioni B1 e B2 e A assume solamente il controllo di B1, le imprese partecipanti sono A e B1.

8. Imprese annuncianti: confronta qui di seguito lettera D (le imprese partecipanti non devono essere automaticamente assimilate alle imprese annuncianti il progetto di concentrazione).

9. Realizzazione: La realizzazione della concentrazione è la concretizzazione dell'atto generatore d'obblighi.

D. Chi deve presentare l'annuncio 10. In caso di fusione: le imprese partecipanti in comune (art. 9 cpv. 1 lett. a OCCI).

11. In caso di assunzione del controllo: l'impresa che assume il controllo (art. 9 cpv. 1 lett. b OCCI).

12. In caso di assunzione del controllo congiunto: congiuntamente le imprese che assumono il controllo in comune (art. 9 cpv. 1 lett. b OCCI).

13. In caso di annuncio congiunto, le imprese che lo effettuano nominano almeno un rappresentante comune (art. 9 cpv. 2 OCCI).

14. Le imprese che annunciano il progetto o il loro rappresentante il cui domicilio o sede si trovano all'estero designano un domicilio di notificazione in Svizzera (art. 9 cpv. 3 OCCI).

15. Se un'impresa annunciante è formata da più società, l'annuncio può essere presentato in suo nome dalle società seguenti: a) ogni società direttamente coinvolta dalla concentrazione, e b) ogni altra società indirettamente implicata poiché esercita il controllo sulla società menzionata alla lettera a). Qualora le autorità in materia di concorrenza lo ritengano necessario, possono essere richieste le procure delle altre imprese. Appena vengono presi in considerazione oneri o condizioni bisogna decidere qual è l'impresa destinataria della decisione, cosa che avviene indipendentemente da quale impresa ha presentato l'annuncio.

E. Necessità di un annuncio completo ed esatto 16. Le imprese che presentano l'annuncio devono fornire tutte le indicazioni richieste dal formulario o ­ in caso di annuncio facilitato ­ tutte le indicazioni richieste dalla segreteria. Se non tutte le indicazioni possono essere fornite in modo completo, è necessario indicarne le ragioni.

17. L'annuncio è incompleto nel caso in cui non sono fornite tutte le indicazioni richieste dall'articolo 11 OCCI, rispettivamente dal presente modulo e non sia 7234

addotto alcun motivo valido al riguardo. La segreteria dispone di un ampio margine d'apprezzamento nell'analisi della completezza e potrà precisare quali indicazioni concrete sono necessarie nel caso in questione.6 18. Le modifiche fondamentali di fatti descritti nell'annuncio sono comunicate spontaneamente e senza indugio alla segreteria (art. 21 OCCI).

19. Per le indicazioni relative agli accordi accessori confronta paragrafo 7 nel modulo. Queste indicazioni non sono necessarie per la completezza dell'annuncio.

Tuttavia, qualora le indicazioni su accordi accessori fossero errate o presentate in ritardo, la Commissione della concorrenza rinuncerà di massima a esaminarle.

F. Momento dell'annuncio e termini 20. Il progetto di concentrazione dev'essere annunciato, conformemente all'articolo 9 LCart, prima della sua realizzazione. La condizione per l'annuncio è di principio la conclusione del negozio obbligatorio. Se questo non è già stato concluso e la fusione è semplicemente prevista, l'annuncio è possibile se si rende verosimile alla segreteria che le imprese coinvolte hanno la ferma intenzione di concludere un corrispondente negozio obbligatorio. In caso di offerta pubblica d'acquisto, l'annuncio è inoltrato al più presto dopo la pubblicazione dell'offerta pubblica d'acquisto e in ogni caso prima della realizzazione. L'annuncio può anche contenere unicamente la comunicazione attendibile dell'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto.

21. Il termine di un mese per l'avvio dell'esame preliminare del progetto di concentrazione decorre dal giorno seguente il recapito dell'annuncio completo presso la segreteria e scade allo spirare di quel giorno del mese successivo che per il numero corrisponde a quello dell'inizio della decorrenza del termine; se tal giorno manca nel mese successivo, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese (art. 20 OCCI). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA7).

22. A determinate condizioni, una concentrazione che si è svolta in più operazioni successive, può essere considerata come un processo economico unitario e annunciata come tale.8 23. Entro dieci giorni la segreteria accusa per scritto ricevuta dell'annuncio e ne conferma la completezza alle imprese interessate (art. 14 OCCI).

G. Modalità dell'annuncio 24. Per un primo giudizio, le imprese possono presentare in anticipo alla segreteria una bozza dell'annuncio (art. 23 cpv. 2 LCart).

25. L'annuncio (definitivo) è inoltrato alla segreteria per scritto in una delle lingue ufficiali della Confederazione. In difetto di un'altra disposizione, la procedura si svolgerà in questa lingua. Gli allegati possono, d'intesa con la segreteria, essere 6 7 8

Cfr. DTF 127 III 219 228 consid. 4. d (= DPC 2001/2, 450 consid. 4. d).

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172. 021).

Per questo cfr. par. II della comunicazione della segreteria «Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen», v. nota a piè di pagina 3.

7235

presentati anche in un'altra lingua (in particolare in inglese). L'inoltro di molteplici copie dell'annuncio è necessario unicamente su richiesta della segreteria (art. 9 cpv. 1 OCCI).

26. Per facilitare l'esame da parte della segreteria, l'annuncio riflette la struttura ordine del formulario (cfr. in seguito, parte II) con la numerazione corrispondente.

27. L'indirizzo della segreteria è il seguente: Segreteria della Commissione della concorrenza Monbijoustrasse 43 3003 Berna 28. Per informazioni:

Telefono: 058 462 20 40 Fax: 058 462 20 53

H. Divieto di realizzazione 29. Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, salvo che la Commissione le autorizzi per motivi importanti, su loro richiesta (art. 32 cpv. 2 LCart). È considerato in particolare un motivo importante il caso in cui il fallimento dell'impresa oggetto della concentrazione sarebbe imminente qualora il progetto di concentrazione non potesse essere realizzato.9

I. Segreti d'ufficio e d'affari 30. Le imprese partecipanti sono tenute a fornire alle autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni utili e a produrre tutti i documenti necessari (art. 40 LCart).

31. L'articolo 25 LCart stabilisce che le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. Inoltre le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affare.

32. Nel caso in cui gli interessi di un'impresa partecipante fossero lesi qualora alcune informazioni venissero pubblicate o divulgate in altro modo a un'altra impresa partecipante o a terzi, tali informazioni devono essere chiaramente segnalate con la menzione «segreto d'affari» (cfr. «Circolare segreti d'affari»10). Su richiesta dell'autorità, la menzione di segreto d'affare dev'essere motivata. La designazione dei segreti d'affari non rappresenta tuttavia una premessa per la completezza dell'annuncio.

9 10

Messaggio del 23 novembre 1994 concernente una legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, FF 1995 I 389, pag. 475 n. 255.1.

La circolare è disponibile al sito internet www.comco.ch sotto Documentazione > Comunicazioni > Circolare: Segreti d'affari.

7236

J. Sanzioni 33. All'impresa che effettua senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione o non osserva il divieto temporaneo di esecuzione è addossato un importo sino ad 1 milione di franchi (art. 51 cpv. 1 LCart). All'impresa che non adempie o adempie solo in parte il suo obbligo di fornire informazioni o di presentare i documenti è addossato un importo sino a 100 000 franchi (art. 52 LCart).

34. Una persona fisica che, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione dell'autorità in materia di concorrenza concernente l'obbligo di fornire informazioni, esegue senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione oppure viola decisioni in relazione con le concentrazione di imprese, è punita con una multa sino a 20 000 franchi (art. 55 LCart).

K. Moduli di annuncio esteri 35. L'annuncio di un progetto di concentrazione inoltrato presso un'autorità estera può di norma essere pure indirizzato alla Commissione della concorrenza. Sono considerati completi gli annunci inoltrati in una delle lingue ufficiali (art. 11 cpv. 4 OCCI) che contengono tutte le indicazioni previste dall'articolo 11 OCCI. I passaggi dell'annuncio concernenti i dati specifici alla Svizzera devono essere indicati.

36. Alcuni concetti come quello di controllo, impresa comune, impresa partecipante e altri contenuti nelle regolamentazioni estere non sono sempre identici a quelli contenuti nella LCart e nell'OCCI. Se si desidera utilizzare formulari di annuncio esteri in Svizzera, la Commissione della concorrenza raccomanda di conseguenza di prendere dapprima contatto con la segreteria al fine di chiarire se un tale annuncio può essere considerato completo in Svizzera. La segreteria può anche comunicare alle parti che annunciano quali informazioni devono essere ancora completate.

37. Formulario d'annuncio dell'UE: le sezioni 1 ­ 11 del formulario CO11 d'annuncio delle concentrazioni conformemente al regolamento n. 139/2004 del Consiglio12 contengono tutte le informazioni richieste dall'articolo 11 OCCI, per quanto i dati corrispondenti per la Svizzera siano completati.

L. Emolumenti 38. Per l'analisi di un annuncio in ambito dell'esame preliminare viene riscosso un emolumento forfettario di CHF 5000.­ (art. 1 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 3 OEm-LCart13). Qualora la Commissione della concorrenza decida di eseguire un esame approfondito ai sensi dell'articolo 33 LCart, a partire da tale data l'emolumento, il cui tasso orario varia tra CHF 100.­ e CHF 400.­ l'ora, è calcolato in funzione del tempo impiegato (art. 1 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 e 2 OEm-LCart). L'importo è fissato segnatamente in base all'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.

11

12 13

Allegato 1 del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU L 133 del 30.4.2004.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU L 24 del 29.1.2004.

Ordinanza del 25 febbraio 1998 sugli emolumenti nell'ambito della legge sui cartelli (ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart; RS 251.2).

7237

39. L'analisi di una bozza dell'annuncio (cfr. n. 24) è coperta dall'emolumento forfettario di CHF 5000.­, purché un annuncio definitivo sia stato inoltrato e la concentrazione di imprese sia stata esaminata in ambito dell'esame preliminare (art. 32 LCart). Qualora non vi fosse un annuncio definitivo, l'analisi della bozza dell'annuncio è accreditata come servizio a pagamento (art. 1 cpv. 1 lett. d OEmLCart).

7238

Parte II: Modulo 1.

Indicazioni concernenti le imprese (art. 11 cpv. 1 lett. a OCCI) Vogliate indicare: 1.1

Per quanto concerne le imprese annuncianti:

1.1.1

nome, sede e struttura14 delle imprese che assumono il controllo di un'impresa fino allora indipendente o delle imprese che si fondono;

1.1.2

natura dell'attività di queste imprese (breve descrizione);

1.1.3

nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax, indirizzi elettronici come pure la funzione delle persone di contatto di queste imprese.

1.2

Per quanto concerne le imprese partecipanti:

1.2.1

nome e sede delle imprese oggetto dell'assunzione del controllo, o ­ in caso d'impresa comune ­ nome e sede dell'impresa costituita;

1.2.2

attività di queste imprese;

1.2.3

nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax, indirizzi elettronici come pure la funzione delle persone di contatto di queste imprese.

1.3

Le informazioni concernenti le imprese la cui cifra d'affari deve essere inclusa nel calcolo della cifra d'affari di ogni impresa partecipante (art. 5 OCCI). Se le diverse imprese che entrano nel calcolo della cifra d'affari non risultano dal rapporto annuale, queste ultime, come pure i loro ambiti d'attività, devono essere enumerati separatamente in allegato.

1.4

Per quanto concerne gli alienatori:

1.4.1

nome e sede delle relative imprese;

1.4.2

attività commerciali di tali imprese (breve descrizione);

1.4.3

nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax, indirizzi elettronici come pure la funzione delle persone di contatto di queste imprese.

1.5

Per quanto concerne i rappresentanti legali delle imprese sottoposte all'obbligo d'annuncio:

1.5.1

nomi e indirizzi, nomi delle persone di contatto, numeri di telefono e di fax, indirizzi elettronici;

1.5.2

qualora non vi fosse un domicilio in Svizzera: recapito dell'impresa annunciante in Svizzera.

14

Qualora l'impresa sia formata da diverse unità indipendenti dal punto di vista giuridico e tuttavia economicamente dipendenti (vale a dire unità che hanno la possibilità di esercitare su altre unità dell'impresa un'influenza determinante, come p. es. nel caso di un gruppo ai sensi del Codice delle obbligazioni), devono essere indicati i rapporti di partecipazione e di controllo. Se ciò è riscontrabile in altri punti dell'annuncio o nei rapporti di gestione presentati, vi si può far riferimento.

7239

2.

Descrizione del progetto di concentrazione (art. 11 cpv. 1 lett. b OCCI)

Vogliate descrivere: 2.1

il progetto di concentrazione. Trattasi di una fusione, di una presa di controllo, di un'offerta pubblica d'acquisto o di un'impresa comune? Qual è la struttura dei rapporti di controllo esistenti e come saranno modificati? Quali sono le modalità della concentrazione?

2.2

i fatti rilevanti e le circostanze che hanno portato al progetto di concentrazione;

2.3

gli obiettivi perseguiti dalla concentrazione.

3.

Cifre d'affari (art. 11 cpv. 1 lett. c OCCI)

Per il calcolo della cifra d'affari si rinvia all'articolo 9 LCart e agli articoli 4­8 OCCI. Le banche e le assicurazioni devono fare riferimento alle regole particolari contenute nell'articolo 9 capoverso 3 LCart e negli articoli 6­8 OCCI. Per le banche e gli intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella LBCR15, si tiene conto dei ricavi lordi realizzati in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. a e b LCart) nella misura in cui essi siano stati contabilizzati da una succursale o da una filiale localizzata in Svizzera. Ulteriori indicazioni relative alla copertura geografica delle cifre d'affari figurano nella comunicazione della segreteria «Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen», par. III, disponibile alla pagina Internet della Commissione della concorrenza (v. nota a piè di pagina 3).

Indicazioni per le imprese dominanti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 LCart e per quelle che partecipano a questa concentrazione: le informazioni relative alle cifre d'affari non sono necessarie.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 OCCI, deve essere presa in considerazione non soltanto la cifra d'affari di un'impresa partecipante, ma anche quella:

15

a.

delle imprese presso le quali essa detiene più della metà del capitale o dei diritti di voto, o dispone della facoltà di eleggere più della metà dei membri degli organi chiamati a rappresentare legalmente l'impresa oppure dispone in altro modo del diritto di dirigere gli affari dell'impresa (filiali);

b.

delle imprese che, singolarmente o in comune, vi dispongono dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (imprese madri);

c.

delle imprese presso le quali un'impresa ai sensi della lettera b dispone dei diritti e dei poteri di controllo di cui alla lettera a (impresa affiliata);

d.

delle imprese presso le quali più imprese menzionate nel presente capoverso dispongono in comune dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (imprese comuni).

Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0).

7240

Le cifre d'affari espresse in moneta estera sono convertite in franchi svizzeri secondo le norme contabili vigenti in Svizzera (art. 4 cpv. 2 OCCI). La conversione viene effettuata in base al tasso di cambio medio annuale conforme alla pubblicazione nel bollettino mensile di statistica bancaria della Banca Nazionale Svizzera.16 Le cifre d'affari di un'impresa comune17 controllata congiuntamente dalle imprese partecipanti sono attribuite in parti uguali a queste ultime (art. 5 cpv. 3 OCCI). Tale regola vale analogamente per i casi in cui le cifre d'affari vengono realizzate attraverso società comuni, alle quali le imprese partecipanti così come persone terze esercitano in comune i diritti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a OCCI. Le cifre d'affari menzionate vengono attribuite in parti uguali alle imprese controllate congiuntamente.

La cifra d'affari dell'impresa alienatrice non è presa in considerazione nel calcolo della cifra d'affari, salvo che tale impresa sia nel contempo un'impresa partecipante alla concentrazione (poiché rimarrebbe ancora un'impresa controllante ai sensi dell'art. 3 OCCI).

Vogliate indicare: 3.1

le cifre d'affari cumulate a livello mondiale durante l'ultimo esercizio precedente la concentrazione di tutte le imprese partecipanti. È decisiva per stabilire l'ultimo esercizio precedente la concentrazione, la data della conclusione dell'atto generatore d'obblighi, rispettivamente, nel caso di una fusione progettata, la data della dichiarazione d'intenti;

3.2

le cifre d'affari cumulate durante l'ultimo esercizio precedente la concentrazione di tutte le imprese partecipanti in Svizzera;

3.3

le cifre d'affari realizzate durante l'ultimo esercizio precedente la concentrazione da ognuna delle imprese partecipanti in Svizzera.

4.

Mercati interessati dalla concentrazione (art. 11 cpv. 1 lett. d OCCI)

Per stabilire quali siano i mercati interessati, devono innanzitutto essere definiti i mercati pertinenti. Il mercato pertinente comprende il mercato reale e il mercato territoriale (art. 11 cpv. 2 OCCI).

Il mercato reale comprende tutte le merci o prestazioni di servizi che la controparte sul mercato considera sostituibili quanto alle loro caratteristiche e all'uso al quale sono destinate (art. 11 cpv. 3 lett. a OCCI).

Il mercato territoriale comprende il territorio all'interno del quale la controparte sul mercato domanda o offre le merci o prestazioni di servizi che compongono il mercato reale (art. 11 cpv. 3 lett. b OCCI).

L'OCCI definisce il mercato pertinente dal punto di vista della controparte sul mercato, ossia in genere dal punto di vista della domanda. Se le seguenti condizioni 16 17

Disponibile soltanto in tedesco e in francese sul sito internet: www.snb.ch sotto Statistiken > statistische Publikationen > Statistisches Monatsheft.

Se due imprese con sede in Svizzera fondano un'impresa comune all'estero, in presenza di alcune circostanze non vi è alcun obbligo d'annuncio (v. par. I della comunicazione della segreteria «Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen», v. nota a piè di pagina 3).

7241

si sono verificate, l'offerta di sostituzione può essere presa in considerazione: se gli offerenti sono in grado di adattare la loro produzione alle merci o alle prestazioni di servizi in questione, e di commercializzarle a corto termine senza incorrere in alcun costo e in alcun rischio supplementare importante, le capacità di produzione di questi offerenti devono essere sommate al volume del mercato pertinente. In altri termini, questi offerenti devono essere considerati come dei concorrenti delle imprese partecipanti.

Ai sensi del presente modulo, sono considerati mercati interessati dalla concentrazione quelli: ­

sui quali la quota comune totale di mercato in Svizzera è pari o superiore al 20 per cento, e

­

sui quali la quota di mercato in Svizzera di una delle imprese partecipanti è pari o superiore al 30 per cento. Qualora non vi fossero addizioni delle quote di mercato, le imprese annuncianti potrebbero inoltrare, a determinate condizioni, un annuncio facilitato.18 Le modalità di un annuncio facilitato dovranno essere discusse con la segreteria prima di presentare l'annuncio (v. n.

marg. 5);

­

qualora, nei due casi illustrati precedentemente, si tratti del mercato reale completo della Svizzera e dello SEE, allora è possibile basarsi alternativamente sulle quote di mercato di tali mercati.

Vogliate indicare: 4.1

ogni mercato interessato dalla concentrazione (volumi e quote di mercato inclusi) e spiegare i motivi per i quali le merci e/o le prestazioni di servizi di questi mercati sono incluse nella definizione del mercato reale (e perché altre ne sono escluse) a causa delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'uso al quale esse sono destinate nell'ottica: a. dei vostri clienti (devono essere indicati i mercati di smercio delle merci o delle prestazioni di servizi pertinenti) e b. dei vostri fornitori (devono essere indicati i mercati d'approvvigionamento delle merci o delle prestazioni di servizi pertinenti);

4.2

le basi di calcolo utilizzate per determinare i volumi di mercato e le quote di mercato.

La segreteria si riserva tuttavia il diritto di richiedere ulteriori informazioni secondo l'articolo 15 OCCI:

18

­

indicazioni dei mercati nei quali almeno due delle imprese partecipanti sono attive (con incluse le quote di mercato nel mercato rilevante calcolate rispettivamente stimate così come le basi per il calcolo rispettivamente la stima);

­

indicazioni dei mercati nei quali soltanto una delle imprese partecipanti è attiva, un'altra impresa adempie tuttavia ai presupposti secondo la «Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen» (con incluse le quo-

Cfr. par. IV. della comunicazione della segreteria «Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen», disponibile sulla pagina Internet della Commissione della concorrenza.

7242

te di mercato nel mercato rilevante calcolate rispettivamente stimate così come le basi per il calcolo rispettivamente la stima).19 Le seguenti domande necessitano di una risposta unicamente se nella domanda 4.1 vi sono dei mercati interessati da menzionare.

Vogliate descrivere per ogni mercato interessato: 4.3

la struttura della distribuzione e della domanda, in particolare: ­ la fase di mercato (sperimentazione, decollo, espansione, maturità o declino). Vogliate indicare in tale contesto se la domanda mostra una tendenza futura alla crescita, alla stagnazione o al declino; ­ la ripartizione della domanda in funzione dei tipi di clienti e/o una descrizione dei clienti tipici;

4.4

l'importanza della ricerca e sviluppo (R+S) nel determinare la capacità di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. I costi di R+S sostenuti dalle imprese partecipanti come pure l'intensità della R+S (ossia la quota delle spese per la R+S rispetto alla cifra d'affari) possono essere utilizzati come indicatori;

4.5

le attività più importanti o i settori più importanti di R+S delle imprese partecipanti;

4.6

le innovazioni più importanti intervenute sui mercati interessati, quando si sono verificate e quali imprese ne sono all'origine;

4.7

il ciclo d'innovazione sui mercati interessati e la fase di tale ciclo in cui si trovano le imprese partecipanti;

4.8

le licenze di brevetto, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale di cui dispongono le imprese in questione sui mercati interessati.

5.

Quote di mercato (art. 11 cpv. 1 lett. e OCCI)

È necessario rispondere alle domande seguenti unicamente in presenza di mercati interessati ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera d OCCI (cfr. domanda 4.1).

Vogliate indicare, per ogni mercato interessato e per gli ultimi tre anni, menzionando i metodi e le basi di calcolo, i dati seguenti (nella misura in cui si differenziano dalle informazioni fornite in risposta alla domanda 4.2): 5.1

il volume di mercato e le quote di mercato delle imprese partecipanti;

5.2

le quote di mercato di ognuno dei tre concorrenti più importanti, se tali indicazioni sono disponibili, o una stima qualora non dovessero essere disponibili.

19

Cfr. par. IV della comunicazione della segreteria «Praxis zur Meldung und Beurteilung von Zusammenschlüssen», disponibile sulla pagina Internet della Commissione della concorrenza.

7243

6.

Ingresso sul mercato (art. 11 cpv. 1 lett. f OCCI)

È necessario rispondere alle domande seguenti unicamente in presenza di mercati interessati ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera d OCCI (cfr. domanda 4.1).

Vogliate indicare per ogni mercato interessato: 6.1

le imprese entrate sul mercato durante gli ultimi cinque anni e le quote di mercato di cui dispongono attualmente;

6.2

le imprese che potrebbero entrare sul mercato durante i prossimi tre anni e una stima del termine prevedibile del loro ingresso sul mercato;

6.3

se possibile, i costi generati dall'ingresso sul mercato di un'impresa avente dimensioni equivalenti a quelle d'un concorrente di rilievo (fabbisogno in capitali per il materiale, il marketing, la pubblicità, i sistemi di distribuzione necessari, le attività di R+S). Occorre presupporre un'entrata sul mercato in una misura che permetta di considerare l'impresa in quanto concorrente reale;

6.4

altri fattori che influenzano i costi d'accesso al mercato, in particolare: ­ le autorizzazioni dei poteri pubblici e le norme tecniche; ­ i contratti d'esclusività esistenti in materia di forniture o di consegna; ­ le licenze di brevetto, know-how e altri diritti; ­ gli accordi con i clienti e l'importanza della pubblicità; ­ le economie di scala per la fabbricazione di merci o la fornitura di prestazioni di servizi; ­ il termine entro il quale l'entrata sul mercato deve aver luogo (il punto di partenza è il momento della pianificazione dell'entrata, il punto d'arrivo è quello dell'entrata effettiva).

7.

Accordi accessori

In ambito del controllo della concentrazione, gli accordi accessori non vengono esaminati d'ufficio dalle autorità in materia di concorrenza. Su richiesta, esse esaminano per contro gli accordi accessori esplicitamente designati nell'annuncio.20 Le imprese annuncianti devono descrivere tali accordi in modo preciso e, per ciascuno degli accordi accessori da esaminare, specificare i motivi per cui essi sono direttamente connessi e necessari alla concentrazione.

8.

Documenti da accludere all'annuncio (art. 11 cpv. 2 OCCI)

8.1

Copia dei conti e rapporti annuali più recenti di tutte le imprese partecipanti;

8.2

copia dei contratti che rendono operativa la concentrazione o di quelli in relazione con la concentrazione, se il loro contenuto essenziale non risulta già dalle informazioni fornite ai numeri 2.1­2.3;

8.3

in caso d'offerta pubblica d'acquisto, una copia del documento d'offerta;

20

Per ulteriori indicazioni relative agli accordi accessori, vedi DPC 2013/3, 387 n. marg. 63 segg., Tamedia/Starticket; DPC 2012/1, 115 n. marg. 29 segg., Tamedia/Bilan/Tribune des Arts.

7244

8.4

copia dei rapporti, delle analisi e degli studi commerciali elaborati in vista della concentrazione e contenenti indicazioni essenziali per la valutazione di quest'ultima, se queste informazioni non risultano già dalle indicazioni fornite ai punti 2.1­2.3.

9.

Procura

La procura delle imprese annuncianti il progetto di concentrazione devono presentare una procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA).

10.

Informazioni facoltative

Qualora le imprese annuncianti annunciassero la concentrazione di imprese anche alla Commissione UE, viene consigliato di allegare all'annuncio in Svizzera anche l'annuncio alla Commissione Europea. In questo caso le autorità in materia di concorrenza svizzere chiederanno inoltre all'impresa annunciante di rilasciare le necessarie autorizzazioni per lo scambio reciproco di informazioni («Waiver») tra la Commissione UE e le autorità in materia di concorrenza svizzere (cfr. anche art. 7 cpv. 3 dell'accordo di cooperazione europeo21). Tale scambio d'informazioni permette alle autorità un esame rapido così come un'armonizzazione con il procedimento nell'UE.

21 ottobre 2014

21

Commissione della concorrenza COMCO

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea sulla cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (FF 2013 3319).

7245

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

21 ottobre 2014

7246

Cancelleria federale