Termine di referendum: 10 luglio 2014
Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa del 21 marzo 2014
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 20132; visto il parere del Consiglio federale del 13 novembre 20133, decreta: Art. 1
Scopo
La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.
Art. 2
Campo d'applicazione
La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa pronunciata da un'autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile4 in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.
Art. 3
Riconoscimento dell'ingiustizia subìta
Nell'ottica odierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981:
1
a.
lo sono stati ingiustamente; oppure
b.
sono stati attuati con modalità tali da costituire un'ingiustizia.
Si ritiene che un'ingiustizia sia stata commessa nei confronti delle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente nei confronti delle persone collocate in un penitenziario senza una corrispondente sentenza penale.
2
1 2 3 4
RS 101 FF 2013 7427 FF 2013 7681 RS 210
2013-2334
2589
Riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. LF
Art. 4
Esclusione di pretese finanziarie
Il riconoscimento dell'ingiustizia secondo la presente legge non dà diritto a un risarcimento del danno o a un'indennità a titolo di riparazione morale, né ad altre prestazioni finanziarie.
Art. 5
Rielaborazione scientifica
Il Consiglio federale provvede affinché sia effettuata una rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa, tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare.
1
2
A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.
I risultati della rielaborazione scientifica sono pubblicati. I dati personali sono resi anonimi per la pubblicazione.
3
Art. 6
Archiviazione
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.
1
Dette autorità non possono servirsi di tali atti per pronunciare decisioni a danno delle persone interessate.
2
Art. 7
Diritto di consultare gli atti
Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i loro congiunti.
1
Le persone che svolgono ricerca scientifica possono consultare gli atti nella misura richiesta dallo scopo della loro ricerca.
2
Art. 8
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2014
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 1° aprile 20145 Termine di referendum: 10 luglio 2014 5
FF 2014 2589
2590