1 Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Procedura relativa al programma di legislatura) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 agosto 20141; visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 20142, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 75 cpv. 4 I disegni dei decreti federali sul programma di legislatura e sul piano finanziario non possono essere rinviati.

4

Art. 94a cpv. 1bis 1bis Se in una Camera il programma di legislatura è oggetto di esame preliminare da parte di più di una commissione, l'Ufficio invia 13 membri della Camera nella conferenza di conciliazione. Se la Camera ha funzione di Camera prioritaria, l'Ufficio nomina il presidente della conferenza di conciliazione.

Art. 147 cpv. 2 2

1 2 3

I regolamenti delle Camere possono prevedere che: a.

nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, di una commissione incaricata dell'esame preliminare; e

b.

le altre proposte debbano essere presentate a una commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

FF 2014 5513 FF 2014 5535 RS 171.10

2014-2161

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L sul Parlamento. Procedura relativa al programma di legislatura

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Gross Andreas, Amarelle, Masshardt, Schenker Silvia, Tschümperlin) Non entrare in materia e togliere dal ruolo le iniziative parlamentari 12.427 e 12.432

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