Decreto federale che approva una nuova proroga dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli del 2 dicembre 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale 20 settembre 20132, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato.
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La durata dell'impiego è limitata a due anni (da febbraio 2014 a gennaio 2016).
Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può in ogni momento interrompere o porre fine all'impiego. In tal caso ne informa senza indugio le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere, conformemente all'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.
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Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 27 novembre 2013
Consiglio degli Stati, 2 dicembre 2013
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
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RS 510.10 FF 2013 6253 RS 171.10
2013-2010
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Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli. DF
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