Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20132, decreta: Art. 1 1 L'Accordo di cooperazione del ...3 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare Galileo e European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego è approvata nella versione conforme all'allegato.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale secondo l'allegato.

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1 2 3 4

RS 101 FF 2014 331 RS ...; FF 2014 355 RS 946.202

2013-2361

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS. DF

Allegato (art. 2)

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) Modifica del ...

La legge del 13 dicembre 19965 sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue: Titolo Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali, nonché dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) Art. 1

Scopo

La presente legge consente il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali, nonché dei beni strategici.

Art. 2 cpv. 2bis 2bis Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Art. 3 lett. cbis Ai sensi della presente legge si intendono per: cbis. beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica;

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RS 946.202

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Art. 6 cpv. 1bis L'autorizzazione è altresì rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa: 1bis

a.

sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato;

b.

nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.

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