Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Proroga del 2 settembre 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006, del 24 maggio 2007, del 23 luglio 2008, del 19 marzo 2009, del 22 aprile 2010, del 21 aprile 2011 e del 17 ottobre 20111 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria è prorogata2.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

2 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2002 1520, 2004 889 5913, 2006 2803, 2007 3897, 2008 6005, 2009 1777, 2010 2489, 2011 3609 7165 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2014-2309

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Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

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