2 Regolamento del Consiglio nazionale

Progetto

(RCN) (Procedura relativa al programma di legislatura) Modifica del ...

Il Consiglio nazionale, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 agosto 20141; visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 20142, decreta: I Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20033 è modificato come segue: Art. 13 Abrogato Art. 33a Abrogato Art. 33abis

Esame preliminare da parte delle commissioni permanenti

L'esame preliminare del programma di legislatura compete alle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1­11. Esse possono presentare alla Camera proposte di modifica del disegno di decreto federale nei loro settori di competenza entro una settimana dalla trattazione nella Camera.

Art. 33b 1 Nel trattare il programma di legislatura, la Camera delibera soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Le altre proposte devono essere presentate alla commissione competente per materia prima che inizi a deliberare sul decreto federale.

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1 2 3

FF 2014 5513 FF 2014 5535 RS 171.13

2014-2162

5533

R del Consiglio nazionale. Procedura relativa al programma di legislatura

3

e 4 Abrogati

Art. 33c

Dibattito organizzato

Per la deliberazione sul programma di legislatura (dichiarazioni introduttive di carattere generale del rappresentante del Consiglio federale e dei portavoce dei gruppi parlamentari e deliberazione di dettaglio sulle proposte delle commissioni) si procede a un dibattito organizzato secondo l'articolo 47.

1

Il tempo di parola complessivo spettante ai gruppi parlamentari e la sua ripartizione sono stabiliti prima che le commissioni incaricate dell'esame preliminare inizino a deliberare sul decreto federale.

2

Per ogni gruppo parlamentare il tempo di parola è di almeno 10 minuti. La motivazione delle proposte di minoranza è computata nel tempo di parola dei gruppi parlamentari.

3

Art. 47 cpv. 2 e 3 L'Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in funzione della loro forza all'interno della Camera.

2

3

Abrogato

II L'Ufficio del Consiglio nazionale determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Gross Andreas, Amarelle, Masshardt, Schenker Silvia, Tschümperlin) Non entrare in materia e togliere dal ruolo le iniziative parlamentari 12.427 e 12.432

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