ad 10.450 Iniziativa parlamentare Punire severamente la vendita di dati bancari Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 19 maggio 2014 Parere del Consiglio federale del 13 agosto 2014

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 19 maggio 2014 concernente l'iniziativa parlamentare 10.450 Punire severamente la vendita di dati bancari.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 agosto 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-1756

5357

Parere 1

Situazione iniziale

1.1

Genesi del progetto

Il 17 giugno 2010 il Gruppo liberale radicale ha depositato l'iniziativa parlamentare 10.450 Punire severamente la vendita di dati bancari. Essa chiede che mediante una modifica dell'articolo 47 della legge federale dell'8 novembre 19341 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) venga creata la fattispecie qualificata, configurata come crimine, della violazione del segreto professionale.

Le Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) e del Consiglio degli Stati (CET-S) hanno deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare. L'Amministrazione è stata incaricata, in una prima fase, di elaborare un progetto preliminare nel senso dell'iniziativa parlamentare e, successivamente, di estendere l'articolo 47 LBCR a chiunque entri in possesso in un secondo momento di dati bancari, di cui conosca la provenienza illegittima, e li trasmetta o sfrutti traendone profitto.

Il 29 ottobre 2013 la CET-N ha approvato il progetto preliminare e avviato una procedura consultazione che è durata fino al 28 febbraio 20142.

Con lettera del 5 giugno 2014 la CET-N ha invitato il Consiglio federale, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento, a esprimere il suo parere sul testo.

1.2

Punti essenziali del progetto

1.2.1

Diritto vigente

Secondo l'articolo 47 LBCR è punito con una pena detentiva sino a tre anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit.

Attualmente questa disposizione non concerne le persone che entrano in possesso in un secondo momento di dati bancari e, conoscendone la provenienza illecita, li sfruttano per trarne un profitto. Rientrano invece nella disposizione il tentativo di rivelare un segreto, l'istigazione e il tentativo d'istigazione (art. 47 cpv. 1 lett. b LBCR).

Norme analoghe a quella dell'articolo 47 LBCR si trovano nel settore dei mercati finanziari nell'articolo 148 capoverso 1 lettera k della legge federale del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e nell'articolo 43 della legge federale del 24 marzo 19955 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM).

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RS 952.0 La documentazione è disponibile sotto www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2013 > Commissioni parlamentari.

RS 171.10 RS 951.31 RS 954.1

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1.2.2

Proposta della Commissione

La maggioranza della Commissione ritiene insoddisfacente che le persone che entrano in possesso in un secondo tempo di dati bancari e, conoscendone la provenienza illecita, li trasmettono o li sfruttano per trarne un profitto non siano punibili.

Essa propone pertanto di colmare la lacuna esistente inserendo nell'articolo 47 capoverso 1 una lettera c secondo la quale chiunque, intenzionalmente, rivela ad altre persone un segreto che gli è stato rivelato in violazione del segreto professionale, oppure lo sfrutta per sé o per altri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

La maggioranza della Commissione propone inoltre di aumentare l'effetto preventivo dell'articolo 47 LBCR introducendo una fattispecie qualificata configurata come crimine. Secondo tale disposizione è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque mediante una violazione del segreto professionale ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale (cfr. art. 47 cpv. 1bis progetto LBCR).

Per ragioni di coerenza, adeguamenti analoghi a quelli della LBCR devono essere apportati alla LICol e alla LBVM (cfr. art. 148 cpv. 1 lett. l progetto LICol e art. 43 cpv. 1 lett. c progetto LBVM).

Una minoranza della Commissione propone di non entrare in materia. In sostanza afferma che il progetto non svolgerebbe la funzione dissuasiva auspicata. Inoltre, una volta introdotto lo scambio automatico di informazioni il progetto sarebbe superfluo.

1.2.3

Risultati della consultazione

La maggior parte dei partecipanti è favorevole al progetto. Gli scettici e gli oppositori al progetto affermano essenzialmente che con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni non vi è più alcun incentivo a sottrarre dati bancari, ragione per cui il progetto risulta superfluo. Anche diversi sostenitori si chiedono in che misura il progetto sia ancora giustificato in vista dello scambio automatico di informazioni6.

2

Parere del Consiglio federale

Valutazione generale La violazione del segreto bancario da parte del titolare del segreto come pure l'impiego e la trasmissione da parte di terzi di dati bancari di provenienza illegittima costituiscono un'infrazione dei diritti della personalità dei clienti bancari. Questi comportamenti possono inoltre determinare la perdita di fiducia dei clienti svizzeri ed esteri nei confronti della banca interessata e della piazza finanziaria svizzera, ciò 6

Per i risultati della consultazione cfr. il rapporto sui risultati sotto www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2013 > Commissioni parlamentari.

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che potrebbe influire negativamente sulla competitività della piazza finanziaria svizzera e sull'intera economia nazionale.

Pertanto, come già indicato nei suoi pareri alle mozioni Bischof (12.3137), Amherd (12.3123) e CAG-S (12.3976), il Consiglio federale è favorevole a un'estensione dell'articolo 47 capoverso 1 LBCR alle persone che intenzionalmente rivelano un segreto che è stato loro rivelato in violazione del segreto professionale oppure lo sfruttano per sé o per altri. Ritiene inoltre adeguato aumentare l'effetto dissuasivo di cui all'articolo 47 LBCR mediante la proposta creazione di una fattispecie qualificata.

Il Consiglio federale condivide anche la proposta della Commissione di apportare alla LICol e alla LBVM (cfr. art. 148 cpv. 1 lett. 1 progetto LICol e art. 43 cpv. 1 lett. c progetto LBVM) adeguamenti analoghi a quelli della LBCR. In questo modo si garantirebbe la coerenza e l'uniformità del diritto in materia di mercati finanziari.

In recenti sentenze i tribunali di primo grado e il Tribunale penale federale hanno giudicato in determinati casi il furto di dati bancari anche quale violazione del segreto di fabbrica o commerciale. Se il Tribunale federale dovesse condividere tale parere, la lacuna illustrata nel rapporto (cfr. n. 2.3.1) potrebbe essere più modesta del previsto e riguardare principalmente il caso in cui un terzo riveli il segreto ad altre persone.

Infine bisogna tenere presente che mediante la creazione di una fattispecie qualificata, la fattispecie della violazione del segreto professionale diventa un reato preliminare al riciclaggio di denaro.

Rapporto con lo scambio automatico di informazioni Il Consiglio federale non condivide l'argomento della Commissione secondo cui l'introduzione dello scambio automatico di informazioni renda superfluo il progetto.

Uno scambio automatico di informazioni applicato a tutte le piazze finanziarie essenziali rappresenta un futuro obiettivo della politica svizzera in materia di mercati finanziari. Tuttavia passerà ancora del tempo finché la Svizzera avrà concluso con gli Stati interessati gli accordi necessari per attuare lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo lo standard internazionale. Inoltre, non si può partire dal presupposto che tutti gli Stati concluderanno un accordo con la Svizzera secondo
gli standard internazionali.

Infine, la situazione a livello nazionale non è toccata dallo scambio automatico di informazioni. Sulla questione dell'impostazione del segreto bancario in Svizzera, il nostro Paese conserva inalterata la propria sovranità.

Di conseguenza, con lo scambio automatico di informazioni l'incentivo a rubare dati bancari è attenuato, ma non del tutto eliminato.

Adeguamento redazionale Dal rapporto della Commissione e dal testo dell'iniziativa parlamentare risulta che la fattispecie qualificata della violazione del segreto bancario è adempiuta se l'autore ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale commettendo un atto in cui sono dati gli elementi costitutivi della fattispecie di base, ossia se rivela il segreto di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività oppure se rivela il segreto confidatogli in violazione del segreto professionale o lo sfrutta per sé o per altri. Affinché 5360

sia chiaro nella legge che è sufficiente che l'uno o l'altro elemento costitutivo sia adempiuto per configurare la fattispecie qualificata, l'articolo 47 capoverso 1bis LBCR dovrebbe dunque avere il tenore seguente: «È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un'azione di cui al capoverso 1 lettera a o (anziché e) c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale». Le disposizioni analoghe nella LBVM e nella LICol dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

3

Proposte del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale propone di approvare la richiesta della maggioranza della Commissione.

2. Chiede che negli articoli 47 capoverso 1bis LBCR, 43 capoverso 1bis LBVM e 147 capoverso 1bis LICol la «e» sia sostituita dalla «o».

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