Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

24 giugno 2013

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

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La modifica concerne tutti gli assicurati delle fondazioni autonome con contratti di amministrazione di deposito assicurate presso Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA.

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La modifica concerne la remunerazione garantita a un anno degli averi sovraobbligatori di questa assicurazione mista, che a fare data dal 1° gennaio 2014 sarà ridotta dal 2,50 % all'1,00 %.

Con lettera del 5 giugno 2013, la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per il prodotto dei contratti di amministrazione di deposito.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 24 giugno 2013 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a tutti i contratti esistenti a partire dal 1° gennaio 2014. Si tratta di un portafoglio di contratti chiuso, dal quale sono esclusi nuovi accessi.

2014-0059

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Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni, nonché i motivi.

Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

21 gennaio 2014

402

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA