Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 1° novembre 2013, visti l'articolo 321bis del Codice (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Ospedale universitario di Zurigo, Clinica Oculistica , progetto «Retrospektive Datenanalyse zur Untersuchung des Gesichtsfeldverlaufes vor und nach einer Trabekulektomie oder Zyklophotokoagulation», concernente la domanda del 13 settembre 2013 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Al prof. dr. med. dr. rer. nat. Jens Funk, Clinica Oculistica, Ospedale universitario di Zurigo, in qualità di responsabili del progetto, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

b)

Al cand. med. Dominik Bleisch, dottorando, e alla cand. med. Livia Dülli, dottoranda, entrambi alla facoltà di medicina dell'università di Zurigo, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP, nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione particolare a)

Ai medici curanti e al loro personale ausiliario, di pazienti che sono stati trattati alla Clinica Oculistica tra il 15 maggio 2007 e il 31 dicembre 2012 e hanno subito un intervento di trabulectomia o di citofotocoagulazione e che soddisfano i criteri di inclusione nel progetto di cui al punto 3 è rilasciata l'autorizzazione di trasmettere ai titolari di cui al punto 1 i dati necessari alla realizzazione del progetto, qualora non fosse più possibile ottenere il consenso dei pazienti interessati. I dati devono servire unicamente allo scopo menzionato al punto 3.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati sulla base della presente autorizzazione che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione del progetto «Retrospektive Datenanalyse zur Untersuchung des Gesichtsfeldverlaufes vor und nach einer Trabekulektomie oder Zyklophotokoagulation».

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati. Tali misure devono corrispondere allo stato della tecnica.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il prof. dr. med. dr. rer. nat. Jens Funk, in qualità di responsabile del progetto in questione, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.

c)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.

d)

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici che prendono parte al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

e)

I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire alle persone interessate.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù degli aritcoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e previo appuntamento telefonico (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

28 gennaio 2014

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: il presidente, Rudolf Bruppacher

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