Testo originale

Accordo di cooperazione tra la Confederazione svizzera, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

La Confederazione svizzera, in seguito denominata la «Svizzera», da una parte, e l'Unione europea e il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri», dall'altra, in seguito denominati «parte» o «parti», considerando gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (di seguito «GNSS») concepito espressamente per scopi civili, riconoscendo l'importanza dei programmi europei GNSS quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nell'Unione europea e in Svizzera, considerando il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nell'Unione europea, in Svizzera e in altre regioni del mondo, considerando il comune interesse alla cooperazione a lungo termine tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera nel campo della navigazione satellitare, riconoscendo la stretta partecipazione della Svizzera ai programmi Galileo e EGNOS sin dalle fasi della loro definizione, considerando le risoluzioni del Consiglio «Spazio», in particolare la risoluzione sulla «Politica spaziale europea», adottata il 22 maggio 2007, e la risoluzione «Portare avanti la politica spaziale europea», adottata il 29 settembre 2008, che identificano

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RU ...; FF 2014 351

2013-2363

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nell'Unione europea, nell'Agenzia spaziale europea («ESA») e nei loro rispettivi Stati membri i tre principali attori della politica spaziale europea, nonché la risoluzione «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea e l'ESA ad agevolare, per gli Stati membri che non fanno parte né dell'Unione europea né dell'ESA, il processo per partecipare a tutte le fasi dei programmi di collaborazione, considerando la comunicazione della Commissione «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011, desiderando stabilire formalmente una collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi europei GNSS, riconoscendo l'interesse manifestato dalla Svizzera per tutti i servizi GNSS, come forniti da EGNOS e Galileo, incluso il servizio pubblico regolamentato (di seguito «PRS»), considerando l'accordo del 25 giugno 2007 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, riconoscendo l'accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (di seguito «accordo sulla sicurezza»), considerando i vantaggi di un livello equivalente di protezione dei GNSS europei e dei relativi servizi nei territori delle parti, riconoscendo gli obblighi delle parti discendenti dal diritto internazionale, in particolare gli obblighi della Svizzera in quanto stato neutrale permanente, riconoscendo che il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 20082, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), assegna alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi europei GNSS, come definiti in tale regolamento, considerando il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 20103, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, considerando la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 20114, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo, hanno convenuto quanto segue:

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GUUE L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

GUUE L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

GUUE L 287 del 4.11.2011, pag. 1.

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Parte I Disposizioni generali Art. 1

Obiettivo

1. Il presente accordo mira a incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione a lungo termine tra le parti nel campo della navigazione satellitare sotto controllo civile, in particolare attraverso la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS.

2. La partecipazione della Svizzera ai programmi avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per: 1.

«sistema europeo globale di navigazione satellitare» (GNSS europeo), il sistema istituito nell'ambito del programma Galileo e del Servizio geostazionario europeo di copertura della navigazione (EGNOS);

2.

«potenziamento», i meccanismi regionali o locali quali EGNOS che consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;

3.

«Galileo», un sistema globale autonomo europeo di navigazione satellitare e temporizzazione sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione europea, dall'ESA e dai rispettivi Stati membri. La gestione di Galileo può essere trasferita a privati. Galileo intende offrire servizi ad accesso aperto, commerciali, di soccorso e di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni dell'accesso per soddisfare in modo specifico le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico;

4.

«elementi locali di Galileo», meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari Galileo informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche problematiche. Galileo fornirà modelli generici per gli elementi locali;

5.

«apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale», qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale;

6.

«servizio pubblico regolamentato» (PRS), un servizio fornito dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e una grande continuità di servizio; 357

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7.

«misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;

8.

«interoperabilità», l'attitudine dei sistemi globali e regionali di navigazione satellitare e di potenziamento dei segnali, nonché dei servizi da essi forniti, ad essere utilizzati insieme per ottenere migliori prestazioni al livello dell'utenza rispetto a quelle che si otterrebbero basandosi unicamente sul servizio aperto di un solo sistema;

9.

«proprietà intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2 punto viii), della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;

10. «informazioni classificate», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione delle informazioni è indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

Art. 3

Principi della cooperazione

Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi: 1.

reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformità dell'articolo 15;

2.

possibilità reciproca di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera;

3.

scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;

4.

adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 9;

5.

libertà di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti;

6.

commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.

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Parte II Disposizioni sulla cooperazione Art. 4

Attività di cooperazione

1. I settori coinvolti dalle attività di cooperazione nel campo della navigazione e della temporizzazione satellitari sono: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. Le parti possono modificare tale elenco di settori conformemente all'articolo 25.

2. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei GNSS, né la struttura istituita dall'Unione europea per le operazioni connesse ai programmi europei GNSS. Il presente accordo non pregiudica nemmeno le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni e a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, né pregiudica misure nazionali di sicurezza.

3. Su riserva delle loro misure di regolamentazione applicabili, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione a norma del presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati al paragrafo 1.

Art. 5

Spettro radio

1. Le parti convengono di proseguire la cooperazione e il mutuo sostegno nelle questioni relative allo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito «UIT»), tenendo conto del «Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system», del 5 novembre 2004.

2. Le parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenza e tutelano le frequenze assegnate a Galileo, allo scopo di assicurare la disponibilità dei servizi di Galileo a beneficio degli utenti di tutto il mondo, e in particolare della Svizzera e dell'Unione europea.

3. Al fine di proteggere le frequenze dello spettro di radionavigazione da interruzioni e interferenze, le parti individuano le fonti delle interferenze e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.

4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

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Art. 6

Ricerca e formazione scientifiche

1. Le parti promuovono le attività di ricerca e formazione comuni nel campo del GNSS europeo attraverso programmi di ricerca dell'Unione europea e della Svizzera e altri programmi di ricerca pertinenti delle parti. Le attività comuni di ricerca contribuiscono alla programmazione dei futuri sviluppi del GNSS europeo.

2. Le parti definiscono un meccanismo adeguato inteso ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di ricerca pertinenti.

Art. 7

Appalti

1. Per gli acquisti relativi ai programmi europei GNSS, le parti applicano i propri impegni nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici (di seguito «GPA») dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito «OMC») e dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

2. Fatto salvo l'articolo XXIII del GPA (articolo III del GPA riveduto), le entità svizzere hanno diritto di partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi connessi ai programmi europei GNSS.

Art. 8

Cooperazione industriale

Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione dell'Unione europea alle pertinenti associazioni industriali svizzere, con l'obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell'utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.

Art. 9

Diritti di proprietà intellettuale

Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo del GNSS europeo, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall'«Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)» dell'OMC, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

Art. 10

Controllo delle esportazioni

1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati o modificati per i programmi europei GNSS. Tali misure garantiscono un livello di controllo delle esportazioni e di non proliferazione equivalente a quello dell'Unione europea.

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2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.

Art. 11

Sviluppo del commercio e del mercato

1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare e nell'apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale nell'Unione europea e in Svizzera, ivi inclusi gli elementi locali di Galileo e le applicazioni pertinenti ai programmi europei GNSS.

2. Ai fini del paragrafo 1, le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, individuano gli ostacoli potenziali all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano le misure adeguate per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, le entità delle parti possono utilizzare il futuro forum degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti discendenti dall'accordo che istituisce l'OMC.

Art. 12

Norme, certificazione e misure di regolamentazione

1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in materia di servizi di navigazione satellitare globale, le parti sostengono congiuntamente, in particolare, lo sviluppo di norme Galileo e EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS.

Uno degli obiettivi di tale coordinamento consiste nel promuovere l'uso ampio ed innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la temporizzazione.

Le parti creano condizioni favorevoli allo sviluppo delle applicazioni Galileo.

2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, ove opportuno, per tutte le questioni attinenti il GNSS che si presentano in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT.

3. Le parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS europeo non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni nazionali si basano su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti.

4. Le parti adottano le necessarie misure di regolamentazione per consentire un utilizzo completo dei ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale riguardo, la Svizzera accorda a Galileo, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri sistemi di servizi di radionavigazione via satellite simili.

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Art. 13

Sicurezza

1. Al fine di proteggere i programmi europei GNSS da minacce, quali abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili, le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità, la sicurezza e la protezione dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure che garantiscano un grado di sicurezza e di protezione equivalente a quello dell'Unione europea in tema di tutela, controllo e gestione di beni, informazioni e tecnologie sensibili dei programmi europei GNSS nei confronti di minacce e divulgazione indesiderata.

3. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado di sicurezza equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.

Art. 14

Scambio di informazioni classificate

1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea avvengono conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione.

2. La Svizzera può scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine.

3. Le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le parti.

Art. 15

Accesso ai servizi

La Svizzera ha accesso a tutti i servizi del GNSS europeo oggetto del presente accordo e al PRS oggetto di un accordo separato sul PRS.

La Svizzera ha manifestato interesse per il PRS, considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi europei GNSS. Le parti si adoperano per concludere un accordo sul PRS che garantisca la partecipazione svizzera al PRS non appena sia presentata una richiesta al riguardo da parte della Svizzera e sia stata completata la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 16

Partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo

La Svizzera ha diritto di partecipare all'Agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera. Tali negoziati sono avviati non appena la Svizzera abbia presentato una richiesta in tal senso e le necessarie procedure da parte dell'Unione europea siano state completate.

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Art. 17

Partecipazione ai comitati

I rappresentanti della Svizzera sono invitati a partecipare in qualità di osservatori ai comitati istituiti per la gestione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività nell'ambito dei programmi europei GNSS conformemente alle norme e alle procedure in materia e senza diritto di voto. Ciò include, in particolare, la partecipazione al comitato del programma del GNSS e al consiglio di sicurezza GNSS, compresi i relativi gruppi di lavoro e le relative task force.

Parte III Disposizioni finanziarie Art. 18

Finanziamenti

La Svizzera contribuisce al finanziamento dei programmi europei GNSS. Il contributo svizzero è calcolato in base al fattore proporzionale che si ottiene creando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri.

Per il periodo 2008­2013, il contributo svizzero ai programmi europei GNSS ammonta a 80 050 870 euro.

Tale importo è pagato come segue: 2013: 60 000 000 euro 2014: 20 050 870 euro Per il periodo dal 2014 in poi, il contributo svizzero sarà pagato annualmente.

Parte IV Disposizioni finali Art. 19

Responsabilità

Dato che non sarà proprietaria del GNSS europeo, la Svizzera non ha responsabilità derivanti dalla proprietà.

Art. 20

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto denominato «Comitato GNSS Unione europea/Svizzera». Esso è composto di rappresentanti delle parti ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme. Le decisioni del comitato misto sono adottate di comune accordo.

2. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.

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3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione europea o la Svizzera possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta a norma dell'articolo 22 paragrafo 2.

4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

5. Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato I.

Art. 21

Consultazioni

1. Al fine di garantire la corretta attuazione del presente accordo, le parti procedono a regolari scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

2. Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

Art. 22

Misure di salvaguardia

1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento del GNSS, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché delle consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione di dette misure.

2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. L'altra parte può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure.

Qualora non fosse possibile risolvere tale controversia entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante conformemente alla procedura illustrata nell'allegato I. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Art. 23

Risoluzione delle controversie

Fatto salvo l'articolo 22, eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazione in sede di comitato misto.

Art. 24

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

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Art. 25

Revisione

Il presente accordo può essere modificato e ampliato dalle parti di comune accordo in qualunque momento.

Art. 26

Denuncia

1. L'Unione europea o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

2. La cessazione del presente accordo non pregiudica la validità o la durata di eventuali disposizioni convenute in base ad esso, né gli eventuali diritti ed obblighi specifici che ne sono derivati in materia di proprietà intellettuale.

3. In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso, comprese quelle relative alle conseguenze finanziarie, tenendo conto del principio del pro rata temporis.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione.

2. In deroga al paragrafo 1, la Svizzera e l'Unione europea convengono, per quanto concerne gli aspetti del presente accordo che rientrano nella competenza dell'Unione europea, di applicarlo a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data della seconda notifica di conferma dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Durante l'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato misto di cui all'articolo 20 si compone di rappresentanti della Svizzera e dell'Unione europea.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato.

4. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

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Allegato I

Procedura di arbitrato Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.

Ciascuna delle parti nomina un arbitro entro trenta giorni.

I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, il superarbitro è scelto da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo il proprio regolamento interno. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza.

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Allegato II

Contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei GNSS 1. Per il periodo 2008­2013, il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare ai programmi europei GNSS è il seguente (in euro): 2013

2014

60 000 000

20 050 870

Per il periodo dal 2014 in poi, il contributo svizzero è versato annualmente.

2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione5 e le relative modalità di applicazione6 si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione e legate all'attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri.

4. La Commissione trasmette alla Svizzera le richieste di fondi per un importo corrispondente al suo contributo al bilancio dei programmi, conformemente al presente accordo.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.

5. Le modalità di pagamento sono le seguenti:

5

6

a)

Nel 2013, a seguito dell'applicazione provvisoria del presente accordo, la Svizzera versa il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi.

b)

Nel 2014 la Svizzera versa il proprio contributo (sia per il periodo 2008­2013 sia per il 2014) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi. Tale richiesta dei fondi non è emessa prima del 1° luglio.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GUUE L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUUE L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

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Programmi europei di navigazione satellitare. Acc. di cooperazione con l'UE

c)

Nel 2015 e negli anni seguenti la Svizzera versa il proprio contributo entro il 1° aprile, se la richiesta dei fondi è ricevuta dalla Svizzera entro il 1° marzo.

Per una richiesta dei fondi ricevuta dalla Svizzera dopo il 1° marzo, essa versa il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo daranno luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

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