Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento
Disegno
(Programma d'armamento 2005) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20052, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 25 maggio 2005 (Programma d'armamento 2005).
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 1020 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
2
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3230.002, «Materiale d'armamento, Difesa».
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1 2
RS 101 FF 2005 3203
2005-0777
3269
Programma d'armamento 2005
Appendice
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni
Credito d'impegno fr.
460 000 000
Logistica
65 000 000
Protezione e mascheramento
25 000 000
Mobilità
310 000 000
Effetto delle armi
160 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2005
3270
1 020 000 000