Modulo per l'annuncio di una limitazione della concorrenza potenzialmente illecita del 20 dicembre 2004

I. Considerazioni generali 1

Base e scopo

All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 LCart1 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi (v. art. 49a cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni illecite della concorrenza [Legge sui cartelli, LCart; RS 251], entrato in vigore il 1° aprile 2004).

Non è presa nessuna sanzione, in particolare, se l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti. Tuttavia, se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione (art. 49a cpv. 3 lett. a LCart)2.

Annuncio della limitazione della concorrenza Questo modulo d'annuncio precisa le condizioni di un annuncio secondo l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart e intende facilitare all'impresa interessata l'annuncio di una pratica che limita potenzialmente la concorrenza (cfr. art. 16 dell'ordinanza del 12 marzo 2004 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza, LCart ­ Ordinanza sulle sanzioni, OS LCart).

Apertura di una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart/Valutazione delle limitazioni della concorrenza In caso di annunci secondo l'articolo 49 capoverso 3 lettera a LCart, le autorità in materia di concorrenza devono decidere se occorra aprire una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart. A tale scopo, devono disporre di un dato numero di informazioni. Le indicazioni richieste nel presente modulo devono permettere alla segreteria della Commissione della concorrenza (segreteria) di giudicare ­ rapidamente e con un minimo dispendio amministrativo ­ se la pratica annunciata dia motivo di aprire una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart.

1 2

L'articolo 5 cpv. 3 e 4 e l'articolo 7 LCart sono riportati nell'allegato 1 al presente modulo.

Secondo la disposizione transitoria relativa alla modifica della LCart del 20 giugno 2003, se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 49a LCart, ossia entro il 31 marzo 2005, non saranno prese sanzioni in virtù di tale disposizione. Il presente modulo può anche essere utilizzato per l'annuncio di limitazioni della concorrenza esistenti durante il termine transitorio di un anno. Per contro, questo modulo non è da confondere con un'autodenuncia secondo l'art. 9 cpv. 2 OS LCart.

2005-0120

645

La segreteria risponde volentieri a eventuali domande concernenti il modulo d'annuncio o la valutazione delle limitazioni della concorrenza in generale. Prima di effettuare l'annuncio di una limitazione della concorrenza, la segreteria e l'impresa che formula l'annuncio possono stabilirne i particolari di comune accordo (v. anche il paragrafo 5 del presente modulo). L'indirizzo della segreteria è il seguente: Segreteria della Commissione della concorrenza Monbijoustrasse 43 3003 Berna Telefono 031 322 20 40 Fax 031 322 20 53 e-mail: weko@weko.admin.ch 2

Definizione delle nozioni

Limitazione illecita della concorrenza: una limitazione illecita della concorrenza può essere sia un accordo illecito secondo l'articolo 5 LCart sia una pratica illecita di un'impresa che domina il mercato secondo l'articolo 7 LCart (v. allegato 1).

Impresa/e partecipante/i: Questa nozione comprende: ­

in caso di accordi in materia di concorrenza: le imprese che hanno concluso l'accordo o che vi hanno aderito successivamente;

­

in caso di pratiche di imprese che dominano il mercato: l'impresa che occupa o le imprese che occupano potenzialmente una posizione dominante.

Settore interessato dalla limitazione della concorrenza («mercato rilevante»): Comprende tutte le attività, merci o servizi ai quali si riferisce la limitazione della concorrenza o che ne sono influenzati in misura considerevole. Esempio: se i fabbricanti di vitamine fissano di comune accordo i prezzi dei loro prodotti, il settore interessato dalla limitazione della concorrenza non riguarda soltanto le vitamine prodotte dalle imprese che partecipano all'accordo sui prezzi, bensì anche le vitamine prodotte dai fabbricanti che non partecipano all'accordo ma la cui posizione concorrenziale ne è influenzata. I richiedenti e i fornitori sono inclusi nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza nella misura in cui sono influenzati dall'accordo in materia di concorrenza.

3

Chi può annunciare?

In caso di accordi in materia di concorrenza: una singola impresa partecipante o tutte le imprese partecipanti collettivamente. Una o più imprese coinvolte hanno la possibilità di farsi rappresentare da una o da più imprese anch'esse coinvolte.

In caso di pratiche di imprese che dominano il mercato: la o le impresa/e che occupa/no potenzialmente una posizione dominante. Se più imprese dominano collettivamente il mercato (dominio collettivo del mercato), l'annuncio può essere effettuato da una o più imprese che occupano potenzialmente una posizione di dominio collettivo o da tutte le imprese congiuntamente.

Le imprese che formulano l'annuncio o i loro rappresentanti con sede sociale o domicilio all'estero devono designare un domicilio di notifica in Svizzera.

Le imprese partecipanti possono farsi rappresentare da un'associazione di categoria.

In tal caso, l'annuncio può essere presentato anche dall'associazione di categoria.

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4

Come si annuncia?

L'annuncio va inoltrato alla segreteria in triplice copia in una delle lingue ufficiali (art. 15 OS LCart). Gli allegati possono in genere essere redatti anche in inglese.

Per facilitare il lavoro della segreteria, le risposte devono essere presentate nell'ordine definito e recare il numero corrispondente.

5

Annuncio facilitato

Prima di effettuare l'annuncio di una limitazione della concorrenza, la segreteria e l'impresa che formula l'annuncio possono stabilirne i particolari di comune accordo.

La segreteria può dispensare l'impresa dal fornire determinate indicazioni o determinati documenti se reputa che questi non sono necessari per l'esame del caso (art. 17 OS LCart).

Un annuncio facilitato entra in considerazione, ad esempio, se la segreteria è già a conoscenza dei mercati interessati dall'accordo in seguito a decisioni precedenti o se è già stato accertato in un'altra procedura in materia di diritto dei cartelli che l'impresa occupa una posizione dominante su un dato mercato.

6

Conferma del ricevimento dell'annuncio/Scadenza dei termini/ Portata dell'annuncio

La segreteria conferma il ricevimento dell'annuncio all'impresa che lo ha effettuato.

In caso di annunci secondo l'articolo 49 capoverso 3 lettera a LCart, il termine di cinque mesi entro il quale l'autorità in materia di concorrenza deve decidere se occorra aprire una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart decorre a partire dal giorno seguente l'arrivo dell'annuncio alla segreteria della Commissione della concorrenza. Questo termine scade dopo cinque mesi, allo spirare di quel giorno che per il numero corrisponde a quello dell'inizio della decorrenza del termine; se tal giorno manca nel quinto mese successivo, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese (v. art. 20 cpv. 1, primo periodo, dell'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese, RS 251.4, qui applicata per analogia)3.

Se non è aperta nessuna procedura secondo gli articoli 26­30 LCart, sono esentate da sanzioni unicamente le limitazioni della concorrenza descritte nell'annuncio. Se ritiene che le indicazioni o i documenti siano incompleti, la segreteria può invitare l'impresa che ha formulato l'annuncio a completarli (v. art. 18 OS LCart).

In ogni caso, la segreteria può chiedere alle imprese partecipanti o a terzi le informazioni supplementari che ritiene necessarie.

7

Segreti d'affari

L'articolo 25 LCart stabilisce che le autorità in materia di concorrenza devono serbare il segreto d'ufficio. Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. Le pubblicazioni delle autorità in materia di concorrenza non devono rivelare segreti d'affari.

3

In caso di annuncio secondo la disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 giugno 2003 le autorità in materia di concorrenza non sono legate ad alcuna scadenza.

647

Le indicazioni richieste nel presente modulo, la cui pubblicazione o trasmissione a terzi o a un'altra impresa partecipante minaccerebbero gli interessi di un'impresa partecipante, vanno inoltrate in una forma appropriata (ad es. separatamente) e contrassegnate come «segreti d'affari». In tale ottica, l'impresa che formula l'annuncio può presentare un annuncio contenente tutte le indicazioni, compresi i segreti d'affari, accompagnato da un annuncio depurato dai segreti d'ufficio.

I segreti d'ufficio non sono generalmente documenti completi, ma singole informazioni. In ogni caso, occorre indicare per quali motivi queste indicazioni costituiscono dei segreti d'affari. Se nell'annuncio non si fa riferimento ad eventuali segreti d'affari, la segreteria parte dal presupposto che l'annuncio non ne contenga.

8

Moduli d'annuncio stranieri

Se le limitazioni della concorrenza disciplinate dagli articoli 5 e/o 7 LCart sono annunciate anche in altri Stati, gli annunci presentati presso tali Stati possono per principio essere inoltrati anche alla Commissione della concorrenza4. Gli annunci devono tuttavia essere redatti in una lingua ufficiale svizzera e contenere le informazioni richieste nella parte II del presente modulo. Devono inoltre indicare in quale punto dell'annuncio si trovano le informazioni determinanti per l'annuncio in Svizzera.

Negli atti legislativi di altri paesi, le nozioni quali accordo in materia di concorrenza, impresa che domina il mercato, impresa partecipante, ecc., non sempre coincidono con quelle della LCart. Si raccomanda pertanto a chi volesse presentare in Svizzera un modulo d'annuncio di un altro Stato di contattare dapprima la segreteria.

9

Risposta delle autorità della concorrenza

Se entro cinque mesi dal ricevimento dell'annuncio l'impresa non è informata dell'apertura di una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart, ovvero se entro tale termine le autorità in materia di concorrenza non sollevano opposizione contro la limitazione della concorrenza annunciata, per la fattispecie annunciata viene a cadere la sanzione ai sensi dell'articolo 49a capoverso 1 LCart (v. art. 19 OS LCart).

10

Emolumenti

La trattazione dell'annuncio di una limitazione della concorrenza è soggetta a emolumento conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (LCart ­ Ordinanza sugli emolumenti, RS 251.2).

L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria varia tra 100 e 400 franchi all'ora (art. 4 cpv. 1 e 2 LCart ­ Ordinanza sugli emolumenti).

4

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Si tratta, ad esempio, del modulo A/B (allegato al Regolamento [CE] n. 3385/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994) o delle «Anmeldungen beim Bundeskartellamt (BKartA)» sulla base delle «Bekanntmachungen Nr. 109/98 und 110/98 über Verwaltungsgrundsätze des BKartA über das Verfahren bei der Anmeldung von diversen Kartellformen».

II. Indicazioni necessarie all'annuncio della limitazione della concorrenza 1

Indicazioni relative alle imprese Vogliate indicare:

1.1

Per la/le impresa/e che formula/no l'annuncio:

1.1.1

Ragione sociale, forma giuridica e sede della/e impresa/e che presenta/no l'annuncio.

1.1.2

Attività di questa/e impresa/e (breve descrizione).

1.1.3

Nome, indirizzo, n. tel., n. fax, indirizzo e-mail e funzione della/e persona/e di contatto nella/e impresa/e.

1.2

Per il/i rappresentante/i della/e impresa/e che formula/no l'annuncio:

1.2.1

Nome e indirizzo.

1.2.2

Nome, n.tel., n. fax e indirizzo e-mail della/e persona/e di contatto.

1.3

Per la/le altra/e impresa/e partecipante/i:

1.3.1

Ragione sociale, forma giuridica e sede della/e impresa/e che partecipa/no all'accordo in materia di concorrenza risp. alla pratica potenzialmente illecita.

1.3.2

Attività di questa/e impresa/e (breve descrizione).

1.3.3

Nome, indirizzo, n. tel., n. fax, indirizzo e-mail e funzione della/e persona/e di contatto nella/e impresa/e.

1.3.4

Le altre imprese partecipanti sono state informate dell'annuncio? In caso di risposta negativa, vogliate indicare i motivi per i quali non sono state informate.

1.4

Avevate già avuto precedenti contatti con le autorità svizzere in materia di concorrenza in relazione alla limitazione della concorrenza qui annunciata?

In caso di risposta affermativa, vogliate indicare il numero di riferimento o allegare la relativa corrispondenza.

1.5

Sono state informate anche autorità in materia di concorrenza di altri Paesi in merito a questa limitazione della concorrenza? In caso di risposta affermativa: a. Quali autorità in materia di concorrenza sono state informate?

b. Tali autorità si sono già pronunciate sulla liceità o sull'illiceità della limitazione della concorrenza? In caso di risposta affermativa, vogliate allegare la decisione delle autorità in questione.

2

Descrizione della limitazione della concorrenza Descrivete la limitazione della concorrenza, e in particolare,

2.1

il tipo di limitazione della concorrenza, ossia:

2.1.1

trattasi di un accordo orizzontale di cui all'articolo 5 capoverso 3 LCart, ossia di un accordo tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti riguardante i prezzi, i quantitativi, la ripartizione dei mercati per zone o clienti, o di una combinazione di simili accordi?

649

2.1.2

2.1.3

trattasi di un accordo verticale di cui all'articolo 5 capoverso 4 LCart, ossia di un accordo mediante il quale imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, o che prevede l'assegnazione di zone, o di una combinazione di simili accordi?

trattasi di una o più pratiche soggette all'articolo 7 LCart (v. allegato 1)?

Se non siete in grado con precisione di ordinare la limitazione alla concorrenza oggetto del vostro annuncio sotto una delle fattispecie menzionate ai punti 2.1.1­2.1.3, vi invitiamo a mettervi in contatto con la segreteria al fine di chiarire questa (o anche altre) domande.

2.2

le merci o i servizi ai quali si riferisce la limitazione della concorrenza.

2.3

gli obiettivi perseguiti dalla limitazione della concorrenza, risp. i problemi che tale limitazione è intesa a risolvere5.

2.4

(in caso di accordo in materia di concorrenza), se tra le imprese partecipanti esistono altri accordi o altre forme di cooperazione o se ve ne sono stati negli ultimi tre anni.

3

Documenti da allegare all'annuncio

3.1

Copie dei conti e dei rapporti annuali degli ultimi tre anni della/e impresa/e che formula/no l'annuncio e, se sono disponibili, delle altre imprese partecipanti.

3.2

Copie dei contratti, della corrispondenza o di altri documenti scritti o elettronici alla base della limitazione della concorrenza o in rapporto con essa.

3.3

Altri documenti considerati importanti per l'esame della limitazione alla concorrenza annunciata (p. es. copie di rapporti, analisi e piani d'esercizio redatti in vista della limitazione della concorrenza.

4

Procura Il/i rappresentante/i della/e impresa/e che formula/no l'annuncio deve/ono giustificare i suoi/loro poteri con procura scritta.

Se la limitazione della concorrenza annunciata riguarda: ­ un accordo in materia di concorrenza secondo l'articolo 5 capoverso 3 LCart, vogliate compilare la parte 5 del modulo6.

­ un accordo in materia di concorrenza secondo l'articolo 5 capoverso 4 LCart, vogliate compilare la parte 6 del modulo7.

­ una pratica potenzialmente illecita di un'impresa che domina il mercato secondo l'articolo 7 LCart, vogliate compilare la parte 7 del modulo8.

5

6

7 8

650

In caso di annunci secondo la disposizione transitoria relativa alla modifica della LCart del 20 giugno 2003, vogliate rispondere alle due domande supplementari: a) da quando esiste risp. quando è stata introdotta la limitazione della concorrenza? e b) tale limitazione sarà mantenuta o non sarà più praticata in futuro?

In caso di annuncio, secondo la disposizione transitoria relativa alla modifica della LCart del 20 giugno 2003, di una limitazione della concorrenza esistente che non sarà più praticata in futuro, non devono essere fornite ulteriori indicazioni o allegati altri documenti.

Non è pertanto necessario compilare le parti 5, 6 o 7 del modulo.

Vedasi nota a fondo pagina 6.

Vedasi nota a fondo pagina 6.

5

Indicazioni relative alle condizioni di concorrenza in caso di annuncio riguardante un accordo secondo l'art. 5 cpv. 3 LCart

5.1

Vogliate indicare:

5.1.1

per ogni impresa partecipante, la cifra d'affari9 realizzata nell'ultimo anno per quanto riguarda le merci o i servizi a cui fa riferimento l'accordo.

5.1.2

se vi è nota, la cifra d'affari totale approssimativa realizzata nell'ultimo anno da tutte le imprese attive nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza in questione.

5.2

Vogliate indicare la ragione sociale e l'indirizzo dei vostri cinque principali concorrenti nonché ­ qualora vi siano note ­ le rispettive cifre d'affari annuali approssimative nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza. Sono considerate concorrenti soltanto le imprese che non partecipano all'accordo.

5.3

Se ritenete che questi elementi siano necessari per la valutazione dell'accordo annunciato, vogliate indicare:

5.3.1

la ragione sociale e l'indirizzo delle imprese che negli ultimi tre anni sono apparse nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza. Se effettivamente ve ne sono, vogliate indicare, se possibile, la loro cifra d'affari annuale approssimativa realizzata nel settore interessato.

5.3.2

la ragione sociale e l'indirizzo delle imprese che secondo voi dispongono dello know-how, dei mezzi finanziari e delle altre capacità necessarie per inserirsi a breve termine (2 anni) come nuovi concorrenti nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

5.3.3

le strutture di distribuzione e di domanda nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

5.3.4

l'importanza della ricerca e dello sviluppo (R+S) nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

5.3.5

le speciali prescrizioni legali o autorizzazioni/concessioni/oneri delle autorità, che limitano la concorrenza nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

5.3.6

gli altri criteri di cui occorre tener conto per valutare l'accordo annunciato.

9

Nel caso delle compagnie d'assicurazione, al posto della cifra d'affari, si tiene conto del totale lordo dei premi annui, nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole di compilazione dei conti previste nella legge federale dell'8 novembre 1934 (RS 952.0) si tiene conto dei ricavi lordi.

651

6

Indicazioni relative alle condizioni di concorrenza in caso di annuncio riguardante un accordo secondo l'art. 5 cpv. 4 LCart

6.1

Vogliate illustrare mediante lo schema dell'allegato 2 a quale livello di mercato vi trovate.

6.2

Vogliate indicare:

6.2.1

per ogni impresa partecipante, la cifra d'affari10 realizzata nell'ultimo anno per quanto riguarda le merci o i servizi a cui fa riferimento l'accordo.

6.2.2

se vi è nota, la cifra d'affari totale approssimativa realizzata nell'ultimo anno da tutte le imprese attive nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza in questione. Vogliate indicare la cifra d'affari totale in funzione dei livelli di mercato.

6.3

Vogliate indicare la ragione sociale e l'indirizzo dei vostri cinque principali concorrenti a ogni livello del mercato in questione, nonché ­ qualora vi siano note ­ le rispettive cifre d'affari annuali approssimative nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza. Sono considerate concorrenti soltanto le imprese che non partecipano all'accordo.

6.4

Vogliate descrivere il circuito di distribuzione ­ dalla fabbricazione fino al cliente finale ­ delle merci che distribuite o dei servizi che offrite e che sono interessati dall'accordo in questione.

6.5

Vogliate indicate se l'accordo comporta un impedimento delle importazioni parallele.

6.6

Se ritenete che questi elementi siano necessari per la valutazione dell'accordo annunciato, vogliate indicare:

6.6.1

la ragione sociale e l'indirizzo delle imprese che negli ultimi tre anni sono apparse nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza. Se effettivamente ve ne sono, vogliate indicare, se possibile, per ogni livello del mercato, la loro cifra d'affari annuale approssimativa realizzata nel settore interessato.

6.6.2

per ogni livello di mercato, la ragione sociale e l'indirizzo delle imprese che secondo voi dispongono dello know-how, dei mezzi finanziari e delle altre capacità necessarie per inserirsi a breve termine (2 anni) come nuovi concorrenti nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

6.6.3

l'importanza della ricerca e dello sviluppo (R+S) nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

6.6.4

le speciali prescrizioni legali o autorizzazioni/concessioni/oneri delle autorità, che limitano la concorrenza nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

6.6.5

gli altri criteri di cui occorre tener conto per valutare l'accordo annunciato.

10

652

Nel caso delle compagnie d'assicurazione, al posto della cifra d'affari, si tiene conto del totale lordo dei premi annui, nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole di compilazione dei conti previste nella legge federale dell'8 novembre 1934 (RS 952.0) si tiene conto dei ricavi lordi.

7

Indicazioni relative alle condizioni di concorrenza in caso di annuncio riguardante una pratica potenzialmente illecita di un'impresa che domina il mercato secondo l'art. 7 LCart

7.1

Spiegate per quali motivi ritenete che la vostra impresa domini il mercato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LCart.

7.2

Vogliate indicare:

7.2.1

la cifra d'affari11 realizzata nell'ultimo anno dall'impresa che occupa potenzialmente una posizione dominante per quanto riguarda le merci o i servizi a cui fa riferimento la limitazione della concorrenza.

7.2.2

se vi è nota, la cifra d'affari totale approssimativa realizzata nell'ultimo anno da tutte le imprese attive nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza in questione.

7.3

Vogliate indicare la ragione sociale e l'indirizzo dei vostri cinque principali concorrenti nonché ­ qualora vi siano note ­ le rispettive cifre d'affari annuali approssimative nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

7.4

Vogliate indicare tutte le imprese interessate dalle pratiche potenzialmente illecite. (Un'impresa è interessata da una pratica potenzialmente illecita se è ostacolata o svantaggiata nell'accesso alla concorrenza o nell'esercizio della stessa). Se le imprese partecipanti sono molte, vogliate citarne almeno cinque.

7.5

Se avete dichiarato al punto 7.1. di possedere una posizione dominante verso determinati fornitori, vogliate indicare la ragione sociale e l'indirizzo di ognuno dei vostri fornitori per i quali voi rappresentate un acquirente che raggiunge una quota della loro cifra d'affari probabilmente superiore al 20 %. La cifra d'affari determinante è quella del settore interessato dalla limitazione della concorrenza (potenziale dipendenza di determinati fornitori nei confronti delle imprese partecipanti).

7.6

Vogliate illustrare mediante lo schema dell'allegato 2 a quale livello di mercato vi trovate.

7.7

Vogliate indicare se la limitazione della concorrenza comporta un impedimento delle importazioni parallele.

7.8

Se ritenete che questi elementi siano necessari per la valutazione della limitazione della concorrenza annunciata, vogliate indicare:

7.8.1

la ragione sociale e l'indirizzo delle imprese che negli ultimi tre anni sono apparse nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza. Se effettivamente ve ne sono, vogliate indicare, se possibile, la loro cifra d'affari annuale approssimativa realizzata nel settore interessato.

11

Nel caso delle compagnie d'assicurazione, al posto della cifra d'affari, si tiene conto del totale lordo dei premi annui, nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole di compilazione dei conti previste nella legge federale dell'8 novembre 1934 (RS 952.0) si tiene conto dei ricavi lordi.

653

7.8.2

la ragione sociale e l'indirizzo delle imprese che secondo voi dispongono dello know-how, dei mezzi finanziari e delle altre capacità necessarie per inserirsi a breve termine (2 anni) come nuovi concorrenti nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

7.8.3

le strutture di distribuzione e di domanda nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

7.8.4

l'importanza della ricerca e dello sviluppo (R+S) nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

7.8.5

le speciali prescrizioni legali o autorizzazioni/concessioni/oneri delle autorità, che limitano la concorrenza nel settore interessato dalla limitazione della concorrenza.

7.8.6

gli altri criteri di cui occorre tener conto per valutare la limitazione della concorrenza annunciata.

654

Allegato 1 Estratto dalle disposizioni di diritto materiale della legge sui cartelli

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) del 6 ottobre 1995 (Stato 23 marzo 2004)

...

Capitolo 1: Disposizioni generali ...

Art. 4

Definizioni

Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.

1

Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti.

2

...

Capitolo 2: Disposizioni di diritto materiale Sezione 1: Limitazioni illecite della concorrenza Art. 5

Accordi illeciti

...

È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:

3

a.

fissano direttamente o indirettamente i prezzi;

b.

limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare;

c.

operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.

655

Legge sui cartelli

La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.

4

...

Art. 7

Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato

Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.

1

2

Costituiscono in particolare pratiche del genere: a.

il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell'acquisto);

b.

la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali;

c.

l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate;

d.

la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti;

e.

la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico;

f.

la subordinazione della conclusione di contratti all'assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner.

...

656

Allegato 2

Domande 6.1 e 7.6 del modulo d'annuncio Per fini di chiarezza, vogliate completare i principali livelli di produzione e di distribuzione dal produttore al consumatore: Ad esempio: produttore/fabbricante/fornitore; importatore generale; grossista; commerciante/rivenditore; dettagliante; consumatore Non esitate ad aggiungere altri grafici, elementi strutturali, ecc. o a formulare osservazioni.

Esempio 1 Fabbricante

Fabbricante (concorrente)

Importatore generale

Grossista

Dettagliante

Consumatore 657

Esempio 2 Fabbricante

Importatore generale

Grossista

Consumatore

658

Grossista

Grossista

Dettagliante

Dettagliante