Decreto federale

Disegno

che approva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e il Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 20052, decreta: Art. 1 1

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Sono approvati: a.

la Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale;

b.

il Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;

c.

il Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2005 5961

2005-1034

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Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani. DF

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