04.086 Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione delle acque del 22 dicembre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione parziale della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 dicembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-2603

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Compendio Nel quadro del programma di sgravio 2003 della Confederazione, all'UFAFP sono stati imposti dei tagli specifici nel settore del personale, la maggior parte dei quali verrà realizzata mediante misure organizzative. In seguito alla riduzione del personale, dovranno essere soppressi o ridotti al minimo anche determinati compiti federali, segnatamente nel settore dei serbatoi. Ciò richiede una modifica della legge sulla protezione delle acque.

Il Consiglio federale intende semplificare le prescrizioni relative agli impianti che contengono liquidi inquinanti per le acque. In particolare, non è più prevista l'autorizzazione cantonale per le imprese di revisione, il che comporta un rafforzamento dell'autoresponsabilità dei detentori degli impianti. Importanti principi come lo stato della tecnica, l'assicurazione della qualità e l'obbligo di notificazione vengono inoltre fissati a livello di legge. È infine abrogata l'ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, con tutte le sue prescrizioni specifiche. Considerando lo standard qualitativo ormai raggiunto e l'entità dei rischi ancora presenti per le acque in questo settore, tale deregolamentazione è da ritenersi giustificata.

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Messaggio 1

Linee generali del disegno

1.1

Situazione iniziale

Nel quadro del programma di sgravio 2003 della Confederazione, all'UFAFP sono stati imposti, oltre alle misure di risparmio previste per l'intera Amministrazione federale, anche dei tagli supplementari nel settore del personale (0,5 mio. di fr. nel 2005 e 1 mio. di fr. nel 2006). L'Ufficio dovrà pertanto sopprimere, entro l'inizio del 2006, circa 20 posti di lavoro. La maggior parte dei tagli sarà realizzata mediante misure organizzative, e in particolare attraverso l'accorpamento di divisioni e sezioni. Oltre ad adottare tali misure di carattere organizzativo sarà inoltre necessario rinunciare a determinati compiti esecutivi per poter raggiungere gli obiettivi di risparmio fissati nel settore delle risorse umane. Questa rinuncia comporta, in parte, modifiche e abrogazioni di atti normativi.

Anche nei settori tradizionali di competenza dell'UFAFP, dove si registrano da tempo notevoli progressi nel campo della protezione ambientale, certi compiti dovranno essere ridotti al minimo. Tali misure di risparmio interesseranno ad esempio il settore dei serbatoi, rendendo necessaria una modifica della legge sulla protezione delle acque.

1.2

Panoramica del disegno

Negli anni '50 e nei primi anni '60, sulla scia del boom petrolifero, sono stati costruiti centinaia di migliaia di impianti per il deposito di liquidi inquinanti (serbatoi), e questo senza tenere conto dell'eventuale presenza, nelle vicinanze, di captazioni di acqua potabile o di corpi idrici superficiali e senza adottare particolari misure di sicurezza. Il surriempimento dei serbatoi, come pure le falle, erano all'ordine del giorno, con conseguenti perdite di migliaia di litri di liquidi. Ciò ha portato all'emanazione, nel 1967, della prima ordinanza sui serbatoi. Con l'ordinanza del 1972 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) è stato infine sancito il principio della prevenzione, della facile scoperta e della ritenuta delle fughe di liquidi. In concreto, veniva richiesto di raddoppiare le barriere artificiali di protezione (ad es. serbatoi con pareti doppie, sorvegliati o situati in bacini di contenimento). Si tratta di soluzioni che in altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti e l'Italia, si sono imposte solo a partire dalla metà degli anni '90. Negli USA esistono attualmente 800 000 serbatoi a parete semplice che presentano delle falle, il che ha reso necessario rinunciare, in molte zone, alle falde di acqua potabile vicine alla superficie.

In rapida successione (1981, 1990) le prescrizioni svizzere sono poi state affinate, tanto che l'attuale legislazione in materia conta tre ordinanze, un totale di 143 articoli e 10 allegati. Sono state inoltre fissate numerose regole tecniche (direttive) volte a definire lo stato della tecnica nel settore dei serbatoi. Tutte le prescrizioni introdotte si concentrano tuttavia in prevalenza sul deposito e sul travaso di olio da riscaldamento, olio diesel e benzina.

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Tale normativa ha favorito la nascita di una branca specializzata nel settore dei serbatoi, con diverse migliaia di posti di lavoro ed un fatturato annuo di oltre 250 milioni di franchi. Fino agli anni '90, nei servizi cantonali della protezione dell'ambiente esistevano delle divisioni dedicate ai serbatoi, che impiegavano fino a 18 collaboratori. L'UFAFP contava inizialmente 8 specialisti in questo settore.

Accanto all'elaborazione di prescrizioni, alla consulenza ed all'alta vigilanza, il principale compito dell'Ufficio era l'esecuzione della procedura di omologazione.

Nel 1990 si era tentato di privatizzare la procedura di omologazione per gli elementi d'impianto, di competenza della Confederazione, con conseguenti tagli di personale in seno all'Amministrazione federale. A causa della mancanza di adeguate istituzioni private, tuttavia, il trasferimento di competenze si rivelò fin dall'inizio insoddisfacente. La maggior parte dei compiti esecutivi in tale settore tornò pertanto alla Confederazione, che ormai disponeva solo di un terzo del personale originario.

Grazie alle ampie e severe prescrizioni adottate, entro il 1993 gli incidenti registrati nei serbatoi, di cui ormai si contavanono circa un milione di unità, sono scesi allo 0,2 pro mille, ovvero ad un numero compreso fra i 150 e i 200 all'anno. L'85 per cento di tali incidenti ha generato perdite di liquidi inferiori a 500 litri, mentre solo il 2 per cento si è verificato in impianti con prodotti chimici pericolosi. Infine, soltanto nell'1 per cento dei casi sono state compromesse le acque sotterranee. Oggi le falle nei serbatoi non causano quasi più incidenti, che sono invece imputabili principalmente all'errore umano (surriempimento, manipolazione errata ecc.). I pochi incidenti che si verificano sono ripartiti in modo abbastanza uniforme sul territorio svizzero, sebbene le modalità d'esecuzione delle prescrizioni varino da Cantone a Cantone.

In considerazione dell'elevato livello di protezione raggiunto nonché del notevole fabbisogno di personale nel campo dell'esecuzione, il 1° gennaio 1999 era già stata emanata, su iniziativa del Cantoni della Svizzera nordoccidentale, una versione modificata dell'Oliq, fortemente deregolamentata e basata sull'autoresponsabilità dei detentori degli impianti e dell'intero settore. Gli ormai 29
articoli (le altre ordinanze sui serbatoi erano state abrogate) non contemplavano più, in particolare, l'obbligo di autorizzazione e di revisione per i piccoli impianti (fino a 4000 litri). La semplificazione e la soppressione delle complicate prescrizioni tecniche non ha tuttavia generato, secondo i dati a disposizione, alcun aumento degli incidenti.

Nel quadro dell'intenso processo di rilevamento, indagine e risanamento dei siti contaminati avviato circa dieci anni fa nei Cantoni e tuttora in corso, è stato inoltre constatato che, accanto alle discariche, erano soprattutto gli impianti d'esercizio a causare numerosi danni ambientali. Gli impianti di deposito costituivano piuttosto l'eccezione. Mentre negli impianti di deposito vengono infatti stoccati per il 90 per cento solamente olio da riscaldamento e olio diesel, all'interno degli impianti d'esercizio circolano spesso anche dei solventi alogenati, molto più pericolosi.

Ciononostante, le attuali prescrizioni sui serbatoi disciplinano in modo particolarmente dettagliato e completo proprio gli impianti di deposito, regolamentando invece gli impianti d'esercizio solo in maniera rudimentale. Poiché tuttavia, soprattutto nell'industria chimica, è stato raggiunto un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda il deposito di prodotti chimici, anche nel settore degli impianti d'esercizio gli incidenti risultano ormai estremamente rari.

Riassumendo, si può affermare che, grazie all'elevato grado di sviluppo tecnico raggiunto, alla consapevolezza, da parte del settore, dell'importanza della qualità nonché alla coscienza ambientale dei detentori degli impianti, il pericolo di un 838

inquinamento delle acque generato dai serbatoi è ormai minimo. Vista l'attuale necessità di risparmio sia in seno alla Confederazione che nei Cantoni, sarebbe pertanto possibile, entro il termine stabilito, ridurre ulteriormente la gestione intensiva dei compiti legati a questo settore senza aumentare al contempo i rischi ambientali per il prossimo futuro. Tuttavia, oggi non si può ancora prevedere se, a medio termine, si registrerà o meno un aumento degli incidenti. L'importante è, in primo luogo, mantenere l'elevato livello raggiunto in materia di tecnica degli impianti (prevenzione, facile scoperta, ritenuta di fughe di liquidi).

1.3

La nuova normativa proposta

Il capitolo «Salvaguardia della qualità delle acque» contiene 6 sezioni. La quinta sezione, «Esigenze concernenti i liquidi inquinanti» (artt. 22­26), si applica agli impianti di deposito, alle piazzole di travaso ed agli impianti d'esercizio contenenti liquidi inquinanti come pure ai circuiti che assorbono calore dall'acqua, dal suolo o dal sottosuolo oppure ve lo immettono. Non è invece applicabile agli impianti per le acque di scarico e a quelli per il concime di fattoria liquido, entrambi disciplinati nella sezione 2.

L'obbligo del Consiglio federale di emanare prescrizioni esecutive per l'adempimento delle «esigenze relative ai liquidi inquinanti» deve essere abrogato (stralcio dell'art. 26 cpv. 1 LPAc). Di conseguenza, possono essere abrogate anche le prescrizioni speciali emanate a livello di ordinanze (ordinanza del 1° luglio 1998 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, Oliq; RS 814.202). La rinuncia a prescrizioni esecutive speciali si ripercuote inoltre su altre prescrizioni legali contemplate nella sezione 5: ­

se non concretizzato, l'articolo 26 capoverso 2 LPAc, relativo all'esonero dei piccoli impianti dall'obbligo di autorizzazione, diventa inefficace e, pertanto, può essere stralciato;

­

senza disposizioni derogatorie, tutti gli impianti con liquidi inquinanti sarebbero soggetti all'autorizzazione cantonale, il che costituirebbe un chiaro inasprimento della legislazione attuale. Per questo motivo, l'articolo 22 capoverso 2 LPAc deve essere stralciato ed integrato nell'articolo 19 capoverso 2 della stessa legge (relativo all'obbligo di autorizzazione per impianti in settori particolarmente minacciati). In tale articolo va precisato che l'obbligo di autorizzazione vale soltanto per gli impianti che costituiscono un potenziale pericolo per le acque. La prassi attuale potrebbe essere mantenuta dai Cantoni;

­

l'articolo 22 capoverso 4 LPAc può essere stralciato in quanto lo smaltimento dei rifiuti liquidi è già disciplinato dall'articolo 31c capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), capitolo 4 «Rifiuti»;

­

infine, l'articolo 22 deve essere integrato con i principi fondamentali finora disciplinati dalle prescrizioni esecutive speciali (Oliq), i quali vanno ora introdotti nella legge: ­ il principio della prevenzione, della facile scoperta e della ritenuta delle fughe di liquidi;

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­ ­ ­ ­

l'obbligo del detentore di notificare al Cantone la costruzione, la modificazione o la messa fuori servizio di impianti non soggetti ad autorizzazione (obbligo di notificazione); l'esigenza secondo la quale i lavori devono essere eseguiti secondo lo stato della tecnica; disposizioni derogatorie per gli impianti che non inquinano le acque o che presentano un livello di rischio minimo;

l'articolo 23 LPAc deve essere stralciato in quanto, senza prescrizioni esecutive speciali emanate a livello federale, un'autorizzazione da parte dei Cantoni non risulta possibile. Inoltre, tale obbligo di autorizzazione cantonale per le imprese di revisione rappresenta un caso unico in tutta la legislazione ambientale e non è più adeguato ai tempi.

Apportando adeguate modifiche all'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), è infine necessario disciplinare in maniera definitiva l'obbligo di autorizzazione e le misure di protezione per gli impianti con liquidi inquinanti situati in zone ed aree di protezione.

1.4

Disbrigo di interventi parlamentari

Non vi sono interventi parlamentari in sospeso su questo argomento.

1.5

Relazione con il diritto europeo

L'UE non dispone di direttive speciali in materia di protezione delle acque dall'inquinamento causato dai serbatoi. Tra tutti gli Stati membri, solo la Germania e l'Austria hanno emanato prescrizioni speciali paragonabili all'ordinanza svizzera sui serbatoi. Le prescrizioni speciali vigenti in alcuni Stati, come ad esempio la Francia, si concentrano infatti piuttosto sugli aspetti legati agli incidenti rilevanti, tra cui, in particolare, la prevenzione degli incendi e delle esplosioni. A livello di UE, le norme tecniche esistenti per quanto riguarda i contenitori per il deposito o le condotte sono riferite esclusivamente a singoli settori (ad es. quello del PRFV, ovvero le plastiche rinforzate con fibre di vetro). Un passaggio dall'attuale sistema svizzero di omologazione ad un sistema di certificazione UE non è pertanto possibile. Già da tempo la maggior parte degli elementi d'impianto commercializzati in Svizzera si basa su omologazioni tedesche, che spesso necessitano soltanto di adeguamenti minimi per essere rese compatibili con le prescrizioni nazionali. Una classificazione europea dei liquidi inquinanti non esiste e l'adozione delle classi di pericolo vigenti in Germania è fuori discussione.

1.6

Risultati della procedura preliminare di consultazione

Da fine giugno a metà settembre 2004 il DATEC ha effettuato una consultazione sul presente disegno di revisione. Sono pervenute complessivamente 60 prese di posizione (4 partiti politici, 26 Cantoni, 19 associazioni economiche, 11 altri interessati).

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La modifica della LPAc e dell'OPAc proposta dal Consiglio federale e l'abrogazione dell'Oliq sono state accolte con favore ed appoggiate dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Solo il PS e 10 Cantoni sono contrari al disegno o a gran parte di esso. In particolare i Cantoni e le associazioni professionali del settore dei serbatoi hanno presentato numerose proposte di miglioramento su punti importanti. Secondo tali proposte, gli impianti per il concime di fattoria liquido devono continuare a non essere disciplinati (art. 1 cpv. 2 Oliq) dall'articolo 22 LPAc. La maggioranza dei Cantoni vorrebbe anche mantenere l'obbligo di notificazione per gli impianti non soggetti ad autorizzazione (art. 11 cpv. 2 Oliq), in modo da poter continuare, in futuro, a tenere un catasto di tutti gli impianti per il deposito ed il travaso di liquidi inquinanti. Si chiede inoltre di fissare nell'OPAc scadenze vincolanti per i controlli periodici secondo l'articolo 22 capoverso 1 LPAc, di esonerare i piccoli impianti dall'obbligo di autorizzazione analogamente a quanto disposto dall'articolo 10 Oliq e di concretizzare tale esonero nell'OPAc, nonché di introdurre disposizioni transitorie per il mantenimento in esercizio degli impianti esistenti. Le associazioni professionali del settore dei serbatoi chiedono infine che, in base all'articolo 49 capoverso 3 LPAc, i Cantoni deleghino loro compiti d'esecuzione. Si dichiarano inoltre disposte ad elaborare in futuro un numero ancora maggiore di norme all'interno del settore per quanto concerne lo stato della tecnica e le qualifiche delle aziende specializzate.

2 Art. 15

Commento ai singoli articoli Costruzione e controllo degli impianti e delle installazioni

In questa disposizione viene aggiunta soltanto la precisazione che anche la costruzione degli impianti contemplati deve avvenire in modo adeguato. In tal modo si sottolineano la completezza e l'autonomia della normativa in materia di impianti per le acque di scarico e per il concime di fattoria, come pure la non applicabilità, in questo caso, delle esigenze fissate dall'articolo 22.

Art. 19

Settori di protezione delle acque

Con lo stralcio dell'articolo 22 capoverso 2 LPAc, l'articolo 19 capoverso 2 LPAc disciplina anche l'autorizzazione cantonale per i serbatoi. L'obbligo di autorizzazione sarà così limitato soltanto ai settori di protezione delle acque particolarmente minacciati (settori Au, Ao, Zu, Zo nonché zone ed aree di protezione delle acque sotterranee). Ciò permetterà alle autorità cantonali di concentrare le loro limitate risorse piuttosto sulle acque particolarmente minacciate (soprattutto le zone di protezione). Integrando l'articolo 19 capoverso 2 con la frase «... qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque» si mira a chiarire che soltanto gli interventi con un certo potenziale di pericolo sono soggetti ad autorizzazione. Questa prescrizione deve essere precisata a livello di ordinanza e, in tale ambito, la normativa sugli impianti di deposito con grandi contenitori e sulle piazzole di travaso deve conformarsi alle prescrizioni vigenti.

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Art. 22

Esigenze generali

Cpv. 1 L'attuale prescrizione viene mantenuta. È solamente formulata in modo più chiaro.

Cpv. 2­4 La prescrizione vigente in merito all'obbligo di autorizzazione cantonale deve essere stralciata. I nuovi capoversi da 2 a 4 attribuiscono ai detentori degli impianti ed all'intero settore una maggiore responsabilità, rispetto ad oggi, per quanto concerne la sicurezza dei serbatoi. Come in molti altri settori ambientali, ci si basa sullo stato della tecnica, che viene definito in norme interne al settore dei serbatoi e la cui osservanza deve essere garantita dalla formazione, dall'equipaggiamento a disposizione e dall'esperienza del personale. I detentori degli impianti devono pertanto provvedere affinché i lavori vengano eseguiti esclusivamente da persone ed imprese specializzate. Per quanto riguarda i serbatoi, lo stato della tecnica non ha registrato un particolare sviluppo negli ultimi due decenni. Pertanto, se si attengono all'ampia normativa attuale, i Cantoni e i detentori degli impianti possono avere una sufficiente garanzia che i lavori vengano svolti a regola d'arte. L'elevato livello di sicurezza raggiunto nel settore dei serbatoi è del resto dovuto al principio della prevenzione, della facile scoperta e della ritenuta delle fughe di liquidi. Tale principio, che esige la presenza di doppie barriere artificiali di protezione (ad es. serbatoi con pareti doppie, sorvegliati o situati in bacini di contenimento), è stato nel frattempo adottato anche da molti altri Paesi.

Cpv. 5 Questa disposizione stabilisce che anche la costruzione, la modificazione e la messa fuori servizio di impianti di deposito non soggetti ad autorizzazione e contenenti liquidi inquinanti devono essere notificate all'autorità competente. Ciò riguarda anche gli impianti che non si trovano in zone particolarmente minacciate. Tale notificazione obbligatoria, in cui va attestata la conformità delle attività svolte alle prescrizioni in vigore, consente alle autorità di continuare a tenere un catasto degli impianti di deposito e ad eseguire le disposizioni secondo la prassi seguita finora. I Cantoni non possono più esonerare dall'obbligo di notificazione i piccoli contenitori per il deposito.

Cpv. 6 Questo capoverso sostituisce letteralmente il vecchio capoverso 3.

Cpv. 7 Il Consiglio federale ha finora escluso determinati
impianti contenenti liquidi inquinanti dal campo d'applicazione dell'Oliq (ad es. contenitori con un volume utile fino a 20 l, impianti per gas liquefatti e impianti per derrate alimentari e generi voluttuari liquidi; art. 1 cpv. 2 Oliq). La nuova disposizione garantisce il mantenimento della prassi attuale. Anche per quanto riguarda i recipienti, i relativi posti di riempimento e le condotte accessibili da ogni parte che vengono sorvegliati giornalmente con controlli a vista, nonché per le piazzole di travaso con piccole quantità di liquidi, la ritenuta deve continuare a non essere necessaria al di fuori delle zone e delle aree di

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protezione. Se necessario, il Consiglio federale preciserà tale disposizione a livello di ordinanza.

Cpv. 4 previgente Questo capoverso deve essere stralciato in quanto, in seguito alla revisione del 1995 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), l'articolo 31c capoverso 2 LPAmb disciplina anche lo smaltimento ecocompatibile dei rifiuti liquidi. Lo stralcio elimina tale «doppione» all'interno della normativa.

Art. 23

Lavori di revisione

Con l'abrogazione delle prescrizioni esecutive speciali adottate dalla Confederazione decadono anche le disposizioni concernenti la revisione (controllo) di impianti adibiti al deposito e al travaso di liquidi inquinanti. In tal modo vengono a mancare ai Cantoni importanti criteri per l'autorizzazione di imprese di revisione. La specifica formazione per il personale adibito alla revisione dei serbatoi, offerta ormai da molti anni dal settore stesso, ed il sistema di assicurazione della qualità esistente all'interno di quest'ultimo costituiscono una sufficiente garanzia per l'effettuazione a regola d'arte dei lavori. Per nessun altro tipo di lavoro nel settore ambientale è prevista un'autorizzazione cantonale. Sembra pertanto opportuno stralciare questo «residuo» dalla LPAc, sgravando in tal modo i Cantoni dal compito, spesso oneroso, di sorvegliare le imprese di revisione autorizzate. Già da alcuni anni, del resto, diversi Cantoni hanno sostituito il controllo statale delle revisioni dei serbatoi con un sistema esecutivo semplice ed autoregolamentato, ovvero il sistema dei contrassegni.

Art. 26

Prescrizioni del Consiglio federale sull'impiego di liquidi inquinanti

Cpv. 1 Con lo stralcio di questo capoverso, il Consiglio federale non è più tenuto ad emanare prescrizioni speciali nel settore in questione. Gli impianti contenenti liquidi inquinanti verranno disciplinati dalle stesse disposizioni dell'OPAc che regolano tutti gli altri impianti. Nell'allegato 4 cifra 2 OPAc dovranno essere fissate, per determinati impianti contenenti liquidi inquinanti, le misure di protezione da adottare nei diversi settori di protezione delle acque particolarmente minacciati. Inoltre, il materiale da costruzione e la struttura tecnica degli impianti contenenti liquidi inquinanti non dovranno più essere determinati dalla Confederazione (procedura di omologazione, direttive, regole tecniche), bensì soltanto dal processo di sviluppo del settore (stato della tecnica). In tal modo si attribuirà più importanza all'autoresponsabilità dell'economia e si elimineranno gli ostacoli al commercio ancora esistenti. L'aumento della concorrenza e delle importazioni dirette ridurrà infatti gli oneri finanziari dei detentori degli impianti. Poiché gli impianti d'esercizio sono stati finora disciplinati solo in modo rudimentale mentre quelli adibiti al deposito di prodotti chimici soggiacciono ad un'ampia normativa tecnica emanata dall'industria chimica (direttive TRCI), l'abrogazione delle prescrizioni esecutive (Oliq) non genererà una perdita di qualità in questo sensibile settore. Infine, in futuro la Confederazione non dovrà più emanare prescrizioni esecutive neanche in materia di revisione degli impianti (si veda anche il commento relativo all'art. 23).

Cpv. 2

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Senza prescrizioni esecutive emanate dal Consiglio federale, l'articolo 26 capoverso 2 LPAc, relativo all'esonero dei piccoli impianti dall'obbligo di autorizzazione, diventa inefficace e può pertanto essere stralciato.

3

Conseguenze in termini finanziari e di personale

3.1

Per la Confederazione

Rinunciando a questo compito, l'UFAFP può sopprimere 2,5 posti di lavoro. Contemporaneamente, tuttavia, la Confederazione perde anche la sua competenza specialistica nel settore dei serbatoi. In considerazione del livello qualitativo, della consapevolezza ambientale e dell'elevato standard tecnico raggiunti oggi in tale settore, la rinuncia a detti compiti risulta comunque giustificabile.

Mediante le misure organizzative supplementari adottate all'UFAFP e le modifiche dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (soppressione della procedura di omologazione svizzera per gli impianti a combustione) e dell'ordinanza sulle foreste (adeguamento alla legge forestale modificata nel quadro del programma di sgravio 2003), già decise dal Consiglio federale, è possibile realizzare gli obiettivi di risparmio fissati dal Parlamento con il programma di sgravio 2003. Le condizioni quadro previste nel piano finanziario dell'UFAFP in materia di finanze e personale possono essere rispettate.

3.2

Per i Cantoni

In seguito alla soppressione della procedura di omologazione federale per gli elementi d'impianto nel settore dei serbatoi, saranno in futuro le autorità cantonali a dover valutare se i nuovi elementi offerti sul mercato sono conformi alle disposizioni in materia di protezione delle acque. Questo genera degli oneri supplementari, ai quali, a breve termine, potranno aggiungersi anche quelli legati alla riorganizzazione dell'esecuzione. In seguito alla limitazione dell'obbligo di autorizzazione, collaudo e controllo, i servizi specializzati cantonali saranno sgravati da tali compiti, ma vedranno al contempo ridursi anche gli introiti derivanti dalle tasse.

3.3

Per l'economia

Per il settore petrolifero, la chimica ed altre branche dell'economia, la modifica della legge e l'abrogazione dell'Oliq rappresentano un'opportunità per garantire, con soluzioni su misura, la sicurezza dei serbatoi, sulla base di accordi settoriali secondo l'articolo 41a LPAmb.

Nel settore dei serbatoi, nel quale sono impiegati approssimativamente 2000 specialisti distribuiti su circa 300 aziende, la liberalizzazione comporterà naturalmente notevoli cambiamenti. In seguito alla soppressione della procedura di omologazione federale ed all'abrogazione delle prescrizioni concernenti l'effettuazione delle revisioni dei serbatoi, le aziende coinvolte saranno sottoposte alle regole del libero mercato. Le aziende produttrici dovranno adeguarsi alla concorrenza internazionale e quindi a prezzi più bassi, il che causerà in parte, secondo le previsioni, una perdita 844

di mercato e, conseguentemente, di posti di lavoro. Le imprese di revisione dovranno convincere esse stesse i clienti dell'utilità dei loro servizi. Poiché, secondo i dati forniti dal settore, la mole di lavoro di dette imprese non è diminuita in maniera considerevole neanche dopo il parziale esonero dall'obbligo di revisione sancita con la modifica dell'Oliq nel 1998, non ci si deve attendere, nell'immediato, una drastica riduzione di personale. A medio termine, tuttavia, si prevede un calo delle commesse, che potrà generare una perdita di posti di lavoro.

4

Relazione con il programma di legislatura e con il piano finanziario

Il disegno non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969), bensì costituisce una conseguenza dei tagli apportati al preventivo e al piano finanziario dell'UFAFP per gli anni 2004­2007.

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Aspetti giuridici

Il presente disegno di legge è conforme all'articolo 76 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione emana in particolare prescrizioni volte alla protezione delle acque. Non vengono introdotte nuove norme di delega, bensì ne viene abrogata una esistente.

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