Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Disegno

(LAI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutto il testo l'espressione «legge sull'AVS» è sostituita con «LAVS».

Art. 3 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 1bis 1

... Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,5 per cento. ...

Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 63 a 1500 franchi all'anno, se sono assicurate obbligatoriamente, e da 126 a 1500 franchi all'anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 LAVS. L'articolo 9bis LAVS si applica per analogia.

1bis

Titolo prima dell'art. 3a

Capo secondo a: Il rilevamento tempestivo Art. 3a (nuovo)

Principio

Il rilevamento tempestivo degli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA3) ha lo scopo di prevenire in queste persone l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA).

1

L'AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali e con istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 23 giugno 19784 sulla sorveglianza degli assicuratori.

2

1 2 3 4

FF 2005 3989 RS 831.20 RS 830.1 RS 961.01

2005-1264

4131

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 3b (nuovo)

Comunicazione

Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicate per scritto al competente ufficio AI le generalità dell'assicurato e della persona o dell'istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.

1

2

Sono legittimati a effettuare tale comunicazione: a.

l'assicurato o il suo rappresentante legale;

b.

i familiari che vivono in comunione domestica con l'assicurato;

c.

il datore di lavoro dell'assicurato;

d.

i medici curanti dell'assicurato;

e.

l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 18 marzo 19945 sull'assicurazione malattie (LAMal);

f.

gli istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 23 giugno 19786 sulla sorveglianza degli assicuratori e che propongono un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia;

g.

l'assicuratore infortuni secondo l'articolo 58 della legge federale del 20 marzo 19817 sull'assicurazione contro gli infortuni;

h

gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio;

i.

gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

j.

gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;

k.

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare.

Le persone o le istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b­k devono informare l'assicurato prima di effettuare la comunicazione.

3

Il Consiglio federale può prevedere una durata minima dell'incapacità al lavoro quale condizione preliminare per la comunicazione di un caso ed emanare altre prescrizioni relative alla comunicazione.

4

Art. 3c (nuovo)

Procedura

L'ufficio AI informa l'assicurato dello scopo e dell'estensione del previsto trattamento dei dati che lo concernono.

1

Esso esamina la situazione personale dell'assicurato, in particolare l'incapacità al lavoro e le sue cause e ripercussioni e valuta se sono indicati provvedimenti di

2

5 6 7 8

RS 832.10 RS 961.01 RS 832.20 RS 831.42

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Assicurazione per l'invalidità. LF

intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7c. Può invitare l'assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza.

Esso invita l'assicurato ad autorizzare, in generale, il suo datore di lavoro, i fornitori di prestazioni conformemente agli articoli 36­40 LAMal9, le assicurazioni nonché gli organi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'accertamento effettuato nell'ambito del rilevamento tempestivo.

3

Se l'assicurato non dà questa autorizzazione, un medico dell'AI può chiedere ai medici curanti dell'assicurato di fornirgli le informazioni necessarie. Essi sono svincolati dall'obbligo del segreto. Il medico dell'AI valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7c e ne informa l'ufficio AI, senza trasmettere informazioni di natura medica e documenti.

4

L'ufficio AI informa l'assicurato o il suo rappresentante legale, l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia o l'assicuratore infortuni nonché il datore di lavoro, nel caso in cui quest'ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7c; non trasmette informazioni di natura medica né documenti.

5

Se necessario, ingiunge all'assicurato di annunciarsi all'AI (art. 29 LPGA10). Lo informa del fatto che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se non si annuncia immediatamente.

6

Art. 7

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA11) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA).

1

2 Egli deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenere il suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o a esercitare un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

a.

provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7c);

b.

provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a);

c.

provvedimenti professionali (art. 15­18a);

d.

cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal12.

Art. 7a (nuovo)

Provvedimenti ragionevolmente esigibili

È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all'integrazione dell'assicurato. Fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell'assicurato.

9 10 11 12

RS 832.10 RS 830.1 RS 830.1 RS 832.10

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 7b (nuovo)

Sanzioni

Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA13, se l'assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 7 della presente legge o all'articolo 43 capoverso 2 LPGA.

1

In deroga all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l'assicurato:

2

a.

non si è annunciato immediatamente all'AI nonostante un'ingiunzione dell'ufficio AI conformemente all'articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entità dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità;

b.

non ha adempiuto l'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 LPGA;

c.

ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell'AI.

La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell'assicurato.

3

In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

4

Titolo prima dell'art. 7c

B. Provvedimenti d'intervento tempestivo Art. 7c (nuovo) I provvedimenti d'intervento tempestivo hanno lo scopo di permettere agli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA14) di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in un nuovo posto all'interno della stessa azienda o altrove.

1

2

3

Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti: a.

adeguamento del posto di lavoro;

b.

corsi di formazione;

c.

collocamento;

d.

orientamento professionale;

e.

riabilitazione socioprofessionale;

f.

provvedimenti di occupazione.

Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d'intervento tempestivo.

13 14

RS 830.1 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Il Consiglio federale può completare l'elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d'intervento tempestivo e stabilisce l'importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.

4

Titolo prima dell'art. 8

C. Provvedimenti d'integrazione e indennità giornaliere I. Il diritto alle prestazioni Art. 8 cpv. 1, 1bis (nuovo), 3 e 4 1 Gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA15) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto:

a.

essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b.

le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

Il diritto ai provvedimenti d'integrazione non dipende dall'esercizio di un'attività lucrativa prima dell'invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente.

1bis

3

4

I provvedimenti d'integrazione comprendono: a.

provvedimenti sanitari;

b.

provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;

c.

provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione professionale, aiuto in capitale, collocamento);

d.

provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale;

e.

la consegna di mezzi ausiliari.

Abrogato

Art. 9 rubrica e cpv. 1bis (nuovo) e 2 Condizioni assicurative Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell'assicurazione.

1bis

Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori:

2

15

a.

sia assicurato facoltativamente; o

b.

sia assicurato obbligatoriamente per un'attività lucrativa esercitata all'estero:

RS 830.1

4135

Assicurazione per l'invalidità. LF

1.

2.

3.

secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS16, secondo l'articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o in virtù di una convenzione internazionale.

Art. 10

Inizio ed estinzione del diritto

Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l'assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA17.

1

2 Il diritto agli altri provvedimenti d'integrazione nasce non appena gli stessi sono opportuni, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato.

Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato usufruisce del diritto di ottenere una rendita anticipata, conformemente all'articolo 40 capoverso 1 LAVS18, o alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età del pensionamento.

3

Art. 11a (nuovo) Indennità per spese di custodia e d'assistenza Gli assicurati senza attività lucrativa che seguono provvedimenti d'integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari, hanno diritto a un'indennità per spese di custodia e d'assistenza se:

1

2

3

a.

forniscono la prova che i provvedimenti d'integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l'assistenza dei familiari; e

b.

i provvedimenti d'integrazione si protraggono per almeno due giorni consecutivi.

Danno diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza: a.

i figli degli assicurati;

b.

gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione;

c.

i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l'articolo 29septies LAVS19.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità.

Art. 12 Abrogato

16 17 18 19

RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Titolo prima dell'art. 14a

III. I provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale Art. 14a (nuovo) Gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA20) almeno del 50 per cento hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento), purché questi ultimi permettano di porre le condizioni per attuare provvedimenti professionali.

1

Sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti mirati per favorire l'integrazione professionale:

2

a.

provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale;

b.

provvedimenti d'occupazione.

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte, ma non devono superare la durata complessiva di un anno. In casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo.

3

L'ufficio AI segue gli assicurati durante la durata dei provvedimenti di reinserimento e ne verifica il successo.

4

Titolo prima dell'art. 15

IV. I provvedimenti professionali Art. 18

Aiuto in capitale

Un aiuto in capitale può essere accordato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano intraprendere o sviluppare un'attività lucrativa come lavoratore indipendente e allo scopo di finanziare le trasformazioni necessarie nell'azienda in seguito all'invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa le forme di questa prestazione.

Art. 18a (nuovo) Collocamento e assegno per il periodo di introduzione 1 Gli assicurati con un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA21) e idonei all'integrazione hanno diritto a:

20 21

a.

un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato;

b.

una consulenza costante al fine di conservare un posto di lavoro esistente o un nuovo posto procurato dall'ufficio AI.

RS 830.1 RS 830.1

4137

Assicurazione per l'invalidità. LF

L'ufficio AI decide l'attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.

2

3 Gli assicurati che hanno trovato un posto di lavoro grazie al collocamento possono ricevere un assegno d'introduzione durante il periodo d'introduzione o d'avviamento richiesto, tuttavia al massimo per 180 giorni.

L'importo dell'assegno non deve superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera. È calcolato secondo le disposizioni relative alle indennità giornaliere.

4

Sull'assegno d'introduzione sono riscossi contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità, alle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità nonché all'assicurazione contro la disoccupazione. La metà dei contributi è assunta dall'assicurato, l'altra metà dall'assicurazione per l'invalidità. I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'assicurazione per l'invalidità. I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico dell'assicurato.

5

6

Il Consiglio federale può prevedere che, se l'assicurato ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento, l'assicurazione per l'invalidità si assuma per un determinato periodo gli aumenti, dovuti a malattia o a invalidità, dei contributi dell'assicurato e del datore di lavoro alla previdenza professionale e all'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.

Titolo prima dell'art. 19

V. I provvedimenti di istruzione scolastica speciale Titolo prima dell'art. 21

VI. I mezzi ausiliari Titolo prima dell'art. 22

VII. Le indennità giornaliere Art. 22 cpv. 1, 1bis (nuovo), 3, 5bis (nuovo) e 6 1 L'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 se questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se presenta, nella sua attività abituale, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA22) almeno del 50 per cento.

1bis L'assicurato che segue una prima formazione professionale e l'assicurato che non ha ancora compiuto i 20 anni e non ha ancora esercitato un'attività lucrativa

22

RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

hanno diritto a un'indennità giornaliera se hanno perso interamente o in parte la loro capacità al guadagno.

L'assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l'assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione. L'assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.

3

5bis Se un assicurato riceve una rendita dell'AI, quest'ultima continua ad essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a.

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi istruttori e d'attesa e in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

6

Art. 23 cpv. 1, 2 e 2bis (nuovo) L'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

1

L'indennità di base ammonta al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 per gli assicurati che hanno compiuto i 20 anni e che dopo la formazione avrebbero intrapreso un'attività lucrativa se non fossero stati invalidi.

2

2bis L'indennità di base ammonta al massimo al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità di base.

Art. 23bis

Prestazione per i figli

La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 2 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

Art. 24 cpv. 2 e 3 L'indennità giornaliera è ridotta se supera il reddito determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione.

2

3

Abrogato

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Titolo prima dell'art. 26

VIII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione e tariffe, tribunali arbitrali Titolo prima dell'art. 28

D. Le rendite I. Il diritto Art. 28 1

Principio

L'assicurato ha diritto a una rendita se: a.

la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può probabilmente essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA23) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c.

al termine di questo anno è ancora invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

2 La

rendita è graduata come segue, secondo il grado di invalidità:

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera

almeno 40% almeno 50% almeno 60% almeno 70%

un quarto metà tre quarti rendita intera

Art. 28a (nuovo) Valutazione dell'invalidità Per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA24. Il Consiglio federale definisce il reddito determinante per la valutazione dell'invalidità.

1

L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

2

Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità è determinata secondo il capoverso 2 per questa attività. In tal caso, occorre determinare la parte

3

23 24

RS 830.1 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Art. 29

Inizio del diritto e versamento della rendita

Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA25, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.

1

2

La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.

Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.

3

Art. 31

Riduzione o soppressione della rendita

Se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito o se il suo reddito attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LPGA26 soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all'anno.

1

Solo i due terzi dell'importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.

2

Art. 36 cpv. 1­3 Hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.

1

Le disposizioni della LAVS27 si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

2

3

Abrogato

25 26 27

RS 830.1 RS 830.1 RS 831.10

4141

Assicurazione per l'invalidità. LF

Titolo prima dell'art. 42

E. L'assegno per grandi invalidi Art. 42bis cpv. 4 4 In deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 della presente legge o in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.

Titolo prima dell'art. 43

F. Il concorso di prestazioni Titolo prima dell'art. 46

G. Disposizioni diverse Art. 47a (nuovo) Pagamento dell'assegno per grandi invalidi per i minorenni Per i minorenni, il pagamento dell'assegno per grandi invalidi avviene, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA28, a posteriori dietro presentazione di una fattura.

Art. 48 Abrogato Art. 53

Principio

L'assicurazione è applicata dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA29). Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale compiti d'esecuzione nel settore della collaborazione e delle tariffe secondo l'articolo 27, delle analisi scientifiche secondo l'articolo 68, dell'informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione secondo l'articolo 68ter, dei progetti pilota secondo l'articolo 68quater e del promovimento dell'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 73­75.

Art. 54

Uffici AI cantonali

La Confederazione provvede all'istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude con i Cantoni convenzioni relative all'istituzione degli uffici AI.

1

28 29

RS 830.1 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all'articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o i concordati intercantonali disciplinano in particolare l'organizzazione interna degli uffici AI.

2

Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull'istituzione dell'ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l'ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica.

3

La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento). L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

4

Art. 57 cpv. 1 e 3 (nuovo) 1

Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti: a.

provvedere al rilevamento tempestivo;

b.

determinare e sorvegliare nonché attuare i provvedimenti di intervento tempestivo;

c

accertare le condizioni assicurative;

d.

esaminare le possibilità di integrazione dell'assicurato, provvedere all'orientamento professionale e al collocamento;

e.

determinare i provvedimenti d'integrazione, sorvegliarne l'attuazione e offrire all'assicurato l'accompagnamento necessario durante l'esecuzione dei provvedimenti;

f.

valutare l'invalidità e la grande invalidità;

g.

emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità;

h.

informare il pubblico.

Fino a quando una decisione viene emanata, gli uffici AI stabiliscono quali sono gli accertamenti determinanti e necessari.

3

Art. 59 rubrica e cpv. 1, 2 e 4 Organizzazione e procedura, servizi medici regionali Gli uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell'articolo 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della Confederazione.

1

Gli uffici AI dispongono di servizi medici regionali interdisciplinari per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Questi servizi stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA30, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le sue mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile. I servizi medici regionali sono indipendenti per quanto

2

30

RS 830.1

4143

Assicurazione per l'invalidità. LF

concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Gli uffici AI approntano i servizi medici regionali. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.

Gli uffici AI possono concludere con altri assicuratori e con gli organi dell'aiuto sociale pubblico convenzioni relative alla possibilità di far capo ai servizi medici regionali.

4

Art. 59b (nuovo)

Revisione dei conti

La gestione contabile degli uffici AI è verificata, nell'ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l'articolo 68 capoverso 1 LAVS31, da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e riconosciuti dall'Ufficio federale. Quest'ultimo può procedere direttamente alle necessarie revisioni complementari o farle effettuare dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.

1

Gli uffici di revisione esterni non possono partecipare alla gestione amministrativa dell'ufficio AI o della cassa di compensazione; devono offrire, sotto ogni aspetto, la garanzia di un'esecuzione ineccepibile e oggettiva delle revisioni e dei controlli.

2

Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) nonché lett. b e c 1

I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti: b.

calcolare l'importo delle rendite, delle indennità giornaliere, degli assegni per il periodo d'introduzione e degli assegni per spese di custodia e d'assistenza;

c.

versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per il periodo d'introduzione, gli assegni per spese di custodia e d'assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

Art. 64

Principio

La Confederazione sorveglia l'esecuzione della legge da parte degli uffici AI e provvede a un'applicazione uniforme della legge. L'articolo 72 LAVS32 si applica per analogia.

1

Per la vigilanza sugli organi dell'AVS nell'esecuzione della presente legge, le prescrizioni della LAVS si applicano per analogia.

2

Art. 64a (nuovo) Vigilanza da parte dell'Ufficio federale L'Ufficio federale esercita la vigilanza materiale sugli uffici AI e sui servizi medici regionali. Esso adempie in particolare i seguenti compiti: 1

31 32

RS 831.10 RS 831.10

4144

Assicurazione per l'invalidità. LF

a.

controllare ogni anno l'adempimento da parte degli uffici AI dei compiti di cui all'articolo 57 e l'adempimento da parte dei servizi medici regionali dei compiti secondo l'articolo 59 capoverso 2;

b.

impartire agli uffici AI istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi;

c.

impartire ai servizi medici regionali istruzioni generali in materia sanitaria.

L'Ufficio federale esercita la vigilanza amministrativa sugli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali. Stabilisce in particolare criteri per garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità dell'adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 59 capoverso 2 e controlla il rispetto di questi criteri.

2

Art. 64b (nuovo)

Commissione di vigilanza

La commissione di vigilanza si compone di 16 membri che rappresentano le parti sociali e la Confederazione. Il Consiglio federale nomina i membri e designa la presidenza.

1

2

3

La commissione di vigilanza ha in particolare i seguenti compiti: a.

concludere con i Cantoni convenzioni sull'istituzione degli uffici AI cantonali;

b.

approvare il bilancio preventivo e il conto annuale relativo alle spese d'esercizio che l'esecuzione della presente legge causa agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali;

c.

concludere con gli uffici AI convenzioni sulle prestazioni da fornire e i risultati da ottenere e sul sistema di garanzia della qualità da adottare;

d.

prestare consulenza al Consiglio federale sulle questioni generali d'organizzazione dell'AI.

La segreteria della commissione di vigilanza è assicurata dall'Ufficio federale.

Art 67 1

Rimborso delle spese

L'assicurazione rimborsa le seguenti spese: a.

le spese d'esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall'esecuzione della presente legge, nell'ambito di una gestione razionale.

Le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti;

b.

le spese dell'Ufficio federale per i compiti d'esecuzione che gli sono delegati dal Consiglio federale secondo l'articolo 53 e per i compiti di vigilanza;

c.

le spese della commissione di vigilanza e della sua segreteria per i compiti di vigilanza.

Il Dipartimento determina le spese computabili dell'Ufficio federale e della commissione di vigilanza.

2

4145

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 68bis

Collaborazione interistituzionale

Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con: 1

a.

gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;

b.

gli istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 23 giugno 197833 sulla sorveglianza degli assicuratori;

c.

gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 199334 sul libero passaggio;

d.

gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale;

e.

gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;

f.

altre istituzioni pubbliche e private importanti per l'integrazione degli assicurati.

Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA35), a condizione che:

2

a.

una base legale che svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali sia fissata nella legge considerata; e

b.

nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e

c.

le informazioni e la documentazione servano per: 1. determinare i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata, o 2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.

L'obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d'esecuzione cantonali menzionati nel capoverso 1 lettere b­f, purché una base legale che svincoli da questo obbligo le istituzioni e gli organi d'esecuzione cantonali sia fissata nella legge considerata ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.

3

4 In deroga all'articolo 32 LPGA e all'articolo 50a capoverso 1 LAVS36, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev'essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.

33 34 35 36

RS 961.01 RS 831.42 RS 830.1 RS 831.10

4146

Assicurazione per l'invalidità. LF

Se un ufficio AI emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un'istituzione o di un organo d'esecuzione cantonale di cui al capoverso 1 lettera b­f, è tenuto a fornire loro una copia della decisione.

5

Art. 79 cpv. 1 Tutte le entrate di cui all'articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4­51, 66­68quater e 73­75, nonché le uscite causate da regressi secondo gli articoli 72­75 LPGA37 sono conteggiate nel Fondo di compensazione previsto dall'articolo 107 LAVS38.

1

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 (4a revisione dell'AI) Lett. e Abrogata II

Disposizioni transitorie della modifica del ... (5a revisione dell'AI) a. Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d'integrazione in corso Le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore per i provvedimenti d'integrazione accordati secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di tali provvedimenti. Se altri provvedimenti d'integrazione sono accordati immediatamente dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione accordati secondo il diritto anteriore, le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di questi provvedimenti supplementari.

b. Contributo della Confederazione al finanziamento dell'AI La partecipazione della Confederazione al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione ammonta sino al 2012 al 36,9 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; da questa quota viene dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 78 capoverso 2 lettera a.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

37 38

RS 830.1 RS 831.10

4147

Assicurazione per l'invalidità. LF

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La lettera b delle disposizioni transitorie della modifica del ... (5a revisione dell'AI) entra in vigore contemporaneamente al decreto federale del ...39 sul finanziamento aggiuntivo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

3

39

RU ...; (FF 2005 4177)

4148

Assicurazione per l'invalidità. LF

Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 200040 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 7 cpv. 2 (nuovo) Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

2

Art. 8 cpv. 3 secondo periodo (nuovo) 3

... L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 26 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3

Se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti interessi di mora.

4

Non hanno diritto a interessi di mora: a.

la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;

b.

i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;

c.

le altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 70.

Art. 28 cpv. 3 primo periodo Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare, in via generale, il datore di lavoro, i fornitori di prestazioni conformemente agli articoli 36­40 LAMal41, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto di regresso. ...

3

40 41

RS 830.1 RS 832.10

4149

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 67 cpv. 2 Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, il diritto all'assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.

2

2. Legge federale del 19 marzo 196542 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 2c lett. b e d Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 gli invalidi che: b.

potrebbero pretendere una rendita dell'AI secondo la lettera a se avessero raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195943 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

d.

abrogata

3. Legge federale del 25 giugno 198244 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 86a cpv. 2 lett. f (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

2

f.

42 43 44 45

all'ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all'articolo 3b LAI45.

RS 831.30 RS 831.20 RS 831.40 RS 831.20

4150