Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Disegno

(Legge sugli investimenti collettivi, LICol) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 98 capoversi 1 e 2, nonché 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 20052, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 2

Campo d'applicazione

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica, gli investimenti collettivi di capitale e tutte le persone che gestiscono o custodiscono tali investimenti.

1

2

1 2

Non sono segnatamente sottoposti alla presente legge: a.

gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento;

b.

le casse delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;

c.

gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico;

d.

le società operative che svolgono un'attività imprenditoriale;

e.

le società che per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo riuniscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);

RS 101 FF 2005 5701

2005-2154

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Legge sugli investimenti collettivi

f.

i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali;

g.

le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile.

Sottostanno alla pertinenti disposizioni della presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica, gli investimenti collettivi di capitale esteri per i quali si fa appello al pubblico in o dalla Svizzera. L'autorità di vigilanza può dichiarare applicabili ulteriori disposizioni della presente legge, sempreché necessario al raggiungimento dell'obiettivo di protezione.

3

Art. 3

Appello al pubblico

È considerata appello al pubblico ai sensi della presente legge ogni pubblicità che non sia rivolta esclusivamente a una cerchia strettamente definita di persone.

1

2

L'appello al pubblico si presume in caso di utilizzazione di mezzi pubblicitari.

Art. 4

Portafogli collettivi interni

La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti: 1

a.

fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale;

b.

non emettono relative quote;

c.

non fanno appello al pubblico per questi portafogli collettivi.

La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere comunicate all'ufficio di revisione ai sensi della legislazione sulle banche o della legislazione sulle borse.

2

In caso di fallimento della banca o del commerciante di valori mobiliari, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono distratti in favore degli investitori.

3

Art. 5

Strumenti finanziari strutturati

La presente legge non si applica agli strumenti finanziari strutturati come i certificati su indici e su panieri (basket) e le notes vincolate a fondi di investimento, segnatamente in quanto:

1

a.

siano allibrati al passivo del bilancio dell'emittente come capitale di terzi;

b.

abbiano una scadenza fissa e non esista nei confronti dell'emittente alcun diritto al rimborso anticipato del credito al valore netto di inventario.

Per evitare il pericolo di inganni e di confusioni con investimenti collettivi di capitale, chiunque fa appello al pubblico per strumenti finanziari strutturati deve, nel prospetto d'emissione e nelle altre pubblicazioni, richiamare l'attenzione su:

2

5812

Legge sugli investimenti collettivi

a.

il rischio di inadempimento dell'emittente;

b.

il non assoggettamento alla presente legge.

Art. 6

Delega al Consiglio federale

Sempreché l'obiettivo di protezione della presente legge lo esiga o non ne risulti pregiudicato, il Consiglio federale può, in deroga agli articoli 2­5, assoggettare integralmente o parzialmente alla presente legge patrimoni o società analoghi agli investimenti collettivi di capitale o esentarne patrimoni o società assoggettati.

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale Art. 7

Definizione

Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.

1

Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia di destinatari.

2

3

Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.

Art. 8

Investimenti collettivi di capitale aperti

Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 24 segg.) oppure quella della società di investimento a capitale variabile (SICAV, art. 35 segg.).

1

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

2

Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV agli statuti e al regolamento di investimento.

3

Art. 9

Investimenti collettivi di capitale chiusi

Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 97 segg.) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110 segg.).

1

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

2

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Legge sugli investimenti collettivi

3 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si fonda su un contratto di società.

4

La SICAF si fonda sugli statuti ed emana un regolamento di investimento.

Art. 10

Investitori

Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.

1

2 Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o gli statuti ne limitino la cerchia agli investitori qualificati.

3

Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati segnatamente: a.

gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, come le banche, i commercianti di valori mobiliari e le direzioni dei fondi;

b.

gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;

c.

gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;

d.

i privati facoltosi.

L'autorità di vigilanza può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano esclusivamente rivolti agli investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:

4

a.

la consegna di certificati di quote;

b.

l'obbligo dell'allestimento del prospetto;

c.

l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale;

d.

l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;

e.

l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;

f.

la ripartizione dei rischi.

Art. 11

Quote

Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.

1

2

Esse sono nominative.

Art. 12

Protezione da confusioni e inganni

La designazione dell'investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti.

1

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Legge sugli investimenti collettivi

Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

2

Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione Sezione 1: In generale Art. 13

Obbligo di autorizzazione

Chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi di capitale necessita dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

1

2

Devono chiedere un'autorizzazione: a.

la direzione del fondo;

b.

la SICAV;

c.

la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

d.

la SICAF;

e.

la banca depositaria;

f.

il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri;

g. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

3 Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i gerenti patrimoniali o i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale.

I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 119 segg.)

possono chiedere un'autorizzazione all'autorità di vigilanza se:

4

a.

hanno la sede o il domicilio in Svizzera;

b.

devono sottostare a una vigilanza in virtù della legislazione estera;

c.

gli investimenti collettivi di capitale che gestiscono sottostanno a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Le persone ai sensi del capoverso 2 lettere a­d possono essere iscritte nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza.

5

Art. 14 1

Condizioni di autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione, offrono la garanzia di una gestione ineccepibile e dispongono delle indispensabili qualifiche professionali;

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Legge sugli investimenti collettivi

b.

le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente;

c.

l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un'adeguata organizzazione d'esercizio;

d.

esistono sufficienti garanzie finanziarie;

e.

sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge.

2 L'autorità di vigilanza può inoltre fare dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla garanzia dell'osservanza delle norme di comportamento di un'organizzazione del settore.

Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata le persone fisiche o giuridiche nonché le società in nome collettivo e in accomandita che partecipano direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoversi 2 e 4 o che possono esercitare altrimenti il loro influsso determinante sulla gestione degli affari, nonché le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.

3

Art. 15 1

Obbligo di approvazione

I seguenti documenti necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza: a.

il contratto di investimento collettivo del fondo contrattuale di investimento;

b.

gli statuti e il regolamento di investimento della SICAV;

c.

il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

d.

gli statuti e il regolamento di investimento della SICAF;

e.

i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri.

Se il fondo contrattuale di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti con patrimonio segmentato (art. 91 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.

2

Art. 16

Mutamento delle circostanze

Se mutano le circostanze su cui poggiano l'autorizzazione o l'approvazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione o l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 17

Procedura semplificata di autorizzazione e di approvazione

Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata di autorizzazione e di autorizzazione per gli investimenti collettivi di capitale rivolti esclusivamente agli investitori qualificati.

5816

Legge sugli investimenti collettivi

Sezione 2: Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri Art. 18 Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri con sede o domicilio in Svizzera:

1

a.

persone fisiche;

b.

persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni e di società a garanzia limitata;

c.

società in nome collettivo e società in accomandita.

Il cambiamento di gerente patrimoniale deve essere comunicato previamente all'autorità di vigilanza.

3 Il Consiglio federale può fare dipendere l'autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusone di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

2

Capitolo 4: Norme di comportamento Art. 19

Principi

I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari tutelano in particolare i seguenti obblighi:

1

a.

obbligo di lealtà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori;

b.

obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile;

c.

obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono.

2 L'autorità di vigilanza può definire come standard minimo le norme di comportamento di un'organizzazione del settore.

Art. 20

Investimenti patrimoniali

I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponda durevolmente al carattere di investimento dell'investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.

2 Se operano per più investimenti collettivi di capitale devono trattarli tutti nel medesimo modo.

1

Nel contesto dell'acquisto e dell'alienazione di beni e di diritti possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispon-

3

5817

Legge sugli investimenti collettivi

denti. Le retrocessioni e gli altri vantaggi patrimoniali devono essere accreditati all'investimento collettivo di capitale.

Possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.

4

Art. 21

Operazioni di commercio di valori mobiliari

Le controparti di operazioni di commercio di valori mobiliari e di altre transazioni devono essere selezionate accuratamente. Esse devono offrire la garanzia di un adempimento al meglio dal profilo dei costi, del tempo e della quantità.

1

2

La selezione delle controparti deve essere controllata a intervalli regolari.

Non sono ammesse le convenzioni che limitano la libertà decisionale dei titolari dell'autorizzazione e dei loro mandatari.

3

Art. 22

Esercizio dei diritti societari e di creditore

I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

Art. 23

Distribuzione

I titolari dell'autorizzazione prendono le misure necessarie per garantire una seria acquisizione della clientela e una consulenza oggettiva della stessa.

1

Se si avvalgono di terzi per la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale devono concludere con essi contratti di distribuzione.

2

Titolo secondo: Investimenti collettivi di capitale aperti Capitolo 1: Fondo contrattuale di investimento Sezione 1: Definizione Art. 24 Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna:

1

a.

a fare partecipare l'investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote acquisite;

b.

a gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.

La banca depositaria è parte nel contratto di investimento collettivo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.

2

Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

3

5818

Legge sugli investimenti collettivi

Sezione 2: Contratto del fondo Art. 25

Contenuto

La direzione del fondo redige il contratto del fondo e lo sottopone per approvazione all'autorità di vigilanza, con l'accordo della banca depositaria.

1

Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria.

2

3

Esso contiene segnatamente disposizioni relative: a.

alla designazione del fondo di investimento, nonché alla ditta e alla sede della direzione del fondo e della banca depositaria;

b.

alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, nonché ai rischi inerenti agli investimenti;

c.

al calcolo del valore netto di inventario, nonché del prezzo di emissione e di riscatto;

d.

all'utilizzazione dell'utile netto e dei guadagni di capitale realizzati tramite l'alienazione di beni e di diritti;

e.

alla natura, all'entità e al calcolo di tutte le rimunerazioni, alle commissioni di emissione e di riscatto, nonché alle spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori;

f.

all'esercizio contabile;

g.

ai luoghi dove possono essere ottenuti gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato, nonché i rapporti annuali e semestrali;

h.

agli organi di pubblicazione;

i.

alla durata e alle condizioni di scioglimento;

j.

alla suddivisione in segmenti patrimoniali;

k.

alle classi di quote;

l.

all'unità di conto;

m. al diritto di disdetta degli investitori; n.

alle condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto;

o.

alla ristrutturazione.

Art. 26

Modifica del contratto del fondo

La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione all'autorità di vigilanza, con l'accordo della banca depositaria.

1

Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente e a due riprese negli organi di pubblicazione un compendio delle principali modifiche,

2

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Legge sugli investimenti collettivi

con l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente.

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione. La procedura è disciplinata dall'articolo 141.

3

4

L'autorità di vigilanza pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Sezione 3: Direzione del fondo Art. 27

Organizzazione

La direzione del fondo deve essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.

1

2 Essa deve disporre di un capitale minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità.

3

Il capitale deve essere suddiviso in azioni nominative.

La direzione del fondo deve disporre di un'organizzazione adeguata all'adempimento dei suoi compiti. Essa stabilisce i compiti e le competenze negli statuti e nel regolamento di organizzazione.

4

Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.

5

Art. 28

Scopo

Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento. Possono inoltre essere fornite segnatamente le seguenti prestazioni di servizi: a.

gestione patrimoniale;

b.

consulenza in investimenti;

c.

custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale.

Art. 29

Compiti

La direzione del fondo gestisce autonomamente e in nome proprio il fondo di investimento per conto degli investitori. In particolare: a.

essa decide in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;

b.

calcola il valore netto di inventario;

c.

stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili; e

d.

esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.

5820

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Art. 30

Delega di compiti

La direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento nonché altri compiti parziali, sempreché tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

1

2 Essa ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce un'istruzione nonché una sorveglianza e un controllo dell'esecuzione dell'incarico.

3 Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. L'autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni in casi motivati.

4 Le decisioni di investimento concernenti fondi in valori mobiliari (art. 52 segg.)

che devono essere distribuiti nell'Unione europea non possono essere delegate né alla banca depositaria, né ad altre imprese i cui interessi possono collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come dei suoi propri atti.

5

Art. 31

Mezzi propri

Tra i mezzi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

1

In casi particolari l'autorità di vigilanza può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

2

La direzione del fondo non può investire i mezzi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli agli azionisti o a persone fisiche e giuridiche a loro vicine. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non equivale a un prestito.

3

Art. 32 1

Diritti

La direzione del fondo ha diritto: a.

alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;

b.

alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;

c.

al rimborso delle spese sostenute per adempire tali impegni.

Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento.

La responsabilità personale degli investitori è esclusa.

2

Art. 33

Cambiamento di direzione

I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere assunti da un'altra direzione del fondo.

1

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Legge sugli investimenti collettivi

Per essere valido, il contratto di assunzione tra la vecchia e la nuova direzione deve avere la forma scritta e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

2

Prima dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, la vecchia direzione del fondo rende noto a due riprese il progetto di cambiamento negli organi di pubblicazione.

3

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione. La procedura è disciplinata dall'articolo 141.

4

L'autorità di vigilanza approva il cambiamento di direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori.

5

6

Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Art. 34

Distrazione del patrimonio del fondo

I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono distratti in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell'articolo 32.

1

I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.

2

Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile Sezione 1: Disposizioni generali Art. 35 1

Definizione

La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società: a.

il cui capitale e numero di azioni non sono stabiliti in anticipo;

b.

alla quale partecipano azionisti imprenditori e azionisti investitori;

c.

dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale;

d.

il cui scopo consiste esclusivamente nell'investimento collettivo di capitale.

La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

2

Art. 36

Costituzione

La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 relative alla costituzione della società anonima. Ne sono escluse le

1

3

RS 220

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Legge sugli investimenti collettivi

disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l'assunzione di beni e i vantaggi speciali.

All'atto della costituzione deve essere fornito un conferimento minimo di 250 000 franchi.

2

A seconda dell'attività commerciale che si propone la SICAV, il Consiglio federale può prevedere un conferimento minimo più elevato, segnatamente se il consiglio di amministrazione della SICAV non ha incaricato una direzione del fondo di svolgere i compiti di cui all'articolo 50 capoverso 5.

3

Art. 37

Ditta

La ditta deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAV).

1

Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 relative alla ditta della società anonima.

2

Art. 38

Mezzi propri

Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

1

In casi particolari l'autorità di vigilanza può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

2

Art. 39 1

Azioni

Il capitale della SICAV consta di azioni di imprenditore e di azioni di investitore.

Tutte le azioni sono nominative, non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti.

2

Le azioni sono liberamente trasferibili. Gli statuti possono limitare la cerchia degli investitori agli investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L'articolo 81 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.

3

Gli statuti possono prevedere diverse categorie di azioni di investitore cui competono diritti diversificati.

4

È vietata l'emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.

5

Art. 40

Azionisti imprenditori

Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV.

1

4

RS 220

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Legge sugli investimenti collettivi

Essi hanno l'obbligo di effettuare versamenti supplementari se la proporzione tra i loro conferimenti e il patrimonio complessivo della SICAV non è più rispettata.

2

Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV secondo l'articolo 95 capoverso 2.

3

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 45. segg.).

4

5 I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori sono trasmessi all'acquirente con il trasferimento delle azioni.

Art. 41

Emissione e ripresa di azioni

Sempreché la presente legge e gli statuti non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario.

A tale scopo non sono necessarie né una modifica degli statuti, né un'iscrizione nel registro di commercio.

1

2

La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente.

Gli azionisti non hanno diritto alla quota di emissione di nuove azioni corrispondente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l'articolo 65 capoverso 1.

3

4 Per il rimanente l'emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli articoli 77­81.

Art. 42 1

2

Statuto

Lo statuto deve contenere disposizioni relative: a.

alla ditta e alla sede;

b.

allo scopo;

c.

al conferimento minimo;

d.

alla convocazione dell'assemblea generale;

e.

agli organi;

f.

agli organi di pubblicazione.

Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative: a.

alla durata;

b.

alla limitazione della cerchia degli azionisti agli investitori qualificati e alla limitazione della trasferibilità delle azioni che ne risulta (art. 39 cpv. 3);

c.

alle categorie di azioni di investitore e ai diritti ad esse connessi;

d.

alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 50);

e.

al voto per corrispondenza.

5824

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 43

Regolamento di investimento

La SICAV si dota di un regolamento di investimento. Il suo contenuto è disciplinato dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempreché la presente legge o lo statuto non dispongano altrimenti.

Art. 44

Relazione con la legge sulle borse

Le disposizioni della legislazione sulle borse sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 22 segg. della L del 24 mar. 19955 sulle borse) non si applicano alla SICAV.

Sezione 2: Diritti degli azionisti Art. 45

Diritti societari

Può esercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla SICAV.

1

Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all'assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altrimenti, non è necessario che i terzi siano azionisti.

2

La SICAV tiene un registro delle azioni nel quale sono iscritti i proprietari e gli usufruttuari con il loro nome e indirizzo.

3

Art. 46

Diritti di voto

Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.

Art. 47

Diritti di controllo

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, i diritti di controllo sono disciplinati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni6 sui diritti di controllo degli azionisti.

Art. 48

Altri diritti

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni degli articoli 77 e seguenti.

5 6

RS 954.1 RS 220

5825

Legge sugli investimenti collettivi

Sezione 3: Organizzazione Art. 49 1

Assemblea generale

L'organo supremo della SICAV è l'assemblea generale degli azionisti.

L'assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

2

3 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni7 sull'assemblea generale della società anonima. Ne è eccettuata la disposizione relativa alle decisioni importanti.

Art. 50

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette.

1

Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione.

2

Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.

3

4

Il consiglio di amministrazione allestisce il prospetto e il prospetto semplificato.

L'amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo autorizzata ai sensi dell'articolo 27 e seguenti.

5

6 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni8 sul consiglio di amministrazione della società anonima. Ne sono eccettuate le disposizioni relative alla perdita di capitale e all'eccedenza dei debiti.

Art. 51

Ufficio di revisione

La SICAV designa un ufficio di revisione (art. 126 segg.).

Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento Sezione 1: Fondi in valori mobiliari Art. 52

Definizione

I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.

7 8

RS 220 RS 220

5826

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 53

Investimenti ammessi

Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi.

1

In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adeguate liquidità.

2

Art. 54

Tecniche di investimento

Nell'ambito di un'amministrazione efficace la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento:

1

a.

prestito di valori mobiliari;

b.

operazioni pensionistiche;

c.

assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale;

d.

costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.

Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.

2

3

Esso stabilisce le percentuali. L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

Art. 55

Strumenti derivati

La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:

1

a.

tali operazioni non inducano una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari;

b.

dispongono di un'organizzazione idonea e di un'adeguata gestione dei rischi;

c.

il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e possa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati.

La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi.

2

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

3

5827

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 56

Ripartizione del rischio

La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa.

1

I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un'impresa non devono superare una determinata percentuale.

2

Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

3

Sezione 2: Fondi immobiliari Art. 57

Definizione

I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.

Art. 58 1

Investimenti ammessi

Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in: a.

beni fondiari, accessori inclusi;

b.

partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l'acquisto e la vendita, la locazione e l'affitto di propri beni fondiari, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto;

c.

quote di altri fondi immobiliari di investimento e di società di investimento immobiliare quotate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo;

d.

valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente.

La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo e la SICAV possano esercitare un influsso determinante.

2

Art. 59

Garanzia degli impegni

Per garantire i loro impegni, la direzione del fondo e la SICAV devono mantenere una percentuale adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve scadenza e interesse fisso o in altri mezzi disponibili a breve scadenza.

Art. 60

Strumenti derivati

La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 55).

5828

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 61

Ripartizione dei rischi

Gli investimenti devono essere ripartiti per oggetti, tipo di utilizzazione, età, struttura e ubicazione.

Art. 62

Obblighi speciali

La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare.

1

La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobiliari, né cedere loro tali valori.

2

La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori.

3

Art. 63

Periti incaricati delle stime

La direzione del fondo e la SICAV designano come periti incaricati delle stime almeno due persone fisiche o una persona giuridica. La designazione necessita dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

1

2

L'approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime: a.

dispongono delle qualifiche richieste;

b.

sono indipendenti;

c.

sono riconosciuti dall'autorità di vigilanza.

I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato.

3

L'autorità di vigilanza può fare dipendere il riconoscimento dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

4

Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima.

5

Art. 64

Competenze speciali

La direzione del fondo e la SICAV possono fare erigere costruzioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l'acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili.

1

Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l'onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale.

2

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

3

5829

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 65

Emissione e riscatto delle quote

La direzione del fondo e la SICAV devono offrire le nuove quote prioritariamente ai vecchi investitori.

1

Gli investitori possono chiedere il riscatto delle loro quote per la fine di un esercizio, rispettando un termine di dodici mesi.

2

Art. 66

Commercio di quote

La direzione del fondo e la SICAV garantiscono per il tramite di una banca o di un commerciante di valori mobiliari il commercio regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo immobiliare.

Sezione 3: Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi Art. 67

Definizione

Gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari.

Art. 68

Investimenti autorizzati

Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (commodities), derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.

1

2

Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che: a.

hanno soltanto un accesso limitato al mercato;

b.

sono soggetti a forti fluttuazioni del corso;

c.

comportano una ripartizione limitata dei rischi;

d.

sono più difficilmente valutabili.

Art. 69

Altri fondi per investimenti tradizionali

Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali.

1

Le disposizioni sull'utilizzazione di tecniche di investimento e di derivati dei fondi in valori mobiliari si applicano per analogia ai fondi per investimenti tradizionali.

2

5830

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 70

Altri fondi per investimenti alternativi

Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi.

1

L'effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale.

L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

2

3 I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati in relazione con la designazione nel prospetto e nella pubblicità.

4 Il prospetto deve essere offerto gratuitamente alle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

L'autorità di vigilanza può consentire che i servizi connessi all'esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («prime broker»). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere.

5

Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Banca depositaria Art. 71

Organizzazione

La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche.

1

Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a.

2

Art. 72

Compiti

La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all'emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti.

1

Essa può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero. Risponde dei loro atti come dei suoi propri atti.

2

La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:

3

a.

9

il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;

RS 952.0

5831

Legge sugli investimenti collettivi

b.

le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;

c.

il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.

Art. 73

Cambiamento di banca depositaria

Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 33) si applicano per analogia al cambiamento di banca depositaria.

1

Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto scritto e dell'approvazione previa dell'autorità di vigilanza.

2

3

L'autorità di vigilanza pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Sezione 2: Prospetto e prospetto semplificato Art. 74

Prospetto

La direzione del fondo e la SICAV pubblicano un prospetto per ogni investimento collettivo di capitale aperto.

1

Il prospetto contiene il regolamento del fondo. Il Consiglio federale stabilisce quali ulteriori indicazioni devono figurare nel prospetto.

2

Il prospetto deve essere messo gratuitamente a disposizione su richiesta delle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

3

Art. 75

Prospetto semplificato

Per i fondi in valori mobiliari, i fondi immobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un prospetto semplificato.

1

2 Esso contiene un compendio delle indicazioni essenziali del prospetto. Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni essenziali.

Il prospetto semplificato è redatto in modo facilmente comprensibile per l'investitore medio.

3

Deve essere offerto gratuitamente a ogni persona interessata prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

4

Art. 76

Disposizioni comuni

Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e al prospetto semplificato e indicare dove possono essere ottenuti.

1

Il prospetto, il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere presentati senza indugio all'autorità di vigilanza.

2

5832

Legge sugli investimenti collettivi

Sezione 3: Statuto degli investitori Art. 77

Acquisto e riscatto

Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento in contanti gli investitori acquistano:

1

a.

nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;

b.

nel caso della SICAV, in funzione delle azioni acquistate, una partecipazione alla società e all'utile di bilancio.

Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso dei fondi con diverse classi di quote.

3

L'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe all'obbligo di versamento e pagamento.

4

5 Nel caso dei fondi di investimento con patrimonio segmentato i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 92 capoverso 2 e 93 capoverso 2.

Art. 78

Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 53 segg., 58 segg. e 68 segg.), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di fondi di investimento di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.

1

2 Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento, ma al massimo per cinque anni.

Art. 79

Prezzo di emissione e di riscatto

Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote è stabilito in funzione del valore netto di inventario per quota il giorno di valutazione, aumentato o diminuito delle commissioni e dei costi eventuali.

Art. 80

Dilazione del rimborso

Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell'interesse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote

1

2 In casi straordinari l'autorità di vigilanza può, nell'interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

5833

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 81

Riscatto coatto

Il Consiglio federale prescrive il riscatto coatto se: a.

è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;

b.

l'investitore non adempie più le esigenze legali, regolamentari, contrattuali o statutarie per partecipare a un investimento collettivo di capitale.

Art. 82

Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario

Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell'esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote.

1

Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione.

2

La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario.

3

Art. 83

Diritto di informazione

La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota.

1

Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.

2

Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che l'ufficio di revisione o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.

3

Art. 84

Azione di risarcimento

In caso di prelievo illecito di beni o di privazione di vantaggi patrimoniali a scapito dell'investimento collettivo di capitale aperto, gli investitori possono intentare un'azione di risarcimento in favore dell'investimento collettivo leso.

Art. 85

Rappresentante della comunità di investitori

Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di risarcimento in favore dell'investimento collettivo di capitale aperto.

1

Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell'investimento collettivo di capitale aperto.

2

3

La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.

5834

Legge sugli investimenti collettivi

Se il rappresentante propone un'azione di risarcimento in favore dell'investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale diritto d'azione.

4

Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.

5

Sezione 4: Contabilità, valutazione e rendiconto Art. 86

Obbligo di tenere una contabilità

Per ogni investimento collettivo di capitale aperto è tenuta una contabilità separata.

Sono applicabili gli articoli 662 e seguenti del Codice delle obbligazioni10 sempreché la presente legge o le disposizioni di esecuzione non dispongano altrimenti.

Art. 87

Valutazione al valore venale

Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale.

1

Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione.

2

Art. 88

Rapporto annuale e semestrale

Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente: 1

10

a.

il conto annuale, composto dal conto patrimoniale o dal bilancio e dal conto economico, nonché le indicazioni relative all'utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi;

b.

il numero di quote emesse e riscattate durante l'esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell'esercizio;

c.

l'inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l'ultimo giorno dell'esercizio;

d.

i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario;

e.

un elenco delle compere e delle vendite;

f.

il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti;

g.

indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su:

RS 220

5835

Legge sugli investimenti collettivi

1.

2.

3.

4.

5.

modifiche del regolamento del fondo, questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del fondo, cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria, cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gerente patrimoniale, contenzioso;

h.

il risultato dell'investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark);

i.

un rapporto succinto dell'ufficio di revisione sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all'articolo 89.

Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.

2

Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro il termine di due mesi dalla fine della prima metà dell'esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a revisione o un bilancio non sottoposto a revisione e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.

3

4 I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati all'autorità di vigilanza al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.

Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.

5

Art. 89

Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari

Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto da un conto patrimoniale consolidato o da un bilancio e da un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società che ne fanno parte. Le disposizioni dell'articolo 88 si applicano per analogia.

1

2

I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale.

L'inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari.

3

Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 88, il rapporto e il conto annuali contengono indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati.

4

Art. 90

Prescrizioni dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza emana le altre prescrizioni relative all'obbligo di tenere una contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all'obbligo di pubblicazione.

5836

Legge sugli investimenti collettivi

Sezione 5: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto Art. 91

Definizione

Ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto (Umbrella-Funds) costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante e ha un proprio valore netto di inventario.

Art. 92

Fondo contrattuale di investimento multi-comparto

L'investitore in un fondo di investimento multi-comparto ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipa.

1

2

Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni.

Art. 93

SICAV multi-comparto

Ogni segmento patrimoniale della SICAV corrisponde a una categoria di azioni a sé stante.

1

Gli investitori partecipano soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono le azioni.

2

Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni. Nei contratti con terzi la SICAV deve indicare la limitazione di responsabilità a un determinato segmento patrimoniale. La SICAV risponde con il suo intero patrimonio se la limitazione non viene indicata. Sono fatti salvi gli articoli 55 e 100 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni11.

3

Sezione 6: Ristrutturazione e scioglimento Art. 94 1

Ristrutturazione

Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni: a.

nel caso del fondo di investimento, l'unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;

b.

nel caso della SICAV, il trasferimento patrimoniale ai sensi della legge del 3 ottobre 200312 sulla fusione (art. 69 segg.).

Il trasferimento patrimoniale ai sensi del capoverso 1 lettera b può essere iscritto nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione (art. 15) da parte dell'autorità di vigilanza.

2

11 12

RS 220 RS 221.301

5837

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 95 1

2

Scioglimento

Il fondo di investimento è sciolto: a.

se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria;

b.

se è di durata determinata, alla data stabilita;

c.

per decisione dell'autorità di vigilanza: 1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria, 2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo, 3. nei casi di cui agli articoli 133 e seguenti.

La SICAV è sciolta: a.

se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori che rappresentano almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;

b.

se è di durata determinata, alla data stabilita;

c.

per decisione dell'autorità di vigilanza: 1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori che rappresentano almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse, 2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo, 3. nei casi di cui agli articoli 133 e seguenti;

d.

negli altri casi previsti dalla legge.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.

3

La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento all'autorità di vigilanza e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.

4

Art. 96

Conseguenze dello scioglimento

A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote.

1

Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione.

2

3 Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 e seguenti del Codice delle obbligazioni13.

13

RS 220

5838

Legge sugli investimenti collettivi

Titolo terzo: Investimenti collettivi di capitale chiusi Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale Art. 97

Definizione

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale, il capitale accomandato.

1

Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera, gli accomandanti investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3.

2

Art. 98

Relazione con il Codice delle obbligazioni

Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni14 relative alla società in accomandita.

Art. 99 1

Registro di commercio

La società è costituita mediante l'iscrizione nel registro di commercio.

La comunicazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.

2

Art. 100

Ditta

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica.

Art. 101 1

Durata

Il contratto di società può essere concluso per una durata massima di dodici anni.

In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può disporre una proroga della durata per un massimo di tre anni se:

2

a.

è nell'interesse preponderante degli investitori; e

b.

può essere ragionevolmente imposta a un solo investitore.

Art. 102 1

Contratto di società e prospetto

Il contratto di società deve contenere disposizioni relative:

14

a.

alla ditta e alla sede;

b.

allo scopo;

c.

alla ditta e alla sede degli accomandatari; RS 220

5839

Legge sugli investimenti collettivi

2

d.

all'importo del capitale accomandato complessivo:

e.

alla durata;

f.

alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti;

g.

alla tenuta del registro degli accomandanti;

h.

agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento;

i.

alla delega della gestione e della rappresentanza;

j.

al ricorso a un ufficio di deposito e di pagamento.

Il contratto di società necessita della forma scritta.

Il prospetto concretizza segnatamente le indicazioni contenute nel contratto di società di cui al capoverso 1 lettera h.

3

Art. 103

Investimenti

1

La società effettua investimenti in capitale di rischio.

2

Il Consiglio federale può autorizzare anche altri investimenti.

Art. 104

Divieto di concorrenza

Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell'accomandatario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese.

1

Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Essi possono tuttavia operare come accomandatari in una sola società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

2

Art. 105

Ingresso e uscita degli accomandanti

Sempreché il contratto di società lo preveda, l'accomandatario può decidere in merito all'ingresso e all'uscita degli accomandanti.

1

Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazioni15 relative all'esclusione dei soci della società in accomandita.

2

Il Consiglio federale può prescrivere l'esclusione coatta. Essa è disciplinata dall'articolo 81.

3

15

RS 220

5840

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 106

Consultazione e informazione

Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società.

1

Essi hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull'andamento degli affari della società.

2

Art. 107

Ufficio di revisione

La società designa un ufficio di revisione (art. 126 segg.).

Art. 108

Rendiconto

Gli articoli 87 e seguenti si applicano per analogia al rendiconto della società e alla valutazione del patrimonio.

1

2

Sono presi in considerazione gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Art. 109

Scioglimento

La società è sciolta: a.

per decisione dei soci;

b.

per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società;

c.

per decisione dell'autorità di vigilanza nei casi previsti dagli articoli 133 e seguenti.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso Art. 110

Definizione

La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni16 (art. 620 segg. CO) il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitali.

1

La cerchia degli azionisti può essere aperta (società di investimento rivolta al pubblico) oppure limitata agli azionisti qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3.

2

Art. 111

Ditta

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAF).

1

2 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni17 relative alla ditta della società anonima.

16 17

RS 220 RS 220

5841

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 112

Relazione con il Codice delle obbligazioni

Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni18 relative alla società anonima.

Art. 113 1

Azioni

Le azioni sono nominative.

2 È vietata l'emissione di azioni munite del diritto di voto, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.

Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è disciplinato dall'articolo 81.

3

Art. 114

Società di investimento rivolta al pubblico

La società di investimento rivolta al pubblico deve adempire le seguenti esigenze: a.

tutte le quote sono interamente liberate;

b.

le quote sono quotate presso una borsa in Svizzera;

c.

il prospetto, la pubblicità e le altre pubblicazioni devono informare gli azionisti in merito alle eventuali differenze tra il corso dell'azione in borsa e il suo valore netto di inventario;

d.

essa dispone di un ufficio di deposito e di pagamento.

Art. 115

Politica di investimento e limitazioni di investimento

La SICAF disciplina nello statuto e nel regolamento di investimento gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti.

1

2

Agli investimenti si applicano l'articolo 68 e, per analogia, gli articoli 63, 69 e 70.

Le modifiche del regolamento di investimento sono decise dall'assemblea generale a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.

3

Art. 116

Prospetto

La SICAF allestisce un prospetto. Al prospetto si applicano per analogia gli articoli 74 e 76.

Art. 117

Rendiconto

Oltre alle disposizioni della legislazione sulle società anonime e sulle borse in materia di presentazione dei conti, al rendiconto si applicano per analogia l'articolo 88 capoverso 1 lettere a e c­i, nonché capoversi 2­4 e l'articolo 89.

18

RS 220

5842

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 118

Ufficio di revisione

La SICAF designa un ufficio di revisione (art. 126 segg.).

Titolo quarto: Investimenti collettivi di capitale esteri Capitolo 1: Definizione e approvazione Art. 119 1

Definizione

Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri: a.

i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero;

b.

le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

2

Art. 120

Obbligo di approvazione

I documenti determinanti degli investimenti collettivi di capitale esteri, come il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo, necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza se tali investimenti sono pubblicizzati in Svizzera o dalla Svizzera.

1

2

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

l'investimento collettivo di capitale è sottoposto nello Stato di sede della direzione del fondo o della società a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;

b.

la direzione del fondo o la società corrispondono alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;

c.

la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;

d.

sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote distribuite in Svizzera.

5843

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 121

Ufficio di pagamento

Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 193419 sulle banche.

1

2 Gli investitori possono esigere l'emissione e il riscatto delle quote presso l'ufficio di pagamento.

Art. 122

Trattati internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reciproco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli investimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell'obbligo di approvazione.

Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri Art. 123

Mandato

Se gli investimenti collettivi di capitale esteri sono pubblicizzati in Svizzera o dalla Svizzera, la direzione del fondo e la società devono incaricare previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124.

1

La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all'assunzione dei suoi compiti.

2

Art. 124

Obblighi

Il rappresentante rappresenta l'investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e dell'autorità di vigilanza. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato.

1

Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che l'autorità di vigilanza ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.

2

Art. 125

Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione delle quote distribuite in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.

1

Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell'autorizzazione o lo scioglimento dell'investimento collettivo di capitale estero.

2

19

RS 952

5844

Legge sugli investimenti collettivi

Titolo quinto: Revisione e vigilanza Capitolo 1: Revisione Art. 126

Mandato

Le persone seguenti designano un ufficio di revisione riconosciuto dall'autorità di vigilanza:

1

a.

la direzione del fondo per sé stessa e per i fondi di investimento che amministra;

b.

la SICAV;

c.

la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

d.

la SICAF;

e.

il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;

f.

il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

Il mandato conferito all'ufficio di revisione deve essere approvato previamente dall'autorità di vigilanza.

2

3

Devono essere controllati dal medesimo ufficio di revisione: a.

la direzione del fondo e i fondi di investimento che amministra;

b.

la SICAV e, se del caso, la direzione del fondo che essa ha incaricato conformemente all'articolo 50 capoverso 5.

4 L'autorità di vigilanza può consentire eccezioni nei casi di cui al capoverso 3 lettera b.

Art. 127 1

2

Riconoscimento dell'ufficio di revisione

L'autorità di vigilanza riconosce l'ufficio di revisione se quest'ultimo: a.

adempie le esigenze di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1;

b.

è indipendente.

Il Consiglio federale può prevedere ulteriori esigenze di riconoscimento.

Art. 128

Compiti dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione controlla se i titolari dell'autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua revisioni intermedie senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente:

1

a.

il conto annuale del fondo di investimento, della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e della SICAF;

b.

il conto annuale di tutte le società immobiliari appartenenti al fondo immobiliare o alla società di investimento immobiliare;

c.

il prospetto e il prospetto semplificato;

5845

Legge sugli investimenti collettivi

d.

il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale svizzeri nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

La revisione deve essere effettuata con la diligenza di un revisore ordinario e qualificato.

2

L'ufficio di revisione redige un rapporto di revisione dettagliato e un rapporto succinto sui suoi controlli; essa sottopone il rapporto dettagliato ai titolari dell'autorizzazione e all'autorità di vigilanza.

3

Se constata infrazioni o irregolarità, l'ufficio di revisione ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza.

4

L'autorità di vigilanza disciplina l'esecuzione della revisione e la redazione del rapporto di revisione.

5

Art. 129

Segreto della revisione

L'ufficio di revisione ha il divieto di fornire agli investitori o a terzi le informazioni che gli sono state confidate o di cui ha preso conoscenza nell'esercizio delle sue attività.

1

Sono fatte salve le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare e di informare le autorità.

2

Art. 130

Obblighi di informazione

I titolari dell'autorizzazione, i periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell'investimento collettivo di capitale consentono all'ufficio di revisione di prendere piena visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti dei periti incaricati delle stime e gli forniscono tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo obbligo di revisione.

1

L'ufficio di revisione di diritto bancario della banca depositaria e l'ufficio di revisione degli altri titolari dell'autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.

2

Art. 131

Cambiamento dell'ufficio di revisione

In caso di cambiamento dell'ufficio di revisione i motivi ne devono essere comunicati all'autorità di vigilanza.

1

2

Il cambiamento deve essere previamente approvato dall'autorità di vigilanza.

Capitolo 2: Vigilanza Art. 132 1

Autorità di vigilanza

La Commissione federale delle banche è l'autorità di vigilanza.

5846

Legge sugli investimenti collettivi

Essa rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l'osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.

2

Essa non controlla l'opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell'autorizzazione.

3

4

Pubblica la sua prassi, segnatamente per il tramite di circolari.

Art. 133

Ripristino della situazione legale

Se constata violazioni delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari o altre irregolarità, l'autorità di vigilanza ordina le misure necessarie al ripristino della situazione legale e impartisce a tale scopo un termine adeguato.

1

2 Se i diritti degli investitori sembrano minacciati, l'autorità di vigilanza può obbligare i titolari dell'autorizzazione a fornire garanzie.

Se, nonostante diffida, la sua decisione esecutoria non è rispettata nel termine impartito, l'autorità di vigilanza può prendere essa stessa le misure ordinate, a spese della parte inadempiente.

3

Art. 134

Revoca dell'autorizzazione o dell'approvazione

L'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione al suo titolare se le condizioni di autorizzazione non sono più adempite o se il titolare della stessa ha violato gravemente gli obblighi legali, contrattuali, statutari e regolamentari.

1

Essa revoca l'approvazione a un investimento collettivo di capitale se le condizioni di approvazione non sono più adempite o se gli obblighi legali, contrattuali, statutari e regolamentari sono stati gravemente violati.

2

Essa può ordinare la liquidazione dei titolari dell'autorizzazione ai quali è stata revocata l'autorizzazione o degli investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l'approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Art. 135

Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata

L'autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento nei confronti di persone che operano senza la sua autorizzazione o senza la sua approvazione.

1

Per tutelare gli interessi degli investitori, l'autorità di vigilanza può prescrivere la trasformazione dell'investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.

2

Art. 136

Altre misure

L'autorità di vigilanza può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell'articolo 63 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento.

1

Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.

2

5847

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 137

Designazione di un incaricato dell'inchiesta

L'autorità di vigilanza può incaricare una persona indipendente e competente (incaricato dell'inchiesta) di svolgere un'inchiesta presso un titolare dell'autorizzazione se i diritti degli investitori sembrano seriamente minacciati oppure se necessario all'accertamento dei fatti o all'attuazione di una misura di vigilanza da essa ordinata.

1

2 Essa precisa nella decisione di designazione i compiti dell'incaricato dell'inchiesta.

Stabilisce in quale misura questi può agire al posto degli organi del titolare dell'autorizzazione.

3 Il titolare dell'autorizzazione deve consentire all'incaricato dell'inchiesta l'accesso ai suoi locali nonché esibirgli tutti i documenti e dargli le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

4 Il titolare dell'autorizzazione sopporta i costi dell'incaricato dell'inchiesta. Deve fornire un anticipo dei costi su ordine dell'autorità di vigilanza.

Art. 138

Designazione di un amministratore

L'autorità di vigilanza può designare un amministratore al titolare dell'autorizzazione incapace di gestire. Essa pubblica la designazione negli organi di pubblicazione.

1

Entro il termine di sei mesi l'amministratore propone all'autorità di vigilanza misure per il ripristino della situazione legale o lo scioglimento del titolare dell'autorizzazione.

2

L'autorità di vigilanza pronuncia in merito ai costi dell'amministratore e stabilisce se e in quale misura il titolare dell'autorizzazione incapace di gestire deve rimborsare tali costi all'investimento collettivo di capitale.

3

Art. 139

Obbligo di informazione

I titolari dell'autorizzazione e le persone che esercitano una funzione nell'ambito della presente legge devono fornire all'autorità di vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito. L'autorità di vigilanza può ordinare esami supplementari.

1

Se vi è motivo di supporre che una persona esercita senza autorizzazione un'attività disciplinata dalla presente legge, l'autorità di vigilanza può:

2

a.

richiedere a questa persona o al suo ufficio di revisione le informazioni e i documenti necessari al chiarimento dei fatti;

b.

designare un incaricato dell'inchiesta a spese della persona interessata.

Art. 140

Comunicazione delle sentenze

I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale comunicano gratuitamente all'autorità di vigilanza l'integralità delle sentenze rese nelle controversie tra le persone o società sottoposte alla presente legge e gli investitori.

5848

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 141

Procedura applicabile

La procedura dinanzi all'autorità di vigilanza è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa.

1

Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo federale.

2

La procedura di ricorso è disciplinata dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria. L'autorità di vigilanza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

3

Art. 142

Scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza

L'autorità di vigilanza può chiedere alle autorità estere di vigilanza informazioni e documenti relativi a titolari dell'autorizzazione e a investimenti collettivi di capitale, se necessari all'esecuzione della presente legge.

1

Essa può trasmettere alle autorità estere di vigilanza informazioni e documenti non accessibili al pubblico, relativi a titolari dell'autorizzazione e a investimenti collettivi di capitale, sempreché queste autorità:

2

a.

siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale;

b.

utilizzino le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sui titolari dell'autorizzazione e sugli investimenti collettivi di capitale;

c.

trasmettano queste informazioni a autorità competenti e a organismi che esercitano funzioni di vigilanza nell'interesse pubblico soltanto conformemente a un'autorizzazione generale in virtù di un trattato internazionale o con l'accordo dell'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza nega il proprio accordo se le informazioni devono essere trasmesse ad autorità penali e sia esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Essa decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

3

Se le informazioni che l'autorità di vigilanza deve trasmettere concernono singoli investitori è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa.

4

Entro i limiti del capoverso 2, il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare mediante trattati internazionali la collaborazione con le autorità estere di vigilanza.

5

Art. 143

Controlli sul posto

Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'autorità di vigilanza può effettuare o fare effettuare da uffici di revisione controlli diretti presso succursali estere di titolari svizzeri dell'autorizzazione, la cui vigilanza consolidata le incombe nell'ambito dei controlli del Paese d'origine.

1

Su richiesta delle autorità estere di vigilanza essa può autorizzare queste ultime a effettuare o a fare effettuare da uffici di revisione controlli diretti presso titolari

2

20 21

RS 172.021 RS 172.021

5849

Legge sugli investimenti collettivi

dell'autorizzazione in mano straniera, la cui vigilanza consolidata incombe loro nell'ambito dei controlli del Paese d'origine. Essa può vincolare i controlli a condizioni. Il titolare dell'autorizzazione può esigere un accompagnamento.

Art. 144

Rilevamento di dati

Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, l'autorità di vigilanza è autorizzata a rilevare dati relativi all'attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione e all'evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati; essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati.

1

2

I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.

Sono fatti salvi l'obbligo di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sancito dalla legge federale del 3 ottobre 200322 sulla Banca nazionale e la competenza dell'autorità di vigilanza e della Banca nazionale di scambiarsi dati.

3

Titolo sesto: Responsabilità e disposizioni penali Capitolo 1: Responsabilità Art. 145

Principio

Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell'amministrazione patrimoniale, della revisione o della liquidazione appartenenti:

1

a.

alla direzione del fondo;

b.

alla SICAV,

c.

alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

d.

alla SICAF,

e.

alla banca depositaria;

f.

al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri;

g.

all'ufficio di revisione;

h.

al liquidatore.

La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime, al rappresentante della comunità di investitori, all'incaricato dell'inchiesta e all'amministratore.

2

Chiunque delega lecitamente a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta

3

22

RS 951.11

5850

Legge sugli investimenti collettivi

dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Sono fatti salvi gli articoli 30 capoverso 5 e 72 capoverso 2.

La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni23 relative alla società anonima.

4

La responsabilità della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.

5

Art. 146

Solidarietà e regresso

Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze.

1

L'attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell'ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

2

Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circostanze.

3

Art. 147

Prescrizione

Le azioni di risarcimento si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in un anno dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è verificato.

1

Se l'azione è riconducile a un reato punibile per il quale il Codice penale prevede una prescrizione di maggiore durata, tale prescrizione si applica anche alla pretesa civile.

2

Capitolo 2: Disposizioni penali Art. 148

Delitti

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 di franchi chiunque, intenzionalmente24:

1

a.

23 24

funge senza autorizzazione da direzione del fondo, da SICAV, da banca depositaria, da società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, da SICAF, da gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri o da rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri; RS 220 All'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) la fase introduttiva dell'art. 148 cpv. 1 riceve il seguente tenore: 1 È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque [...].

5851

Legge sugli investimenti collettivi

2

b.

costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;

c.

in quanto banca o commerciante di valori mobiliari costituisce senza autorizzazione un portafoglio collettivo interno;

d.

rivolge senza autorizzazione o senza approvazione appelli al pubblico per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri;

e.

non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;

f.

nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e nel prospetto semplificato o in altre informazioni: 1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti, 2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte;

g.

trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto e del prospetto semplificato: 1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare, 2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto, 3. non li presenta o non li presenta entro il termine prescritto all'autorità di vigilanza, 4. non li fa controllare da un ufficio di revisione riconosciuto;

h.

fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni all'ufficio di revisione, all'incaricato dell'inchiesta, all'amministratore, al liquidatore o all'autorità di vigilanza;

i.

in quanto ufficio di revisione riconosciuto viola gravemente gli obblighi che gli incombono, segnatamente fornisce false indicazioni nel rapporto di revisione, tace fatti importanti, omette una comunicazione prescritta all'autorità di vigilanza o divulga segreti di revisione;

j.

in quanto perito incaricato delle stime viola gravemente gli obblighi che gli incombono;

k.

divulga, anche dopo la fine dei rapporti ufficiali o di servizio oppure dell'esercizio della professione, un segreto di clienti che gli è stato confidato in qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una direzione del fondo o di cui ha avuto conoscenza in virtù della sua funzione.

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 50 000 franchi.

3

Art. 149 1

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

5852

viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);

Legge sugli investimenti collettivi

b.

2

fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un investimento collettivo di capitale;

c.

rivolge appelli al pubblico per un portafoglio collettivo interno;

d.

non effettua le comunicazioni prescritte all'autorità di vigilanza, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce indicazioni inesatte;

e.

rivolge appelli al pubblico per uno strumento finanziario strutturato senza menzionare nel prospetto di emissione e nelle altre pubblicazioni il rischio di inadempimento dell'emittente e il fatto che lo strumento finanziario in questione non è sottoposto alla presente legge.

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza con la comminatoria della pena del presente articolo o a una decisione dell'autorità di ricorso.

4

Art. 150

Perseguimento penale e prescrizione delle contravvenzioni

Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni al segreto di clienti (art. 148 cpv. 1 lett. k) incombono ai Cantoni.

1

Per il rimanente, le infrazioni di cui agli articoli 148 e 149 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale delle finanze, conformemente alla legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo.

2

3

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in sette anni.

Art. 151

Obbligo di denuncia

Se ha conoscenza di atti punibili in virtù della presente legge, l'autorità di vigilanza deve denunciarli al Dipartimento federale delle finanze.

1

2 Se ha conoscenza di altri atti punibili, essa ne deve informare le autorità competenti per il perseguimento penale.

Titolo settimo: Disposizioni finali e transitorie Art. 152

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Esso può autorizzare l'autorità di vigilanza a emanare disposizioni tecniche e amministrative di esecuzione.

1

25

RS 313.0

5853

Legge sugli investimenti collettivi

Nell'emanazione di ordinanze il Consiglio federale tiene conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.

2

Art. 153

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 154

Disposizioni transitorie per i fondi di investimento svizzeri

Le procedure di modifica dei regolamenti dei fondi e di cambiamento di direzione del fondo e/o di banca depositaria pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il diritto procedurale anteriore.

1

Entro il termine di sei mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono:

2

a.

pubblicare un prospetto semplificato per ogni fondo immobiliare e per ogni altro fondo per investimenti tradizionali;

b.

fornire all'autorità di vigilanza la prova che i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri da esse incaricati sottostanno a una vigilanza statale.

Entro il termine di un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono sottoporre per approvazione all'autorità di vigilanza gli adeguamenti dei regolamenti dei fondi.

3

In casi particolari l'autorità di vigilanza può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.

4

Art. 155

Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale esteri

Entro il termine di tre mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge gli investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno d'ora in poi alla presente legge devono annunciarsi all'autorità di vigilanza e presentare un'istanza di approvazione. Essi possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di approvazione.

1

2 L'autorità di vigilanza si pronuncia sull'approvazione entro il termine di due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

In casi particolari l'autorità di vigilanza può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.

3

Art. 156

Disposizioni transitorie per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri

Entro il termine di sei mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono pubblicare e presentare all'autorità di vigilanza un prospetto semplificato per ogni investimento

1

5854

Legge sugli investimenti collettivi

collettivo di capitale estero rappresentato in Svizzera e ivi paragonabile a un fondo immobiliare o a un altro fondo per investimenti tradizionali.

Entro il termine di un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono fornire all'autorità di vigilanza la prova della designazione di un ufficio di revisione (art. 126 segg.).

2

Art. 157

Disposizioni transitorie per i titolari dell'autorizzazione e gli investimenti collettivi di capitale svizzeri

Entro il termine di tre mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge le persone seguenti devono annunciarsi all'autorità di vigilanza:

1

a.

le SICAF;

b.

i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

Entro il termine di un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge essi ne devono soddisfare le esigenze e presentare un'istanza di autorizzazione o di approvazione. Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di autorizzazione.

2

L'autorità di vigilanza pronuncia sull'autorizzazione o sull'approvazione entro il termine di due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

3

In casi particolari l'autorità di vigilanza può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.

4

Art. 158

Disposizioni transitorie per i soggetti giuridici che utilizzano una designazione ai sensi dell'articolo 12

Entro il termine di un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti giuridici la cui designazione viola l'articolo 12 devono adeguarla.

1

Se l'adeguamento di designazione richiesto non è effettuato entro i termini, l'autorità di vigilanza accorda una proroga al soggetto giuridico. Trascorsa infruttuosa la proroga, l'autorità di vigilanza pronuncia lo scioglimento del soggetto giuridico in vista della sua liquidazione e designa i liquidatori.

2

Art. 159

Referendum e entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5855

Legge sugli investimenti collettivi

Allegato (art. 153)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 18 marzo 199426 sui fondi di investimento è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 3 ottobre 200327 sulla fusione Art. 2 lett. a Ai sensi della presente legge si intendono per: a.

soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le ditte individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico;

Art. 69 cpv. 1 1 Le società iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e le ditte individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire l'intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico di diritto privato. Il capitolo 3 si applica se ai soci della società trasferente sono attribuiti quote sociali o diritti societari.

2. Legge del 24 marzo 200028 sul foro Art. 32

Investimenti collettivi di capitale

Per le azioni degli investitori contro la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la società di investimento a capitale fisso, la banca depositaria, il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, il revisore, il liquidatore, i periti incaricati della stima, il rappresentante della comunità degli investitori, l'osservatore nonché 26 27 28

RU 1994 2523, 2000 355, 2004 1985 RS 221.301 RS 272

5856

Legge sugli investimenti collettivi

l'amministratore di un investimento collettivo di capitale è imperativo il foro della sede di ogni singolo titolare dell'autorizzazione.

3. Legge federale dell'11 aprile 188929 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 39 cpv. 1 n. 13 e 14 L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:

1

13. società di investimento a capitale variabile (art. 35 LICol); 14. società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 97 LICol).

4. Legge federale del 27 giugno 197330 sulle tasse di bollo Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 5 1

La Confederazione riscuote tasse di bollo su: b.

la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri: 5. quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del ...31 sugli investimenti collettivi (LICol);

Art. 4 cpv. 2 Nella presente legge le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono equiparate alle società di capitali.

2

Art. 6 cpv. 1 lett. i.

1

Non soggiacciono alla tassa: i.

la creazione di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol32.

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 3 2

Sono documenti imponibili: a.

29 30 31 32 33

titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera: 3. quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol33;

RS 281.1 RS 641.10 RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ...; RU ... (FF 2005 5811)

5857

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 14 cpv. 1 lett. a e b 1

Non soggiacciono alla tassa: a.

l'emissione di azioni, quote di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol34, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;

b.

il conferimento di documenti che servono a liberare azioni svizzere o estere, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol;

Art. 17a lett. b e c Sono considerati investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2: b.

gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi dell'articolo 7 LICol35;

c.

gli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 119 LICol;

5. Legge federale del 2 settembre 199936 concernente l'imposta sul valore aggiunto Art. 18 n. 19 lett. f Sono esclusi dall'imposta: 19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: f. la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del ... 37 sugli investimenti collettivi da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, le direzioni dei fondi, le banche depositarie e i loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;

34 35 36 37

RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS 641.20 RS ...; RU ... (FF 2005 5811)

5858

Legge sugli investimenti collettivi

6. Legge federale del 14 dicembre 199038 sull'imposta federale diretta Art. 10, rubrica e cpv. 2 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale Il reddito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del ... 39 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

2

Art. 20 cpv. 1 lett. e 1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: e.

i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto.

Art. 49 cpv. 2 Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 57 LICol40 sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.

2

Art. 56 lett. j Sono esenti dall'imposta: j.

gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera f.

Art. 66, rubrica e cpv. 3 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.

3

38 39 40

RS 642.11 RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ...; RU ... (FF 2005 5811)

5859

Legge sugli investimenti collettivi

Titolo prima dell'art. 72

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale Art. 72 L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto è del 4,25 per cento dell'utile netto.

Art. 129 cpv. 3 Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto devono presentare all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.

3

7. Legge federale del 14 dicembre 190041 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 3 I proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del ...42 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili soltanto se la totalità dei redditi del fondo supera i redditi del possesso fondiario diretto.

3

Art. 13 cpv. 3 Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.

3

Art. 20 cpv. 1 Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all'imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 57 LICol43. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.

1

41 42 43

RS 642.14 RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ...; RU ... (FF 2005 5811)

5860

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 23 cpv. 1 lett. i e cpv. 4 1

Sono esenti dall'imposta unicamente: i.

gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera d o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera e.

Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lett. d­g ed i sottostanno nondimeno in tutti i casi all'imposta sui guadagni immobiliari. Le disposizioni relative ai beni sostitutivi (at. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10. cpv. 1 lett. e) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c) si applicano per analogia.

4

Art. 26, rubrica e cpv. 3 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.

3

Art. 45 lett. d Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale: d.

gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.

8. Legge federale del 13 ottobre 196544 sull'imposta preventiva Art. 4 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:

1

c.

da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del ...45 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;

Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato ad una liquidazione della società; questa disposizione si

2

44 45

RS 642.21 RS ...; RU ... (FF 2005 5811)

5861

Legge sugli investimenti collettivi

applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.

Art. 5 cpv. 1 lett. b 1

Non sono soggetti all'imposta preventiva: b.

i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol46 e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;

Art. 9 cpv. 3 Le disposizioni della presente legge, quando trattano di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol47, si applicano a tutte le persone che esercitano le funzioni corrispondenti. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono, nella presente legge, assimilate alle società di capitali.

3

Art. 10 cpv. 2 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol48, soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all'estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa.

2

Art. 11 cpv. 2 2 L'ordinanza d'esecuzione stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol49 qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).

46 47 48 49

RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ...; RU ... (FF 2005 5811)

5862

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 15 cpv. 1 1

Sono solidalmente responsabili con il contribuente: a.

per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale che vengono sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;

b.

per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da un investimento collettivo di capitale che trasferisce la sede all'estero: gli organi della persona giuridica e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica e dell'investimento collettivo di capitale.

Art. 26 2. Investimenti collettivi di capitale

L'investimento collettivo di capitale che paga l'imposta preventiva sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol50 (art. 10 cpv. 2) ha diritto, per conto dell'investimento collettivo di capitale, al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 27

4. Portatori stranieri di quote di investimenti collettivi di capitale

I portatori, domiciliati all'estero, di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol51 hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l'80 per cento del reddito provenga da fonte estera.

Art. 69 cpv. 2 e 70 Abrogati

50 51

RS ...; RU ... (FF 2005 5811) RS ..., RU ... (FF 2005 5811)

5863

Legge sugli investimenti collettivi

9. Legge del 10 ottobre 199752 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. b e c (nuove) 2

Sono intermediari finanziari:

52 53

b.

le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote e offrano o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale;

c.

le società di investimento a capitale variabile, le società di investimento a capitale fisso, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gerenti patrimoniali ai sensi della legge del ... 53, sugli investimenti collettivi, sempreché offrano o distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale;

RS 955.0 RS ...; RU ... (FF 2005 5811)

5864