04.083 Messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico del 3 dicembre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico.

Nel frattempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2004

Mo. 03.3059

3 dicembre 2004

Mercato dell'elettricità. Approvvigionamento sicuro (S 16.6.03, Schweiger; N 18.3.04)

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-2391

1447

Compendio Con la proposta di approvare i due disegni si istituisce la certezza del diritto necessaria per gli investimenti e di conseguenza per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore dell'elettricità.

Dopo il rifiuto della legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE, FF 1999 6311 segg.), il 22 settembre 2002 in votazione popolare, le condizioni quadro per l'approvvigionamento energetico in Svizzera sono cambiate: in primo luogo il Tribunale federale, con la decisione del 17 giugno 2003 (DTF 129 II 497), ha riconosciuto il diritto di accesso alla rete da parte di terzi in base alla legge sui cartelli.

Dopo il no alla LMEE non esiste quindi una regolamentazione legale specifica che impedisca di applicare la legge sui cartelli al mercato dell'elettricità. In secondo luogo aumenta l'importanza del commercio transfrontaliero di energia elettrica. Il blackout in Italia del settembre 2003 ha mostrato che occorre riesaminare in quest'ottica l'attuale ordinamento del mercato ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento. In terzo luogo l'istituzione di un mercato interno dell'energia elettrica nell'UE si è concretizzata e ha subito un'accelerazione. Entro la fine del 2007 tutti i consumatori finali nell'UE potranno scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica. La Svizzera in quanto snodo europeo dell'energia elettrica non può precludersi totalmente questo sviluppo.

Dopo il rifiuto della LMEE, il DATEC ha incaricato una commissione di esperti politicamente eterogenea di definire i criteri per una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica. In base a questi criteri è stato elaborato il disegno di legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LApEl). Il mercato dovrà essere aperto gradatamente. Nella prima fase di apertura parziale del mercato della durata di cinque anni si potranno acquisire esperienze. A differenza del progetto posto in consultazione, che prevedeva un valore soglia a 100 MWh di consumo annuo, nel presente disegno, durante la fase di apertura parziale del mercato, l'accesso alla rete è previsto per tutti i consumatori finali che non sono economie domestiche.

Dopo cinque anni, anche le economie domestiche potranno scegliere di cambiare il fornitore se lo vorranno. Nell'ambito del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato
potranno tuttavia continuare a rifornirsi di corrente elettrica dall'attuale impresa di approvvigionamento. Diversamente che per la LMEE, il passaggio all'apertura totale del mercato non avrà luogo automaticamente, ma mediante decreto dell'Assemblea federale sottoposto a referendum facoltativo.

Oltre alla LApEl, il Consiglio federale propone (contemporaneamente) mediante modifica della legge sugli impianti elettrici una regolamentazione anticipata e transitoria del commercio transfrontaliero di energia elettrica fino all'entrata in vigore della LApEl. Questa procedura consente di aprire gradatamente il mercato.

Il disciplinamento del commercio transfrontaliero di energia elettrica è prioritario visti gli sviluppi nell'UE (entrata in vigore del regolamento UE 1228/2003 il 1° luglio 2004).

1448

Il 30 giugno 2004, il Consiglio federale ha posto in consultazione i due progetti fino al 30 settembre 2004. In base ai pareri pervenuti i due progetti sono stati ridotti ai principi essenziali.

1449

Indice Compendio

1448

1 Linee direttrici del progetto 1452 1.1 Situazione iniziale 1452 1.1.1 Organizzazione e struttura del mercato svizzero dell'elettricità 1452 1.1.2 Ragioni del nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento elettrico 1453 1.2 Il nuovo disciplinamento proposto 1454 1.2.1 Obiettivi e principi 1454 1.2.2 Servizio universale e sicurezza dell'approvvigionamento 1455 1.2.3 Ordinamento del mercato 1457 1.2.4 Aspetti istituzionali 1458 1.2.5 Energie rinnovabili ed efficienza energetica 1459 1.2.6 Disciplinamento anticipato del commercio transfrontaliero di corrente elettrica 1462 1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1463 1.3.1 Alternative esaminate 1463 1.3.2 Esperienze in altri Paesi e conseguenze per la Svizzera 1465 1.3.3 Risultati della procedura di consultazione ed elaborazione del disegno 1465 1.4 Attuazione 1467 1.4.1 Cooperazione con le organizzazioni interessate (principio di sussidiarietà) 1467 1.4.2 Cooperazione internazionale 1467 1.4.3 Regolamentazione a livello di ordinanza 1467 1.5 Trattazione del disegno in Parlamento 1468 1.5.1 Trattazione scaglionata nel tempo 1468 1.5.2 Disbrigo di interventi parlamentari 1469 1.5.3 Parere della sottocommissione della CAPTE del Consiglio nazionale 1470 2 Spiegazione dei singoli articoli 2.1 Modifica della legge sugli impianti elettrici 2.1.1 Articoli 18a­18l 2.2 Legge sull'approvvigionamento elettrico 2.2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali 2.2.2 Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento 2.2.2.1 Sezione 1: Garanzia del servizio universale 2.2.2.2 Sezione 2: Garanzia dell'approvvigionamento 2.2.3 Capitolo 3: Utilizzazione della rete 2.2.3.1 Sezione 1: Disgiunzione, calcolo dei costi e informazione 2.2.3.2 Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete 2.2.3.3 Sezione 3: Rete di trasmissione svizzera 2.2.4 Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica 2.2.5 Capitolo 5: Convenzioni internazionali 1450

1471 1471 1471 1479 1479 1481 1481 1484 1486 1486 1488 1495 1497 1499

2.2.6 Capitolo 6: Obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, compiti di sorveglianza 2.2.7 Capitolo 7: Disposizioni penali 2.2.8 Capitolo 8: Disposizioni finali 2.2.9 Allegato concernente la modifica del diritto vigente

1499 1501 1501 1503

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.2 Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni 3.3 Ripercussioni economiche 3.3.1 Ripercussioni sui singoli gruppi della società 3.3.2 Ripercussioni sull'economia nazionale 3.4 Altre ripercussioni

1508 1508 1508 1508 1508 1510 1511

4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario

1511

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Rapporto con altre leggi federali 5.2.1 Legge sui cartelli 5.2.2 Legge sulla sorveglianza dei prezzi 5.2.3 Legge sull'approvvigionamento economico del Paese 5.2.4 Legge sull'energia 5.2.5 Codice delle obbligazioni 5.3 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera 5.4 Rapporto con il diritto cantonale 5.5 Rapporto con il diritto europeo 5.5.1 Prescrizioni rilevanti nell'UE 5.5.2 Compatibilità della legislazione svizzera con il diritto UE 5.6 Forma dell'atto 5.7 Freno alle spese 5.8 Delega di competenze legislative

1511 1511 1512 1512 1513 1513 1514 1514 1514 1515 1516 1516 1517 1518 1518 1518

Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Disegno)

1519

Legge sull'approvvigionamento elettrico (Disegno)

1525

1451

Messaggio 1

Linee direttrici del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Organizzazione e struttura del mercato svizzero dell'elettricità

In Svizzera il mercato dell'elettricità si occupa dell'approvvigionamento di energia.

La Confederazione e i Cantoni fissano condizioni quadro statali in modo che il mercato dell'elettricità possa adempiere questo compito d'interesse generale.

Nel confronto internazionale, il mercato svizzero dell'elettricità è estremamente frammentato. L'approvvigionamento è garantito da circa 900 imprese di approvvigionamento elettrico, che comprendono sette grandi aziende regionali e circa 80 produttori. Molte aziende comunali sono integrate nell'amministrazione comunale e svolgono anche altri compiti, ad esempio nei settori dell'approvvigionamento di acqua e gas. In alcuni Cantoni e Città una sola azienda integrata verticalmente è competente per tutta la catena di approvvigionamento, mentre in altri Cantoni quest'ultimo è garantito da diverse imprese. La figura 1 fornisce una visione schematica. L'ente pubblico partecipa per oltre l'80 per cento al capitale sociale delle imprese di approvvigionamento elettrico, che raggiunge circa 5,6 miliardi di franchi.

Le società private (comprese quelle estere) vi partecipano con appena il 20 per cento.

Figura 1 Struttura attuale dell'approvvigionamento di elettricità in Svizzera Esercizio sistema Generazione Trasmissione Com. ingrosso Distribuzione Commercializzazione

Consum. finali Grandi aziende regionali (7)

Aziende Comuni/Città (~20)

Impianti comuni (~80)

Società di coordinamento (ETRANS)

Aziende cantonali (~10) Distr. sovraregionali (~20)

Interconnessione con l'estero

Il commercio internazionale di corrente elettrica svolge un ruolo importante per la Svizzera dal profilo economico e da quello tecnico dell'approvvigionamento. Dal 2001 al 2003, il saldo del commercio estero di corrente è salito a oltre un miliardo di franchi con un'eccedenza di esportazioni di ca. 5­10 TWh. Nel 2003, il consumo finale in Svizzera del valore di 8,3 miliardi di franchi è risultato di circa 55 TWh, suddiviso nella misura di un terzo ciascuno tra le economie domestiche, l'industria e 1452

il settore dei servizi. La quota di elettricità sul totale del fabbisogno energetico è risultata nel 2003 di quasi il 23 per cento.

1.1.2

Ragioni del nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento elettrico

La nostra valutazione della situazione dopo il rifiuto della legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) ha evidenziato che la situazione giuridica nel settore dell'approvvigionamento di corrente elettrica non soddisfa le esigenze per i seguenti motivi e deve essere adeguata: ­

con la decisione del Tribunale federale del 17 giugno 2003 nel caso dell'Azienda Elettrica Friburghese (AEF) contro la Watt/Migros (DTF 129 II 497), l'AEF è stata obbligata a lasciar transitare la corrente elettrica della Watt/Migros contro una retribuzione adeguata. Il Tribunale federale ha quindi approvato l'applicabilità della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (RS 251) nel settore dell'elettricità. In caso di controversie, il diritto di accesso alla rete in base alla legge sui cartelli deve essere ottenuto nel singolo caso per via giudiziaria. Non manca quindi solo una regolamentazione generale concernente l'accesso alla rete ma rimangono aperte anche altre importanti esigenze dei consumatori, come la sicurezza dell'approvvigionamento.

Nella decisione citata, il Tribunale federale non si è peraltro pronunciato sulla questione se i Cantoni possono escludere l'applicabilità della legge sui cartelli mediante monopoli giuridici cantonali. Non è quindi chiaro se queste regolamentazioni sono compatibili con la Costituzione federale. Per i partecipanti al mercato, la certezza del diritto è in ogni caso considerevolmente pregiudicata, con un impatto negativo sul clima degli investimenti e di conseguenza sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Questa evoluzione non è auspicabile dal profilo politico;

­

le cause principali del blackout in Italia del 28 settembre 2003 sono state da un lato il conflitto irrisolto tra gli interessi commerciali delle società interessate e le caratteristiche tecniche dell'attuale sistema elettrico transnazionale.

Questo, ma anche altri blackout, dimostrano che in Svizzera occorre istituire un disciplinamento legale globale del mercato dell'elettricità. Le norme e le condizioni quadro legali non corrispondono più alla realtà tecnica ed economica. Manca in particolare una forte autorità di regolazione che sorvegli il commercio transfrontaliero. L'importanza del commercio internazionale di corrente elettrica è fortemente aumentata negli ultimi decenni: rispetto al 1993 le importazioni ed esportazioni fisiche sono aumentate dal 30 al 50 per cento. Dal 1990 al 1993 l'esportazione è risultata ancora tra 22 e 28 TWh, pari a circa il 45 per cento del consumo annuo della Svizzera. Dal 2000 al 2003 sono stati esportati tra 31 e 35 TWh l'anno, ciò che corrisponde a circa il 55 per cento del consumo nazionale. Questa tendenza si spiega con la maggiore concorrenza nell'UE e con i diversi costi di produzione. La pressione economica comporta attualmente grandi transiti fisici di corrente attraverso la Svizzera verso l'Italia;

­

nell'UE si applicano dal 1° luglio 2004 nuove prescrizioni che riguardano anche la Svizzera in quanto piattaforma europea della corrente elettrica. Si tratta da un lato della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del 1453

Consiglio del 26 giugno 20031 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE). Questa direttiva migliora le condizioni quadro per il mercato interno UE dell'energia elettrica e realizza nel frattempo il programma di liberalizzazione. D'altro lato, la simultanea adozione del regolamento CE n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni d'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica dovrebbe fornire una normativa unitaria per lo scambio di energia elettrica tra singoli Stati membri; ­

da più di dieci anni la Svizzera è interessata da una diffusa debolezza della crescita economica e presenta il tasso di crescita più basso tra i Paesi membri dell'OCSE. L'elevato livello dei prezzi in Svizzera va tra l'altro attribuito a una concorrenza relativamente bassa sul mercato interno. Nel settembre del 2003, abbiamo approvato un pacchetto di misure politiche di crescita economia per il periodo di legislatura 2003­2007. Con la revisione della legge sui cartelli, entrata in vigore il 1° aprile 2004, è stato preso un primo provvedimento in questo senso. Per superare questa fase di crescita debole sono necessari altri provvedimenti, come l'apertura regolamentata del mercato dell'elettricità.

1.2

Il nuovo disciplinamento proposto

1.2.1

Obiettivi e principi

Lo scopo della LApEl è di garantire il servizio universale e la sicurezza dell'approvvigionamento anche in un mercato liberalizzato, con la certezza del diritto per gli investimenti. La legislazione deve essere adeguata agli sviluppi economici e tecnici.

La piattaforma della corrente elettrica costituita dalla Svizzera, l'accesso al mercato interno UE dell'energia elettrica e la cooperazione internazionale nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento devono essere garantiti a lungo termine. La posizione del mercato svizzero dell'elettricità deve essere rafforzata dal profilo tecnico ed economico.

Fatta salva la premessa della sicurezza dell'approvvigionamento, deve essere stimolata una maggiore concorrenza. I prezzi dell'elettricità devono essere trasparenti e comparabili. Per garantire un approvvigionamento di elettricità sicuro e concorrenziale, il libero accesso alle informazioni costituisce una condizione centrale. La trasparenza promuove la comprensione e la fiducia nel mercato a tutti i livelli di creazione di valore aggiunto e impedisce l'abuso. Le informazioni concernenti in particolare le capacità e i prezzi nel settore della rete in quanto monopolio naturale devono essere trasparenti e rese accessibili tempestivamente a tutti gli attori interessati.

Anche con il nuovo disciplinamento proposto, l'approvvigionamento di corrente elettrica deve continuare a essere basato sul principio della sussidiarietà. Ne consegue che devono essere disciplinati prioritariamente i compiti che non possono essere assunti autonomamente dal mercato dell'elettricità nell'interesse generale. Prima di 1

GU L 176 del 15.7.2003, p. 37.

1454

emanare nuove disposizioni occorre esaminare le convenzioni esistenti ed elaborare soluzioni pratiche in collaborazione con le organizzazioni interessate.

1.2.2

Servizio universale e sicurezza dell'approvvigionamento

Nell'ambito dell'infrastruttura di approvvigionamento si parla in generale di «servizio pubblico». Questa nozione non è definita in modo unitario. In questo disegno sono disciplinate le nozioni di servizio universale e di sicurezza dell'approvvigionamento del mercato dell'elettricità.

Per servizio universale si intende in particolare il diritto di allacciamento di consumatori finali alla rete elettrica a prezzi adeguati. Devono essere garantiti gli allacciamenti all'interno di un insediamento.

I costi delle tratte di rete con una bassa densità di clientela sono relativamente alti.

Ci si chiede quindi quanto deve essere grande il territorio di approvvigionamento nel quale deve valere la solidarietà tariffale. Ogni adeguamento dei prezzi rappresenta una parziale sovvenzione trasversale che diminuisce gli incentivi fondati sul principio di causalità. In questo senso i contributi per i costi di rete e per l'allacciamento alla rete devono essere addebitati individualmente a chi ne è la causa, per quanto ragionevole e nella misura in cui sia politicamente auspicabile e possibile.

L'attuazione concreta deve essere disciplinata come sinora a livello cantonale, comunale o di azienda di approvvigionamento.

Per la compensazione regionale sono molto importanti i seguenti criteri: ­

i Cantoni devono disciplinare l'attribuzione dei comprensori ai gestori di rete. Possono emanare mandati di prestazioni;

­

i Cantoni devono poter emanare disposizioni sulle condizioni dell'allacciamento fuori degli insediamenti, nonché sui contribuiti per i costi di rete e per l'allacciamento alla rete. I Cantoni possono obbligare le imprese di approvvigionamento elettrico a fornire un allacciamento ai clienti fuori degli insediamenti;

­

ai sensi della solidarietà tariffale, deve essere applicata la stessa tariffa ai clienti analoghi di un gestore di rete;

­

in caso di grandi differenze tariffali dei corrispettivi medi cantonali per l'uso della rete deve essere possibile introdurre un'adeguata solidarietà tariffale tra i Cantoni.

La sicurezza dell'approvvigionamento è garantita quando chiunque dispone della quantità di energia elettrica desiderata della necessaria qualità su tutta la rete di corrente a prezzi adeguati.

Le responsabilità per tutti i processi parziali nella catena di produzione devono essere regolate e devono essere disponibili incentivi per un esercizio sicuro ed efficiente. È opportuno considerare l'aspetto della sicurezza dell'approvvigionamento nel corso di tutta la catena produttiva. La tabella 1 mostra i compiti rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento, suddivisi in tre gruppi.

1455

Tabella 1 Compiti rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento nel corso della catena di creazione di valore aggiunto Rete

Esercizio del sistema

­ Costruzione (intercon- ­ Gestione del bilancio e delle nessione ed eliminaziodifficoltà ne degli ostacoli) ­ Messa a disposizione di capacità ­ Manutenzione di riserva a breve termine ­ Tenuta della tensione ­ Compensazione delle perdite di efficacia

Energia

Gestione del portafoglio e dei rischi per ­ produzione ­ commercio all'ingrosso ­ distribuzione

La rete in quanto monopolio naturale non è soggetta a una concorrenza diretta. La costruzione e la manutenzione sono basate su norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute. Dal momento che la sicurezza di tutta la rete dipende dalla sicurezza delle sue singole tratte, il settore dell'elettricità è obbligato per legge a concordare esigenze minime tecniche e aziendali per la gestione della rete.

Ai gestori di rete sono indennizzate le spese per la costruzione e la manutenzione di una rete sicura ed efficiente. I costi computabili che essi possono far valere presso i loro clienti sono stabiliti per legge e sottostanno alla vigilanza del regolatore. In questo modo si garantiscono sia un esercizio sicuro della rete sia la protezione dei consumatori.

L'interconnessione su vasta scala con impianti ad altissima tensione garantisce una maggiore sicurezza a tutti i gestori di rete, dal momento che le capacità di riserva sono utilizzate in comune. La condizione indispensabile al riguardo è un esercizio del sistema coordinato a livello internazionale. I sette gestori svizzeri della rete di trasmissione hanno sinora attuato a livello nazionale le regole della Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE) in quanto direttiva del settore e hanno fondato la filiale ETRANS quale organo di coordinamento. D'ora in poi un gestore della rete di trasmissione indipendente dagli altri attori sarà responsabile dell'esercizio del sistema sulla base di un mandato legale. Si prevede che già a partire dall'inizio del 2005 assumerà l'esercizio del sistema della Svizzera sotto il nome di Swissgrid. In questo modo si semplificano le vie di comunicazione e si evitano i conflitti di interesse tra il commercio e l'esercizio.

Il gestore della rete di trasmissione garantisce che siano disponibili sufficienti capacità di riserve a breve termine e le reti non siano eccessivamente sollecitate. Il coordinamento dei comprensori, la competenza delle manovre, la gestione delle congestioni e un chiaro interlocutore nei confronti dei partner stranieri costituiscono i miglioramenti della sicurezza dell'approvvigionamento realizzabili con questo progetto. Il gestore della rete di trasmissione riceve nuovi compiti per legge ed è indennizzato per le prestazioni di servizio relative al
sistema che fornisce.

Per la messa a disposizione dell'energia necessaria si distingue tra gestione delle riserve e fornitura a breve, medio e lungo termine. Per motivi pratici, la gestione delle riserve a breve termine spetta al gestore della rete di trasmissione. I costi della potenza tenuta a disposizione a breve termine sono assunti solidalmente da tutti i 1456

consumatori finali con il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Le riserve a medio termine sono di competenza di ogni unità di misurazione e di fatturazione, i cosiddetti gruppi di bilancio. Ogni gruppo di bilancio garantisce l'energia necessaria mediante contratti di fornitura e ne è responsabile. I gruppi di bilancio sono in tal modo stimolati a gestire il loro portafoglio tenendo conto dei rischi. A lungo termine sono importanti fattori come la disponibilità di vettori energetici fossili e lo sviluppo tecnologico. Nell'ambito dei lavori svolti in prospettiva dall'UFE si analizzano le condizioni quadro in materia di politica energetica concernenti il mercato dell'elettricità, per esempio riguardo allo sviluppo della domanda di corrente, l'esercizio delle centrali nucleari o l'impiego di energie rinnovabili.

1.2.3

Ordinamento del mercato

Per tener conto delle esigenze dei diversi attori sul mercato dell'elettricità, proponiamo di procedere a un adeguamento graduale per la nuova impostazione dell'ordinamento di mercato: in una prima fase viene disciplinato il commercio transfrontaliero di corrente elettrica, anticipatamente e per un periodo limitato fino all'entrata in vigore della LApEl mediante la modifica della LIE. In un secondo tempo viene disciplinato l'accesso al mercato delle imprese di approvvigionamento di energia elettrica e dei consumatori finali che non sono economie domestiche. Un accesso alla rete equo e non discriminatorio e la separazione tra l'accesso alla rete e la fornitura di energia consentono di raggiungere un grado elevato di trasparenza che migliora l'efficienza.

In una terza fase l'accesso alla rete sarà esteso a tutti i consumatori finali con un decreto dell'Assemblea federale. La figura 2 mostra l'adeguamento graduale dell'ordinamento del mercato nel corso del tempo.

Figura 2 Adeguamento graduale dell'ordinamento del mercato Periodo limitato Disciplinamento del commercio tranfrontaliero di corrente elettrica

LIE

Utilizzo regolato della rete / Apertura parz.mercato

Decreto dell'Assemblea federale sottoposto a referendum facoltativo

LApEl Imprese approvvigionamento/ tutte le non economie domestiche

Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato

1a tappa

Le economie domestiche possono scegliere se essere libere o vincolate

ca. 2007

ca. 2012

2a tappa

3a tappa

1457

Subito dopo l'entrata in vigore della LApEl si sperimenta l'apertura parziale del mercato. Hanno la libera scelta del fornitore tutte le imprese di approvvigionamento e tutti i consumatori finali che non sono economie domestiche. Circa 380'000 consumatori finali hanno quindi la libera scelta, ciò che corrisponde a circa il 65 per cento del consumo globale (ca. 36 TWh l'anno)2.

Le economie domestiche sono approvvigionate come sinora dall'impresa di approvvigionamento locale. Approfittano della libera scelta della loro impresa di approvvigionamento.

La fornitura di energia elettrica e l'utilizzazione della rete sono fatturate separatamente per tutti i consumatori finali. Le tariffe energetiche per le economie domestiche devono essere mantenute stabili per almeno un anno e devono essere pubblicate in modo trasparente. Le imprese di approvvigionamento con consumatori finali che sono economie domestiche tengono una contabilità per unità finali di imputazione.

Nella tappa successiva, vale a dire cinque anni dopo l'entrata in vigore della LApEl, mediante decreto dell'Assemblea federale sottoposto a referendum, per le economie domestiche viene introdotto il «modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato». Ciò significa che: ­

le economie domestiche possono scegliere periodicamente se intendono partecipare al mercato o farsi approvvigionare dalla locale impresa di distribuzione finale di energia elettrica. Per quest'ultima sussiste l'obbligo di approvvigionamento delle economie domestiche allacciate alla loro rete che hanno deciso di non cambiare fornitore;

­

tutti gli altri consumatori finali possono continuare a scegliere liberamente i loro fornitori.

Se dopo cinque anni, in base alle esperienze fatte, l'Assemblea federale rinuncia a introdurre il modello opzionale, rimane applicabile l'accesso alla rete regolato per le imprese d'approvvigionamento e i consumatori finali che non sono economie domestiche. Questa situazione vale anche nel caso in cui venga lanciato con successo il referendum contro l'introduzione del modello opzionale.

1.2.4

Aspetti istituzionali

L'obiettivo dell'esercizio sicuro della rete e della garanzia di un accesso non discriminatorio alla rete di trasmissione può essere raggiunto staccando dal profilo contabile, organizzativo e giuridico il gestore della rete di trasmissione dai proprietari della rete. Deve essere fondata una società indipendente di diritto privato, responsabile dell'esercizio della rete di trasmissione. La disposizione prevista per separare l'esercizio della rete di trasmissione è compatibile sia con la libertà economica sia con la garanzia della proprietà.

2

Con la legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) nei primi tre anni 114 consumatori finali (12 % del consumo globale) e nei successivi tre anni 249 (16 % del consumo globale) avrebbero potuto scegliere liberamente il loro fornitore. Se si calcola il grado di apertura del mercato analogamente alla LMEE, con la libera scelta del fornitore da parte delle imprese di approvvigionamento già nella seconda fase il mercato è completamente aperto, vale a dire al 100 per cento (LMEE prima fase: 30 %, seconda fase: 50 %).

1458

Il compito centrale del gestore della rete di trasmissione è l'esercizio di tutta la rete di trasmissione svizzera. I compiti e le competenze sovrane sono sancite legalmente con la LApEl. Il gestore svizzero della rete di trasmissione è l'organo di contatto ufficiale della Svizzera per i partner esteri. Rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali dei gestori della rete di trasmissione. Fissa in particolare le procedure di attribuzione delle capacità transfrontaliere di trasmissione in coordinazione con i gestori di sistema esteri ed è responsabile della loro attuazione operativa.

Le reti di distribuzione sono disgiunte dal profilo contabile e del calcolo dei costi.

In Svizzera la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) come autorità di regolazione garantirà sia l'indipendenza della rete di trasmissione sia l'osservanza delle disposizioni legali. La ElCom coordina le sue attività con le autorità di regolazione e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali competenti. La figura 3 mostra i settori d'influenza del gestore della rete di trasmissione e del regolatore (ElCom).

Figura 3 Struttura dell'approvvigionamento energetico con le nuove istituzioni Regolatore Esercizio Generazione Trasmissione Com. ingrosso Distribuzione Commercializzazione Vendita

Consum. finali

1.2.5

Regolatore (ElCom)

Separati nel calcolo dei costi

Grandi aziende regionali Centrali nazionali

Azienda Comuni/Città Comune/Città Aziende

Centrali Impianti partner comuni

Gestore rete trasmissione

Centrali Aziende cantonali cantonali Distributori sovraregionali Distributori sovraregionali

Interconnessione con l'estero Interconnessione estero

Energie rinnovabili ed efficienza energetica

Lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica diventano sempre più importanti. Considerando in particolare che le risorse fossili sono limitate, vista la problematica del CO2 e la forte dipendenza dall'estero è inevitabile passare a lungo termine a nuovi sistemi energetici. Per evitare un cambiamento radicale tra alcuni decenni, già oggi si è iniziato a introdurre nuove tecnologie sul mercato, in particolare per generare corrente elettrica a partire da energie rinnovabili.

1459

La liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica nell'UE ha istituito nuove strutture di mercato che hanno ripercussioni sia positive sia negative sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica. L'incertezza relativa alla redditività dell'investimento in grandi impianti centrali di generazione di corrente elettrica può ad esempio aumentare l'interesse nei confronti delle piccole centrali discoste. Il maggiore orientamento alla clientela ha evidenziato che le necessità in materia di energia, come l'illuminazione, la climatizzazione, la forza motrice eccetera possono essere coperti in modo più efficiente di quanto sia avvenuto finora. D'altro canto, i prezzi dell'elettricità in ribasso o fluttuanti a causa dell'apertura del mercato possono ostacolare i provvedimenti in materia di efficienza energetica.

Valutazione degli strumenti di promovimento delle energie rinnovabili Come mostra l'esempio della Germania, una rimunerazione per l'immissione di elettricità a partire da energie rinnovabili comporta rapidi investimenti e garantisce una certa sicurezza della pianificazione. È molto difficile determinare la rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare se con un adeguamento graduale si intende anche stimolare a ridurre i costi di generazione. Dal momento che aumentando l'immissione aumentano sia il bisogno di finanziamento sia le esigenze relative alle riserve (in caso di immissione variabile) e all'esercizio della rete, questo sistema di promovimento può provocare inaspettati incrementi dei costi. In diversi Paesi viene quindi fissato un limite massimo per l'importo complessivo di promovimento.

Contrariamente agli strumenti di promovimento basati sui prezzi, gli strumenti di promovimento basati sulla quantità come quello delle quote hanno l'obiettivo di garantire ai settori energetici rinnovabili una determinata quota di mercato. Il modello delle quote con il commercio di certificati è considerato efficiente dal profilo economico perché in questo modo si applicano prioritariamente le tecnologie più convenienti. Il fornitore di corrente elettrica decide in che modo intende riempire le quote. Può acquistare elettricità a partire da energie rinnovabili sul mercato dei certificati da produttori indipendenti o può produrla autonomamente. In questo modo nasce una concorrenza
tra i diversi produttori di corrente elettrica che porta a una maggiore efficienza nell'ambito della generazione di elettricità. Senza provvedimenti supplementari, come quote differenziate in base alle tecniche o contributi di investimento, questa soluzione può anche rivelarsi svantaggiosa per i sistemi di generazione inizialmente cari ma con buone prospettive a lungo termine. Quote adeguate sono la condizione fondamentale per raggiungere gli obiettivi di promovimento.

Anche la procedura del concorso si basa sul principio della concorrenza. I potenziali gestori degli impianti sono invitati dall'impresa di approvvigionamento a presentare i progetti. Al gestore dell'impianto selezionato vengono garantiti per un determinato periodo l'acquisto e l'indennizzo della produzione. Con una differenziazione in base alle tecnologie si può assicurare che i concorsi non siano dominati da alcuni vettori energetici. Un vantaggio della procedura del concorso è la flessibilità. La quota stabilita, la composizione dei diversi vettori energetici e la durata dei contratti possono variare da un concorso all'altro. L'offerente rimane tuttavia incerto riguardo al suo successo in un concorso e potrebbe rimanere escluso per diversi anni dal promovimento del suo impianto di produzione. Nella prassi è risultato che gli offerenti vincitori non hanno sempre saputo adempiere la capacità garantita loro contrattualmente, dal momento che non sono stati in grado di fornire le necessarie autorizzazioni per la costruzione di un impianto.

1460

Dal momento che nessuno strumento di promovimento può adempiere completamente tutte le condizioni, la scelta dipende dall'aspetto che si considera prioritario.

Può essere opportuno abbinare diverse politiche. In Svezia ad esempio il passaggio dalla remunerazione per l'immissione di elettricità a una quota di fornitura obbligatoria è facilitato da una remunerazione minima limitata nel tempo che garantisce la sicurezza degli investimenti.

Situazione nell'UE Per aumentare la generazione di corrente elettrica a partire da energie rinnovabili e per incrementare l'efficienza energetica, negli ultimi anni nell'UE sono state emanate o proposte diverse direttive. Nei Paesi membri dell'UE sono stati attuati programmi di promovimento individuale in diverse forme e combinazioni. In Germania si è ad esempio scelta e sviluppata la rimunerazione per l'immissione di elettricità. I Paesi Bassi hanno dapprima optato per accordi volontari con il mercato dell'energia elettrica e successivamente hanno introdotto una quota di fornitura volontaria con il commercio di certificati. In Gran Bretagna si è scelta dapprima la procedura del concorso, che è ora stata sostituita da una quota di fornitura obbligatoria. Per gli impianti inferiori a 12 MW, la Francia applica la rimunerazione per l'immissione di elettricità, per gli impianti più grandi la procedura del concorso. A dipendenza del raggiungimento degli obiettivi, successivamente potrà essere introdotta una soluzione basata sulle quote.

Situazione in Svizzera Il promovimento delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica è disciplinato nella legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0). Gli strumenti di promovimento contenuti in questa legge vengono rafforzati nell'ambito della LApEl. Il nostro Consiglio può tuttavia introdurre una regolamentazione delle quote o una rimunerazione per l'immissione di nuove energie rinnovabili solo se gli obiettivi prefissati non possono essere raggiunti mediante provvedimenti volontari del mercato dell'elettricità. Al riguardo tiene conto dell'evoluzione dei prezzi e della tecnologia nonché delle esperienze nella politica di promovimento dell'UE. Rimane aperta la possibilità di combinare le quote e la rimunerazione dell'immissione di elettricità per promuovere le energie rinnovabili.

Il settore della corrente elettrica
può ad esempio lanciare una procedura di concorso per i nuovi impianti di generazione di corrente elettrica per il tramite di un'agenzia che dovrà essere fondata. Per aumentare l'efficienza energetica possono essere promossi i contratti di risparmio energetico, le analisi in materia di consulenza e di consumo energetico. I gestori della rete di distribuzione e le imprese di approvvigionamento di energia elettrica, grazie alla loro vicinanza alla clientela, al loro accesso a informazioni su impianti e apparecchi e all'infrastruttura esistente sono idonei per l'esecuzione di questi provvedimenti.

I provvedimenti del mercato dell'elettricità possono raggiungere gli obiettivi, come dimostrano già oggi alcune imprese di approvvigionamento di energia elettrica che partecipano a borse di corrente elettrica ecologica o commerciano certificati per la corrente elettrica a partire dalla forza idrica. Per consentire il commercio di certificati, gli Stati interessati devono istituire un sistema che fornisca informazioni sull'origine, sul momento e sul tipo di generazione. In Europa questi sistemi vengono istituiti su base volontaria. La Svizzera potrà trarre benefici da questo mercato se

1461

si impegnerà a raggiungere obiettivi per aumentare la quota di energie rinnovabili analoghi a quelli previsti dagli Stati dell'UE interessati.

1.2.6

Disciplinamento anticipato del commercio transfrontaliero di corrente elettrica

La necessità di adeguare le convenzioni esistenti sul commercio transfrontaliero di energia elettrica alla situazione reale si è evidenziata in particolare dopo il blackout in Italia del settembre 2003. Quest'ultimo è stato causato principalmente dalla notevole divergenza tra le capacità di trasmissione assegnate per l'utilizzazione commerciale e i flussi fisici effettivi sulle linee di frontiera che collegano la Francia e la Svizzera all'Italia.

Con la modifica della LIE relativa al commercio transfrontaliero si opta per una soluzione compatibile con il regolamento 1228/2003, si garantisce la funzione della Svizzera di snodo della corrente elettrica in Europa, ampliandola nella misura del possibile. In questo modo i redditi derivanti dalla compensazione dei costi di transito e dal commercio in Svizzera rimangono intatti e possono essere utilizzati per ammortizzare gli investimenti effettuati in Svizzera coprendo adeguatamente i rischi.

Contemporaneamente alla trattazione e alla messa in vigore della LIE, l'UE e la Svizzera devono negoziare e concludere una convenzione, il cui scopo è che l'UE riconosca che la base legale vigente in Svizzera è paragonabile alle sue regolamentazioni. Otteniamo la competenza necessaria per concludere una convenzione internazionale con l'entrata in vigore della LIE modificata.

Le disposizioni della LApEl, che con la loro entrata in vigore sostituiscono quelle della LIE, sono in parte formulate in modo meno dettagliato rispetto alle relative disposizioni della LIE, dal momento che per l'attuazione della LApEl saranno emanate disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza. Le disposizioni della LApEl e di modifica della LIE sono perlopiù identiche per quanto concerne il disciplinamento del commercio transfrontaliero di corrente elettrica. Sussiste tuttavia una differenza materiale tra i due disegni per quanto concerne le possibilità di utilizzazione dei proventi della procedura di attribuzione delle capacità di trasmissione transfrontaliere. L'articolo 18f capoverso 5 lettera c del disegno di modifica della LIE prevede che questi proventi possono essere utilizzati per coprire altri costi della rete di trasmissione, in particolare per un indennizzo adeguati ai rischi dei proprietari della rete di trasmissione. Secondo l'articolo 17 capoverso 5 lettera c LApEl,
i proventi della procedura di attribuzione orientata al mercato possono invece essere utilizzati per coprire i costi computabili della rete di trasmissione secondo l'articolo 15. Il motivo di questa diversa utilizzazione dei proventi consiste nel fatto che con le regolamentazioni transitorie fino all'entrata in vigore della LApEl vengono disciplinate solo le modalità del commercio transfrontaliero di corrente elettrica e di conseguenza non vi sono legami con il disciplinamento dell'apertura del mercato della corrente in Svizzera, come ad esempio della traslazione dei costi.

1462

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Alternative esaminate

Invece di istituire la LApEl e di procedere alla modifica della LIE, si potrebbe anche rinunciare a un nuovo disciplinamento. Il mercato svizzero dell'energia elettrica dovrebbe in tal caso basarsi sulle leggi esistenti, in particolare sulla legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart, RS 251) e sulla legge del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr, RS 912.20) vigenti. Tutte le organizzazioni interessate valutano tuttavia negativamente questa soluzione e sono a favore di un disciplinamento globale, specifico del settore. Con l'istituzione della LApEl, i diritti e i doveri dei consumatori di corrente elettrica, dei gestori di rete e delle autorità di sorveglianza riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento sono sanciti chiaramente per legge.

Tabella 2 Valutazione del nuovo disciplinamento Nuovo disciplinamento con modifica LIE e LApEl

Rinuncia alla modifica della LIE e alla LApEl (disciplinamento mediante LCArt e LSPr)

­ Diritto di accesso alla rete sancito per legge ­ Principi per il calcolo del corrispettivo per l'utilizzazione della rete definiti per legge ­ Gestore indipendente della rete di trasmissione con compiti definiti per legge per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ­ Autorità che sorveglia la sicurezza dell'approvvigionamento a livello svizzero ­ Disciplinamento del commercio transfrontaliero di elettricità per controllare meglio i transiti di corrente non auspicati

­ Incertezza del diritto a. Il diritto di accesso alla rete deve essere ottenuto per via giudiziaria nel singolo caso b. Il calcolo del corrispettivo per l'utilizzazione della rete non è chiaro c. La costituzionalità della legislazione cantonale è dubbia ­ Nessun gestore della rete di trasmissione con compiti definiti per legge ­ Nessuna autorità di sorveglianza ­ Mancanza di compatibilità con l'UE (nell'UE si applica l'accesso regolato alla rete, non quello negoziato)

Per quanto concerne l'accesso alla rete, la gamma delle varianti esaminate spazia da un'apertura orizzontale a livello di rete di trasmissione a un'apertura totale del mercato comprendente le economie domestiche, come era previsto nella legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) dopo le fasi transitorie. Le principali differenze di un'apertura parziale del mercato rispetto a un'apertura totale sono riassunte nella tabella 3.

1463

Tabella 3 Valutazione di un'apertura parziale del mercato Apertura parziale del mercato

Apertura totale del mercato

­ I piccoli clienti approfittano della libera scelta del distributore finale ­ Bassi costi di marketing senza commercio all'ingrosso ­ Bassi costi di transazione rispetto ai costi dell'energia elettrica ­ I portafogli clienti più stabili dei fornitori favoriscono l'acquisto di energia elettrica a lungo termine ­ Le spese di regolamentazione seguono la linea di separazione

­ Uguale trattamento di tutti i partecipanti al mercato ­ Compatibilità totale con l'UE

Le varianti di un'apertura parziale del mercato risultano dalla scelta della linea di separazione tra consumatori finali vincolati e liberi. Ogni linea di separazione presenta alcuni svantaggi. La linea di separazione scelta nella LApEl tra economie domestiche e non economie domestiche è idonea perché è già stata applicata nell'UE a partire dal 2004 (cfr. anche n. 1.3.2). La tabella 4 mostra le linee di separazione alternative con i rispettivi gradi di apertura parziale del mercato: Tabella 4 Linee di separazione alternative in caso di aperture parziali del mercato Definizione consumatori finali con accesso alla rete

Numero consumatori finali con accesso alla rete (in % dei 4 mio consumatori finali)

Grado di apertura secondo quantità energia

Non economie domestiche (imprese) senza corrente di trazione Quantità annua acquistata > 100 MWh Consumatori finali con misurazione potenza Potenza con diritto d'acquisto > 55 kW Potenza con diritto d'acquisto > 200 kW Livello tensione > 1 kV

380 000 (9,5 %)

65 %

50 000 (1,25 %) ca. 50 000 (1,25%) 100 000 (2,5 %) 20 000 (0,5 %) 5 000 (0,1 %)

53 % ca. 50 % 55 % 45 % 20 %

La variante proposta dalla commissione di esperti secondo la quale tutti i consumatori finali con un consumo annuo superiore a 100 MWh ottengono l'accesso alla rete è stata integrata nell'avamprogetto posto in consultazione. Per impedire una possibile distorsione della concorrenza tra consumatori finali artigianali e industriali, secondo il presente disegno durante la fase di apertura parziale del mercato ottengono tuttavia l'accesso alla rete tutti i consumatori finali che non sono economie domestiche.

1464

1.3.2

Esperienze in altri Paesi e conseguenze per la Svizzera

L'accesso regolato alla rete per tutti i consumatori finali (a partire dal 2007) e un regolatore specifico del settore sono obbligatori nell'UE con la direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE. Nella fase transitoria diversi Paesi hanno sperimentato le aperture parziali del mercato.

Il limite di separazione scelto nel presente disegno tra economie domestiche e non economie domestiche per l'apertura parziale del mercato corrisponde all'indicazione data per l'apertura minima del mercato interno UE della corrente elettrica entro la metà del 2007.

Il modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato, previsto nel disegno LApEl per la terza fase di apertura del mercato (a partire dal 2012), è stato concepito come il modello applicato tra l'altro nello Stato dell'Oregon (USA), nel quale le economie domestiche non hanno l'accesso alla rete ma possono scegliere tra diverse opzioni obbligatorie.

Le esperienze fatte mostrano che il nuovo ordinamento del mercato dell'energia elettrica deve essere introdotto progressivamente. Si è tenuto conto di questo fatto, introducendo anticipatamente mediante revisione della LIE un regolatore e un gestore del sistema indipendente per la rete di trasmissione, quindi con la LApEl (a partire dal 2007) si faranno le prime esperienze di apertura parziale del mercato e se queste si riveleranno positive sarà possibile un'ulteriore apertura del mercato (a partire dal 2012).

1.3.3

Risultati della procedura di consultazione ed elaborazione del disegno

Nell'elaborazione dei valori di riferimento per gli avamprogetti di questi disegni è stata istituita un'ampia commissione nella quale le associazioni e organizzazioni interessate hanno potuto esprimere il loro parere. L'obiettivo di questa commissione era tra l'altro quello di trovare una soluzione di compromesso che tenesse conto sia del rifiuto della legge sul mercato dell'elettricità sia delle mutate condizioni quadro.

In base a questi valori di riferimento, sono state elaborate la modifica della LIE e la legge federale sull'approvvigionamento elettrico. Il 30 giugno 2004 il Consiglio federale ha autorizzato il DATEC a porre in consultazione fino al 30 settembre 2004 i progetti di revisione della legge sugli impianti elettrici e della legge sull'approvvigionamento elettrico con il rapporto esplicativo presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni e organizzazioni interessate. Sono pervenuti 209 pareri. Per ulteriori spiegazioni si rimanda al rapporto di valutazione (ottenibile presso il DATEC).

La Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK) sostiene l'apertura regolata del mercato della corrente elettrica e propone di emanare una legge quadro. Tutti i Cantoni ritengono necessario emanare una legge quadro per il mercato dell'elettricità e chiedono che l'avamprogetto posto in consultazione venga rielaborato e sintetizzato in misura più o meno ampia. Per quanto concerne le modifiche, i Cantoni fanno riferimento esplicitamente al parere della EnDK proponendo di riprendere tutte le proposte o parte di esse. Ritiene che a condizione che gli interessi della Svizzera siano salvaguardati, il commercio transfrontaliero di corrente elettrica 1465

debba essere disciplinato anticipatamente. L'apertura graduale del mercato, l'introduzione di un forte regolatore e la fondazione di un gestore svizzero della rete di trasmissione sono stati sostenuti. La EnDK rifiuta a maggioranza il referendum facoltativo prima dell'apertura completa del mercato. Alcuni Cantoni sono favorevoli alla possibilità di referendum prima dell'apertura totale (LU, UR, SZ, FR, BL, AI, TI, VD, VS, GE, SO). BE è contro una procedura graduale e sostiene l'introduzione immediata del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato. La competenza delegata ai Cantoni dell'attribuzione della rete è ritenuta lo strumento giusto per garantire il servizio universale. Gli sforzi per rafforzare la produzione di corrente elettrica a partire da energie rinnovabili mediante provvedimenti volontari sono di principio sostenuti. Per quanto concerne i provvedimenti sussidiari della Confederazione, si preferiscono gli strumenti dell'economia di mercato.

La maggior parte dei partiti ha sostenuto il disciplinamento anticipato per il commercio transfrontaliero di corrente elettrica. PLR e PLS sono a favore di una trattazione parallela dei progetti. PLR, PLS e UDC chiedono un'apertura rapida e totale.

Il PS chiede di sottoporre a referendum facoltativo già l'apertura parziale del mercato. PES e PS chiedono di introdurre già dall'entrata in vigore della regolamentazione transitoria un disciplinamento legale dell'immissione di elettricità per le energie rinnovabili. PCS, PLR, PLS e UDC rifiutano invece di sancire obiettivi vincolanti per la costituzione di capacità a partire da energie rinnovabili.

Le associazioni economiche auspicano un'apertura del mercato più rapida e più globale. Respingono i provvedimenti per promuovere le energie rinnovabili. Le organizzazioni critiche nei confronti della liberalizzazione che hanno lanciato il referendum contro la LMEE respingono un'apertura del mercato superiore a quella prevista nel progetto posto in consultazione. La prima fase di apertura parziale del mercato è secondo loro accettabile solo se un'ulteriore apertura del mercato è sottoposta a referendum facoltativo.

Tra le organizzazioni che si occupano di politica e tecnica energetica, l'associazione settoriale delle aziende elettriche e diverse associazioni di distributori finali sostengono
la proposta di compromesso. L'associazione delle aziende elettriche chiede un'apertura totale del mercato entro il 2007 con il modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato. Chiede inoltre la trattazione ed entrata in vigore della LIE modificata, la quale è compatibile con le esigenze minime dell'UE, se contemporaneamente viene conclusa una convenzione tra l'UE e la Svizzera. Il disciplinamento di provvedimenti per promuovere le energie rinnovabili è contestato.

Le organizzazioni dei grandi consumatori sostengono l'apertura graduale del mercato, ma respingono il referendum prima della sua totale apertura. Per le organizzazioni di piccoli consumatori è prioritaria la sicurezza dell'approvvigionamento ed esse sono favorevoli al modello opzionale.

Le associazioni ambientali sono favorevoli in particolare all'introduzione della regolamentazione per l'immissione di corrente a partire da energie rinnovabili.

Alcune associazioni ambientali criticano l'amministrazione necessaria per il commercio di certificati nei modelli delle quote.

Riassumendo si può affermare che la compatibilità che viene perseguita in relazione al commercio transfrontaliero di corrente elettrica è incontestata. Per quanto concerne le questioni del grado di apertura del mercato e di promovimento delle energie rinnovabili il progetto posto in consultazione si trova all'incirca a metà della gamma 1466

di richieste e opinioni espresse dai partecipanti alla procedura di consultazione. Il disegno è stato rielaborato soprattutto tenendo conto della densità normativa (cfr.

anche n. 1.4.3).

1.4

Attuazione

1.4.1

Cooperazione con le organizzazioni interessate (principio di sussidiarietà)

Nell'attuazione del presente disegno si applica il principio di sussidiarietà (cfr.

anche n. 1.2.1). I processi, le convenzioni, le conoscenze e le strutture disponibili devono essere utilizzate in modo ottimale. La LApEl disciplina quindi in particolare gli aspetti che non sono regolati autonomamente dal settore. I provvedimenti volontari e immediati del settore per adempiere gli obiettivi previsti sono considerati sia negli atti legislativi sia nell'ambito dell'esecuzione. Il settore dell'elettricità è invitato ad elaborare concezioni e proposte accettate a livello generale e conformi alla legge in particolare per il calcolo dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete.

1.4.2

Cooperazione internazionale

La LApEl e la modifica della LIE prevedono i seguenti provvedimenti di attuazione nell'ambito della cooperazione internazionale: ­

il gestore svizzero della rete di trasmissione stabilisce le capacità di trasmissione internazionali in coordinazione con i gestori della rete di trasmissione dei Paesi limitrofi. La ElCom approva il valore fissato dai gestori della rete di trasmissione, dopo essersi coordinata a livello delle autorità europee di regolazione. Con questa procedura si intende garantire che i valori delle capacità transfrontaliere di trasmissione siano fissati secondo i principi della LApEl e della revisione della LIE, in particolare per quanto concerne la sicurezza e la non discriminazione;

­

al nostro Consiglio verrà data la competenza di concludere accordi internazionali che rientrano nel campo di applicazione di queste leggi. Deve in particolare essere concluso un accordo con l'UE per garantire la partecipazione della Svizzera alla regolamentazione in vigore nell'UE dal 1° luglio 2004 dell'indennizzo dei costi di transito e agli altri provvedimenti di attuazione nel settore del commercio transfrontaliero di energia elettrica.

1.4.3

Regolamentazione a livello di ordinanza

Nel presente disegno la densità normativa è stata ridotta rispetto all'avamprogetto posto in consultazione. Ne consegue che diverse fattispecie sotto forma di disposizioni di esecuzione devono essere disciplinate a livello di ordinanza. Importanti disposizioni di esecuzione che hanno ripercussioni importanti per gli interessati sono emanate a livello di Consiglio federale. Disposizioni di esecuzione meno importanti, soprattutto di tipo tecnico o amministrativo, possono essere delegate dal nostro Consiglio a livello di ufficio federale (art. 28 cpv. 3 LApEl).

1467

Secondo il principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 3 capoverso 2 LApEl, il Consiglio federale e i Cantoni esaminano, prima di emanare disposizioni di esecuzione, i provvedimenti volontari delle organizzazioni interessate e dell'economia, in particolare del mercato dell'energia elettrica. Se possibile e necessario riprendono completamente o in parte i loro accordi (per es. condizioni tecniche di accesso alla rete) nel diritto di esecuzione. Secondo il principio di sussidiarietà, deve quindi essere lasciato al mercato dell'elettricità il margine di manovra necessario per l'adempimento dei suoi compiti.

1.5

Trattazione del disegno in Parlamento

1.5.1

Trattazione scaglionata nel tempo

Il presente messaggio comprende due disegni di legge: la modifica della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE, RS 734.0) per disciplinare il commercio transfrontaliero di energia elettrica e la nuova legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LApEl).

L'urgenza dei due disegni in Parlamento è diversa. Per tutelare gli interessi della Svizzera nei confronti dei partner esteri il commercio transfrontaliero di corrente elettrica deve essere disciplinato più rapidamente visti gli sviluppi nell'UE (entrata in vigore del regolamento 1228/2003 il 1° luglio 2004). Proponiamo quindi di trattare dapprima la modifica della LIE. Le deliberazioni sulla LApEl saranno affrontate successivamente.

I negoziati con l'UE per una convenzione sul commercio transfrontaliero di energia elettrica possono iniziare non appena si stabilisce una data probabile per l'entrata in vigore della LIE modificata.

Questa procedura dovrebbe consentire alla Svizzera di disporre di condizioni quadro giuridiche analoghe a quelle dell'UE con solo un breve ritardo. Il regolamento 1228/2003 è in effetti in vigore già dal 1° luglio 2004. Dal momento che diversi provvedimenti d'esecuzione devono tuttavia essere impostati in modo più concreto dalla Commissione UE, le disposizioni potranno essere attuate solo nel corso del 2005.

La modifica della LIE funge da soluzione transitoria fino all'entrata in vigore della LApEl. Durante questo intervallo di tempo, le relazioni estere saranno garantite dalla proposta di modifica legislativa, un contributo costruttivo della Svizzera al funzionamento del mercato interno europeo. Infatti, secondo il regolamento 1228/2003 è importante che i Paesi terzi che fanno parte della rete europea dell'elettricità si conformino al regolamento medesimo e agli orientamenti adottati per un più efficace funzionamento del mercato interno (v. Preambolo, n. 7 regolamento 1228/2003).

I due disegni di legge sono collegati in modo che la modifica della legge sugli impianti elettrici entri in vigore per prima. Con l'entrata in vigore della LApEl saranno abrogate le disposizioni della modifica della legge sugli impianti elettrici la cui validità è comunque limitata al più tardi a fine 2008.

1468

Se il Parlamento non dovesse accettare questa trattazione scaglionata, sarebbe sufficiente una rapida trattazione ed entrata in vigore della LApEl. In questo caso non si dovrebbero nemmeno abrogare l'articolo 3a e la cifra IIIb LIE nell'allegato alla LApEl. Il contenuto materiale della proposta di modifica della legge sugli impianti elettrici è compreso nella LApEl. Le differenze sono spiegate nel numero 1.2.6.

1.5.2

Disbrigo di interventi parlamentari

In relazione alla modifica della legge sugli impianti elettrici e alla legge sull'approvvigionamento elettrico, dal settembre 2002 sono pendenti i seguenti interventi parlamentari: Tabella 5 Interventi parlamentari riguardanti l'approvvigionamento elettrico Tipo

Numero

Autore/Titolo

Stato a fine novembre 2004

Po.

02.3704

20.06.2003 CN Accolto.

Mo.

02.3768

Gruppo socialista: Futuro dell'approvvigionamento di energia elettrica. Rapporto Gruppo socialista: Trasparenza nel settore dell'energia elettrica

Mo.

03.3059

Iv.Pa.

03.409

Iv.Pa

03.462

Ip.

03.3591

Ip.

03.3592

Mo.

04.3154

CS Schweiger Rolf: Mercato dell'energia elettrica. Sicurezza dell'approvvigionamento CN Speck Christian: Mercato dell'energia elettrica. Sicurezza dell'approvvigionamento CN Dupraz John: Fonti di energia elettrica rinnovabili.

Migliori condizioni quadro Gruppo dei Verdi: Apertura del mercato dell'energia elettrica mediante la legge sui cartelli Gruppo dei Verdi: Blackout del 28 settembre 2003 in Italia CN Teuscher Franziska: Diritto limitato nel tempo di rifiutare il passaggio delle linee elettriche

14.05.2003 Dichiarazione del Consiglio federale: il Consiglio federale chiede di trasformare la mozione in postulato.

16.06.2003 CS Accolta.

18.03.2004 CN Accolta.

21.03.2004 CN È stato dato seguito all'iniziativa.

Inoltrato il 15.12.2003; non ancora trattato dal Consiglio.

19.03.2004 CN La discussione è stata rinviata.

19.03.2004 CN La discussione è stata rinviata.

Data d'inoltro 18.03.2004; non ancora trattata dal Consiglio

Di questi interventi, la mozione Schweiger (03.3059) è stata trasmessa dal Parlamento e può quindi essere tolta di ruolo.

L'8 ottobre 2004 il consigliere nazionale Lustenberger ha inoltrato una mozione «Nuovo modello di promovimento delle energie rinnovabili» (04.3596). In essa siamo esortati a preparare la basi legali per un modello di concorso o di agenzia volto a promuovere le energie rinnovabili.

Riteniamo che la mozione Lustenberger si inserisca bene nei due disegni di modifica della LIE e della LApEl: con la revisione della legge sull'energia (allegato alla LApEl) si stabiliscono obiettivi qualitativi per aumentare la generazione di elettricità 1469

a partire da energie rinnovabili. I costi supplementari dovuti a concorsi volontari basati sul principio della concorrenza sono finanziati con un supplemento sui costi della rete ad alta tensione. I programmi dei concorsi devono essere approvati.

Per tale motivo siamo disposti ad accettare la mozione Lustenberger.

1.5.3

Parere della sottocommissione della CAPTE del Consiglio nazionale

I sette membri della sottocommissione della CAPTE del Consiglio nazionale si sono incontrati complessivamente sette volte per adempiere il loro mandato nell'ambito dell'iniziativa parlamentare Speck dal giugno 2004 all'ottobre 2004. La sottocommissione si è occupata in particolare di temi speciali come i modelli di mercato, la regolamentazione del transito, le questioni inerenti a quest'ultimo e la suddivisione del progetto. Nell'ambito della consultazione ordinaria è stato inoltre allestito un elenco separato di domande e si è preso atto della sua valutazione. La sottocommissione è stata assistita nel suo lavoro da specialisti dell'UFE nei settori della rete e del diritto, in modo che ha sempre potuto sintonizzarlo con gli sviluppi nell'ambito della LApEl. In base a un confronto sinottico tra la legge sul mercato dell'energia elettrica respinta in votazione popolare il 22 settembre 2002 e l'avamprogetto posto in consultazione relativo alla legge sull'approvvigionamento elettrico, la sottocommissione ha elaborato un suo disegno di legge.

Il presente disegno della LApEl tiene conto di molte esigenze della sottocommissione CAPTE. Dal profilo del contenuto il parere della maggioranza dei membri della sottocommissione CAPTE del 26 ottobre 2004 diverge nei seguenti punti dal presente disegno: ­

la sottocommissione è a favore della trattazione contemporanea in Parlamento di tre disegni di messaggio concernenti l'apertura del mercato della corrente elettrica, il commercio transfrontaliero e il promovimento delle energie rinnovabili. Il Parlamento e se del caso i cittadini devono potersi esprimere separatamente sui singoli temi;

­

invece dell'apertura del mercato a tappe prevista nella LApEl, il mercato deve essere aperto totalmente già con l'entrata in vigore della LApEl e il modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato per i consumatori finali deve essere realizzato immediatamente. Di conseguenza non serve il referendum facoltativo tra la prima e la seconda tappa. La proposta della commissione non comporta un'incertezza del diritto per il mercato della corrente elettrica;

­

il valore perseguito per l'aumento della produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili di 5.4 TWh entro il 2030 (che corrisponde all'aumento della quota di energia rinnovabili dall'attuale 67 al 77 %) e la rimunerazione per l'immissione di energia elettrica a copertura dei costi (modello di promovimento germanico) sono respinti. Il modello di promovimento, l'obiettivo perseguito e il termine devono essere chiariti nell'ambito delle deliberazioni sull'iniziativa parlamentare Dupraz. Energie rinnovabili. Migliori condizioni quadro (03.462).

1470

Una minoranza della commissione sostiene il seguente parere: ­

un'eventuale apertura del mercato deve essere vincolata a una regolamentazione dell'immissione a copertura dei costi per l'elettricità a partire da energie rinnovabili. Un disciplinamento dell'apertura del mercato senza provvedimenti efficaci di promovimento dell'elettricità a partire da energie rinnovabili non sarebbe accettato e verrebbe combattuto;

­

un'apertura totale del mercato ­ anche con il modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato ­ già all'entrata in vigore della legge non entra in discussione ed è in contraddizione con la decisione popolare relativa alla LMEE.

2

Spiegazione dei singoli articoli

2.1

Modifica della legge sugli impianti elettrici

2.1.1

Articoli 18a­18l

Art. 18a L'articolo 18a si fonda sulla convinzione che l'attuale struttura della rete di trasmissione svizzera, con numerose aziende regionali giuridicamente indipendenti che gestiscono diverse zone di regolazione svizzere, non risponda alle esigenze poste da un commercio in forte crescita nel contesto europeo e non sia in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento interno.

Gli attuali gestori delle reti di trasmissione sono pertanto tenuti, secondo il capoverso 1, ad affidare l'esercizio dell'intera rete svizzera di trasmissione a una persona giuridica indipendente di diritto privato. Concentrando la gestione in una società si incrementa la trasparenza, dal momento che deve essere contattato un unico interlocutore nell'ambito dell'utilizzazione della rete di trasmissione. La necessità di istituire un gestore unico è oggi praticamente incontestata, come conferma la decisione presa nella primavera del 2004 su base volontaria dai gestori delle reti di trasmissione di gestire dal 2005 le reti attraverso la Swissgrid SA.

Vista l'importanza fondamentale che la rete di trasmissione riveste ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento interno, il capoverso 2 obbliga il gestore ad avere la sua sede in Svizzera e stabilisce che il capitale deve essere per la maggioranza in mano di imprese svizzere. Durante le deliberazioni sulla LMEE il Parlamento aveva posto requisiti minimi analoghi per la Società svizzera dei gestori di reti. Quest'ultima garantisce che la rete di trasmissione svizzera sia gestita da una società indipendente dal profilo giuridico ed economico la cui attività operativa ha luogo in Svizzera.

I capoversi 3 e 4 traducono in pratica la disgiunzione del gestore della rete di trasmissione. Per motivi di gestione, secondo il capoverso 3 è tuttavia ammesso mettere a disposizione energia di regolazione e acquistare e fornire elettricità per garantire un esercizio sicuro della rete. Secondo il capoverso 5, vista l'importanza nazionale del gestore svizzero della rete di trasmissione, ai Cantoni deve essere accordato il diritto di delegare due rappresentanti nel suo consiglio di amministrazione (due per tutti i Cantoni assieme). Tale diritto va sancito negli statuti.

1471

Il capoverso 6 prescrive che la ElCom approvi gli statuti del gestore svizzero della rete di trasmissione e le relative modifiche a tutela in particolare degli interessi nazionali d'approvvigionamento, della garanzia dell'indipendenza e dell'esercizio non discriminatorio della rete.

Art. 18b L'articolo 18b elenca i compiti centrali che l'attuale gestore della rete di trasmissione deve delegare obbligatoriamente al gestore svizzero della rete di trasmissione. I compiti del gestore della rete di trasmissione derivano dalla sua funzione di gestire la rete di trasmissione e garantirne in tutta la Svizzera l'esercizio come se fosse un'unica zona di regolazione. La ElCom decide sulle controversie relative all'adempimento dei compiti da parte del gestore della rete di trasmissione.

Il capoverso 1 lettera a trasferisce la responsabilità per l'esercizio della zona di regolazione (per es. per la pianificazione dell'esercizio) e per la vigilanza sulla rete al gestore della rete di trasmissione.

Nella lettera b si precisa la funzionalità della zona di regolazione, ciò che comprende in particolare la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema. In proposito il gestore della rete di trasmissione ha l'obbligo di acquisire l'energia di regolazione necessaria secondo una procedura trasparente e non discriminatoria. Mette a concorso la capacità di riserva che deve tenere a disposizione e controlla l'adempimento dei contratti. Gli offerenti di energia di regolazione devono qualificarsi in base alle esigenze minime da pubblicare. La ElCom veglia sul mercato dell'energia di regolazione.

I provvedimenti del gestore della rete di trasmissione si basano sulla gestione della rete. Vi rientrano tuttavia anche le modifiche dei programmi di fornitura per motivi tecnici legati alla rete (il gestore della rete di trasmissione ottiene quindi esplicitamente il diritto di emanare istruzioni nei confronti degli utenti della rete). Secondo la lettera c, in caso di minaccia alla sicurezza dell'approvvigionamento il gestore della rete di trasmissione ha l'obbligo legale di attuare i necessari provvedimenti aziendali. La procedura deve essere disciplinata con i partecipanti e deve essere trasparente e non discriminatoria. In questo contesto rientrano anche le procedure per far fronte alle congestioni
menzionate nella lettera d.

La lettera e obbliga il gestore della rete di trasmissione a collaborare con i gestori esteri delle reti di trasmissione e a rappresentare gli interessi della Svizzera nei relativi organismi. Questo vale in particolare per quanto concerne la determinazione della procedura per far fronte alle congestioni e le definizioni delle esigenze minime aziendali e tecniche nei confronti dei gestori della rete.

La lettera f obbliga il gestore della rete di trasmissione ad applicare in Svizzera le esigenze tecniche e aziendali vigenti a livello internazionale e a disciplinarle in modo vincolante per l'esercizio della rete svizzera di trasmissione.

I piani pluriennali per la rete di trasmissione servono a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine e secondo la lettera h devono ora essere allestiti dal gestore della rete di trasmissione. Anche la lettera i serve a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dal momento che obbliga il gestore della rete di trasmissione a informare la ElCom sullo stato della rete di trasmissione mediante un rapporto annuale.

1472

Il capoverso 2 ci conferisce la competenza di delegare altri compiti al gestore della rete di trasmissione.

Art. 18c Nel capoverso 1, i proprietari della rete di trasmissione devono separare giuridicamente il settore della rete di trasmissione dagli altri settori di attività (come per es.

generazione, commercio e distribuzione). Con questa separazione, la responsabilità principale per l'esercizio della rete di trasmissione è trasferita dai proprietari della rete di trasmissione al gestore svizzero della rete di trasmissione. Per motivi di protezione della proprietà si rinuncia ad obbligare gli attuali proprietari delle reti di trasmissione a trasmettere la loro proprietà al gestore della rete di trasmissione e di conseguenza la proprietà e l'esercizio possono essere separati. Per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento è quindi importante definire chiaramente le responsabilità. Il capoverso 2 prevede che i proprietari della rete di trasmissione, per garantire le prestazioni, sono responsabili in particolare della manutenzione e dell'ampliamento della rete di trasmissione e dell'interoperabilità (per es. per lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di valori di misurazione).

Il capoverso 3 persegue l'obiettivo di creare chiare interazioni e responsabilità tra il proprietario e il gestore della rete di trasmissione. I particolari devono essere disciplinati contrattualmente.

Il capoverso 4 prevede che il Consiglio federale possa conferire al gestore della rete di trasmissione il diritto di espropriazione. In questo modo si garantisce che il gestore della rete di trasmissione possa assumere la sua responsabilità per un esercizio sicuro e performante della rete di trasmissione anche se il proprietario della rete e i produttori non adempiono o adempiono in misura insufficiente i loro compiti.

Art 18d Questa disposizione centrale sancisce l'accesso alla rete da parte di terzi per il commercio transfrontaliero di elettricità sulla base del principio dell'accesso alla rete regolato su base contrattuale (Regulated Third Party Access, TPA).

Secondo il capoverso 1, il gestore della rete di trasmissione deve concedere alle persone fisiche e giuridiche il diritto di utilizzazione della rete per il commercio transfrontaliero di elettricità su base contrattuale secondo criteri oggettivi e in
modo non discriminatorio se non sussistono motivi di rifiuto (cfr. cpv. 2). In modo non discriminatorio significa che la posizione di mercato legata all'esercizio della rete di trasmissione non deve essere abusata nei mercati a monte e a valle della generazione e del commercio o dell'approvvigionamento di elettricità. Questo pericolo di abuso viene contrastato con le disposizioni di disgiunzione (cfr. art. 18a e art. 18c). Secondo l'articolo 18a capoverso 4 si intende per esempio impedire che i membri del consiglio di amministrazione e della direzione del gestore della rete di trasmissione acquisiscano un vantaggio di mercato durante il loro mandato derivante dalla conoscenza dell'esercizio della rete di trasmissione rispetto a potenziali concorrenti, nel senso che interferiscono nel settore operativo di imprese che si occupano di generazione di elettricità o del commercio di elettricità. Le prescrizioni relative alla disgiunzione spiegano quindi ampiamente quali circostanze devono sussistere per il gestore della rete di trasmissione affinché venga evitata una discriminazione di terzi per quanto concerne l'accesso alla rete.

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Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo dei motivi di rifiuto dell'accesso alla rete secondo il capoverso 1. Il gestore della rete di trasmissione deve dimostrare la presenza dei motivi di rifiuto con una motivazione scritta entro 10 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda di accesso alla rete.

Secondo la lettera a è considerata motivo di rifiuto la minaccia alla sicurezza della gestione della rete. Per i gestori di rete che secondo l'articolo 18b capoverso 1 lettera a devono garantire una gestione della rete sicura e affidabile, in caso di minaccia non sussiste solo il diritto di negare l'accesso alla rete ma addirittura l'obbligo.

Il secondo motivo di rifiuto è la mancanza di capacità libere, conformemente alla lettera b. A questo proposito si parte dal presupposto che le esigenze in materia di prova devono essere elevate, dal momento che in caso di congestioni devono di principio essere effettuate procedure di mercato secondo l'articolo 18f. Nella rete di trasmissione deve essere possibile interrompere l'esercizio delle capacità per un certo periodo, per esempio per lavori di manutenzione. Questi lavori possono portare a breve termine a una riduzione delle capacità libere. Il capoverso 2 lettera b consente al gestore della rete di trasmissione di negare l'accesso alla rete in particolare in simili situazioni.

Il terzo motivo di rifiuto è contenuto nella lettera c e consiste nella prova della mancanza di reciprocità. Questo significa che gli obblighi della Svizzera derivanti da accordi internazionali non devono andare oltre quelli odierni a causa dell'entrata in vigore del presente articolo.

Tra gli accordi internazionali i cui obblighi devono essere osservati nel commercio transfrontaliero di elettricità si pensa soprattutto al GATT 1994 (RS 0.632.20), all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio, RS 0.632.401) e al Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0). Inoltre parallelamente alla trattazione delle modifiche della LIE deve essere stipulata una convenzione con l'UE che disciplini il settore del commercio transfrontaliero di corrente elettrica.

Art. 18e Il capoverso 1 disciplina i principi per il calcolo del corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Il corrispettivo
deve basarsi sui costi provocati dall'utilizzazione fisica ovvero dall'utilizzazione effettiva della rete di trasmissione. I flussi supplementari dovuti alla transazione transfrontaliera devono essere calcolati dal gestore della rete transfrontaliera. Anche in questo caso i costi devono essere calcolati separatamente e non devono essere addebitati al consumatore finale indigeno.

Dal momento che si tratta di costi provocati da forniture transfrontaliere, per quanto concerne il metodo di calcolo dei costi occorre osservare le regolamentazioni internazionali o europee. È determinante in particolare l'articolo 6 del regolamento UE 1288/2003.

Di conseguenza, il calcolo dei costi non può basarsi come per le reti di distribuzione su un principio dei costi medi indipendente dall'utilizzazione di singoli dispositivi della rete. Secondo il capoverso 2, i costi del capitale sono calcolati in base ai costi incrementali medi di lungo periodo LRAIC (long range average incremental costs) delle capacità di rete utilizzate. La base per il calcolo del corrispettivo è quindi dato dai costi risultanti da un'ulteriore transazione transfrontaliera.

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In relazione all'approccio basato sulla singola transazione transfrontaliera e presupponendo un'intensa concorrenza per le capacità di rete transfrontaliere, nel regolamento UE summenzionato si raccomanda di basarsi sui costi aggiornati e fondati sul valore di mercato (current cost accounting). Questa scelta si ripercuote in particolare sulla valutazione del patrimonio d'investimento nell'ambito del calcolo dei costi del capitale (valore a nuovo di sostituzione).

Secondo il capoverso 3, il nostro Consiglio può stabilire la durata dell'ammortamento e il tasso d'interesse adeguato, vale a dire conforme al mercato, dei valori patrimoniali necessari per l'esercizio e definire questi ultimi. Al riguardo occorre basarsi in linea di principio su ammortamenti lineari con durate di utilizzazione specifiche per le componenti d'investimento.

Per calcolare il premio di rischio per la rimunerazione del capitale proprio occorre basarsi in linea di principio sul modello CAP (capital asset pricing modell) sviluppato nell'ambito della teoria del mercato dei capitali. Nonostante alcune lacune di questo approccio teorico, si può garantire maggiormente la trasparenza e l'eseguibilità del calcolo dei premi in quanto i rischi sono tipici del settore.

Nell'interesse sul capitale di terzi va incluso anche un supplemento adeguato per i costi del rischio di credito. Nel calcolo del premio di rischio per la rimunerazione del capitale proprio e dei costi per il rischio del capitale di terzi occorre considerare che il premio di rischio si basa solo sui rischi della rete di trasmissione. Questi ultimi sono notevolmente più bassi dei rischi legati al commercio di energia elettrica e alla produzione di elettricità.

Affinché i fondi conseguiti grazie agli ammortamenti e agli interessi siano effettivamente a disposizione anche in futuro per il finanziamento di impianti sostitutivi eventualmente più cari (cfr. art. 18f cpv. 5 lett. b), è necessario procedere a un calcolo accessorio riferito al patrimonio di regolazione dell'impianto. Al riguardo occorre considerare gli ammortamenti supplementari, le rettifiche di valore e gli accantonamenti, nonché le riserve per riacquisti già costituite in passato.

Art. 18f Conformemente al capoverso 1, la capacità disponibile può essere attribuita secondo una procedura di mercato. Con questo
si intendono le aste o metodi di effetto analogo in base al regolamento 1228/2003. Le procedure per l'assegnazione di capacità sono elaborate congiuntamente dai gestori della rete di trasmissione interessati (cfr.

art. 18b cpv. 1 lett. d). Le procedure di attribuzione devono essere descritte nei dettagli e rese accessibili in modo trasparente a tutti partecipanti. Al riguardo occorre indicare con chiarezza la procedura in caso di modifica successiva del programma per tutti i partecipanti al mercato. Dal momento che questa situazione può interessare anche persone straniere, questa procedura deve essere coordinata con i gestori esteri delle reti di trasmissione. Abbiamo inoltre la possibilità di stabilire la procedura per l'attribuzione di capacità.

Nel capoverso 2 l'attribuzione della capacità secondo una procedura di mercato è limitata per due aspetti: da un lato riguardo alla posizione prioritaria delle importazioni per l'approvvigionamento dei consumatori finali indigeni e dall'altro riguardo alla priorità di forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002. Le importazioni per approvvigionare consumatori finali indigeni sono inoltre prioritarie rispetto alle forniture internazionali.

1475

La data del 31 ottobre 2002 è stata scelta perché l'applicazione di procedure di attribuzione orientate al mercato per la gestione delle congestioni è stata decisa nel novembre 2002 in occasione del Forum di Firenze dei regolatori UE. Per i contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi dopo questa data si presuppone che venga applicata una procedura di mercato in base al futuro sistema di gestione delle congestioni. Dopo questa data non si giustifica più una loro posizione prioritaria per motivi di certezza del diritto.

Il capoverso 3 afferma che la capacità di rete attribuita a terzi può essere limitata successivamente e per un breve periodo solo se la sicurezza della rete di trasmissione è minacciata e non possono essere prese altre misure.

In caso di minaccia alla sicurezza della rete, il gestore della rete di trasmissione può limitare l'utilizzazione delle capacità attribuite secondo una procedura trasparente pubblicata anticipatamente. Per «altri provvedimenti» che devono essere presi anticipatamente si intendono in particolare l'attuazione dei programmi concordati e le manovre di collegamento per ottimizzare i flussi.

Il capoverso 4 intende impedire che la capacità di trasmissione non utilizzata venga sfruttata per ottenere un vantaggio concorrenziale o per impedire la concorrenza. La capacità non utilizzata deve di conseguenza essere restituita al mercato secondo il principio «use-it-or-lose-it».

Nel capoverso 5 si stabilisce in che modo devono essere utilizzati i proventi della procedura di attribuzione orientata al mercato. Con questa disposizione si intende impedire che i proventi delle imprese integrate verticalmente e dei loro proprietari vengano utilizzati per sovvenzionare trasversalmente altri settori di attività, in particolare la generazione e il commercio di corrente elettrica. Secondo la lettera a, essi devono essere utilizzati per coprire i costi del commercio transfrontaliero di energia elettrica che non possono essere addebitati direttamente a chi li ha causati secondo la procedura LRAIC (art. 18e), come pure i costi per garantire la disponibilità delle capacità attribuite. Nella lettera b si sancisce l'utilizzazione dei proventi per il mantenimento e il potenziamento delle capacità di trasmissione transfrontaliere.

Nella lettera c è menzionato l'indennizzo
di ulteriori costi legati alla rete di trasmissione, tenendo conto di indennità adeguate ai rischi dei proprietari della rete di trasmissione.

Secondo il capoverso 6, per aumentare le capacità di trasmissione transfrontaliere, il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'accesso alla rete (art. 18d) e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 18e). Possono quindi essere promossi gli investimenti in nuove capacità della rete di trasmissione. Può essere promossa tutta la rete di trasmissione svizzera nella misura in cui è utilizzata per i transiti. Può trattarsi sia di una nuova costruzione sia del potenziamento delle capacità degli impianti esistenti. Si presuppone inoltre che il nuovo investimento sia legato a un notevole rischio economico. Questo approccio comprende di principio le disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento UE 1228/2003 relativo alle cosiddette «merchant lines», senza tuttavia limitarsi ad esse. Il motivo è che la discussione a livello dell'UE sulle misure adeguate per incentivare gli investimenti per l'ampliamento delle linee di trasmissione transfrontaliere è tuttora in corso, dal momento che sono ancora aperte molte questioni soprattutto tecniche in relazione all'attuazione pratica.

Il capoverso 6 ha quindi un senso più ampio. Possono essere previsti incentivi di investimento a fianco o invece delle limitazioni per quanto concerne l'accesso alla rete per le nuove linee, ad esempio anche mediante due rate di ammortamento più 1476

brevi o premi di rischio più elevati. Partendo dal presupposto che gli investimenti descritti vengano effettuati per promuovere le capacità di trasmissione transfrontaliere, i costi non devono essere addebitati ai consumatori indigeni.

Art. 18g L'articolo 18g si disciplina l'organizzazione della nuova Commissione dell'energia elettrica (ElCom). La ElCom è un regolatore specifico del settore per il mercato dell'elettricità. La presente disposizione si basa strettamente sull'organizzazione della Commissione della comunicazione (ComCom). La ElCom è un'autorità indipendente con funzione giudiziaria. È composta da esperti indipendenti. Il Consiglio federale veglia affinché la sua composizione sia paritetica. Vengono considerati in particolare non solo esperti con esperienza nell'ambito della trasmissione dell'energia elettrica, ma anche quelli con esperienza nel settore del commercio internazionale o in quello dei consumatori. L'indipendenza degli esperti deve garantire che sia data la priorità a criteri tecnici e oggettivi nell'attività dei membri della commissione.

Secondo il capoverso 2 la ElCom è un'autorità assolutamente indipendente. Nelle sue decisioni non sottostà a istruzioni del Consiglio federale e del dipartimento ed è indipendente anche dalle autorità amministrative. Le dimensioni della segreteria dipendono dalla misura in cui la ElCom tiene conto secondo il capoverso 3 delle decisioni dell'Ufficio federale dell'energia per la preparazione e l'esecuzione della presente legge. Se rinuncia a istituire una grande segreteria con collaboratori scientifici, la ElCom può richiedere le inchieste, le perizie e le decisioni preparatorie all'Ufficio federale fondandosi sul diritto di emanare istruzioni.

Il Consiglio federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione della commissione. Nell'ambito di questa vigilanza approva il suo regolamento concernente l'organizzazione e la gestione secondo il capoverso 4.

Secondo il capoverso 5 le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative.

Per coprire le spese di vigilanza che non sono coperte dalle tasse, secondo l'articolo 18l il Consiglio federale può prevedere che venga riscossa una tassa di vigilanza annuale dal gestore della rete di trasmissione.

Art. 18h In questa disposizione sono descritti i compiti della nuova Commissione
dell'energia elettrica (ElCom). Il capoverso 1 sancisce la competenza esaustiva della ElCom di vegliare sul rispetto delle disposizioni di cui alla cifra IIIb della legge sugli impianti elettrici e di emanare le decisioni necessarie per la loro esecuzione. La ElCom è sempre competente laddove la competenza decisionale non è riservata espressamente a un'altra autorità.

L'elenco non esaustivo delle singole competenze nel capoverso 2 riassume i principali compiti della ElCom. La lettera a disciplina le competenze in caso di controversie. La ElCom decide sulle controversie relative all'accesso alla rete di trasmissione, alle condizioni di utilizzazione della rete e al corrispettivo. Può autorizzare l'accesso alla rete anche a titolo provvisionale. In questo modo si intende garantire che l'accesso alla rete non venga rimandato a tempo indeterminato a causa di procedure eccessivamente lunghe e del ricorso a tutti i rimedi giuridici. Secondo la lettera b, la ElCom decide anche sull'utilizzazione dei proventi della procedura di attribuzione 1477

orientata al mercato. In questo modo essa dispone di uno strumento di gestione per garantire che i proventi vengano impiegati in modo oggettivo e secondo i bisogni nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 18f capoverso 5.

Secondo il capoverso 3, la ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione del mercato dell'energia elettrica allo scopo di assicurare un approvvigionamento affidabile e finanziariamente sostenibile in tutte le regioni del Paese. In questo modo, la ElCom dispone, oltre che delle competenze per sorvegliare l'accesso indiscriminato alla rete di trasmissione, anche di importanti compiti nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento.

Secondo il capoverso 4, la ElCom procede al coordinamento con le autorità di regolazione estere e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali.

Conformemente al capoverso 5, informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.

Art. 18i Questa disposizione tiene conto della crescente importanza internazionale del settore dell'elettricità. Una disposizione analoga è contenuta anche nell'articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10).

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali per gli affari transfrontalieri che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. In questo modo il Parlamento è sgravato dall'approvazione di ogni singolo nuovo accordo.

Conformemente all'articolo 48a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.0), il Consiglio federale può delegare la competenza di concludere accordi amministrativi e tecnici al dipartimento o all'UFE, secondo la prassi vigente per la conclusione di accordi internazionali.

Art. 18j La Commissione di ricorso in materia di infrastrutture e ambiente (in precedenza Commissione di ricorso del DATEC) è l'istanza di ricorso contro le decisioni della ElCom. Le decisioni di questa commissione di ricorso possono essere impugnate al Tribunale federale. La procedura si basa sulla legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

Art. 18k Secondo il capoverso 1, le imprese del settore dell'energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni, i dati e la documentazione necessari
per l'esecuzione della presente legge. In particolare la Commissione dell'energia elettrica e l'UFE devono poter contare su queste informazioni per adempiere i loro compiti secondo la legge.

Le autorità competenti sono inoltre autorizzate a entrare nei locali e negli impianti delle imprese tenute a fornire le informazioni durante il normale orario di lavoro. Se le informazioni richieste sono fornite in modo adeguato e il loro contenuto appare credibile, le autorità sono tenute a non abusare del diritto di accesso.

1478

Il capoverso 2 completa l'obbligo di informazione secondo il capoverso 1. Non solo i privati ma anche le autorità della Confederazione e dei Cantoni hanno l'obbligo di collaborare agli accertamenti da parte della ElCom e dell'UFE. Per esaminare la sicurezza dell'approvvigionamento in tutte le regioni del Paese, la ElCom deve infatti poter contare sul sostegno dei Cantoni.

Art. 18l Questa disposizione serve come base legale per riscuotere una tassa di vigilanza da parte del gestore svizzero della rete di trasmissione. Per i compiti di vigilanza non vale il principio di equivalenza. Le attività finanziate con la tassa di vigilanza non possono essere addebitate individualmente. Soggetto, oggetto e base di misurazione devono quindi essere fissati formalmente nella legge. Queste condizioni sono soddisfatte dai capoversi 1 e 2, nei quali il Consiglio federale è autorizzato a riscuotere una tassa annuale complessiva di vigilanza da parte del gestore svizzero della rete di trasmissione oltre agli emolumenti, allo scopo di coprire le spese di vigilanza che non sono già coperte dagli emolumenti. Come base di calcolo si applicano i costi di vigilanza dell'anno precedente. Per la prima riscossione intendiamo basarci su una stima. Secondo il capoverso 3, le tasse di vigilanza non possono essere addebitate ai consumatori finali indigeni (cfr. art. 18e cpv. 1).

2.2

Legge sull'approvvigionamento elettrico

2.2.1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi

L'articolo 1 descrive lo scopo della legge, senza contemplare diritti o obblighi concreti. È dunque di natura programmatica e non normativa.

Con la presente disposizione si intende sancire nella legge le condizioni quadro per garantire ai consumatori finali un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e sostenibile in tutto il Paese. L'approvvigionamento sicuro comprende in particolare la fornitura costante di energia elettrica e la garanzia di sufficienti capacità di generazione, trasporto e distribuzione. L'approvvigionamento sostenibile, fondato su principi sociali ed economici, implica una gestione ecologica, rispettosa delle risorse naturali e segnatamente il promovimento della generazione di energia idroelettrica in Svizzera.

D'altro lato, la legge definisce le condizioni quadro che consentono la concorrenza nazionale e promuovono la competitività a livello internazionale nel settore dell'elettricità. L'introduzione di un regime di concorrenza sul piano nazionale non mira solo a esercitare una certa pressione sui prezzi industriali, relativamente alti in Svizzera, ma soprattutto a incentivare il rinnovamento del settore elettrico e la crescita dell'intera economia elvetica. Per competitività a livello internazionale si intende il mantenimento e il consolidamento della posizione di forza del settore svizzero dell'energia elettrica come snodo essenziale del mercato dell'elettricità europeo.

1479

Art. 2

Campo d'applicazione

A tenore del capoverso 1 la legge è applicabile esclusivamente alla rete generale d'approvvigionamento nazionale che funziona con una corrente alternata di 50 Hz e include sia la rete di trasmissione (livelli di tensione 220­380 kV) sia le reti di distribuzione (livelli di tensione 400V­160kV). La costruzione, la gestione e la manutenzione di dette reti soggiacciono alla legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) e alle relative ordinanze di esecuzione. L'articolo 4 lettera a LApEl precisa quali reti sono considerate reti elettriche ai sensi della legge.

Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione della legge o di singole disposizioni ad altre reti elettriche se necessario per raggiungere gli obiettivi della presente legge. Con questa delega di competenze si consente che i principi contenuti nella presente legge sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sull'accesso alla rete da parte di terzi possano essere applicati anche ad altre reti elettriche. Attualmente è prioritaria la rete elettrica di trazione. Questa rete elettrica si distingue in modo essenziale dal profilo tecnico dalla rete generale di approvvigionamento del Paese. La rete elettrica di trazione è alimentata da corrente alternata di 16.7 Hz con punte di prestazione molto elevate a causa dell'orario. Inoltre è meno compatta della rete generale di approvvigionamento del Paese e di conseguenza reagisce in modo più sensibile ai guasti sulla rete. Se, nell'interesse di un mercato dell'elettricità funzionante, dovessimo estendere il campo d'applicazione della LApEl ad altre reti, come la rete elettrica di trazione, bisognerebbe tener conto delle particolari esigenze tecniche di questa rete, come della priorità dell'esercizio ferroviario.

Art. 3

Sussidiarietà e cooperazione

Il capoverso 1 sancisce il principio della cooperazione, secondo cui Confederazione e Cantoni collaborano per l'esecuzione della legge con le organizzazioni interessate.

A livello federale il nostro Consiglio è esplicitamente autorizzato a coinvolgere organizzazioni private nell'esecuzione (cfr. art. 28 cpv. 4).

Tra i partner principali spiccano le organizzazioni del settore elettrico, segnatamente l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). La collaborazione si estende tuttavia anche ad altre organizzazioni, come le associazioni dei consumatori.

Il capoverso 2 enuncia il principio della prevalenza dei provvedimenti privati su quelli statali (principio della sussidiarietà), applicabile tanto per la Confederazione quanto per i Cantoni. Prima di emanare norme esecutive, entrambi sono tenuti a vagliare la stipulazione di accordi privati ed eventualmente a inserirli nel loro diritto d'esecuzione. Rimangono salve la compatibilità con i principi sanciti dalla legge e la presentazione in tempo utile.

Le convenzioni private possono essere integrate in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione anche nel caso in cui non interessino l'intero settore dell'energia elettrica. Ciò permette di premiare le organizzazioni e le aziende che applicano norme d'esecuzione adeguate e, nel contempo, di assoggettare giuridicamente anche gli operatori che non hanno sottoscritto gli accordi (cosiddetti free riders). Prima di integrare le convenzioni private nel diritto di esecuzione si esamina se oltre alla convenzione in questione vi sono anche altre soluzioni pratiche che potrebbero raggiungere meglio l'obiettivo perseguito dal legislatore.

1480

Art. 4

Definizioni

A causa del rapido progresso della scienza e degli sviluppi internazionali le definizioni nel settore tecnicamente complesso dell'approvvigionamento elettrico devono poter essere adeguate rapidamente. Il capoverso 2 accorda al Consiglio federale la necessaria flessibilità.

2.2.2

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento

2.2.2.1

Sezione 1: Garanzia del servizio universale

Art. 5

Comprensori e garanzia dell'allacciamento

A tenore del capoverso 1 i Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di reti elettriche attivi sul loro territorio. Per comprensorio si intende di principio l'estensione geografica della rete di un gestore su una regione, nella quale sono allacciati i consumatori finali. Con tale norma si vuole evitare la formazione di comprensori «sforniti», ossia non si vuole, per esempio, lasciare al libero arbitrio di un gestore la decisione se continuare a gestire una rete economicamente non redditizia (vallate discoste). L'attribuzione di un comprensorio deve essere basata sul diritto cantonale. Al riguardo occorre osservare tutti i diritti costituzionali, in particolare la parità di trattamento. I rapporti di proprietà esistenti sulle reti devono essere mantenuti per quanto possibile. L'attribuzione deve di regola aver luogo sotto forma di atto amministrativo, con possibilità di ricorso secondo il diritto cantonale.

I Cantoni possono affidare al gestore anche mandati di prestazioni. Si pensa per esempio all'obbligo di garantire l'illuminazione pubblica, di mantenere una determinata quantità di riserve, adempiere gli obblighi d'approvvigionamento che oltrepassano la LApEl o di fornire prestazioni di servizi elettrici.

Il capoverso 2 stabilisce l'obbligo di garantire l'allacciamento. Tutti i consumatori finali negli insediamenti come pure tutte le imprese generatrici di energia elettrica (anche fuori degli insediamenti) hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione. Il diritto legale all'allacciamento alle reti elettriche è una componente essenziale del servizio universale. Sono evidentemente fatte salve le disposizioni derogatorie federali, cantonali e comunali che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di determinati impianti elettrici, per motivi tecnici di sicurezza o di politica energetica (per es. art. 7 LEne o disposizioni cantonali sui riscaldamenti elettrici concernenti la quantità di energia da fornire). L'allacciamento presuppone inoltre l'adempimento di requisiti tecnici minimi (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d) e la garanzia che la stabilità della rete non venga compromessa.

Giusta il capoverso 3 i Cantoni possono assoggettare un gestore di rete all'obbligo dell'allacciamento anche fuori del suo comprensorio, per
esempio mediante decisione amministrativa, ma sono tenuti a osservare il principio di proporzionalità. Tale obbligo è considerato proporzionato se l'approvvigionamento non può essere garantito altrimenti oppure non è economicamente sostenibile (per es. l'autoapprovvigionamento comporta costi molto elevati), e se il gestore assoggettato all'obbligo può sostenere economicamente l'allacciamento e realizzarlo dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

1481

In virtù del capoverso 4 i Cantoni possono prevedere determinate eccezioni all'obbligo dell'allacciamento, per esempio in regioni particolarmente discoste, in cui i costi di allacciamento risultano sproporzionati e i cui abitanti sono in grado di sostenere finanziariamente l'esercizio di un impianto di autoapprovvigionamento.

Gli insediamenti sono di solito più piccoli dei comprensori dei gestori di rete. Per insediamenti s'intendono le zone edificabili e le loro possibili estensioni conformemente al piano direttore cantonale. I Cantoni possono inoltre prescrivere che il principio dell'accesso non discriminatorio alla rete non venga vanificato da costi di allacciamento eccessivi.

Diversamente dai capoversi 1­4, il capoverso 5 è eseguito dalla Confederazione e non dai Cantoni (cfr. art. 28 cpv. 1). Per contrastare le preoccupazioni legate al diritto sui cartelli che potrebbero derivare da una convenzione settoriale, il Consiglio federale può stabilire principi per l'attribuzione di clienti a determinati livelli di tensione. Secondo il principio di sussidiarietà (cfr. art. 3) spetta tuttavia essenzialmente ai gestori di rete concordare regole trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione di consumatori finali, produttori di energia elettrica e gestori di rete a un determinato livello di tensione. L'attribuzione a un determinato livello di tensione deve aver luogo a livello nazionale secondo criteri unitari. La ElCom decide in merito alle controversie.

Art. 6

Garanzia della fornitura e impostazione tariffale per le economie domestiche

La presente disposizione è applicabile solo per la prima fase dell'apertura del mercato (cfr. art. 30), durante la quale le economie domestiche non hanno accesso alla rete (v. art. 13 cpv. 2 LApEl). Non potendo scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica, le economie domestiche beneficiano sul piano legale di uno statuto speciale. A tenore dell'articolo 30 capoverso 2 LApEl, cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge l'Assemblea federale deciderà mediante decreto federale sottoposto a referendum facoltativo se passare da un'apertura parziale del mercato a un'apertura totale e, di riflesso, se abrogare detta disposizione.

Il capoverso 1 sancisce l'obbligo dei gestori delle reti di distribuzione di approvvigionare le economie domestiche, fornendo loro in ogni momento la quantità desiderata di elettricità della necessaria qualità e a prezzi adeguati.

Il capoverso 2 stabilisce due principi per le tariffe dell'energia elettrica. Secondo il principio di solidarietà, per le economie domestiche con caratteristiche di consumo analoghe devono valere le stesse tariffe dell'energia elettrica nella rete di un gestore di rete. In base al secondo principio, le tariffe dell'energia elettrica devono essere protette da oscillazioni stagionali non prevedibili, pur mantenendo l'impostazione differenziata delle tariffe, per esempio tra tariffe estive e tariffe invernali e tra tariffe alte e tariffe basse. Le tariffe dell'energia elettrica devono essere pubblicate e fatturate suddivise in base a energia elettrica, utilizzazione della rete, tributi e prestazioni agli enti pubblici.

A tenore del capoverso 3 il corrispettivo dovuto dalle economie domestiche per l'utilizzazione della rete è calcolato secondo gli stessi principi applicati per le economie domestiche che possono scegliere liberamente i loro fornitori di energia elettrica. L'obbligo di tenere un calcolo dei costi separato per l'energia crea trasparenza, evitando un sovvenzionamento trasversale. In questo modo i distributori finali possono dimostrare se necessario che le tariffe dell'energia elettrica si basano sui 1482

costi effettivi e i vantaggi economici sono stati traslati alle economie domestiche.

Giusta l'articolo 21 capoverso 2 lettera a LApEl, la vigilanza sulle tariffe dell'elettricità incombe al regolatore (ElCom).

Potendo beneficiare dall'entrata in vigore della legge di un accesso illimitato al mercato, i gestori delle reti di distribuzione possono svincolarsi dai loro fornitori precedenti e acquistare l'energia al prezzo più vantaggioso. Secondo il capoverso 4 detti gestori devono traslare alle economie domestiche i vantaggi economici conseguiti sul libero mercato.

Art. 7

Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato

Questo articolo viene posto in vigore mediante decreto federale cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge (cfr. art. 30). A partire dall'entrata in vigore dell'apertura totale del mercato, secondo l'articolo 13 capoverso 1 le economie domestiche possono scegliere se intendono continuare a essere rifornite di energia elettrica dall'attuale fornitore nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico assicurato e se preferiscono un altro fornitore. Se non effettuano questa scelta vengono rifornite come sinora dal distributore finale locale.

Secondo il capoverso 1, i gestori delle reti di distribuzione si impegnano a rifornire energia elettrica a prezzi adeguati alle economie domestiche che rinunciano all'accesso alla rete nel loro comprensorio. Al fine di valutare «l'adeguatezza» ed evitare un sovvenzionamento trasversale dei consumatori finali liberi di scegliere il loro fornitore, il capoverso 3 obbliga i gestori di rete a tenere una contabilità analitica per le forniture di elettricità ai consumatori finali giusta il capoverso 1. In questo modo i distributori finali possono dimostrare se necessario che le tariffe dell'energia elettrica si basano sui costi effettivi e che i vantaggi sui prezzi sono stati traslati alle economie domestiche che rinunciano all'accesso alla rete. Conformemente all'articolo 21 capoverso 2 lettera a LApEl spetta al regolatore (ElCom) vigilare sulle tariffe dell'energia elettrica.

Il capoverso 2 sancisce in primo luogo il principio della solidarietà per le tariffe dell'energia elettrica delle economie domestiche che rinunciano all'accesso alla rete.

Per le economie domestiche con le stesse caratteristiche di consumo si applicano gli stessi tariffari. In secondo luogo i tariffari devono essere tutelati dalle oscillazioni stagionali imprevedibili, anche se rimane possibile un'impostazione differenziata delle tariffe, per esempio tra tariffe estive e invernali o tariffe alte e basse. Le tariffe dell'energia elettrica devono essere pubblicate e fatturate suddivise tra energia, utilizzazione della rete, tasse e prestazioni agli enti pubblici.

Il capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di definire i dettagli per la fornitura ai consumatori finali di cui al capoverso 1. Per quanto concerne le modalità contrattuali vanno disciplinati in particolare i termini in caso di cambiamento di fornitore.

1483

2.2.2.2 Art. 8

Sezione 2: Garanzia dell'approvvigionamento Compiti dei gestori di rete

La responsabilità dell'approvvigionamento sicuro spetta in primo luogo alle imprese del mercato dell'elettricità. Per il settore della rete, che costituisce un monopolio naturale e non è esposto direttamente la concorrenza, in questo articolo sono definiti i compiti del gestore della rete. Sono considerati gestori di rete sia i gestori di reti di distribuzione sia il gestore svizzero della rete di trasmissione.

Dal momento che la sicurezza della rete dipende da ogni gestore della rete allacciato, secondo il capoverso 1 sussiste in generale un obbligo di coordinamento per l'attività dei gestori di rete. La lettera a va intesa come obbligo generale per un ampliamento adeguato, un esercizio sicuro e una manutenzione permanente della rete. Il capoverso 1 menziona esplicitamente, ma non in modo esaustivo, tra gli altri compiti l'organizzazione dell'utilizzazione della rete, compresa la regolazione della rete, la messa a disposizione delle capacità di riserva necessarie e l'emanazione di requisiti minimi tecnici e aziendali per l'esercizio della rete. È di conseguenza incluso anche l'obbligo di riprendere le norme e le raccomandazioni riconosciute a livello internazionale, come per esempio il manuale di gestione dell'UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) per l'esercizio della rete in Svizzera, e di disciplinarle in modo vincolante.

I piani pluriennali di cui al capoverso 2 servono a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine. Anche il capoverso 3 ha lo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, dal momento che obbliga i gestori di rete a informare la ElCom sullo stato delle reti in un rapporto annuale. Questi obblighi non dovrebbero comportare un onere amministrativo eccessivo; di conseguenza, secondo il capoverso 4, il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per i piccoli gestori di rete.

La LMEE è stata criticata da più parti perché non garantiva a sufficienza gli obblighi dei gestori di rete. Il capoverso 5 stabilisce quindi che il Consiglio federale può prevedere sanzioni, inclusa l'esecuzione forzata dell'obbligazione, in caso di violazione degli obblighi. Concretamente possono quindi essere ordinati di lavori di manutenzione a spese di una gestore di rete inadempiente. Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza chi pronuncia le relative sanzioni.

Art. 9

Provvedimenti in caso di minaccia per l'approvvigionamento

Secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 3 LApEl, la garanzia dell'approvvigionamento di energia elettrica spetta in primo luogo alle imprese del mercato dell'elettricità. Queste ultime collaborano, osservando la legge sui cartelli, nell'ambito della pianificazione, preparazione ed esecuzione di provvedimenti per evitare ed eliminare le congestioni dell'approvvigionamento. Se le imprese del settore dell'elettricità adempiono adeguatamente i loro compiti, lo Stato non deve intervenire. Questo principio si basa sull'articolo sull'energia elettrica della Costituzione federale (art. 89 Cost.) e vale quindi anche nel settore del servizio universale economico.

I provvedimenti del Consiglio federale contenuti nell'articolo 9 vanno intesi come ultima ratio. Il Consiglio federale può prendere questi provvedimenti per garantire 1484

l'approvvigionamento nazionale solo se le imprese del settore dell'elettricità non possono più garantire autonomamente un approvvigionamento elettrico sicuro e performante. Il pacchetto di provvedimenti proposti è inteso a garantire a titolo sussidiario l'approvvigionamento a medio e lungo termine. I provvedimenti a breve termine per eliminare congestioni temporanee vengono presi nell'ambito del servizio universale economico, se le imprese del settore dell'elettricità non riescono da sole ad affrontare queste congestioni con provvedimenti efficaci.

L'articolo 9 deve essere visto nel contesto della sorveglianza sulla quale è basato secondo l'articolo 21 capoverso 3: la ElCom osserva e sorveglia lo sviluppo dei mercati nazionali e internazionali dell'energia elettrica al fine di garantire un approvvigionamento sicuro e performante in tutte le parti del Paese. Al riguardo si basa sui rapporti esaustivi dei gestori di reti (cfr. art. 8 cpv. 3 LApEl). Se in base a questo controllo, la ElCom giunge alla conclusione che sussiste una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, che le imprese del settore dell'elettricità non sono in grado di affrontare autonomamente, d'intesa con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, secondo l'articolo 21 capoverso 4 sottopone al Consiglio federale proposte di provvedimenti ai sensi dell'articolo 9. Oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 9, d'intesa con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, la ElCom può inoltre proporre al Consiglio federale di prendere provvedimenti secondo l'articolo 28 della legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP, RS 531). Essi comprendono per esempio divieti di esportazione o provvedimenti per ridurre il consumo di elettricità. Per quanto concerne i provvedimenti di cui all'articolo 9, il Consiglio federale deve basarsi sul principio di proporzionalità. Deve prendere il provvedimento più blando per raggiungere l'obiettivo perseguito (garanzia dell'approvvigionamento).

Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale può indire concorsi per aumentare l'efficienza dell'impiego di elettricità e per acquisire elettricità. Nel bando di concorso deve fissare i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento e all'economicità.

I provvedimenti
intrapresi per aumentare l'efficienza o per acquisire energia elettrica possono provocare costi supplementari alle imprese di approvvigionamento elettrico.

Nella costruzione di nuove capacità delle centrali questi costi supplementari risultano per esempio dalla differenza tra i costi di costruzione e i prezzi effettivamente conseguiti sul mercato. Questi costi supplementari possono essere addebitati conformemente al capoverso 3 al gestore svizzero della rete di trasmissione.

Quest'ultimo può ripercuoterli sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasmissione. Per quanto concerne il finanziamento di provvedimenti volti a rafforzare e ad ampliare le reti elettriche, l'articolo 9 non contiene una regolamentazione esplicita. Il finanziamento deve aver luogo mediante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14). Secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera c, la ElCom può inoltre stabilire come utilizzare i proventi della procedura di attribuzione orientata al mercato.

1485

2.2.3

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

2.2.3.1

Sezione 1: Disgiunzione, calcolo dei costi e informazione

Art. 10

Disgiunzione

La separazione della gestione della rete dalle altre attività svolte da un'impresa d'approvvigionamento elettrico consente un accesso alla rete trasparente e non discriminatorio secondo il principio del Regulated Third Party Access (cfr. art. 13).

Perciò, conformemente al capoverso 1, la posizione di mercato risultante dall'esercizio della rete non deve creare abusi nei mercati, a monte e a valle, della generazione, del commercio e dell'approvvigionamento. Per le imprese d'approvvigionamento elettrico, questo pericolo si cela soprattutto nelle sovvenzioni trasversali tra la gestione monopolistica della rete e i settori di attività concorrenziali. La LMEE prevedeva ancora che fosse ammessa la fornitura a titolo preferenziale dei vecchi clienti. Tuttavia, se si vuole rispettare con coerenza il divieto di discriminazione, questa eccezione va soppressa. Ciò non dovrebbe comportare grandi ripercussioni sul piano pratico: cambiando fornitore nella rete di distribuzione non si producono di solito congestioni, siccome il nuovo fornitore sfrutta la capacità divenuta disponibile del fornitore precedente.

Il capoverso 2 impedisce che, grazie alle conoscenze acquisite nell'esercizio della rete, un'impresa d'approvvigionamento elettrico si procuri un vantaggio di mercato rispetto alla potenziale concorrenza.

Il capoverso 3 traduce in pratica la disgiunzione relativa alla rete di distribuzione mediante il requisito della disgiunzione contabile. Considerato il fatto che l'approvvigionamento elettrico in Svizzera è prevalentemente caratterizzato da piccole imprese d'approvvigionamento e che una separazione organizzativa che andasse oltre quella contabile sarebbe difficilmente verificabile, nella LApEl vi si rinuncia per la rete di distribuzione. Ciò è conforme alla direttiva sul mercato elettrico 2003/54/CE in quanto anch'essa, nell'articolo 15 paragrafo 2, autorizza le imprese elettriche che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati a rinunciare alla separazione organizzativa.

Nel capoverso 4 si chiede ai proprietari di rete, per la rete di trasmissione, oltre alla disgiunzione contabile, anche quella giuridica dagli altri settori d'attività quali per esempio la generazione, il commercio e la distribuzione. A tale proposito occorre ricordare anche l'obbligo per tutti gli attuali gestori di reti di trasmissione di riunire in una società la gestione della rete di trasmissione (art. 18 segg.).

Art. 11

Conto annuale e calcolo dei costi

La disgiunzione richiesta nell'articolo 10 si concretizza nel capoverso 1 nel senso che i gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasmissione devono allestire per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività.

Da un lato, questo requisito si applica indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa, quindi anche a quelle organizzate secondo il diritto pubblico.

Dall'altro, la disposizione si applica anche ai proprietari del gestore svizzero della

1486

rete di trasmissione e a eventuali proprietari di reti di distribuzione separati dalla gestione.

In considerazione dei numerosi sistemi di contabilità utilizzati oggi (a seconda della forma giuridica, della struttura della proprietà o del grado di internazionalizzazione) e dei notevoli margini di manovra in materia di contabilità, nel capoverso 2 ci riserviamo di prescrivere requisiti minimi per uniformare la contabilità e il calcolo dei costi, sempre che, ai sensi del principio della sussidiarietà (art. 3), i gestori di rete non raggiungano una simile uniformità su base volontaria. Essa sarà necessaria in quanto il calcolo dei costi, oltre alla sua tradizionale funzione di contabilità aziendale interna, in futuro servirà alla ElCom per verificare i costi computabili. Nell'ottica della trasparenza e della comparabilità e quindi di una regolamentazione efficace dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete, sono indispensabili metodi uniformi nel senso di uno schema contabile vincolante.

Art. 12

Informazione e fatturazione

Secondo il capoverso 1, allo scopo di garantire la necessaria trasparenza, i gestori di rete sono tenuti a rendere facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete, tra cui la pubblicazione dei tariffari per l'utilizzazione della rete, dei tariffari per l'energia elettrica (per i clienti in virtù degli art. 6 e 7), delle esigenze tecniche minime e dei conti annuali.

Nell'ottica della fatturazione, nel capoverso 2 viene chiesto di indicare separatamente sulla fattura gli importi dei corrispettivi per l'uso della rete e, qualora l'impresa fornisca energia elettrica a consumatori finali, quelli dell'energia elettrica. Per consumatori finali non si intendono solamente i consumatori finali con accesso alla rete, bensì soprattutto le economie domestiche durante l'apertura parziale del mercato (art. 6) e, con la sua apertura totale, le economie domestiche che rinunciano alla libera scelta dei fornitori (art. 7).

Per incrementare ulteriormente la trasparenza, vanno esibiti a parte i tributi e le prestazioni agli enti pubblici per l'utilizzazione della rete. Si intendono unicamente i contributi e le prestazioni compresi nei corrispettivi per l'utilizzazione della rete secondo l'articolo 14, ad esempio le tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico per la posa di condotte. Non sono per contro inclusi gli interessi per le concessioni idrauliche o altre prestazioni derivanti da concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche, poiché vanno considerati costi di generazione e non di gestione.

Al fine di impedire che una possibile disponibilità al cambiamento da parte dei clienti finali sia ostacolata dai costi di tale cambiamento, il capoverso 3 prevede che non può essere fatturato alcun costo per il cambiamento di fornitore entro i termini di disdetta contrattuale. La liceità di tale cambiamento si fonda sugli accordi applicabili e sull'autorizzazione d'accesso alla rete a tenore dell'articolo 13 capoverso 1 LApEl.

1487

2.2.3.2

Art. 13

Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete Accesso alla rete

Questo articolo fonda il diritto di utilizzazione della rete. L'accesso alla rete garantisce la libertà delle persone fisiche e di quelle giuridiche di acquistare l'elettricità da un fornitore di libera scelta oppure di immettere elettricità in una rete. La regolamentazione sull'accesso alla rete secondo l'articolo 13 è un ordinamento speciale che esclude l'applicazione della legge sui cartelli. Essa si fonda sul principio dell'accesso alla rete disciplinato su base contrattuale (Regulated Third Party Access).

Secondo il capoverso 1, ogni gestore di rete ha l'obbligo di garantire l'accesso alla rete. Occorre tuttavia osservare che egli è vincolato al principio della non discriminazione e pertanto, soprattutto se fa parte di un'impresa d'approvvigionamento elettrico integrata verticalmente, non può privilegiare la propria azienda o le aziende associate (cfr. art. 10).

Tutti hanno diritto di accedere alla rete (consumatori finali, imprese d'approvvigionamento elettrico, imprese generatrici di elettricità, aziende che commerciano in energia elettrica), salvo le economie domestiche (cpv. 2). Questa limitazione del diritto d'accesso alla rete sarà soppressa con l'entrata in vigore della totale apertura del mercato (cfr. art. 30).

Il capoverso 3 elenca in modo esaustivo i motivi adducibili per negare l'accesso alla rete. Spetta al gestore di rete che intende rifiutare l'accesso dimostrarne la fondatezza presentando una motivazione scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di accesso. Tra i motivi, secondo la lettera a, figura la messa in pericolo di una gestione sicura della rete. Siccome a tenore dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a LApEl i gestori di rete devono garantire un esercizio sicuro e affidabile, una minaccia per tale sicurezza non solo dà diritto, ma addirittura genera l'obbligo di negare l'accesso.

Un secondo motivo è costituito dalla mancanza di capacità libera (lett. b). Tutti i gestori di rete devono garantire reti sicure, performanti ed efficienti. Secondo l'articolo 14, i corrispettivi per l'utilizzazione delle reti non possono superare i costi computabili e i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essi garantiscono il mantenimento ma anche il potenziamento in ogni momento delle reti. Tuttavia, nelle reti di distribuzione e nella rete di trasmissione,
per la gestione, ad esempio per lavori di manutenzione, devono poter essere interrotte capacità per una certa durata. Simili lavori possono portare per un breve periodo a una mancanza di capacità. La lettera b consente in particolare in simili situazioni ai gestori di rete di negare agli utenti l'accesso alla rete.

Nella lettera c è indicato quale terzo motivo la prova della mancanza di reciprocità.

Ciò significa che l'entrata in vigore del presente articolo non implica per la Svizzera impegni derivanti da convenzioni internazionali più ampi di quelli attuali. Gli accordi internazionali i cui impegni vanno rispettati nel commercio transfrontaliero di elettricità sono soprattutto il GATT 1994 (RS 0.632.20), l'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di

1488

libero scambio, RS 0.632.401) e il Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0).

Nel capoverso 4 sono elencate nell'ordine della loro priorità le fattispecie alle quali va assegnata la precedenza in presenza di congestioni di capacità. Sono considerate prioritarie, secondo la lettera a la fornitura a economie domestiche (art. 6 cpv. 1) e secondo la lettera b la fornitura a economie domestiche che hanno optato per l'approvvigionamento elettrico assicurato (art. 7 cpv. 1). Tali disposizioni sono rese necessarie dall'obbligo di fornitura che incombe al gestore di rete. La lettera a è abrogata mediante decreto federale cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, mentre la lettera b è posta in vigore contemporaneamente (cfr. art. 30). In considerazione degli sforzi della Confederazione di aumentare la quota di elettricità a partire da energie rinnovabili (v. in proposito le modifiche della legge sull'energia nell'allegato della LApEl), nella lettera c è attribuito un ruolo prioritario in caso di problemi di rete anche all'alimentazione di elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 14

Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

Per corrispettivo si intende l'indennizzo per l'uso della rete da parte di terzi. Diversamente dall'espressione «retribuzione per il transito di energia elettrica» usata dalla LMEE, la nuova definizione suggerisce che l'ammontare dell'indennizzo è calcolato a prescindere dai punti di prelievo e di immissione, ovvero di allacciamento, mentre nel caso di un transito di energia la base di calcolo potrebbe essere la distanza tra due punti di misura. Come nella LMEE, il corrispettivo secondo il capoverso 1 si orienta, da un canto, ai costi per una rete gestita efficacemente, costi che sono concretizzati nell'articolo 15 LApEl e che i gestori di rete devono comprovare sulla base di un calcolo dei costi adeguato. Dall'altro, il corrispettivo include i contributi e le prestazioni agli enti pubblici, tra cui ad esempio le tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico per la posa di condotte. Non sono per contro inclusi gli interessi per i diritti idrici o altre prestazioni derivanti da concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche, dato che vanno considerati costi di generazione e non di gestione. Poiché tali corrispettivi spesso si fondano sulla legislazione cantonale o comunale e quindi sono fissi, la ElCom non può verificarli (cfr. art. 21 cpv. 2).

Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete va calcolato in modo che non superi i costi di rete computabili e i contributi e le prestazioni agli enti pubblici.

Nel capoverso 2 è sancito il principio dell'immissione, vale a dire che il corrispettivo va in sostanza pagato dai consumatori finali di energia. Sono fatti salvi i costi computati individualmente (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. d).

Nel capoverso 3 sono sanciti ulteriori principi applicabili nel determinare i tariffari.

Rifacendosi alla LMEE, nella lettera a è chiesto che i tariffari presentino strutture semplici. Inoltre, essi vanno calcolati in modo che i costi siano addebitati ai consumatori finali tenendo conto per quanto possibile del principio di causalità. Nella lettera b viene sancito il principio di base del «francobollo», vale a dire che i tariffari vanno calcolati indipendentemente dalla distanza fra punto di prelievo e punto di immissione. Nella lettera c viene precisato il principio della parità di trattamento. I corrispettivi nella rete di un gestore di rete devono
essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti. La lettera d precisa che i costi già fatturati agli utenti della rete non sono parte del tariffario. Simili costi computati individualmente sono ad esempio i costi per l'allacciamento alla rete, i potenziamenti della rete dei proprietari 1489

di immobili e di produttori indipendenti, i costi per determinate prestazioni di servizio relative al sistema fornite dai gestori di rete per produttori o immissari indipendenti (v. art. 4 cpv. 2 ordinanza sull'energia; OEn, RS 730.01). I costi addebitati individualmente non possono confluire nel calcolo dei corrispettivi.

La lettera e riprende il principio di un utilizzo dell'energia il più possibile parsimonioso, già sancito nella legge sull'energia (LEne, RS 730.0), nel senso che la struttura dei tariffari dovrebbe tenere conto degli obiettivi di un'utilizzazione parsimoniosa ed efficiente dell'energia elettrica. Un consumo energetico economico non va punito con tariffe di base e prezzi per prestazioni eccessivi. Per struttura delle tariffe va qua intesa la ponderazione di componenti fisse (prezzi di base per contatori, misurazioni, letture ecc. e componenti legati alla prestazione) e variabili (elementi dei costi dipendenti dal consumo). Questa libertà di allestimento è tra l'altro motivata dalle differenti caratteristiche di consumo dei consumatori finali. Così, nei casi con un acquisto di energia minima (case di vacanza, piccoli acquirenti), tipici delle regioni dove si praticano sport invernali, le tariffe devono poter essere allestite diversamente rispetto a un'economia domestica abitata costantemente, al fine di evitare falsi incentivi. Tuttavia, per quanto possibile, con l'allestimento tariffale (attraverso una forte ponderazione della componente di consumo) andrebbe promosso il consumo energetico parsimonioso, in particolare per le economie domestiche senza misurazione della potenza. In particolare occorre evitare che la tariffa cali con l'aumento del consumo. Tariffe unitarie o binarie a tempi variabili con un prezzo di base e prezzi per l'energia differenziati a seconda dei periodi di carico sono modelli tariffali adeguati a tale scopo.

Nel capoverso 4 viene sancita la competenza dei Cantoni di adottare misure adeguate per appianare le differenze sproporzionate. Se tra le tariffe regionali per l'uso della rete rimangono sensibili differenze anche dopo l'adozione di misure volte a incrementare l'efficienza con garanzia di una gestione sicura della rete, il nostro Consiglio (sussidiariamente ai Cantoni) può disporre provvedimenti adeguati come la costituzione di un fondo di compensazione.

Art. 15

Costi di rete computabili

A tenore del capoverso 1, per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Vi rientrano i costi di cui ai capoversi 2 e 3. Il secondo periodo del capoverso 1 precisa che i costi computabili comprendono un utile d'esercizio adeguato. In osservanza al principio della copertura dei costi, l'adeguatezza va vista in relazione all'efficacia di una gestione sicura della rete. Secondo l'articolo 14 capoverso 1, il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare la somma dei costi computabili della rete, dei tributi e delle prestazioni fornite agli enti pubblici. Se al termine di un periodo di calcolo si constata che la somma delle controprestazioni per l'uso della rete supera la somma dei costi computabili, dei tributi e delle prestazioni fornite agli enti pubblici, occorre considerare la differenza nel periodo successivo sotto forma di riduzione dei costi.

Il capoverso 2 limita i costi d'esercizio computabili alle prestazioni direttamente legate all'esercizio delle reti, come le prestazioni legate al sistema, i conteggi e la manutenzione (per es. servizi di picchetto, scorte, lavori di manutenzione).

Il capoverso 3 stabilisce che i costi del capitale devono essere definiti in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Inoltre, i costi del capita1490

le imputabili sono limitati da un lato dagli ammortamenti calcolatori e dall'altro dagli interessi calcolatori.

Il valore di acquisto è la base di partenza per calcolare gli ammortamenti secondo la lettera a. I valori patrimoniali necessari per l'esercizio delle reti secondo la lettera b sono determinanti per gli interessi annuali. Il capitale immobilizzato si calcola in base al valore di acquisto iniziale. I valori patrimoniali ammessi sono remunerati dopo deduzione del capitale che non produce interessi.

Secondo il capoverso 4 lettera a, il Consiglio federale fissa le modalità per calcolare i costi d'esercizio e di capitale computabili. Il metodo per determinare e delimitare i costi di esercizio e di capitale da considerare utilizzato nella LApEl si fonda sugli stessi principi adottati nella LMEE.

Gli ammortamenti calcolatori vanno eseguiti ogni anno linearmente a seconda della durata usuale dello sfruttamento del bene d'investimento. Per garantire la possibilità di confronto e la trasparenza, già durante l'elaborazione dell'ordinanza sul mercato dell'energia elettrica (OMEE) era stata definita tale durata per bene d'investimento, con una banda d'oscillazione di cinque anni. Non sono per contro consentiti ammortamenti inferiori allo zero. I valori residui dopo la scadenza del periodo d'ammortamento originariamente previsto si fissano a zero.

Gli ammortamenti calcolatori non vanno confusi con gli ammortamenti fissati dalla contabilità secondo criteri fiscali e finanziari (ecco perché ammortamenti «calcolatori»). Gli ammortamenti eccezionali, dettati da ragioni fiscali o finanziarie e utilizzati per costituire riserve latenti, vanno pertanto corretti nel calcolo dei costi e nella contabilità aziendale. Ne consegue che possono sorgere divergenze tra il valore contabile finanziario e il valore d'investimento determinato in base al calcolo dei costi.

Come già nella LMEE, è prevista una retribuzione suddivisa secondo l'interesse per il capitale proprio (30 %) e per il capitale di terzi (70 %). Visti i rischi esigui comportati dalla gestione in monopolio della rete, questa struttura è imperniata su un finanziamento con costi per quanto possibile ridotti.

Nell'intento di offrire un tasso di base privo di rischi, il tasso d'interesse è calcolato sul rendimento medio delle obbligazioni federali a
lunga scadenza sia per il capitale proprio sia per il capitale di terzi (10 anni). La rimunerazione del capitale proprio mira a garantire una redditività adeguata rispetto al rischio. Al fine di livellare le oscillazioni annuali è opportuno fondarsi sulla media di alcuni anni (per es. cinque).

Anche nell'interesse sul capitale di terzi bisogna includere un supplemento adeguato a copertura dei costi per il rischio di credito. Per quanto concerne i costi computabili del capitale di terzi ci si fonda su una gestione efficace dei crediti.

Per determinare il premio di rischio per la rimunerazione del capitale proprio come pure i costi per il rischio del capitale di terzi nel caso delle imprese di approvvigionamento elettrico integrate, occorre tenere conto del fatto che il premio deve fondarsi unicamente sui rischi delle reti di distribuzione e di trasmissione. Questi rischi sono sensibilmente inferiori ai rischi comportati dal commercio e dalla generazione di elettricità.

Vista la lunga durata degli impianti di trasmissione e di distribuzione necessari per l'approvvigionamento elettrico, è importante, nel caso di acquisti sostitutivi indispensabili, che l'impresa di approvvigionamento elettrico possa finanziare con

1491

capitali propri l'aumento dei prezzi degli impianti, mantenendo la struttura del capitale (nessun aumento della quota di capitale di terzi).

Affinché i fondi ottenuti mediante ammortamenti e interessi possano effettivamente servire in futuro al finanziamento di impianti sostitutivi (più cari), bisogna prevedere che le imprese d'approvvigionamento elettrico tengano un conteggio accessorio trasparente riferito all'attivo immobilizzato basato sulla contabilità analitica. Conformemente all'articolo 669 CO bisogna tener conto di ammortamenti supplementari costituiti in passato per sostituzioni, rettifiche di valore, accantonamenti come pure delle riserve di sostituzione già costituite.

Secondo il capoverso 4 lettera b, il nostro Consiglio deve stabilire anche la base per la traslazione dei costi unitaria e secondo il principio di causalità ai diversi livelli di tensione, sempre che non sia possibile un'assegnazione diretta agli utenti della rete (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. d, costi fatturati individualmente). Si parte dal presupposto che tutti i gestori di rete applicheranno la stessa chiave di ripartizione a seconda dei livelli di tensione e dei livelli intermedi di trasformazione e di tensione.

Nell'attribuzione dei costi, i consumatori finali alimentati orizzontalmente e l'acquisto dai livelli di tensione più bassi vanno trattati allo stesso modo.

Per la grande maggioranza dei sistemi europei di rivalsa dei costi si può osservare che prevale la ripartizione dei costi secondo la potenza utilizzata, dato che i costi di rete sono in prevalenza costi fissi. Il potenziamento di una rete e i costi che ne conseguono dipendono in ultima istanza dal carico massimo previsto.

È pertanto giustificato imputare i costi fino al 70 per cento alla potenza, come nella LMEE. I costi sono ripartiti sulla base della potenza massima utilizzata nel corso di un anno per il prelievo di potenza dal livello di tensione superiore (contemporaneamente nel caso di diversi punti di consegna). Nell'ottica di una maggiore considerazione del principio di causalità, è possibile basarsi anche su potenze massime trimestrali o mensili invece che su quella annuale.

A tenore del capoverso 4 lettera b secondo periodo, nella rivalsa dei costi occorre tenere conto dell'immissione di elettricità ai livelli di tensione più bassi. Se ne
tiene conto in quanto per la misurazione della potenza ci si fonda implicitamente sul principio del valore netto, poiché soltanto il prelievo di corrente rilevato alle interconnessioni tra i livelli di tensione è preso quale base. Rispetto al principio del valore lordo, si riduce pertanto la base di calcolo della rivalsa nella misura in cui le immissioni ai livelli di tensione inferiori comportano una diminuzione dei prelievi di corrente misurati al netto del livello di tensione superiore. Il principio del valore netto si ripercuote in favore dei Cantoni di montagna, che grazie alle centrali idroelettriche presentano in parte un'elevata autonomia d'approvvigionamento.

In analogia con la LMEE, il rimanente 30 per cento dei costi non direttamente imputabili agli utenti della rete secondo il consumo totale di energia elettrica (energia annua) va riversato sui consumatori finali che sono allacciati direttamente alla rete pertinente oppure indirettamente a reti di livello inferiore.

Art. 16

Costi derivanti dall'utilizzazione della rete per forniture transfrontaliere

Il capoverso 1 descrive i principi per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo deve rifarsi ai costi dell'utilizzazione fisica, vale a dire effettiva, della rete di trasmissione. I flussi supplementari causati dalla transazione transfrontaliera devono perciò 1492

essere misurati dal gestore della rete di trasmissione. Questi costi, a loro volta, vanno calcolati separatamente e non possono essere imputati ai consumatori finali indigeni.

Dal momento che si tratta di costi provocati da forniture transfrontaliere, per quanto concerne i metodi di calcolo dei costi occorre osservare le regolamentazioni internazionali ed europee. È determinante in particolare l'articolo 3 capoverso 6 del regolamento UE 1228/2203.

Di conseguenza il calcolo dei costi non poteva essere basato come per le reti di distribuzione su un principio dei costi medi indipendente dall'utilizzazione dei singoli impianti di rete. Secondo il capoverso 2, i costi di capitale saranno calcolati in base ai costi incrementali medi sul lungo periodo LRAIC (long run average incremental costs) delle capacità di rete utilizzate. Punto di partenza per il calcolo del corrispettivo sono di conseguenza i costi risultanti da una transazione transfrontaliera supplementare.

Riguardo all'approccio basato sulla singola transazione transfrontaliera e partendo dall'idea di un'intensa concorrenza per le capacità di rete transfrontaliere, nel regolamento UE summenzionato si raccomanda di basarsi su costi aggiornati, orientati secondo il valore di mercato (current cost accounting). In questo modo si incide in particolare sulla valutazione del patrimonio dell'impianto nell'ambito del calcolo dei costi di capitale (valore a nuovo di sostituzione).

Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può fissare la durata di ammortamento e il tasso d'interesse adeguato, vale a dire conforme al mercato, e designare i valori patrimoniali necessari per l'esercizio. Di principio si parte da ammortamenti lineari, con durate di utilizzazione specifiche dei componenti dell'impianto.

Per determinare il premio di rischio, occorre basarsi in generale sul modello CAP (capital asset pricing modell) sviluppato nell'ambito della teoria del mercato del capitale. Nonostante numerose lacune, questa formula teorica consente di garantire meglio la trasparenza e la chiarezza del calcolo dei premi, per quanto si tratti di rischi specifici del settore. Anche il tasso d'interesse dei capitali esteri deve comprendere un supplemento per coprire i costi del rischio di credito. Nella determinazione del premio di rischio per gli interessi del capitale
proprio e i costi dei capitali esteri, si terrà conto che il primo riguarda solo i rischi delle reti di trasporto. Questi rischi sono molto meno elevati di quelli del commercio e della produzione di elettricità.

Se si desidera che i fondi risultanti dagli ammortamenti e dagli interessi siano veramente disponibili per finanziare impianti di sostituzione eventualmente più cari (cfr.

art. 17 cpv. 5 lett. b), è necessario allestire un conto accessorio verificabile che si riferisca al patrimonio dell'impianto dopo la contabilità analitica. Occorre integrarvi gli ammortamenti supplementari effettuati in passato in vista di riacquisizioni, le rivalutazioni, le provvigioni e riserve per riacquisizioni già costituite.

Art. 17

Accesso alla rete in caso di congestioni nella rete di trasmissione transfrontaliera

A tenore del capoverso 1 la capacità disponibile va ripartita secondo procedure orientate al mercato, ossia vendite all'asta o metodi che producono risultati analoghi che si rifanno al regolamento 1228/2003.

1493

Nel capoverso 2, l'assegnazione delle capacità nelle procedure orientate al mercato è limitata sotto due punti di vista: da un lato, in relazione con la posizione prioritaria delle importazioni per l'approvvigionamento dei consumatori finali indigeni e, dall'altro, in relazione con la priorità delle forniture basate su contratti di acquisto e di fornitura internazionali conclusi prima del 31 ottobre 2002. Le importazioni per l'approvvigionamento dei consumatori finali indigeni sono inoltre prioritarie rispetto alle forniture internazionali.

La data del 31 ottobre 2002 è stata scelta in quanto l'applicazione di procedure d'attribuzione orientata al mercato previste nell'ambito della gestione delle congestioni è stata decisa in occasione del Forum di Firenze sui regolatori UE del novembre 2002. Per i contratti di acquisto e di fornitura internazionali a lungo termine conclusi dopo questa data è lecito supporre che queste procedure siano state applicate sapendo che era imminente l'introduzione di un sistema di gestione delle congestioni orientato al mercato. Una posizione prioritaria per ragioni di certezza del diritto dopo questa data non è più giustificata.

Secondo il capoverso 3, la capacità di rete assegnata a terzi può essere ridotta a posteriori e per un periodo limitato solamente se la sicurezza della rete di trasmissione è minacciata e non possono essere adottati altri provvedimenti.

Se la sicurezza della rete è compromessa, il gestore della rete di trasmissione può limitare l'utilizzazione di una capacità attribuita secondo una procedura trasparente e pubblicata in anticipo. Per altri provvedimenti si intendono in primo luogo l'attuazione di programmi di fornitura concordati e le manovre di connessione destinate a ottimizzare i flussi.

Il capoverso 4 mira a evitare che si possa sfruttare la capacità di trasmissione inutilizzata per trarre vantaggi sulla concorrenza o per ostacolarla. La capacità inutilizzata va perciò reimmessa sul mercato in osservanza del principio «use-it-or-lose-it».

Il capoverso 5 stabilisce come vanno utilizzate le entrate risultanti da procedure di attribuzione orientate al mercato. Questa disposizione intende impedire che i fondi delle imprese integrate verticalmente e dei loro proprietari siano utilizzati per sovvenzionare trasversalmente altri settori, in
particolare la generazione di elettricità e il commercio. Secondo la lettera a, questi vanno utilizzati a copertura dei costi del commercio transfrontaliero di energia elettrica, sempre che non possano essere imputati direttamente a chi li ha causati, quali i costi per garantire la disponibilità della capacità attribuita. Nella lettera b è sancita l'utilizzazione degli introiti per mantenere e migliorare le capacità di trasmissione transfrontaliere. Nella lettera c è indicato l'indennizzo di ulteriori costi legati alla rete di trasmissione, tenendo conto di indennità adeguate ai rischi dei proprietari privati della rete di trasmissione.

Secondo il capoverso 6, per aumentare le capacità di trasmissione transfrontaliere, il nostro Consiglio può prevedere eccezioni all'accesso alla rete in virtù dell'articolo 13 LApEl e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15 LApEl). Sono quindi tutelati gli investimenti in nuove capacità di rete. Può trattarsi della costruzione di un nuovo impianto come pure del potenziamento della capacità degli impianti esistenti. Si parte dal presupposto che gli investimenti in impianti nuovi comportino considerevoli rischi economici. Queste disposizioni tengono conto dell'articolo 7 del regolamento CE 1228/2003 riguardante le cosiddette «merchant lines», senza tuttavia limitarvisi. Occorre tenere conto che anche in seno all'UE sono in corso le discussioni sugli incentivi d'investimento per il potenziamento delle linee di trasmissione transfrontaliere. Il capoverso 6 è pertanto più ampio. Così, gli incen1494

tivi d'investimento, invece che in limitazioni dell'acceso alla rete si possono ad esempio concretizzare anche in durate d'ammortamento più brevi o in premi di rischio più elevati. Poiché gli investimenti descritti servono a promuovere le capacità di trasmissione transfrontaliere, i costi non vanno imputati ai consumatori indigeni.

2.2.3.3 Art. 18

Sezione 3: Rete di trasmissione svizzera Gestore svizzero della rete di trasmissione

L'articolo 18 si fonda sulla convinzione che l'attuale struttura della rete di trasmissione svizzera, con numerose aziende regionali giuridicamente indipendenti che gestiscono diverse zone di regolazione svizzere, non risponda alle esigenze poste da un commercio in forte crescita nel contesto europeo e non sia in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento interno.

Il capoverso 1 obbliga gli attuali gestori delle reti di trasmissione ad affidare l'esercizio dell'intera rete svizzera di trasmissione a una persona giuridica indipendente di diritto privato. Concentrando la gestione in una società si incrementa la trasparenza, dato che nell'ambito dell'utilizzazione della rete di trasmissione dev'essere contattato un unico interlocutore. La necessità di istituire un gestore unico è oggi praticamente incontestata, come conferma la decisione presa nella primavera 2004 su base volontaria dai gestori delle reti di trasmissione di gestire dal 2005 le reti attraverso la Swissgrid SA. La legge sull'approvvigionamento elettrico non pretende che il gestore svizzero della rete di trasmissione acquisti la proprietà delle reti di trasmissione, è sufficiente la costituzione di una società di gestione indipendente dal profilo organizzativo e giuridico. D'altra parte, la legge non vieta tuttavia di affidare al gestore della rete di trasmissione anche la proprietà di tali reti.

Vista l'importanza fondamentale che la rete di trasmissione riveste ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento interno, il capoverso 2 prevede che il gestore debba avere la sua sede in Svizzera e che il capitale debba essere in maggioranza in mano a imprese svizzere. Durante le deliberazioni sulla LMEE il Parlamento aveva posto requisiti minimi analoghi per la Società svizzera dei gestori di reti. Essa garantisce che la rete di trasmissione svizzera sia esercitata da una società economicamente e giuridicamente indipendente la cui attività operativa si svolge in Svizzera.

I capoverso 3 e 4 traducono in pratica il principio della separazione delle attività applicabile ai gestori delle reti di trasmissione. Il capoverso 3 ammette tuttavia l'approntamento di energia di regolazione e l'acquisto e la fornitura di energia elettrica per garantire una gestione sicura della rete.

In virtù del capoverso 5 e considerata l'importanza
nazionale del gestore svizzero della rete di trasmissione, ai Cantoni deve essere concesso il diritto di delegare due rappresentanti (due per tutti i Cantoni) nel consiglio di amministrazione. Tale diritto va sancito negli statuti.

Il capoverso 6 prescrive che la ElCom approvi gli statuti del gestore svizzero della rete di trasmissione e le relative modifiche, in particolare a tutela degli interessi d'approvvigionamento nazionali e a garanzia dell'indipendenza e della gestione di rete non discriminatoria.

1495

Art. 19

Compiti del gestore della rete di trasmissione

L'articolo 19 elenca i compiti fondamentali che gli attuali gestori delle reti di trasmissione devono obbligatoriamente affidare al gestore svizzero della rete di trasmissione. I compiti del gestore della rete di trasmissione derivano dalla sua funzione di gestire la rete di trasmissione e garantirne in tutta la Svizzera l'esercizio come se fosse un'unica zona di regolazione. In merito a controversie in relazione all'adempimento di tali compiti decide la ElCom.

Il capoverso 1 lettera a trasferisce la responsabilità per la gestione della zona di regolazione (ad es. per la pianificazione aziendale) e la sorveglianza della rete al gestore della rete di trasmissione, il quale gestisce la rete di trasmissione per tutta la Svizzera come un'unica zona di regolazione.

Nella lettera b viene precisata la funzionalità della zona di regolazione, il che contempla in particolare la pianificazione aziendale, il pareggio di bilancio e la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema. Il gestore della rete di trasmissione è tenuto ad acquisire la necessaria energia di regolazione secondo una procedura trasparente e non discriminatoria. Mette a concorso la capacità di riserva da rendere disponibile e verifica l'adempimento dei contratti convenuti. I fornitori di energia di regolazione devono qualificarsi conformemente alle esigenze minime da pubblicare. La ElCom sorveglia il mercato dell'energia di regolazione.

Secondo la lettera c, in caso di minaccia alla sicurezza dell'approvvigionamento, il gestore della rete di trasmissione è tenuto per legge ad attuare i provvedimenti necessari all'esercizio. In questo modo gli è assegnato esplicitamente un diritto di emanare istruzioni nei confronti degli utenti della rete. Vanno disciplinate secondo il diritto privato con gli interessati le procedure in caso di situazioni critiche sulla rete, che devono svolgersi in maniera trasparente, adeguata e non discriminatoria e tra cui rientrano anche le procedure trasparenti e non discriminatorie per far fronte alle congestioni citate nella lettera d.

Con la lettera e il gestore della rete di trasmissione è tenuto a collaborare con i gestori esteri delle reti di trasmissione e a rappresentare gli interessi della Svizzera nei relativi organismi. Ciò vale in particolare per stabilire la procedura per
ovviare alle congestioni e per definire i requisiti tecnici e d'esercizio minimi da porre ai gestori delle reti.

Il capoverso 2 assegna al nostro Consiglio la competenza di trasferire altri compiti al gestore della rete di trasmissione.

Il capoverso 3 garantisce che i rapporti e le responsabilità tra i proprietari e il gestore della rete di trasmissione siano ben definiti.

Il capoverso 4 prevede che il nostro Consiglio può conferire al gestore della rete di trasmissione il diritto di espropriazione. In questo modo è garantito che questi può adempiere la sua responsabilità di un esercizio sicuro ed efficiente della rete di trasmissione anche qualora i proprietari delle reti e i produttori vengano meno ai loro obblighi o non li adempiano a sufficienza.

In seguito alla disgiunzione di cui all'articolo 10 capoverso 4 LApEl, la responsabilità principale per l'esercizio delle reti di trasmissione è trasferita dai proprietari di queste ultime al gestore svizzero della rete di trasmissione. Visto che per motivi di tutela della proprietà si è preferito non obbligare gli attuali proprietari a cedere la loro proprietà al gestore della rete di trasmissione, proprietà ed esercizio della rete possono trovarsi in mani diverse. Nell'ottica della sicurezza dell'approvvigiona1496

mento è pertanto importante definire chiaramente le responsabilità. In base al capoverso 5, ai proprietari delle reti di trasmissione spetta garantire l'efficienza, in particolare la manutenzione e il potenziamento della rete di trasmissione, nonché l'interoperabilità (ad es. per lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di valori di misurazione).

2.2.4 Art. 20

Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica Organizzazione

Il capitolo 4 si occupa del ruolo e dei compiti della Commissione dell'energia elettrica (ElCom), non ancora istituita. La ElCom è un regolatore settoriale specifico per il mercato dell'elettricità, al quale incombono due compiti essenziali, ossia il disciplinamento e la sorveglianza del mercato dell'elettricità svizzero. La competenza di disciplinare, in particolare riguardo all'accesso alla rete e alle condizioni per il suo uso, è resa necessaria dal fatto che nel settore delle reti, ancora caratterizzato da rapporti monopolistici, la concorrenza è impossibile anche dopo una parziale apertura del mercato elettrico. Per compensare le forze di mercato assenti in questo settore, a completare il disciplinamento, serve una sorveglianza volta, da un canto, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e, dall'altro, a evitare abusi della posizione di monopolio.

Nell'articolo 20 viene precisata l'organizzazione della ElCom, rifacendosi ampiamente all'organizzazione della Commissione delle comunicazioni (ComCom). La ElCom, quale autorità indipendente con funzioni giurisdizionali, si contraddistingue in particolare per essere composta da specialisti indipendenti in virtù del capoverso 1. Il nostro Consiglio bada a che la composizione sia paritetica. Non dovranno entrare in linea di conto soltanto esperti con esperienza nel settore della generazione, della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica, ma anche rappresentanti delle cerchie dei consumatori. L'indipendenza degli esperti garantisce che i membri della Commissione operino prioritariamente secondo criteri professionali e oggettivi.

Secondo il capoverso 2, la ElCom è un'autorità assolutamente indipendente che non soggiace a istruzioni da parte del nostro Consiglio e del Dipartimento per quanto riguarda le sue decisioni ed è anche indipendente, tra l'altro, da autorità amministrative. Le dimensioni della segreteria di cui dispone la ElCom dipendono da quanto quest'ultima, in virtù del capoverso 3, fa capo all'Ufficio federale dell'energia per la preparazione delle decisioni e delle disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge. Se la ElCom rinuncia a costituire una segreteria di una certa dimensione con collaboratori scientifici, rifacendosi al diritto di emanare istruzioni, può richiedere all'Ufficio federale dell'energia
le inchieste, le perizie o le procedure decisionali necessarie.

Il nostro Consiglio esercita un controllo amministrativo sulla gestione della Commissione e, nell'ambito di tale competenza, ne approva il regolamento sull'organizzazione e la gestione a tenore del capoverso 4.

Secondo il capoverso 5, le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative.

A copertura delle spese di sorveglianza che non sono coperte da tasse, secondo l'articolo 26 il nostro Consiglio può prevedere che ogni anno venga riscossa una tassa per la sorveglianza presso il gestore svizzero della rete di trasmissione.

1497

Art. 21

Compiti

Il capoverso 1 concerne la competenza della ElCom di vigilare sul rispetto delle disposizioni legali della LApEl e di prendere ed emanare le decisioni necessarie per la sua esecuzione. La ElCom è competente là dove la competenza decisionale non è esplicitamente riservata a un'altra autorità.

L'elenco non esaustivo del capoverso 2 riassume le competenze che la legge affida alla ElCom. La lettera a disciplina le competenze in caso di controversia. La ElCom può autorizzare l'accesso alla rete anche a titolo provvisionale. In questo modo si intende garantire che l'accesso alla rete non possa essere procrastinato a tempo indeterminato a causa di procedure eccessivamente lunghe o dell'esaurimento di tutte le vie legali. La lettera b disciplina i compiti di verifica della ElCom esistenti d'ufficio. Essa può agire autonomamente, in assenza di una controversia concreta. I suoi interventi d'ufficio possono avvenire ex post («decidere una diminuzione») o ex ante («vietare un aumento»).

La delimitazione dalla sorveglianza dei prezzi necessita di una segnalazione particolare. La ElCom è responsabile del controllo del tariffario e dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete (rete) nonché dei tariffari per l'energia per le economie domestiche nella prima fase di apertura del mercato e per i cosiddetti clienti con modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato, vale a dire le economie domestiche che rinunciano all'accesso alla rete nella seconda fase di apertura del mercato (rete ed energia). Prima di prendere le sue decisioni, la ElCom sente il Sorvegliante dei prezzi conformemente all'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr, RS 942.20). Essa non dispone di competenze in materia di sorveglianza e di controllo dei prezzi dell'elettricità (energia) soggetti alla concorrenza, che permangono come finora alla sorveglianza dei prezzi o alla Commissione della concorrenza.

Secondo la lettera c, la ElCom statuisce anche sull'utilizzazione dei proventi derivanti da procedure di attribuzione orientate al mercato. La ElCom dispone in tal modo di uno strumento di gestione che consente di garantire che gli introiti sono utilizzati in modo adeguato e in funzione dei bisogni nell'ambito delle possibilità di destinazione definite nell'articolo 17 capoverso 5.
Secondo il capoverso 3, la ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica allo scopo di assicurare un approvvigionamento affidabile e finanziariamente sostenibile in tutto il Paese. In questo modo, oltre alla competenza di sorvegliare l'accesso alla rete non discriminatorio e le condizioni di utilizzazione della rete, la ElCom adempie anche compiti fondamentali nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento. Secondo l'articolo 8 capoverso 2 LApEl, i gestori di rete (incl. il gestore svizzero della rete di trasmissione) allestiscono piani pluriennali atti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente. I gestori di rete devono inoltre informare con scadenza annuale la ElCom in merito all'esercizio e al carico delle reti nonché ad avvenimenti straordinari. In questo modo la ElCom riceve tutte le informazioni necessarie a valutare l'evoluzione a breve e lungo termine dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera.

Se in base alle informazioni che giungono alla ElCom si prospetta una notevole minaccia alla sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la ElCom ci sottopone, a tenore del capoverso 4, proposte per l'adozione di provvedimenti secondo l'articolo 9 LApEl che vengono presi soltanto qualora il settore dell'energia elettrica non sia

1498

più in grado con le proprie forze di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine.

Conformemente al capoverso 5, la ElCom procede al coordinamento con le autorità di regolazione estere e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi di regolazione internazionali.

Secondo il capoverso 6, essa informa il pubblico sulla propria attività e presenta al nostro Consiglio un rapporto d'attività annuale.

2.2.5

Capitolo 5: Convenzioni internazionali

Art. 22 Con questa disposizione si tiene conto della crescente importanza che il settore dell'energia elettrica assume a livello internazionale. Una disposizione analoga figura anche nell'articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10).

Il nostro Consiglio è autorizzato a concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. Il Parlamento è così esentato dall'approvazione di ogni nuova convenzione.

In virtù dell'articolo 48a della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il nostro Consiglio può delegare anche al Dipartimento o all'UFE la competenza di concludere convenzioni internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo conformemente alla prassi corrente nel contesto dei trattati internazionali.

2.2.6

Capitolo 6: Obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, compiti di sorveglianza

La protezione giuridica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021). Poiché si tratta di una cosa ovvia, nell'ottica di uno «snellimento» della legge si è rinunciato a un disciplinamento esplicito.

Art. 23

Obbligo d'informare e assistenza amministrativa

Conformemente al capoverso 1, le imprese del mercato dell'energia elettrica devono fornire alle autorità competenti sia le informazioni e i dati sia i documenti necessari all'applicazione della legge o alla sua preparazione. Per adempiere i loro compiti legali abbisognano in particolare di tali informazioni la ElCom e l'UFE.

Le autorità competenti possono inoltre accedere durante i normali orari di lavoro ai locali aziendali e agli impianti delle aziende assoggettate all'obbligo di informare e visitarli. Se tuttavia le informazioni richieste sono fornite in conformità di legge e il loro tenore appare credibile, le autorità sono tenute ad avvalersi con moderazione del diritto di accesso.

1499

Le autorità competenti trattano confidenzialmente le informazioni ottenute sui segreti aziendali o di fabbricazione. L'articolo 24 LApEl precisa la presente disposizione.

Il capoverso 2 completa l'obbligo di informare di cui al capoverso 1 e, oltre ai privati, assoggetta anche le autorità federali e cantonali all'obbligo, nei limiti dettati dalla legge (ad es. l'art. 25 della legge sui cartelli), di cooperare agli accertamenti condotti dalla ElCom e dall'UFE. La ElCom può in particolare necessitare dell'aiuto dei Cantoni per controllare la sicurezza dell'approvvigionamento in tutto il Paese.

Art. 24

Segreto d'ufficio e di affari

All'obbligo del segreto di cui al capoverso 1 sono vincolate tutte le persone incaricate di applicare la presente legge o di eseguire preparativi a tal fine. Ciò significa che vi sono assoggettati, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione federale e cantonale, della Commissione dell'energia elettrica e del gestore svizzero della rete di trasmissione, anche eventuali specialisti, membri di commissioni di esperti e altre persone incaricate di svolgere compiti esecutivi (cfr. l'art. 28 cpv. 4 LApEl). Le violazioni del segreto d'ufficio sono punite in virtù dell'articolo 320 del Codice penale (CP, RS 311.0).

A tenore del capoverso 2, le persone citate nel capoverso 1 non devono divulgare informazioni o dati interni assoggettati al segreto. La violazione di questa disposizione è punita secondo l'articolo 162 CP.

Art. 25

Protezione dei dati

La presente norma funge da base giuridica per l'elaborazione, inclusa l'archiviazione elettronica, di dati concernenti procedimenti e sanzioni penali o amministrativi da parte dell'UFE e della ElCom (cfr. l'art. 27 LApEl). Questi dati sono considerati dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 4 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) e secondo l'articolo 17 capoverso 2 LPD possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.

Art. 26

Tassa di vigilanza

Questa disposizione funge da base giuridica per la riscossione di una tassa di vigilanza dal gestore svizzero della rete di trasmissione. Il principio dell'equivalenza non è applicabile alle tasse di vigilanza. Le attività finanziate con tali tributi non possono essere ascritte individualmente. Soggetto, oggetto e base di calcolo devono pertanto essere definiti nella legge formale stessa. A tale esigenza rispondono i capoversi 1 e 2, per cui il nostro Consiglio è autorizzato a riscuotere dal gestore svizzero della rete di trasmissione una tassa annua forfettaria per far fronte ai costi di vigilanza non coperti da altri tributi. Da base di calcolo fungono i costi di sorveglianza dell'anno precedente. Per la prima riscossione, il nostro Consiglio intende rilevare i costi di sorveglianza in base a una stima. La tassa di vigilanza può essere computata dal gestore svizzero della rete di trasmissione sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasmissione ai consumatori finali (cpv. 3).

Oltre alla possibilità del nostro Consiglio di riscuotere una tassa di vigilanza dal gestore svizzero della rete di trasmissione, l'UFE e la ElCom possono esigere dai rispettivi destinatari anche tributi a copertura dei costi per vigilanza, controlli, pre1500

stazioni di servizio particolari e disposizioni. Da base giuridica funge l'articolo 46a della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2005 nell'ambito della legge federale sul programma di sgravio 2003.

2.2.7

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 27 A tenore del capoverso 1, è punibile chi commette intenzionalmente le azioni o le omissioni menzionate. L'elenco delle fattispecie è esaustivo. La sanzione prevista è la multa fino a 100 000 franchi, un importo che rispecchia le sanzioni previste dalla legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart, RS 251) come pure le disposizioni penali applicabili al settore in questione. In occasione dell'entrata in vigore della revisione del Codice penale (CP, RS 311.0; presumibilmente nel 2006), occorrerà verificare questa disposizione. La revisione prevede tra l'altro che le sanzioni pecuniarie si basino sulla capacità economica.

Secondo il capoverso 2 è punibile con una multa fino a 20'000 franchi anche chi si rende colpevole per negligenza delle azioni e delle omissioni elencate.

La presente legge non considera esplicitamente punibile il tentativo. In base al diritto applicabile, ossia l'articolo 34 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0), tale fattispecie non è pertanto punita (art. 2 DPA in relazione con l'art. 104 cpv. 1 CP). L'istigazione e la complicità sono invece perseguibili in ossequio all'articolo 5 DPA. Il capoverso 3 designa quale autorità penale competente l'UFE, che è quindi autorizzato e tenuto a perseguire e a giudicare le violazioni di cui nelle presenti disposizioni.

L'articolo 27 concerne fondamentalmente le persone fisiche che hanno commesso il reato. Ai sensi dell'articolo 6 DPA, in determinate circostanze anche il padrone dell'azienda o il datore di lavoro che in violazione di un obbligo giuridico omette di impedire un'infrazione può essere assoggettato alla disposizione penale unitamente al lavoratore. Se viene comminata una multa non superiore a 5000 franchi, in ossequio all'articolo 7 DPA si può condannare al pagamento la persona giuridica invece della persona fisica.

Il fatto di comminare una multa (sanzione penale) non esclude l'adozione di ulteriori misure secondo l'articolo 59 CP riguardante la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato.

2.2.8 Art. 28

Capitolo 8: Disposizioni finali Esecuzione

Ai sensi del capoverso 1, i Cantoni eseguono gli articoli concernenti i comprensori e la garanzia dell'allacciamento (art. 5 cpv. 1­4 LApEl) e adottano adeguati provvedimenti per ridurre i divari sproporzionati del tariffario per l'utilizzazione della rete sul loro territorio (art. 14 cpv. 4 primo periodo LApEl). Per questi settori il diritto vigente in diversi Cantoni prevede già prescrizioni cantonali e comunali applicate 1501

dalle autorità competenti. Sebbene in tutti i Cantoni esista un ufficio specializzato per le questioni energetiche, è possibile incaricare anche un altro ufficio dell'adempimento di tali disposizioni.

A tenore del capoverso 2, il nostro Consiglio emana le necessarie disposizioni esecutive tra le quali figurano le disposizioni esecutive che servono all'adempimento degli obblighi legali e le disposizioni sull'organizzazione dell'adempimento, sempre che competano al nostro Consiglio.

La delega della potestà normativa all'Ufficio federale necessita di una base giuridica esplicita in una legge formale. Il capoverso 3 risponde a questa esigenza.

In applicazione del principio della cooperazione enunciato nell'articolo 3 LApEl, il capoverso 4 autorizza il nostro Consiglio a coinvolgere organizzazioni private nell'esecuzione. In tali casi va assegnato un mandato di prestazioni. La competenza esecutiva rimane comunque alle autorità federali; la responsabilità per la sorveglianza non può essere affidata a terzi.

Art. 29

Modifica del diritto vigente

Per il commento alle modifiche del diritto vigente (legge sulle forze idriche, legge sull'energia, legge sugli impianti elettrici) si rinvia all'allegato alla LApEl.

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

La commissione di esperti ha chiesto in particolare che il passaggio dalla prima fase di apertura (parziale) del mercato all'apertura totale avvenga dopo cinque anni e sia sottoposto a referendum facoltativo. Ne consegue una dilazione per l'entrata in vigore di alcune disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (art. 7 e art. 13 cpv. 4 lett. b LApEl). Altre, applicabili immediatamente, verranno per contro abrogate dopo cinque anni (art. 6 e art. 13 cpv. 2 e 4 lett. a LApEl). Sull'abrogazione e l'entrata in vigore decide l'Assemblea federale mediante decreto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale (Cost., RS 101), nell'ambito del quale non si possono tuttavia apportare modifiche materiali alla legge. Il tenore della legge sull'approvvigionamento elettrico può essere modificato mediante legge federale (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.). Per l'entrata in vigore o l'abrogazione delle succitate disposizioni, il nostro Consiglio deve preparare un messaggio a destinazione del Parlamento con il disegno di un decreto federale secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera c Cost.

1502

2.2.9

Allegato concernente la modifica del diritto vigente

1. Legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche Art. 8 L'articolo 8 della legge sulle forze idriche prevede l'obbligo dell'autorizzazione per condurre all'estero l'acqua o l'energia elettrica prodotta da un corso d'acqua. Il dipartimento (DATEC) è competente per il rilascio dell'autorizzazione, che può essere concessa solo se l'interesse pubblico non è pregiudicato dall'esportazione, e solo in quanto sia presumibile che l'acqua o l'energia elettrica non possa essere utilmente impiegata in Svizzera per la durata dell'autorizzazione.

Oggi l'obbligo dell'autorizzazione per l'esportazione di acqua non è più rilevante nell'ottica della politica dell'approvvigionamento. D'altro canto, la legge federale dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (RS 531) prevede la possibilità in caso di crisi di adottare provvedimenti a breve termine a garanzia dell'approvvigionamento interno. La disposizione deve perciò essere abrogata.

2. Legge del 26 giugno 19984 sull'energia Art. 7a

Obiettivi e provvedimenti volontari per la generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili

Questa disposizione si ispira agli incentivi in tal senso dell'Unione europea. A tenore della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27/10/2001, p. 33) la quota di elettricità generata da fonti rinnovabili dovrà passare dal 14 per cento del 1997 al 22 per cento nel 2010. A tal fine i Paesi membri dell'UE si sono impegnati a conseguire obiettivi nazionali. In base all'allegato alla stessa direttiva la Germania dovrà incrementare dal 4,5 per cento del 1997 al 12,5 per cento nel 2010 il contributo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili al consumo lordo di elettricità.

L'Austria dovrà passare dal 70 per cento al 78,1 per cento, la Svezia dal 49,1 per cento al 60,0 per cento.

Diversamente dalla versione della LApEl in consultazione, si rinuncerà a un obiettivo quantitativo supplementare per l'utilizzazione efficace dell'energia elettrica.

Questa soluzione è sostenibile poiché è possibile puntare all'obiettivo del capoverso 1 riguardo alle energie rinnovabili (quota percentuale di consumo) anche attraverso una riduzione del consumo. Inoltre, un obiettivo unicamente per il consumo di energia elettrica è problematico, dato che le sostituzioni auspicate per ragioni di protezione del clima, quali ad esempio gli impianti di riscaldamento a energie fossili con termopompe elettriche, potrebbero essere limitate. Nella direttiva sull'efficacia energetica e sulle prestazioni di servizio elettriche (COM [2003] del 10/12/2003) proposta dalla Commissione UE viene di conseguenza proposto un obiettivo per aumentare l'efficacia dell'energia totale. La direttiva prevede in particolare taluni obblighi (ad es. offerta di verifiche energetiche, appalti ecc.) anche per le imprese di 3 4

RS 721.80 RS 730.0

1503

approvvigionamento elettrico e per i gestori delle reti di distribuzione. Nel quadro della LApEl, anche il settore elettrico dovrà essere tenuto ad applicare provvedimenti di efficienza: secondo l'articolo 5 capoverso 1, i Cantoni possono assegnare mandati di prestazioni ai gestori di rete anche nell'ambito dell'utilizzazione razionale dell'energia elettrica; secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera e LApEl, la struttura dei tariffari per l'utilizzazione della rete non dovrebbe incitare a un maggiore consumo, ovvero promuovere l'utilizzazione efficiente della corrente elettrica. Con l'attuale legge sull'energia, il nostro Consiglio può inoltre sfruttare più ampiamente di quanto avveniva finora la sua competenza di emanare prescrizioni circa l'ammissione di apparecchi e impianti utilizzanti elettricità (art. 8 LEne).

Conformemente al capoverso 1, l'obiettivo per il 2030 è di aumentare la quota di elettricità a partire da energie rinnovabili sul totale del consumo finale interno dall'attuale 67 al 77 per cento. L'indice proposto è determinato sulla base di dati ampiamente noti. Il valore di partenza del 67 per cento corrisponde alla media della produzione degli anni 1994­2003 rispetto al corrispondente consumo finale. Per rilevare la produzione vengono considerati il valore atteso dell'impiego di energia idroelettrica, l'effettiva produzione derivante da energia solare, eolica, geotermia, legno, biogas, e dalla quota rinnovabile della spazzatura negli impianti di utilizzazione dei rifiuti (valore di stima 50 %). Questo indicatore tiene così conto della richiesta dei partecipanti alla consultazione, che vorrebbero garantire che in caso di aumento del consumo aumentino anche le esigenze poste alla produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili, il che è anche nell'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento. Il computo al conseguimento dell'obiettivo va precisato più nel dettaglio nelle disposizioni esecutive (considerazione del fabbisogno proprio degli impianti, computabilità dei certificati esteri per energie rinnovabili o partecipazioni a impianti all'estero). Calcolato rispetto al consumo finale del 2003, l'obiettivo (77 %) richiederebbe una produzione supplementare da energie rinnovabili di circa 5400 GWh.

Il capoverso 2 fa in modo che l'obiettivo per il 2030 sia di mantenere
e di rinnovare l'impiego di energia idroelettrica quale perno principale della generazione di elettricità nazionale. Quale obiettivo minimo la produzione delle centrali idroelettriche deve per lo meno rimanere stabile, il che rappresenta una sfida in quanto la diminuzione di produzione dovuta alle prescrizioni in materia di deflussi residuali, in particolare nel rinnovo della concessione per gli impianti esistenti, andrebbe compensata aumentando l'efficienza. Le incertezze legate all'apertura del mercato su scala europea, le capacità produttive ancora sufficienti a breve termine e la concorrenza di centrali a combustione a gas convenienti hanno provocato un rallentamento degli investimenti nel rinnovo e nel potenziamento dell'impiego di energia idroelettrica. A lungo termine, tuttavia, le possibilità di quest'ultima sono legate al suo accesso alla concorrenza internazionale. Viepiù importante diventa la funzione regolatoria delle centrali d'accumulazione, in particolare anche con l'emergente utilizzazione dell'energia eolica. Nel quadro della protezione climatica e a causa della sua importanza per l'economia nazionale e regionale (occupazione, reddito, gettito fiscale), il potenziamento dell'impiego di energia idroelettrica ha ripercussioni che vanno oltre gli obiettivi di politica energetica.

Al fine di conseguire un maggiore effetto, secondo il capoverso 3 per capacità di generazione d'energia supplementari da energie rinnovabili può essere indetto un concorso. L'aumento della produzione può avere luogo mediante nuovi impianti o in relazione con il rinnovo di impianti esistenti. Gli eventuali maggiori costi derivanti 1504

documentabili possono essere compensati da un supplemento applicato ai costi della rete ad alta tensione. In questo modo i consumatori finali indigeni sopportano solidalmente i costi supplementari causati dai programmi di promozione. I «costi supplementari» comprendono i costi degli impianti incentivati non ammortizzabili sulla base dei prezzi di mercato e i costi dell'amministrazione del programma. Il meccanismo d'attribuzione consente di fissare le priorità delle diverse tecnologie. Al fine di promuovere le tecnologie che anche a lungo termine sono necessarie ma che oggi sono lontane dalla soglia di economicità, vanno indetti concorsi separati di entità limitata.

I concorsi vanno indetti collaborando nell'ambito del programma di politica energetica (oggi SvizzeraEnergia). Secondo il capoverso 4, il dipartimento prenderà accordi con le organizzazioni interessate. Per l'esecuzione va verificata la costituzione di una «Agenzia della corrente elettrica» dei gestori di rete. Le organizzazioni che si occupano di promuovere le energie rinnovabili, in particolare l'Agenzia per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica AEE, possono essere coinvolte nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi di concorso attraverso un mandato di prestazioni dell'Ufficio federale. I programmi vanno approvati dall'Ufficio federale (SvizzeraEnergia) prima che vengano realizzati. In proposito vengono fissate le quote minime e massime delle diverse tecnologie e dei diversi vettori energetici oggetto di concorso. Inoltre, i costi supplementari per la produzione supplementare da energie rinnovabili devono poter essere verificati dalle autorità menzionate.

Gli obiettivi definiti nei capoversi 1 e 2 vanno conseguiti secondo i principi della cooperazione e della sussidiarietà di cui al vigente articolo 2 LEne. Il nostro Consiglio può emanare i provvedimenti di cui agli articoli 7b e 7c se gli obiettivi parziali definiti in virtù dell'articolo 7a capoverso 5 non vengono raggiunti o se già prima va delineandosi che non potranno essere raggiunti (cpv. 6).

Art. 7b

Quote e certificati volti a un aumento della generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili

Uno dei provvedimenti che il nostro Consiglio emana in caso di mancato conseguimento degli obiettivi parziali di cui all'articolo 7a capoverso 5 LEne è l'introduzione di quantità minime per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

A tenore del capoverso 1 le imprese d'approvvigionamento elettrico che riforniscono i consumatori finali sono tenute a consegnare ai loro clienti una quantità minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Il nostro Consiglio ne fissa l'ammontare.

Si prevede l'introduzione di una quota percentuale.

Secondo il capoverso 4 il nostro Consiglio emana mediante ordinanza le disposizioni esecutive necessarie per definire nel dettaglio il commercio dei certificati, la loro validità temporale, i pagamenti sostitutivi dei fornitori che non adempiono la quota o non adducono i certificati e le eccezioni per i consumatori finali con un elevato consumo energetico.

1505

Art. 7c

Rimunerazione per l'immissione di energia elettrica volta ad aumentare la generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili

Un altro provvedimento che il nostro Consiglio può emanare in caso di mancato conseguimento degli obiettivi parziali di cui all'articolo 7a capoverso 5 LEne è la rimunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi.

Il capoverso 1 estende per i nuovi impianti l'attuale obbligo di ritirare energia previsto dall'articolo 7 LEne, assoggettandovi non soltanto le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico, bensì tutte le aziende responsabili dell'esercizio di una rete elettrica. Inoltre, secondo il capoverso 1, va ritirata tutta la quantità di energia generata, non solo l'eccedenza. Il ritiro e l'obbligo di rimunerazione si limitano alle energie rinnovabili per considerazioni dettate dalla politica della concorrenza (energia solare, energia eolica, geotermia e biomassa). Le tecnologie promosse con la rimunerazione per l'immissione di elettricità devono essere definite in modo più preciso nelle disposizioni di esecuzione. Le centrali idroelettriche con meno di 1 MW verrebbero rimunerate come sinora nell'ambito dell'articolo 7 capoversi 3 e 4 LEne secondo i costi per l'acquisto di energia equivalente proveniente da nuovi impianti di produzione indigeni.

Nelle disposizioni esecutive del capoverso 2 il nostro Consiglio definirà nel dettaglio le condizioni alle quali i nuovi impianti sono considerati tali e i requisiti posti per gli impianti vecchi rinnovati.

Il capoverso 3 prevede che i produttori percepiscano dall'entrata in funzione dell'impianto una rimunerazione a copertura dei costi per una durata da fissare nelle disposizioni esecutive.

Secondo il capoverso 4 lettera a, dev'esserci un'indennità differenziata a seconda della tecnologia di generazione e della potenza dell'impianto che si orienta ai costi di impianti di riferimento esistenti. Secondo la lettera b, il nostro Consiglio deve ridurre annualmente l'ammontare della rimunerazione in funzione del progresso tecnologico e dell'andamento dei costi. Ciò significa che gli impianti costruiti successivamente non beneficeranno delle indennità maggiori precedenti. Per principio, secondo la lettera c, gli impianti di generazione che danno diritto a tale rimunerazione dovrebbero beneficiarne per una durata da fissare nelle disposizioni esecutive a un'aliquota fissa.

A tenore del capoverso 5, i maggiori costi causati dalla
rimunerazione per l'immissione di elettricità saranno riversati sui costi della rete di trasmissione (costi non coperti dai prezzi di mercato). Il nostro Consiglio può fissare un limite massimo a carico dei consumatori.

3. Legge del 24 giugno 19025 sugli impianti elettrici Art. 3a, 18a­18k, 55 cpv. 1bis Gli ordinamenti sul commercio transfrontaliero di energia elettrica con entrata in vigore immediata sono applicabili fino all'entrata in vigore della LApEl, al più tardi tuttavia fino al 31 dicembre 2007. A quel momento verranno perciò abrogati. Se il 5

RS 734.0

1506

Parlamento non dovesse approvare la trattazione a tappe della modifica della LIE e della LApEl (cfr. n. 1.5.1), queste disposizioni diventerebbero obsolete.

Art. 15 cpv. 2 secondo periodo, 19 A tenore dell'articolo 19 capoverso 1 della legge sugli impianti elettrici (LIE), il nostro Consiglio nomina, per la durata di un periodo amministrativo, una Commissione per gli impianti elettrici, composta di sette membri e incaricata in particolare di valutare le nostre prescrizioni per la costruzione e la manutenzione degli impianti elettrici. Nel contesto attuale, tale Commissione non è più necessaria ai fini della preparazione e dell'adempimento della legislazione in materia di energia elettrica, tanto che di fatto è già stata sciolta. Di conseguenza deve essere modificato anche l'articolo 15 capoverso 2 secondo periodo, dato che fa riferimento a una perizia da parte della Commissione.

Art. 15a Analogamente al riveduto articolo 37 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10; FF 2003 6939), questa disposizione esclude l'applicazione del principio dell'accessione di cui all'articolo 667 del Codice civile (CC, RS 210). In questo modo la proprietà delle linee elettriche sotterranee e dei relativi impianti ausiliari (ad es. canali per cavi, pozzi) è attribuita ai gestori di rete anche laddove non sia stata iscritta alcuna servitù nel registro fondiario.

L'introduzione di questo disciplinamento soddisfa un bisogno urgente delle imprese del settore dell'elettricità. Numerosi gestori hanno finora assicurato in maniera insufficiente dal profilo giuridico la loro rete, ciò che in passato ha portato a diversi problemi (ad es. nel trasferimento della proprietà della rete o nelle richieste del proprietario del fondo di eliminazione delle linee elettriche).

Art. 44 L'articolo 44 lettera b LIE prevede la possibilità di far valere il diritto d'espropriazione per la trasmissione di energia elettrica a reti esistenti di approvvigionamento e di distribuzione. Considerato tuttavia che l'articolo 13 capoverso 1 LApEl sancisce il diritto d'accesso alla rete per terzi, il diritto d'espropriazione diventa superfluo. La lettera b può pertanto essere abrogata.

L'obbligo dell'autorizzazione per l'esportazione di acqua e di energia è oggi superato. La base costituzionale per l'autorizzazione ad
esportare energia è già stata abrogata con il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (FF 1999 I 151). L'abrogazione della sua concretizzazione a livello di legge ne è solo una logica conseguenza. Del resto, l'UFE non esegue più da anni l'obbligo dell'autorizzazione.

1507

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione derivanti dai disegni sono minime. Le conseguenze finanziarie risultano solo dalla Commissione dell'energia elettrica che si compone di 5­7 esperti e di una segreteria. Si presume che per gli accertamenti da parte degli organi specializzati sono necessari 10­15 posti a tempo pieno. Intendiamo coprire i costi per il disbrigo dei compiti conferiti per legge alla Commissione dell'energia elettrica, alla segreteria e agli organi preposti all'esecuzione della legge da un lato mediante emolumenti e dall'altro mediante tasse di sorveglianza annuali versate dal gestore svizzero della rete di trasmissione.

3.2

Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni

I disegni non hanno ripercussioni finanziarie dirette sui Cantoni e sui Comuni. I Cantoni partecipano tuttavia con oltre il 50 per cento e i Comuni con il 31 per cento circa al capitale di base delle imprese di approvvigionamento e sono di conseguenza interessati a un mercato dell'elettricità prospero. Dal momento che con la modifica della LIE e con la LApEl si garantiscono a medio e lungo termine i proventi dello snodo elettrico costituito dalla Svizzera, si prevedono complessivamente ripercussioni finanziarie positive per i Cantoni e i Comuni.

I Cantoni e i Comuni possono come sinora riscuotere tasse. Nel 2002 sono stati versati 360 milioni di franchi come imposte dirette e 479 milioni di franchi di tasse per i diritti d'acqua e di tasse di concessione. Il mercato dell'elettricità costituisce inoltre un importante datore di lavoro in tutte le regioni della Svizzera.

3.3

Ripercussioni economiche

3.3.1

Ripercussioni sui singoli gruppi della società

A causa della nuova concorrenza, il mercato dell'elettricità terrà conto maggiormente delle esigenze dei clienti. Ulteriori vantaggi per i clienti derivano da nuovi prodotti e servizi introdotti con la libera scelta da parte del consumatore finale. Mentre in una situazione di monopolio gli investimenti nelle capacità produttive potevano essere trasferiti ai consumatori quasi senza limitazioni in quanto parte dei costi globali, nel mercato aperto sussiste uno stimolo a evitare costi inutili. La modifica della LIE e la LApEl provocano un lavoro di regolamentazione per lo Stato e i gestori di reti. Queste componenti che aumentano i prezzi sono bilanciati da una forte prevalenza di fattori che li diminuiscono. Con le rubriche separate per l'utilizzazione della rete e l'energia nella fattura e la conseguente possibilità di confrontare i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e le tariffe dell'energia elettrica ci si attende una maggiore pressione sui prezzi. Inoltre, unendo le zone di regolazione si possono utilizzare congiuntamente capacità di riserva e di conseguenza si disporrà di capacità di grande valore qualitativo e si potrà generare un plusvalore economico.

Grazie alla maggiore trasparenza, tutti i clienti artigianali e industriali possono negoziare già con l'entrata in vigore della LApEl migliori contratti di fornitura. Per 1508

le imprese d'esportazione con un'elevata quota di costi energetici la libertà di scelta è un'importante possibilità di ottimizzazione dei loro fattori di produzione per aumentare la capacità concorrenziale.

Le economie domestiche con bassi costi di elettricità approfittano nella prima fase di apertura parziale del mercato della libertà di scelta della loro impresa di approvvigionamento. Si prevedono tariffe tendenzialmente più basse grazie alle voci separate per l'utilizzazione della rete, i tributi a enti pubblici e l'energia nella fatturazione e conseguenti possibilità di confronto anche senza accesso alla rete.

Per i gestori della rete di distribuzione l'introduzione del calcolo dei costi con l'entrata in vigore della LApEl comporta un onere iniziale. La trasparenza che ne deriva è indispensabile per un'utilizzazione regolata della rete e comporta un miglioramento per le imprese d'approvvigionamento e soprattutto per i consumatori finali.

Le imprese di distribuzione devono valutare la loro strategia e decidere quali settori intendono mantenere o ampliare e dove ha senso una collaborazione o una esternalizzazione. Un elemento di forza dei gestori delle reti di distribuzione è dato dalla costruzione e manutenzione efficiente della rete. Questo settore regolato non è esposto alla concorrenza e comporta rischi minimi. Un altro punto di forza dei gestori delle reti di distribuzione è la vicinanza al cliente per quanto concerne la consulenza, i sistemi di misurazione e i sistemi di conteggio, che possono utilizzare autonomamente o in collaborazione con altri gestori della rete di distribuzione. La fornitura di energia elettrica alle economie domestiche (nella prima fase di apertura del mercato) e ai consumatori finali vincolati con modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (vale a dire alle economie domestiche che rinunciano all'accesso alla rete nella seconda fase di apertura del mercato) è un compito stabilito legalmente del quale sono responsabili i gestori della rete di distribuzione. Essi possono obbligare contrattualmente un terzo a fornire energia elettrica a questi clienti. Per la fornitura di energia elettrica a questi consumatori è anche possibile istituire o ampliare le proprie strutture per la gestione del portafoglio e dei rischi e offrire questo servizio ad altre
imprese di distribuzione approfittando degli effetti di scala.

Con il nuovo sistema relativo al commercio transfrontaliero di corrente elettrica, che viene applicato con l'entrata in vigore e l'attuazione del regolamento 1228/2003 nell'UE, soprattutto per i proprietari della rete di trasmissione è molto importante partecipare alla compensazione dei costi di transito. Per garantire uno scambio sicuro di corrente elettrica con i Paesi confinanti e la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera è importante trovare una regolamentazione corretta ed equa dal profilo materiale sui diritti di disporre delle capacità di trasmissione transfrontaliere che spettano alla Svizzera. Dal momento che la Svizzera persegue una soluzione compatibile con l'UE, deve essere consentita l'utilizzazione indiscriminata delle capacità di trasmissione da parte di terzi. Le procedure di mercato vigenti a questo scopo già con l'entrata in vigore della modifica della LIE per assegnare le capacità di trasmissione (per es. aste) comporterebbero attualmente importanti introiti.

I produttori diventano più dinamici grazie al maggiore orientamento verso i clienti.

Per i produttori di corrente elettrica un avvicinamento alle condizioni internazionali dei mercati di vendita costituisce un'importante condizione per l'accesso a medio e lungo termine ai mercati europei. Al riguardo le prospettive della forza idrica sono positive, considerata la tendenza all'aumento a lungo termine dei prezzi del commercio all'ingrosso soprattutto per l'energia di punta in Europa. Le centrali ad accumulazione e le centrali ad accumulazione per pompaggio svizzere potranno 1509

inoltre partecipare in futuro ai mercati dell'energia di regolazione che si stanno costituendo in Europa.

Per i produttori di corrente elettrica a partire da energie rinnovabili, l'accesso ai mercati internazionali è una condizione indispensabile per aumentare il valore della loro produzione con la partecipazione al commercio transfrontaliero di certificati. La dichiarazione già prescritta nell'UE di qualità della corrente elettrica (marcatura dell'energia), introdotta in Svizzera il 1° gennaio 2005, e gli sviluppi prevedibili nel settore della politica di protezione del clima fanno aumentare ulteriormente le possibilità sul mercato di produrre corrente elettrica con un bilancio neutrale di CO2.

Assieme alla libertà di scelta dei consumatori finali si istituiscono in questo modo le condizioni affinché il valore aggiunto dell'elettricità prodotta in modo sostenibile venga indennizzato in modo adeguato. La definizione di obiettivi per aumentare la quota delle energie rinnovabili sul totale delle forniture di corrente elettrica dà ulteriore dinamismo a questo mercato (cfr. allegato alla LApEl). La domanda di corrente elettrica prodotta con energie rinnovabili aumenterà grazie alla migliore trasparenza e alla libertà di scelta dei clienti.

Alle condizioni quadro previste dalla LApEl si può dedurre che nei prossimi anni il mercato dell'elettricità non subirà una riduzione dei posti di lavoro maggiore di quella degli scorsi anni. Il potenziale di riduzione delle competenze fondamentali della maggior parte delle imprese di approvvigionamento nel settore della costruzione e manutenzione della rete è limitato, dal momento che la qualità dell'approvvigionamento è pregiudicata se i percorsi sono troppo lunghi. Nel settore dei sistemi di misurazione, di conteggio e di fatturazione le imprese d'approvvigionamento innovative hanno la possibilità di espandersi. Grazie al maggiore orientamento verso i clienti, i settori del marketing, della vendita, del servizio clientela, dell'informatica e del controllo assumono maggiore importanza.

L'integrazione orizzontale offrirà possibilità di espansione e di cooperazione nell'approvvigionamento di acqua e gas e nei servizi di telecomunicazione.

3.3.2

Ripercussioni sull'economia nazionale

Nel febbraio 2004, abbiamo approvato un pacchetto di misure per superare la debole crescita economica in Svizzera; tra di esse figura la LApEl, misura di fondamentale importanza per aumentare a lungo termine il potenziale di crescita dell'economia nazionale. Una maggiore concorrenza sul mercato interno dovrebbe migliorare il potere d'acquisto in Svizzera e la competitività a livello internazionale.

Per la Svizzera è soprattutto l'accesso al mercato interno della corrente elettrica a ridurre costi e ad aumentare i redditi. Da parte dei consumatori i costi della corrente elettrica possono essere ridotti grazie alla possibilità di importazioni di corrente dirette, mentre da parte dei produttori, grazie allo scambio con i Paesi confinanti e l'accesso a nuovi mercati, si possono guadagnare clienti, sfruttare meglio le capacità produttive e conseguire utili su diverse borse e piazze finanziarie. Lo sviluppo adeguato del commercio estero e la sicurezza del commercio internazionale di corrente elettrica sono garantiti solo se le condizioni quadro giuridiche sono armonizzate. Grazie al migliore coordinamento dell'esercizio delle centrali e delle reti è possibile sfruttare meglio l'infrastruttura disponibile ed evitare blackout su vasta scala. In tal modo si evitano molti costi. Grazie alla maggiore coscienza dei costi, al maggiore orientamento verso la clientela e a impulsi innovativi (impiego di nuove 1510

tecniche di elaborazione delle informazioni, di esercizio della rete ecc.), la capacità concorrenziale del mercato dell'elettricità è notevolmente migliorata. Le spese per l'autorità di regolazione di circa tre milioni di franchi l'anno sono giustificate tenendo conto di queste circostanze. Per calcolare i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, l'allestimento di gruppi di bilancio e l'istruzione del personale i gestori della rete devono calcolare un onere iniziale sostenibile.

I costi per promuovere le energie rinnovabili dipendono dal prezzo futuro dell'energia elettrica e dall'impostazione concreta del modello di promovimento. La prevista riduzione delle capacità delle centrali e dei vettori energetici fossili fanno presumere un aumento delle tariffe dell'energia elettrica e quindi costi supplementari in ribasso per le energie rinnovabili. Nell'impostazione dei modelli di promovimento occorre privilegiare le soluzioni efficienti ed economiche.

3.4

Altre ripercussioni

L'approvvigionamento delle regioni periferiche non è influenzato dalla modifica della LIE e lo è in misura irrilevante a seguito della LApEl. I Cantoni possono emanare disposizioni sugli allacciamenti fuori degli insediamenti o delegare queste competenze ai Comuni o al mercato dell'elettricità. In questo modo si garantisce la possibilità di tener conto delle differenze regionali.

4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario

Il messaggio corrisponde agli obiettivi del programma di legislatura 2003­2007 del Consiglio federale (oggetto secondo il rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 del 25 febbraio 2004, FF 2004 969).

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Il disegno si basa in particolare sull'articolo 91 della Costituzione federale (Cost., RS 101) che accorda alla Confederazione la competenza di disciplinare il trasporto e l'erogazione di energia elettrica (cfr. perizia dell'Ufficio federale di giustizia del 23 ottobre 1996 concernente le competenze costituzionali della Confederazione nel settore dell'elettricità, con gli ulteriori riferimenti). In base a questa competenza legislativa globale, la Confederazione può in particolare monopolizzare la trasmissione, emanare prescrizioni tariffarie, stabilire regolamentazioni concernenti le imprese del mercato dell'elettricità, sancire un diritto di accesso alla rete e prevedere provvedimenti concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento e di fornitura.

Il disegno limita i due diritti fondamentali della garanzia della proprietà e della libertà economica (art. 26 e 27 Cost.). Questa limitazione è ammessa per quanto sia fondata su una base legale formale, sia giustificata da un interesse pubblico e proporzionata e non pregiudichi l'essenza dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.).

1511

La condizione della base legale è soddisfatta con l'emanazione della LApEl e la modifica della LIE. Sussiste anche l'interesse pubblico: la separazione giuridica della trasmissione dell'elettricità dalla produzione e distribuzione con l'istituzione di un gestore svizzero della rete di trasmissione è necessaria per consentire la garanzia dell'approvvigionamento, un accesso indiscriminato alla rete e quindi la concorrenza sui mercati a monte e a valle. È necessaria anche la separazione del calcolo dei costi e della contabilità presso le reti di distribuzione per garantire la trasparenza sui costi.

Le limitazioni della garanzia della proprietà e della libertà economica sono inoltre proporzionali; sono necessarie e adeguate per garantire un mercato dell'elettricità sicuro e concorrenziale. Non vanno oltre il ragionevole per raggiungere gli obiettivi prefissati, sono commisurate a questi obiettivi e non pregiudicano l'essenza dei due diritti fondamentali. La limitazione della garanzia della proprietà e della libertà economica secondo il disegno è quindi ammessa (cfr. anche perizia del 2 settembre 2003 del dott. iur. Stefan Rechsteiner concernente l'istituzione di una società di rete svizzera per la trasmissione di elettricità).

5.2

Rapporto con altre leggi federali

5.2.1

Legge sui cartelli

La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart; RS 251) ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale (art. 1 LCart).

La legge si applica alle imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese (art. 2 cpv. 1 LCart). La LCart non si applica invece allorquando altre prescrizioni vietano la concorrenza (art. 3 cpv. 1 LCart), in particolare quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi (art. 3 cpv. 1 lett. a LCart). La legge sui cartelli riconosce in questo modo che un regime statale di mercato o dei prezzi può escludere la concorrenza in un determinato settore economico. Essa è tuttavia applicabile a un siffatto regime solo se esso permette un comportamento concorrenziale, lasciando quindi spazio all'applicazione dei criteri del diritto della concorrenza (FF 1995 I 434 seg.).

La modifica della LIE riguarda il commercio transfrontaliero di corrente elettrica. La legge sui cartelli non è interessata al riguardo.

La LApEl comprende segnatamente prescrizioni relative al diritto di utilizzazione della rete (accesso alla rete) e all'ammontare dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete. L'applicazione della legge sui cartelli sarà pertanto esclusa dai settori concernenti l'utilizzazione della rete perché questi saranno oggetto di uno speciale disciplinamento legale.

Nei rimanenti settori del mercato dell'elettricità, la legge sui cartelli rimane come in precedenza applicabile a pieno titolo (accordi illeciti, pratiche illecite di imprese che dominano il mercato e concentrazione di imprese; art. 5, 7 e 10 LCart). In questi ambiti, la Commissione della concorrenza, o il suo segretariato possono continuare a indagare su imprese attive nel settore dell'elettricità e a verificare i progetti di fusione sottoposti all'obbligo di annuncio.

1512

5.2.2

Legge sulla sorveglianza dei prezzi

Conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr, RS 942.20), il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi, impedisce o elimina l'aumento abusivo dei prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi. È fatta salva la sorveglianza di determinati prezzi da parte di altre autorità (art. 4 e 15 LSPr).

La LApEl prevede che sia le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete (solo rete) sia le tariffe dell'energia elettrica (rete e energia) per le economie domestiche nella prima fase di apertura del mercato e per i clienti del modello opzionale nella seconda fase di apertura del mercato siano sorvegliate dalla ElCom. Al riguardo occorre applicare i provvedimenti previsti dall'articolo 15 LSPr per integrare il Sorvegliante dei prezzi nelle decisioni della ElCom (diritto del Sorvegliante dei prezzi di essere sentito e di formulare proposte). Il Sorvegliante dei prezzi (o la Commissione della concorrenza) rimane competente della sorveglianza delle tariffe dell'energia sottoposte alla libera concorrenza.

5.2.3

Legge sull'approvvigionamento economico del Paese

La legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP, RS 531) disciplina i provvedimenti precauzionali in materia di difesa nazionale economica nonché quelli intesi a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa (art. 1 LAP).

Per quanto concerne l'approvvigionamento di elettricità, la LApEl e la LIE sono complementari. Entrambe le leggi prevedono provvedimenti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, ma con un orizzonte temporale diverso e con obiettivi diversi. Questa soluzione corrisponde all'ordinamento costituzionale, secondo il quale la politica energetica fissa le condizioni quadro per un approvvigionamento sicuro, alla portata di tutti e sostenibile di energia elettrica, mentre l'approvvigionamento economico del Paese ha lo scopo di superare le situazioni di penuria o di emergenza.

Le misure per la garanzia dell'approvvigionamento secondo la LApEl sono concepite a lungo termine. Devono assicurare al consumatore finale un approvvigionamento elettrico fidato dal profilo tecnico e sufficiente dal profilo quantitativo. La LAP comprende invece solo provvedimenti temporanei volti a superare crisi tecniche, naturali, di politica di sicurezza o di altro tipo. Si tratta in primo luogo di ridurre il consumo (per es. divieti di utilizzazione, interruzioni pianificate di corrente). Se si delinea e è già intervenuta una penuria di corrente a breve termine, il volume di energia ancora disponibile viene distribuito ordinatamente secondo le priorità per l'economia nazionale al fine di mantenere in esercizio le aziende e le funzioni di importanza vitale e di assicurare al meglio il consumo privato.

1513

5.2.4

Legge sull'energia

La legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730) intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente (art. 1 LEne). Questi obiettivi di politica energetica rimangono validi anche con l'apertura del mercato prevista dalla LApEl. L'applicazione della LApEl deve tener conto delle esigenze dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e del maggiore impiego della forza idrica indigena (cfr. n. 1.2.5).

5.2.5

Codice delle obbligazioni

La questione del rapporto con il Codice delle obbligazioni (CO, RS 220) si pone in particolare in relazione ai contratti di fornitura di corrente elettrica a lungo termine.

La fornitura di corrente elettrica sottostà di principio all'autonomia privata. Non ha senso sancire una regolamentazione speciale nella LApEl; un disciplinamento globale sarebbe invece contrario all'autonomia delle imprese interessate. La LApEl non prevede quindi disposizioni concernenti i contratti di fornitura di corrente elettrica.

Non comporta quindi né la conclusione anticipata per legge dei contratti esistenti né un diritto di disdetta anticipato con l'entrata in vigore della LApEl.

In alcuni casi è tuttavia possibile che l'entrata in vigore della LApEl possa avere ripercussioni sulla durata dei contratti di fornitura di corrente elettrica esistenti.

Queste ripercussioni non derivano tuttavia dalla LApEl ma da altre fonti di diritto. Si pensa ad esempio agli accordi espliciti tra le parti contraenti di sciogliere un contratto di fornitura di corrente elettrica con l'entrata in vigore della LApEl. Se invece le parti stabiliscono che il contratto non è più adatto alle nuove condizioni senza aver stabilito una regolamentazione al riguardo o se si accordano su una modifica, a determinate condizioni possono chiedere l'adeguamento del contratto alle mutate condizioni da parte di un giudice (adeguamento del contratto da parte del giudice colmandone le lacune, mediante interpretazione o in base alla cosiddetta clausula rebus sic stantibus). Nei casi estremi è inoltre possibile che un contratto di fornitura di corrente elettrica a lungo termine sia nullo in base alla legge sui cartelli perché è stato concluso sfruttando la posizione di mercato dell'offerente (art. 7 LCart).

5.3

Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Nell'ambito del commercio internazionale della corrente elettrica sussistono obblighi derivanti dal GATT 19946 e dal Trattato sulla Carta dell'energia7 (cfr. art. 18c LIE). Le disposizioni della LApEl e la modifica della LIE chiariscono la questione del trattamento dei transiti secondo i relativi principi fondamentali. La compatibilità con le regole del commercio internazionale è garantita dal momento che i principi di quest'ultimo sono sanciti dai disegni.

6 7

RS 0.632.20 RS 0.730.0

1514

5.4

Rapporto con il diritto cantonale

Il disegno di legge sull'approvvigionamento elettrico non incide sulle competenze cantonale esistenti nel settore della produzione di corrente elettrica (in particolare art. 76 cpv. 4 Cost.) e nel settore dell'utilizzazione economica e razionale dell'energia elettrica (art. 89 Cost.). In base all'articolo 91 capoverso 1 Cost., la Confederazione può emanare disposizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica. Questa disposizione rappresenta una norma di competenza che lascia un ampio margine di manovra al legislatore su quali oggetti di questa materia disciplinare. La norma costituzionale affida alla Confederazione una competenza globale in concorrenza con le competenze cantonali. Per competenza federale concorrenziale s'intende che i Cantoni possono continuare a disciplinare oggetti in questo settore, se la Confederazione non fa uso della sua competenza. Con la LApEl e la modifica della LIE la Confederazione fa uso della sua competenza in base all'articolo 91 capoverso 1 della Costituzione federale nella misura in cui statuisce il diritto di accesso alla rete (art. 13) e l'obbligo di indennizzo (art. 14­16), emana prescrizioni relative alla disgiunzione (art. 10), al conto annuale e al calcolo dei costi (art. 11) e affida l'esercizio della rete ad altissima tensione a un gestore svizzero della rete di trasmissione. Rimangono invece intatte le competenze cantonali esistenti relative al trasporto e alla fornitura di energia elettrica. Tra di esse rientrano la determinazione di tariffe e di strutture tariffali, per quanto non siano già determinate dalla legge sull'approvvigionamento elettrico. I Cantoni non possono tuttavia emanare disposizioni autonome che limitano le condizioni di mercato istituite dalla legge sull'approvvigionamento elettrico. Eventuali monopoli di approvvigionamento sanciti direttamente o indirettamente dal diritto cantonale o obblighi di acquisto, nella misura in cui riguardano persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente alla legge sull'approvvigionamento elettrico (art. 13), diventano nulli con l'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento (art. 2 Cost.) e devono di conseguenza essere abrogati.

In base a questo ordinamento delle competenze, nell'ambito della libertà economica sul loro territorio cantonale, i Cantoni possono
ad esempio istituire una società di rete cantonale o regionale per la gestione delle reti ai livelli di tensione inferiori (vale a dire di quelle reti che non fanno parte del gestore svizzero della rete di trasmissione). Anche le prescrizioni cantonali e comunali concernenti la riscossione di un supplemento sul prezzo della corrente elettrica per misure di risparmio e per le energie rinnovabili o l'introduzione di tasse per orientare il consumo di corrente elettrica non sono impossibili sulla base della presente legge sull'approvvigionamento. Le competenze cantonali in materia rimangono invariate.

Con un mercato dell'elettricità aperto, il transito di corrente elettrica su fondi pubblici (per es. prato comunale) rimane una forma di utilizzazione speciale di un bene pubblico. Gli enti pubblici possono concedere questo diritto come in precedenza mediante concessioni e chiedere un corrispettivo (tassa di concessione) per l'utilizzazione speciale (transito di corrente). La legge sull'approvvigionamento elettrico non contiene disposizioni che limitano l'autonomia dei Cantoni o dei Comuni in qualsiasi forma. Occorre tuttavia osservare che gli indennizzi forniti sinora dal settore dell'elettricità (volontari o legali) si trovano sotto pressione a causa della libera concorrenza e possono essere mantenuti solo se sono trasparenti (art. 12 cpv.

2, art. 6 cpv. 2, art. 7 cpv. 2 LApEl) e motivati.

1515

Per la concessione dei diritti d'acqua da parte dei Cantoni o dei Comuni valgono le disposizioni pertinenti della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (legge sulle forze idriche, RS 721.80). Nell'ambito di queste disposizioni le autorità cantonali e comunali sono di principio libere di emanare le condizioni quadro e gli oneri. Anche in questo ambito la LApEl non prevede limitazioni.

Negli articoli 5­9 la LApEl contiene disposizioni concernenti la garanzia del servizio universale e della sicurezza dell'approvvigionamento. Di queste disposizioni, l'articolo 5 capoversi 1­4 (comprensori e garanzia dell'allacciamento) e l'articolo 14 capoverso 4 (parificazione delle tariffe di utilizzazione della rete) devono essere eseguiti dai Cantoni (art. 28 cpv. 1 LApEl). Questi compiti esecutivi possono essere assunti mediante l'emanazione delle relative disposizioni cantonali o nell'ambito della modifica o dell'adeguamento delle concessioni (per es. dipendenza delle concessioni da oneri e condizioni).

5.5

Rapporto con il diritto europeo

5.5.1

Prescrizioni rilevanti nell'UE

Il 1° luglio 2004 sono entrate in vigore nell'UE nuove prescrizioni per armonizzare l'attuazione di un mercato interno della corrente elettrica e inerenti al commercio transfrontaliero di corrente elettrica. Si tratta in particolare della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 20038 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE e del regolamento (CE) 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 20039 sulle condizioni di accesso alle reti per gli scambi transfrontalieri di elettricità.

La direttiva sul mercato dell'elettricità 2003/54/CE contiene in particolare le seguenti disposizioni:

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­

gli Stati membri devono aprire i mercati a partire dal 1° luglio 2004 per tutti i consumatori finali che non sono economie domestiche e a partire dal 1° luglio 2007 per tutti i clienti, quindi anche per le economie domestiche.

Per evitare squilibri tra due Stati membri nell'apertura del mercato possono essere vietate le forniture secondo il principio di reciprocità se il cliente ha accesso al mercato esclusivamente secondo le regole del Paese di destinazione ma non del Paese di provenienza della fornitura di elettricità;

­

per proteggere le economie domestiche e le PMI, gli Stati membri devono emanare provvedimenti per garantire il servizio universale;

­

per la costruzione di nuovi impianti di generazione di corrente elettrica gli Stati membri devono prevedere una procedura di approvazione trasparente e non discriminatoria. La responsabilità di mettere a disposizione sufficiente capacità spetta in primo luogo alle imprese del mercato dell'elettricità. I concorsi per la costruzione di nuove capacità da parte degli Stati membri sono ammessi solo se gli sforzi messi in atto dalle imprese del mercato GU L 176 del 15 luglio 2003, p. 37 segg.

GU L 176 del 15 luglio 2003, p. 1 segg.

1516

dell'elettricità non sono sufficienti, vale a dire in caso di fallimento del mercato; ­

l'esercizio della rete di trasmissione deve essere garantita da una società indipendente. Se questa società fa parte di un'impresa integrata verticalmente deve essere garantita la sua indipendenza dai proprietari e da altri settori economici di attività delle imprese integrate verticalmente. La società deve essere una persona giuridica indipendente e avere una direzione autonoma.

La direzione non deve quindi operare anche in altri settori delle società del proprietario. Non sussiste invece l'obbligo di separare la società dalle imprese integrate verticalmente per quanto concerne la proprietà;

­

l'accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione deve aver luogo sulla base di tariffe autorizzate e pubblicate. L'accesso alla rete può essere negato solo a causa della mancanza di capacità e con una motivazione;

­

gli Stati membri devono designare uno o più organi come autorità di regolazione. Quest'ultima ha il compito di garantire il funzionamento del mercato mediante autorizzazioni e la sorveglianza e di decidere su ricorsi contro il gestore della rete.

Nel regolamento 1228/2003 sono interessanti soprattutto le seguenti disposizioni: ­

modalità di compensazione dei costi delle reti di trasmissione provocati dal commercio transfrontaliero di corrente elettrica;

­

principi per la gestione delle congestioni.

5.5.2

Compatibilità della legislazione svizzera con il diritto UE

La LApEl è di principio compatibile con il diritto UE. Sussistono differenze per quanto concerne i tempi di apertura del mercato e per la disgiunzione delle reti di distribuzione.

Mentre il mercato UE è aperto già a partire dal 1° luglio 2004 per i consumatori finali che non sono economie domestiche e lo sarà a partire dal 1° luglio 2007 per le economie domestiche, l'apertura del mercato in Svizzera per le non economie domestiche avrà luogo con l'entrata in vigore della LApEl (presumibilmente il 1° gennaio 2007). Le economie domestiche potranno scegliere il libero mercato a seguito della decisione dell'Assemblea federale cinque anni dopo l'entrata in vigore della LApEl (presumibilmente il 1° gennaio 2012).

Nell'UE la separazione organizzativa non è richiesta solo per i gestori delle reti di trasmissione che fanno parte di imprese integrate verticalmente, ma anche per i gestori della rete di distribuzione che riforniscono più di 100 000 consumatori finali.

La ripercussione pratica di questa differenza è tuttavia minima perché in Svizzera ci sono poche imprese di approvvigionamento con più di 100 000 consumatori finali.

Anche la modifica della legge sugli impianti elettrici è compatibile con il diritto dell'UE se si esclude la possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalla procedura di mercato di assegnazione delle capacità di trasmissione transfrontaliere. Secondo l'articolo 18c, i proventi della procedura orientata al mercato possono essere utilizzati per indennizzare altri costi della rete di trasmissione, in particolare per 1517

l'indennizzo adeguato dei rischi dei proprietari privati della rete di trasmissione.

Secondo i rappresentanti della commissione UE, questa utilizzazione dei proventi è tuttavia sostenibile dal momento che si tratta solo di una soluzione transitoria.

5.6

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 Cost., tutte le disposizioni legislative importanti devono essere emanate sotto forma di legge federale. Si tiene conto di questa esigenza con l'emanazione della LApEl e la modifica della legge sugli impianti elettrici.

Per quanto concerne l'entrata in vigore e l'abrogazione di diversi articoli della LApEl, quest'ultima prevede, in sintonia con l'articolo 163 capoverso 2 Cost., un atto sotto forma di decreto federale. I decreti federale sottostanno a referendum facoltativo se la Costituzione e le leggi lo prevedono (art. 141 cpv. 1 lett. c Cost.).

La LApEl prevede esplicitamente il referendum facoltativo (art. 30 cpv. 2 lett. c LApEl).

5.7

Freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le spese devono essere approvate dalla maggioranza dei membri di entrambi i Consigli se il decreto comporta una spesa unica superiore a 20 milioni di franchi o nuove spese ripetute superiori a due milioni di franchi. Per il momento solo i costi legati alla ElCom potrebbero rientrare nel freno alle spese. Partiamo tuttavia dal presupposto che i costi siano coperti da emolumenti e tasse di vigilanza (cfr. n. 3.1).

5.8

Delega di competenze legislative

Le competenze legislative possono essere delegate mediante legge federale sempreché la Costituzione federale non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). La Costituzione prevede quale limitazione generale della delega in particolare l'esigenza secondo la quale le disposizioni fondamentali e importanti devono essere emanate sotto forma di legge (art. 164 cpv. 1 Cost.).

Il Consiglio federale può emanare ordinanze se la delega di questa competenza è prevista in una legge formale, concerne un determinato oggetto del disciplinamento e, in caso di gravi interferenze nei diritti individuali, i principi sono disciplinati nella legge formale vera e propria (cfr. art. 182 cpv. 1 Cost.). I disegni contengono diverse norme di delega che tengono conto di queste esigenze.

La LApEl prevede inoltre la possibilità di una sottodelega: il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale dell'energia la competenza di concludere accordi internazionali tecnici o amministrativi e di emanare prescrizioni tecniche o amministrative (art. 20 cpv. 3, art. 28 cpv. 3 LApEl).

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