Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto
Progetto
(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 6 settembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 30 settembre 20052, decreta: I La legge sull'IVA del 2 settembre 19993 č modificata come segue: Art. 36 cpv. 2 L'imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, sino al 31 dicembre 2010. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa č fatturata separatamente.
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II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2005 5129 FF 2005 5141 RS 641.20
2005-2341
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Legge sull'IVA
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