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Proroga dell'autorizzazione all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario rilasciata ai Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra 1

Il 31 agosto 2005, il Consiglio federale ha deciso quanto segue:

1.1

Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale1, i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra sono autorizzati a: a. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario pene detentive di durata compresa tra 20 giorni e 1 anno; b. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario pene detentive di lunga durata che volgono al termine e/o in luogo della semilibertà, per una durata compresa tra 1 mese e 1 anno; c. combinare in modo scaglionato nel tempo l'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica di cui alla lettera a con lavoro di pubblica utilità.

2

L'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario non può essere effettuata con l'ausilio di apparecchiature di sorveglianza satellitare («Global Positioning System», GPS).

3

L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario può essere in linea di principio effettuata soltanto se: a. il condannato vi acconsente; b. le persone che vivono in comunione domestica con il condannato vi acconsentono; c. le autorità cantonali competenti garantiscono l'accompagnamento e l'assistenza del condannato.

4

Le autorizzazioni sono valide fino all'entrata in vigore della revisione della Parte generale del Codice penale (modifica del Codice penale del 13 dicembre 20022), ma al più tardi fino al 31 agosto 2008.

5

Conformemente all'ordinanza del 30 giugno 19933 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, i Cantoni sono tenuti a partecipare alle rilevazioni

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RS 311.0 FF 2002 7351 RS 431.012.1

2005-1866

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statistiche effettuate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (UFS) relative all'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario. Le autorità cantonali competenti preposte all'esecuzione sono tenute a fornire le informazioni necessarie. Esse devono compilare i questionari trasmessi dall'UFS conformemente alle prescrizioni e ritornarli a quest'ultimo.

6

I Cantoni sono inoltre tenuti ad allestire una valutazione delle esperienze fatte con l'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario e a consegnare un rapporto in merito all'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'UFG decide sul momento in cui occorre fornire i rapporti e in merito a quali altri dati statistici o di altra natura sono necessari per la valutazione.

7

Qualora non venissero adempiti gli oneri e le condizioni summenzionate, la presente autorizzazione può essere revocata.

8

La Cancelleria federale notifica la presente decisione ai Governi dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra.

11 ottobre 2005

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Ufficio federale di giustizia