Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmati il 7 settembre 1987 a Berna

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di modificare la Convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nonché il protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna (di seguito «la Convenzione» e «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. L'articolo 2 paragrafo 3 lettera a numero (iv) della Convenzione è abrogato.

2. L'articolo 2 paragrafo 3 lettera a numeri (v), (vi) e (vii) della Convenzione diventano lettera a numeri (iv), (v) e (vi).

3. Il nuovo articolo 2 paragrafo 3 lettera a numero (vi) della Convenzione è modificato come segue: «(vi) l'imposta riscossa dallo Stato sulle rimunerazioni di artisti non residenti ecc. (skatt til staten på honorar til utenlandske artister m.v.);» 4. L'articolo 2 paragrafo 3 lettera a numero (viii) è abrogato.

Art. 2 1. L'articolo 3 paragrafo 1 lettera h della Convenzione è modificato come segue: «h) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa di uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;» 2. L'articolo 3 paragrafo 1 lettera i della Convenzione è modificato come segue: «i) l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Norvegia: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

1

Dal testo originale tedesco.

2005-0740

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Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

(ii) in Svizzera: il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.» Art. 3 1. L'articolo 8 paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue: «1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente provenienti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili solo in detto Stato.» 2. L'articolo 8 paragrafo 2 è abrogato.

3. L'articolo 8 paragrafo 3 diventa paragrafo 2.

4. Dopo l'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione è inserita la seguente disposizione: «3. I paragrafi 1 e 2 valgono per gli utili delle imprese aeree norvegesi, danesi e svedesi riunite nel Consorzio Scadinavian Airlines System (SAS), ma solo nella misura in cui gli utili della SAS Norge ASA, del partner norvegese della Scandinavian Airlines System (SAS), corrispondono alle loro partecipazioni al Consorzio.» Art. 4 1. L'articolo 10 paragrafo 2 è modificato come segue: «2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questi dividendi sono tuttavia esonerati dall'imposta nel primo Stato Contraente, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.» 2. L'articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione: «3. Qualora il Governo di uno Stato Contraente riceva dividendi quale beneficiario effettivo, questi dividendi possono essere imposti solo in detto Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Governo di uno Stato Contraente» comprende: a)

per quanto riguarda la Norvegia: (i) la Banca centrale della Norvegia; (ii) il Fondo petrolifero dello Stato norvegese;

b)

per quanto concerne la Svizzera: (i) la Banca nazionale svizzera;

c)

un ente legale o qualsiasi altra istituzione di proprietà, per intero o in maggioranza, del Governo di uno Stato Contraente definita a tempo debito con l'accordo reciproco delle autorità competenti.»

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Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

Art. 5 L'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione è modificato come segue: «3. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato Contraente.» Art. 6 1. L'articolo 15 paragrafo 3 della Convenzione è modificato come segue: «3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile di un'impresa di uno Stato Contraente esercitati nel traffico internazionale sono imponibili in detto Stato Contraente. Se queste rimunerazioni provengono tuttavia da un'attività dipendente svolta a bordo di una nave iscritta nel registro internazionale norvegese delle navi (N.I.S), sono imponibili solo nello Stato Contraente di cui il beneficiario è residente.» 2. Dopo l'articolo 15 paragrafo 3 della Convenzione è inserita la seguente disposizione: «4. Qualora una persona residente di uno Stato Contraente percepisce rimunerazioni da un'attività dipendente, svolta a bordo di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale dal Consorzio Scadinavian Airlines System (SAS), dette rimunerazioni sono imponibili solo nello Stato Contraente di cui il beneficiario è residente.» Art. 7 L'articolo 22 paragrafo 3 della Convenzione è modificato come segue: «3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili esercitati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato Contraente nonché dai beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto in detto Stato Contraente.» Art. 8 1. L'articolo 23 paragrafi 1 e 2 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione: «1. Riservate le disposizioni del diritto norvegese sulla concessione di un computo sull'imposta norvegese dell'imposta pagata al di fuori della Norvegia (che non devono pregiudicare il principio generale menzionato di seguito) vale quanto segue: a)

Se un residente della Norvegia riceve elementi di reddito o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, possono essere imponibili in Svizzera, la Norvegia concede: (i) sull'imposta applicabile ai redditi di tale residente, una deduzione equivalente all'ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Svizzera;

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Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

(ii) sull'imposta applicabile al patrimonio di tale residente, una deduzione equivalente all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Svizzera.

In ambedue i casi, l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio imponibili in Svizzera.

b)

I redditi o il patrimonio di una persona residente della Norvegia, che secondo la presente Convenzione non sono imponibili in Norvegia, possono nondimeno essere considerati nella base di calcolo dell'imposta in Norvegia; la Norvegia computa tuttavia sulle imposte norvegesi sul reddito e sul patrimonio la frazione dell'imposta sul reddito e sul patrimonio imputabile al reddito conseguito o al patrimonio conservato nell'altro Stato Contraente.»

2. L'articolo 23 paragrafi 3 a 6 della Convenzione sono sostituiti dalla seguente disposizione: «2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente della Svizzera ritragga redditi o possieda patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Norvegia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b; ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell'esenzione. Per gli utili ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 4, la presente esenzione vale solo se la loro imposizione in Norvegia è comprovata.

b)

Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi che secondo le disposizioni dell'articolo 10 sono imponibili in Norvegia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio, che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Norvegia, giusta le disposizioni dell'articolo 10, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile in Norvegia; o (ii) riduzione forfetaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Norvegia sull'ammontare lordo dei dividendi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e disciplina la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

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Qualora riceva dividendi da una società residente della Norvegia, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.»

Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

Art. 9 L'articolo 25 paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue: «Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.» Art. 10 L'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue: «1. a) Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati Contraenti permettono d'ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in riferimento alle imposte oggetto della stessa.

b)

Inoltre possono scambiarsi su richiesta le informazioni necessarie all'amministrazione o all'applicazione del diritto interno nel caso di società holding in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione.

c)

Inoltre possono scambiarsi su richiesta informazioni indispensabili all'esecuzione del diritto interno in materia di frode fiscale in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione.

Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e rivelate solo alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano della tassazione, della riscossione o dell'amministrazione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici in relazione alle imposte oggetto della presente Convenzione. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per gli scopi summenzionati. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali o metodi commerciali. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.» Art. 11 È aggiunto un nuovo articolo 28 del seguente tenore: «Art. 28

Rimborso di imposte alla fonte

1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i canoni sono riscossi in uno Stato Contraente mediante trattenuta alla fonte, la presente Convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta in base all'aliquota intera.

2. Nondimeno l'imposta così riscossa, in base all'aliquota intera, deve essere rimborsata su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione.

3. Il termine per l'istanza di rimborso è di tre anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui sono stati percepiti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza.

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Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono fissare di comune accordo la procedura per l'esecuzione delle agevolazioni d'imposta previste nella Convenzione.

5. Nonostante il paragrafo 4 lo Stato Contraente da cui provengono i redditi può esigere una procedura amministrativa ai fini dell'accertamento della residenza della persona che ha presentato l'istanza di rimborso.» Art. 12 Gli articoli 28 e 29 diventano articoli 29 e 30.

Art. 13 A. I numeri 2 e 6 del Protocollo sono abrogati.

B. I numeri 3, 4 e 5 del Protocollo diventano i numeri 2, 3 e 4.

C. È inserito un nuovo numero 5 del seguente tenore: «5. Con riferimento all'articolo 26 paragrafo 1 lettera b resta inteso che possono essere scambiate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali o che devono essere trasmesse in via ordinaria e che possono essere ottenute dalle autorità fiscali in una procedura ordinaria senza ricorrere a misure specifiche.

Resta inteso che ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera b sono società holding le società svizzere conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni nonché le società norvegesi che equiparabili a queste società svizzere.

Resta inteso che l'espressione «frode fiscale» designa un comportamento fraudolento, che rappresenta in entrambi gli Stati Contraenti un delitto fiscale punibile con la pena privativa della libertà.

Resta inteso che in caso di frode fiscale il segreto bancario non impedisce di procurarsi presso le banche prove documentali e di trasmetterle all'autorità competente dello Stato richiedente. Una comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesto.

I due Stati Contraenti convengono che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera c nonché le disposizioni del Protocollo della Convenzione presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva.

È inoltre inteso che l'assistenza amministrativa ai sensi del presente paragrafo non comprende nessun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove.» Art. 14 1. I Governi degli Stati Contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiute le condizioni e procedure legali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo.

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Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

2. Il presente Protocollo, che è parte integrante della Convenzione e del relativo Protocollo, entra in vigore alla data dell'ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili: a)

nonostante la lettera b, alle imposte trattenute alla fonte sui redditi pagati a non residenti o loro accreditati il o dopo il primo giorno dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo;

b)

alle imposte sui dividendi trattenute alla fonte scaduti il o dopo il 1° gennaio 2005 realizzati da una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi, a condizione che il presente Protocollo entri in vigore nel 2005.

c)

alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio per l'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo (compresi gli esercizi chiusi in tale anno).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo .

Fatto in duplice esemplare a Oslo, il 12 aprile 2005, in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno di Norvegia:

Kurt Höchner

Thorbjørn Gjølstad

3631

Traduzione2

Protocollo di negoziazione del 29 marzo 2005

Desiderose di garantire l'applicazione e l'interpretazione dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera c della Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, le competenti autorità hanno dichiarato quanto segue: I. Per quanto concerne la Svizzera: 1

Esame preliminare della richiesta di revisione

1.1

La richiesta formulata dall'autorità competente norvegese concernente lo scambio di informazioni è esaminata in via preliminare dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

1.2

Se una richiesta non può essere soddisfatta, l'AFC ne informa la competente autorità norvegese. Quest'ultima può completare la sua richiesta.

1.3

Se dall'esame preliminare risulta che le condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione, in correlazione con il Protocollo, sono adempiute, l'AFC informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.

1.4

L'AFC chiede contemporaneamente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d'invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

2

Ottenimento delle informazioni

2.1

Se il detentore delle informazioni trasmette all'AFC le informazioni richieste, quest'ultima le esamina ed emette una decisione finale.

2.2

Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, rispettivamente il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informazioni richieste, l'AFC emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta norvegese.

2

Dal testo originale inglese.

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Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

3

Diritti della persona interessata

3.1

L'AFC notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità norvegese, sempre che nella richiesta non venga espressamente richiesta la segretezza.

3.2

Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità norvegese secondo il diritto norvegese. Contemporaneamente, l'AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

3.3

La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza oppure se lo esige l'articolo 26 della Convenzione.

3.4

Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all'AFC o che quest'ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione del diritto fiscale svizzero solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo il numero 8.4.

4

Misure coercitive

4.1

Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all'AFC entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

4.2

Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto. Devono essere eseguite da impiegati dell'Ufficio particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere importanti in relazione con le informazioni richieste.

4.3

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, una persona dell'Ufficio può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell'AFC.

4.4

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l'AFC nell'esecuzione delle misure coercitive.

5

Perquisizione di locali

5.1

Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

3633

Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

5.2

L'esecuzione della perquisizione è disciplinata nell'articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

6

Sequestro di oggetti, documenti e atti

6.1

La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata.

6.2

Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l'occasione di esprimersi sul loro contenuto. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

6.3

Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.

7

Esecuzione semplificata

7.1

Se la persona interessata acconsente a fornire le informazioni all'autorità norvegese, informa per scritto l'AFC. Questo consenso è irrevocabile.

7.2

L'AFC constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità norvegese.

7.3

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente ai numeri di cui sopra e trasmessi con decisione finale.

8

Chiusura della procedura

8.1

L'AFC emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull'esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità norvegese.

8.2

La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

8.3

Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

8.4

Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità norvegese possono essere utilizzate dall'AFC.

9

Rimedi giuridici

9.1

La decisione finale dell'AFC relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero.

9.2

Anche il detentore delle informazioni è autorizzato al ricorso, per quanto faccia valere interessi propri.

3

RS 313.0

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Doppia imposizione con la Norvegia. Protocollo che modifica la Convenzione

9.3

Il ricorso di diritto amministrativo ha effetto sospensivo.

9.4

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

9.5

In caso di irregolarità nelle suddette procedure svizzere, la persona interessata non non può presentare ricorso davanti a un tribunale norvegese. Qualora la persona interessata sollevi comunque ricorso contro la decisione dell'AFC concernente la trasmissione di informazioni alla competente autorità norvegese, questa autorità applica i termini di prescrizione del diritto fiscale norvegese senza tener conto dei tempi necessari a questo ricorso.

II. Per quanto concerne la Norvegia: In relazione alla procedura norvegese per la conservazione delle informazioni in caso di frode fiscale secondo l'articolo 26, le competenti autorità norvegesi applicano le procedure a disposizione del diritto interno/nazionale norvegese per l'esecuzione della richiesta di scambio di informazioni.

Per la delegazione svizzera:

Per la delegazione norvegese:

Robert Waldburger

Odd Hengsle

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