Termine di referendum: 6 ottobre 2005

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Modifica del 17 giugno 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20041, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue: Art. 8 cpv. 5 5 Gli investimenti finanziati entro il limite di spesa servono in primo luogo a mantenere in buono stato l'infrastruttura e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressamente nella convenzione sulle prestazioni.

Art. 20 cpv. 4 La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i mutui della Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.

4

1 2

FF 2004 4695 RS 742.31

2004-1593

3805

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 giugno 20053 Termine di referendum: 6 ottobre 2005

3

FF 2005 3805

3806