Termine di referendum: 6 ottobre 2005
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Modifica del 17 giugno 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20041, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue: Art. 8 cpv. 5 5 Gli investimenti finanziati entro il limite di spesa servono in primo luogo a mantenere in buono stato l'infrastruttura e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressamente nella convenzione sulle prestazioni.
Art. 20 cpv. 4 La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i mutui della Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.
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FF 2004 4695 RS 742.31
2004-1593
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Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005
Consiglio nazionale, 17 giugno 2005
Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 28 giugno 20053 Termine di referendum: 6 ottobre 2005
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FF 2005 3805
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