ad 05.428 Iniziativa parlamentare Imposta sul valore aggiunto. Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero. Proroga Rapporto del 6 settembre 2005 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale del 30 settembre 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge federale del 13 settembre 2002 sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 6 settembre 2005 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati concernente l'aliquota speciale dell'IVA per le prestazioni nel settore alberghiero.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 settembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

Nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), alle prestazioni nel settore alberghiero si applica fino al 31 dicembre 2006 un'aliquota speciale del 3,6 per cento. Nella sua seduta del 23 maggio 2005, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha discusso se mantenere detta aliquota, che è già stata prorogata due volte. Dopo una discussione approfondita, la CET-S ha deciso, con 8 voti contro 1 e 3 astensioni, di elaborare un'iniziativa in vista di prorogarla ancora una volta fino a fine dicembre 2010. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha accolto questa decisione il 22 agosto 2005, con 15 voti contro 8 e un'astensione. Il segretariato della Commissione è stato incaricato congiuntamente all'Amministrazione di rielaborare il relativo progetto di atto legislativo. La CET-S ha approvato tale progetto all'unanimità il 6 settembre 2005.

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Diritto in vigore

L'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. L'articolo 8ter delle disposizioni transitorie della vecchia Costituzione permetteva alla Confederazione di emanare una legge che prevedesse un'aliquota più bassa per determinate prestazioni turistiche effettuate sul territorio svizzero, ma soltanto se tali prestazioni erano destinate in buona parte a ospiti stranieri e se la competitività lo richiedeva. La difficile situazione concorrenziale dell'industria turistica indigena a metà degli anni Novanta ha condotto all'istituzione, il 1° ottobre 1996, per una durata di cinque anni fino a fine dicembre 2001 al più tardi, di un'aliquota speciale del 3 per cento per le prestazioni nel settore alberghiero (prima colazione compresa).

La stessa regola dell'articolo 8ter delle disposizioni transitorie della vecchia Costituzione è prevista dall'articolo 196 numero 14 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della nuova Costituzione. Nella legge del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, la durata dell'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003 al più tardi. In virtù dell'iniziativa parlamentare della CET-S la validità dell'aliquota speciale è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2006 (vedi rapporto e istanza della CET-S del 3 maggio 2002, FF 2002 6541 segg.; legge federale del 20 giugno 2003, RU 2003 4351). L'aliquota speciale è disciplinata nell'articolo 36 capoverso 2 della legge sull'IVA e ammonta attualmente al 3,6 per cento.

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Valutazione della proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati

In un primo tempo il Consiglio federale si è opposto, per differenti ragioni, alla proroga dell'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero ed ha accolto l'istanza della CET-S del 3 maggio 2002 volta a prorogare quest'aliquota unicamente come soluzione di compromesso. A suo tempo, infatti, non erano ancora stati introdotti i provvedimenti promozionali in grado di eliminare le lacune strutturali del settore in maniera più mirata ed efficace rispetto a un contributo ad innaffiatoio per tutto il settore (vedi parere del Consiglio federale del 4 settembre 2002 sul rapporto del 3 maggio 2002 della CET-S, FF 2002 6541 segg.).

L'obiettivo prioritario del Consiglio federale è semplificare l'imposta sul valore aggiunto. L'ordinamento odierno con tutte le sue regolamentazioni speciali ed eccezioni e le conseguenti delimitazioni è divenuto talmente complicato e incomprensibile che soltanto una riforma radicale può sgravare le piccole e medie imprese in ambito IVA. A medio termine, il Consiglio federale persegue l'IVA ideale. Due sono le principali misure proposte: l'introduzione di un'aliquota unica per tutte le operazioni imponibili e, in linea di principio, la soppressione di tutte le eccezioni previste nell'articolo 18 della legge sull'IVA. Un simile pacchetto di riforme permetterebbe, con l'ampliamento della base imponibile, di stabilire un'aliquota unica nettamente inferiore all'attuale aliquota normale.

Dato che con l'introduzione dell'IVA ideale l'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero verrà comunque soppressa, si giustifica una proroga oltre il 31 dicembre 2006, perché altrimenti il settore interessato subirebbe in pochi anni due modifiche d'aliquota e, nel medesimo tempo un aumento di costi e degli oneri amministrativi.

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Parere del Consiglio federale

A queste condizioni, il Consiglio federale ritiene opportuno accogliere la richiesta della CET-S del 6 settembre 2005 e prorogare l'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero fino all'introduzione dell'aliquota unica, ma al più tardi fino a fine 2010. Si evita così di modificare l'aliquota applicabile più volte in poco tempo.

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