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Messaggio concernente due Convenzioni con la Francia sulla rettifica del confine

del 14 maggio 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale che approva le Convenzioni del 18 settembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la rettifica del confine franco-svizzero in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Canton Ginevra) e SaintJulien-en-Genevois (Dipartimento dell'Alta Savoia) nonché concernente la rettifica del confine franco-svizzero tra il Canton Vaud e il Dipartimento del Doubs.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 maggio 1997

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin

27 Foglio federale. 80° anno. Voi. III

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Messaggio I II III

Parte generale Situazione iniziale Raccordo autostradale tra Bardonnex e Saint-Julienen-Genevois

L'Accordo del 27 settembre 1984 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sul raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Alta Savoia) (RS 0.725.141), entrato in vigore il 1° aprile 1986, ha costituito la base giuridica per la costruzione del collegamento N la - A 401 con l'autostrada francese A 40 per mezzo di un viadotto di circa 377 metri sui territori svizzero e francese (messaggio del 20 febbraio 1985, FF 1985 I 793). La parcella del territorio svizzero sulla quale è ubicata una parte del viadotto sarà ceduta alla Francia in virtù di un accordo specifico che prevede uno scambio di territori inteso a far sì che l'opera principale risulti totalmente situata in territorio francese (art. l n. 5 dell'Accordo).

Inoltre, un Accordo concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Bardonnex/Saint-Julien, in vigore dal 19 dicembre 1994, fissa lo statuto degli uffici a controlli nazionali abbinati costruiti a cavallo della frontiera al raccordo autostradale (art. l n. 2 lett, b dell'Accordo; scambio di note del 19 dicembre 1994; RS 0.631.252.934.951.5).

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Valico doganale di Vallorbe e Jougne

La costruzione, a causa della strada nazionale, di una nuova piattaforma doganale nei comuni frontalieri di Vallorbe (Canton Vaud) e Jougne (Dipartimento del Doubs) nonché la canalizzazione di un tratto del corso d'acqua «La Jougnenaz» hanno reso necessaria la rettifica del confine.

La rettifica, seppur lieve, del tracciato di confine necessita la conclusione di una convenzione speciale tra gli Stati interessati. In Svizzera simili accordi soggiacciono all'approvazione delle Camere federali e al referendum facoltativo.

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Evoluzione dei negoziati Raccordo autostradale tra Bardonnex e Saint-Julienen-Genevois

I lavori di apposizione dei termini per lo scambio dei territori sono stati verbalizzati il 23 febbraio 1993 dai delegati permanenti all'apposizione dei termini del confine franco-svizzero. Il documento prevede lo scambio di una parcella di 81 400 m2 situata nel Comune ginevrino di Bardonnex in territorio svizzero contro tre parcelle di una superficie equivalente situate nei Comuni francesi di Viry (29 100 m2) e Saint-Julien (8600 m 2 e 43 700 m2).

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Il raccordo autostradale è operativo da quasi tre anni. A motivo di problemi giuridici sollevati in territorio francese dai proprietari degli immobili ubicati sui terreni in questione, rispettivamente dai loro eredi, la Convenzione sullo scambio delle parcelle ha potuto essere riveduta definitivamente solo nel 1996 nel quadro della Commissione mista istituita dall'Accordo del 10 marzo 1995 concernente l'apposizione e la manutenzione dei termini del confine (RS 0.132.349.41) nonché per via diplomatica. Le autorità ginevrine (Dipartimento dei lavori pubblici e dell'energia) hanno svolto un ruolo importante nelle trattative. Infatti sono state necessarie numerose trattative per giungere a una soluzione che soddisfacesse i proprietari dei fondi e le aziende ivi insediate. La conclusione tardiva di detta Convenzione non ha comunque sollevato particolari problemi dato che l'Accordo sul raccordo autostradale comprende disposizioni transitorie particolari (art. 10). La Convenzione è stata firmata a Berna il 18 settembre 1996 con riserva di ratifica.

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Valico doganale di Vallorbe e Jougne

II 1° febbraio 1995 i delegati permanenti all'apposizione dei termini del confine franco-svizzero hanno certificato lo scambio delle parcelle di 30 m2 ciascuna, situate ai lati del confine che separa i comuni di Vallorbe e Jougne. Su questa base il DFAE ha presentato un progetto di Convenzione al Ministero francese degli affari esteri. Dopo revisione del testo per via diplomatica, la convenzione è stata firmata a Berna il 18 settembre 1996, con riserva di ratifica.

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Parte speciale: Commento delle diverse disposizioni delle convenzioni Raccordo autostradale tra Bardonnex e Saint-Julien-

en-Genevois L'articolo 1, in rapporto con il piano d'insieme allegato, specifica la rettifica del confine e fissa il nuovo tracciato. Contiene la riserva usuale relativa alle modifiche di lieve importanza che potrebbero risultare dall'apposizione definitiva dei termini dopo l'entrata in vigore della convenzione.

"L'articolo 2 assegna ai delegati permanenti all'apposizione dei termini del confine franco-svizzero l'esecuzione tecnica della convenzione dalla sua entrata in vigore. Il risultato sarà confermato mediante scambio di note tra i due governi.

I costi saranno suddivisi per metà.

Secondo 1''articolo 3, una superficie di 11 641 m2 di proprietà del Canton Ginevra, a cui premeva la costruzione del raccordo autostradale, è ceduta gratuitamente in proprietà alla Francia, libera da oneri e servitù, alla data di entrata in vigore della convenzione, in esecuzione dell'articolo 4 numero 1 dell'Accordo sul raccordo autostradale (n. 1). I lavori di riporto delle parcelle svizzere situate sotto il viadotto sono disciplinati da un accordo separato che consente all'impresa svizzera proprietaria delle parcelle di continuare la gestione del fossato situato nell'enclave. Senza particolari formalità doganali l'impresa potrà trasportare oltre confine i detriti e ivi depositarli (n. 2).

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L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore dopo la ratifica. La Convenzione è di durata illimitata e non è denunciabile, poiché il confine è fissato in modo duraturo.

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Valico doganale di Vallorbe e Jougne

L'articolo 1 disciplina, con il piano d'insieme allegato, la rettifica del confine e ne fissa il nuovo tracciato. Contiene inoltre la riserva usuale relativa alle modifiche di lieve importanza che potrebbero risultare dall'apposizione dei termini dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

L'articolo 2 assegna ai delegati permanenti all'apposizione dei termini del confine franco-svizzero l'esecuzione tecnica della rettifica dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Il relativo processo verbale sarà annesso in quanto parte integrante della convenzione. I costi sono ripartiti per metà.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore dopo la ratifica. La Convenzione è di durata illimitata e non può essere denunciata poiché il confine è fissato in modo duraturo.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Le convenzioni non hanno alcuna incidenza finanziaria né sull'effettivo del personale. In entrambi i casi, i lavori di apposizione dei termini sono finanziati nel quadro del programma svizzero sulle strade nazionali.

Tuttavia al momento dello scambio delle parcelle, l'opera principale sarà ceduta gratuitamente alla Francia (art. 4 cpv. 1 dell'Accordo sul raccordo autostradale). Ciò è giustificato dall'interesse particolare della Svizzera per la realizzazione presso Ginevra di un collegamento autostradale che allevierà sensibilmente la regione circostante (cfr. il messaggio sul raccordo autostradale, op.

cit., n. 212 ad art. 4 e n. 31).

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Programma di legislatura

II presente disegno non figura nel programma di legislatura 1995-1999, nondimeno concorda con gli obiettivi della nostra politica estera (FF 1996 II 281).

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Costituzionalità

La base costituzionale per la conclusione delle due Convenzioni è data dall'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale discende dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Le Convenzioni sono di durata illimitata e non possono essere denunciate. Pertanto il decreto federale relativo alla loro approvazione sottosta al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali in conformità dell'articolo 89 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale.

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Decreto federale concernente due convenzioni con la Francia sulla rettifica del confine

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1997'>, decreta:

Art. l 1 Le Convenzioni del 18 settembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernenti la rettifica del confine franco-svizzero in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra) e Saint-Julien-enGenevois (Dipartimento dell'Alta Savoia) nonché la rettifica del confine franco-svizzero tra il Canton Vaud e il Dipartimento del Doubs sono approvate.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2 II presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

»FF 1997 III 761

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Convenzione Traduzione" tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la rettifica del confine franco-svizzero in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Cantone di Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Dipartimento dell'Alta Savoia)

// Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica Francese,

desiderosi di conferire piena efficacia alle disposizioni dell'Accordo del 27 settembre 1984 relativo al raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra) e SaintJulien-en-Genevois (Alta Savoia), segnatamente agli articoli 1 numero 5 e 4 numero 1, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1

1. Il tracciato del confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell'Alta Savoia nei settori compresi, da un lato, tra i termini n. 34 e n. 47 nonché tra i termini n. 48 e n. 50 e, dall'altro, tra i termini n. 64 e n.

70, è rettificato, in ragione dello scambio di uguali parcelle di territorio, conformemente al piano d'insieme in scala 1:5000 allegato alla presente Convenzione (allegato 1) di cui costituisce parte integrante 21.

2. Sono fatte salve le modifiche di poca importanza che possono risultare dall'apposizione dei termini del confine rettificato.

Articolo 2

1. A contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all'apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, relativamente ai settori definiti nell'articolo 1: a) all'apposizione e alla misurazione dei termini del confine; b) all'allestimento di tabelle, piani d'insieme e descrizioni del confine.

2. Terminati detti lavori, un processo verbale è redatto unitamente a tabelle, piani d'insieme e descrizione del nuovo tracciato. Dopo l'approvazione da parte dei due Governi mediante scambio di note, il processo verbale avrà forza di legge pari alla presente Convenzione:.

3. I costi derivanti dalla modifica dell'apposizione dei termini resa necessari dalla presente Convenzione sono sostenuti per metà da ciascuna delle due Parti contraenti.

'' Dal testo originale francese.

> Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nel Foglio federale. Possono essere richiesti presso ü DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.

2

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Rettifica del confine franco-svizzero Artìcolo 3

1. Il sedime dell'opera, ampliato sui due lati longitudinali da una striscia di terreno larga sei metri, di una superficie di 11 641 m2 come stabilito nel piano d'insieme allegato (allegato 2), è ceduto gratuitamente in proprietà alla Parte francese, libero da oneri e servitù, a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione 2. I lavori di riporto parziale, totale o compensatorio del sito dell'opera principale, a vantaggio della Parte svizzera, sono regolati da un accordo separato.

Articolo 4

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultimo strumento di ratifica.

Fatto a Berna, il 18 settembre 1996, in due esemplari in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero: M. Krafft

Per il Presidente della Repubblica francese: B. Garcia

" Cfr. nota precedente.

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Convenzione Traduzione" tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la rettifica del confine franco-svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento del Doubs

// Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica francese, animati dal desiderio di rettificare il confine dei due Stati, hanno deciso di concludere al tal fine una Convenzione.

Artìcolo 1

II tracciato del confine tra il Canton Vaud, nel Comune di Vallorbe, e il Dipartimento del Doubs, nel Comune di Jougne, nel settore compreso tra i limiti 61B, 61C e 62, è rettificata in ragione dello scambio di uguali parcelle di territorio, conformemente al piano d'insieme in scala 1:500 allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante 2'.

Sono fatte salve le modifiche di poca importanza che possono derivare dall'apposizione dei termini del confine rettificato.

Articolo 2

A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all'apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne il settore definito nell'articolo 1: a) all'apposizione e alla misurazione dei termini del confine; b) all'allestimento di tabelle, piani d'insieme e descrizioni del confine.

Non appena ultimati i lavori, un processo verbale con tabelle, piani d'insieme e descrizioni del nuovo tracciato, comprovanti l'esecuzione della Convenzione, sarà allegato come parte integrante alla Convenzione.

I costi relativi all'esecuzione di detti lavori sono ripartiti per metà tra i due Stati.

Articolo 3

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultimo strumento di ratifica.

''Dal testo originale francese.

> Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nel Foglio federale. Possono essere richiesti presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.

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Rettifica del confine franco-svizzero

Fatto a Berna, il 18 settembre 1996, in duplice esemplare in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero: M. Krafft

Per il Presidente della Repubblica francese: B. Garcia

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente due Convenzioni con la Francia sulla rettifica del confine del 14 maggio 1997

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01.07.1997

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