Termine di referendum: 9 ottobre 1997

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Legge sulla Banca nazionale

(LBN) Modifica del 20 giugno 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 1997'', decreta: I

La legge del 23 dicembre 19532) sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 12 1 La Banca nazionale è esente dalle imposte dirette della Confederazione.

2 La Banca nazionale è esente da qualsiasi imposta nei Cantoni. Sono salve le imposte di mutazione cantonali e comunali, come pure le tasse per prestazioni speciali dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 14 n. 2, 2bis, 3 e 9 La Banca nazionale è autorizzata a compiere le operazioni seguenti: 2. Compera, vendita e pensione di buoni del tesoro e di obbligazioni della Confederazione e di crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, di obbligazioni di Cantoni e di banche cantonali ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio3), di obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie, di obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di Comuni; bls 2. Emissione, riscatto e pensione, per proprio conto, di buoni fruttiferi d'interesse per una durata massima di due anni, se richiesto dalla politica d'intervento monetario; 3. Compera e vendita (a contanti o a termine) e pensione di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sull'estero, con scadenza non superiore a sei mesi, recanti almeno due firme, ciascuna delle quali offra garanzia di solvibilità, "FF 1997 II 791

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Legge sulla Banca nazionale

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di obbligazioni facilmente realizzabili di Stati esteri, di organizzazioni internazionali o di banche estere, di altri averi sull'estero con scadenza massima di dodici mesi, di derivati (opzioni, future, forward rate agreement) sempre che siano destinati a controllare rischi di mercato su obbligazioni e averi sull'estero; Compera, vendita e pensione di oro per conto proprio;

Art. 19 1 II controvalore dei biglietti in circolazione deve essere rappresentato: a. da monete e verghe d'oro; b. da effetti cambiari e assegni bancari (chèques) sulla Svizzera e sull'estero e da averi sull'estero con scadenza non superiore rispettivamente a sei o dodici mesi (art. 14 n. l e 3); e. da buoni del tesoro e da obbligazioni della Confederazione, da crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, da obbligazioni di Cantoni e di banche cantonali ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio da obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e da obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di Comuni, con scadenza non superiore a due anni (art. 14 n. 2); d. da obbligazioni facilmente realizzabili di Stati esteri, organizzazioni internazionali e banche estere con scadenza massima di due anni (art. 14 n. 3); e. da anticipazioni su pegno (art. 14 n. 4); f. da mezzi di pagamento internazionali.

2 La copertura aurea deve ascendere al 25 per cento almeno dei biglietti in circolazione.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 1997 II presidente: Stamm Judith II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1997 II presidente: Delalay II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 1997" Termine di referendum: 9 ottobre 1997 ') RS 952.0; RU 1997 68

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2) FF 1997 III 800

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Legge sulla Banca nazionale (LBN) Modifica del 20 giugno 1997

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1997

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01.07.1997

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800-801

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