1 Decreto federale
Disegno
concernente l'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)», depositata il 19 dicembre 20142; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20153, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» del 19 dicembre 2014 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
1
2
L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 124a
Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari
La Confederazione e i Cantoni provvedono a riparare i torti subiti in particolare da bambini collocati coattivamente in istituti o famiglie, da persone internate sulla base di una decisione amministrativa oppure sottoposte a sterilizzazione o adozione forzata e da nomadi, per effetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari.
1
1 2 3
RS 101 FF 2015 929 FF 2016 73
2015-2858
113
Iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)». DF
FF 2016
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché queste misure siano oggetto di un'analisi scientifica indipendente e promuovono il dibattito pubblico al riguardo.
2
Art. 196 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 124a (Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari) La Confederazione istituisce un fondo di 500 milioni di franchi destinati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari disposti prima del 1981.
1
Ha diritto alle prestazioni del fondo chiunque abbia subito un pregiudizio diretto e grave a causa di queste misure. L'importo della riparazione è commisurato ai torti subiti. Una commissione indipendente decide in merito all'erogazione delle prestazioni.
2
Il fondo è sciolto vent'anni dopo la sua istituzione. Un eventuale importo residuo è restituito ai contributori in misura proporzionale ai loro conferimenti.
3
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
4
114
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.