Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 20161, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 18 cpv. 4 secondo periodo 4
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... Sono considerati fondi agricoli e silvicoli: a.
i fondi sottoposti alla legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale (LDFR);
b.
i fondi facenti parte degli immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola che non sono sottoposti alla LDFR;
c.
i fondi di cui alle lettere a e b di un'azienda in affitto che non è stata trasferita su domanda, conformemente all'articolo 18a capoverso 2, nella sostanza privata.
FF 2016 1505 RS 642.11 RS 211.412.11
2016-0037
1529
Imposizione di fondi agricoli e silvicoli. LF
FF 2016
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 8 cpv. 1 terzo periodo 1
... Sono considerati fondi agricoli e silvicoli: a.
i fondi sottoposti alla legge federale del 4 ottobre 19915 sul diritto fondiario rurale (LDFR);
b.
i fondi facenti parte degli immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola che non sono sottoposti alla LDFR;
c.
i fondi di cui alle lettere a e b di un'azienda in affitto che non è stata trasferita su domanda, conformemente al capoverso 2ter, nella sostanza privata.
Art. 12 cpv. 1 Sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).
1
Art. 72u
Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...
I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 1 entro la data dell'entrata in vigore della modifica del ...
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Da tale data, gli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a essi contrario.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 642.14 RS 211.412.11
1530