16.057 Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea del 6 luglio 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 luglio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-1204

5945

Compendio L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l'introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni relative a conti finanziari. Questi mandati concernono la negoziazione sullo scambio automatico di informazioni sia con l'Unione europea e gli Stati Uniti sia con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene stretti rapporti politici ed economici.

Il presente progetto si prefigge di approvare l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea (di seguito «Corea»).

Situazione iniziale In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, Accordo SAI). L'Accordo SAI è basato sull'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), firmata dalla Svizzera il 15 ottobre 2013, e permette di garantire un'applicazione uniforme dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE. Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'Accordo SAI congiuntamente alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Il termine di referendum è scaduto infruttuosamente per entrambi i progetti il 9 aprile 2016. La Svizzera dispone pertanto delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner. Le basi legali potranno entrare in vigore il 1° gennaio 2017.

Contenuto del progetto Con l'Accordo SAI e la Convenzione sull'assistenza amministrativa sono state create le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con un determinato Stato partner è necessaria un'attivazione bilaterale. A tale
scopo il Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni deve essere iscritto in un elenco da depositare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). I presenti disegni di decreti federali autorizzano il Consiglio federale a comunicare che l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Corea devono figurare nell'elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 dell'Accordo SAI. Ogni decreto federale è sottoposto singolarmente per approvazione all'Assemblea federale. I decreti fanno seguito alle dichiarazioni congiunte concernenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni firmate dalla Svizzera e da questi Stati e territori.

5946

L'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Corea soddisfano i criteri stabiliti dal Consiglio federale nei mandati di negoziazione dell'8 ottobre 2014 e corrispondono al profilo di Paese con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Inoltre soddisfano i requisiti internazionali di confidenzialità in materia fiscale (protezione dei dati e rispetto del principio di specialità) e offrono ai rispettivi contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. Gli Stati e i territori interessati dal presente progetto sono infine disposti ad approfondire la collaborazione con la Svizzera al fine di agevolare l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Corea è prevista per il 2017, con un primo scambio di dati nel 2018. Essa conferma l'impegno assunto dalla Svizzera a livello internazionale e ne rafforzerà la posizione.

5947

FF 2016

Indice Compendio

5946

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Basi legali per l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni 1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati

5950 5950

2

Valutazione delle singole dichiarazioni congiunte 2.1 Islanda 2.2 Norvegia 2.3 Guernsey 2.4 Jersey 2.5 Isola di Man 2.6 Giappone 2.7 Canada 2.8 Corea

5956 5956 5958 5960 5962 5964 5967 5970 5973

3

Relazione con altri accordi internazionali 3.1 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) 3.2 Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) 3.3 Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI)

5975

4

Procedure di consultazione 4.1 In generale 4.2 Risultati delle procedure di consultazione 4.3 Conclusioni

5977 5977 5977 5979

5

Commento ai singoli articoli dei decreti federali

5979

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni 6.2 Ripercussioni economiche 6.3 Ripercussioni fiscali

5980 5980 5981 5982

7

Programma di legislatura

5983

5948

5952 5954

5975

5976

5976

FF 2016

8

Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità 8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 8.3 Forma dell'atto

5983 5983 5984 5984

Allegati I­VIII

5985

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda (Disegno)

6001

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Norvegia (Disegno)

6003

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey (Disegno)

6005

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Jersey (Disegno)

6007

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Isola di Man (Disegno)

6009

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone (Disegno)

6011

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada (Disegno)

6013

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea (Disegno)

6015

5949

FF 2016

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte crescita della lotta contro la frode e l'evasione fiscale. In questo contesto l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stata incaricata di sviluppare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni (standard globale). Lo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e, nel mese di novembre dello stesso anno, anche dai capi di Governo del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20).

Lo standard globale disciplina lo scambio a intervalli regolari tra due Stati di informazioni relative a conti finanziari che una persona fisica o giuridica fiscalmente residente in un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. Esso stabilisce in particolare quali informazioni devono essere scambiate tra gli Stati contraenti e le modalità dello scambio. Le informazioni da scambiare definite nello standard globale devono essere raccolte dagli istituti finanziari del rispettivo Paese e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le inoltrano alle autorità fiscali dello Stato con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Si tratta, in particolare, di informazioni sui saldi dei conti e su tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da cessione e altri redditi) come pure sull'identità dei beneficiari effettivi di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di istituto finanziario tenuto alla comunicazione, lo standard contiene anche regole per l'identificazione del cliente e disposizioni in materia di protezione dei dati e di impiego delle informazioni scambiate (cosiddetto «principio di specialità»).

101 Stati hanno dichiarato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) l'intenzione di introdurre il nuovo standard. Fatto salvo l'adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 55 degli Stati menzionati si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un primo scambio nel 2017. Altri 46 Paesi, tra cui anche la Svizzera, hanno annunciato che inizieranno la raccolta delle informazioni nel 2017 e le scambieranno per la prima volta nel 2018.

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha
adottato i mandati di negoziazione concernenti l'introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Tali mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l'Unione europea (UE), gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e altri Stati. In quest'ultimo caso vengono presi in considerazione Paesi con cui esistono strette relazioni economiche e politiche e che, laddove opportuno, mettono a disposizione dei propri contribuenti un'adeguata possibilità di regolarizzazione. I mandati di negoziazione prevedono inoltre di impegnarsi a favore di miglioramenti dell'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle discussioni sull'introduzione dello scambio automatico 5950

FF 2016

di informazioni la Svizzera negozia dunque anche il mantenimento dell'accesso al mercato e le misure che permetterebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari.

Sulla base di questi mandati, il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia1, facendo seguito alla dichiarazione congiunta firmata da Svizzera e Australia il 3 marzo 2015. Inoltre, il 25 novembre 2015 ha licenziato il messaggio sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'UE2. Il relativo accordo bilaterale è stato firmato il 27 maggio 2015 sotto forma di un Protocollo di modifica dell'Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE)4.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2016, la Svizzera ha firmato dichiarazioni congiunte per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Corea. In seguito sono state condotte le procedure di consultazione concernenti i relativi decreti federali5, oggetto del presente messaggio. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori è prevista per il 2017, con un primo scambio di dati nel 2018.

La Svizzera intende concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni anche con altri Stati e territori. Il momento esatto della loro entrata in vigore dipenderà dall'andamento delle trattative. Per il nostro Collegio è importante che tra gli Stati venga creata parità di condizioni (level playing field), in particolare tra tutti i principali centri finanziari. Allo scopo di assicurare un level playing field, il Forum globale è stato incaricato di elaborare una procedura di monitoraggio sulla base di valutazioni tra pari (peer review) che garantisca la regolare attuazione dello scambio automatico di informazioni. Il Forum globale ha istituito a tal fine un gruppo di lavoro sullo scambio automatico di informazioni. Quest'ultimo
ha allestito un piano per il monitoraggio degli Stati che hanno aderito allo scambio automatico di informazioni. Ognuno di essi deve informare il Forum globale sui progressi compiuti nell'implementazione dello scambio automatico di informazioni e in particolare nell'emanazione delle necessarie basi legali. Il Forum globale distribuisce allora tali informazioni agli altri Stati. Con la procedura descritta, ogni Paese può accertarsi che i suoi Stati partner rispettino gli obblighi. Fino ad oggi quasi tutti gli Stati che si erano impegnati a favore dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2016/2017 hanno emanato e messo in vigore le dovute normative.

La procedura di monitoraggio del Forum globale ha mostrato che molti Stati adottano il cosiddetto wider approach. Ciò significa che, a partire dal 2016 o dal 2017, 1 2 3 4 5

FF 2015 7071 FF 2015 7585 RS 0.641.926.81 FF 2015 7635 Nel presente messaggio elenchiamo gli Stati e i territori nell'ordine in cui hanno avuto luogo le relative procedure di consultazione (cfr. n. 4.1).

5951

FF 2016

tutti gli istituti finanziari residenti in detti Stati dovranno raccogliere dati su tutti i loro clienti esteri. Anche Singapore e Hong Kong, che intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017/2018, hanno dichiarato di voler applicare il wider approach. Poiché in tali Stati la raccolta di dati di clienti esteri è già in corso, essi possono decidere in tempi più brevi con quali Stati introdurre effettivamente lo scambio automatico di informazioni. Non devono quindi individuare e comunicare con largo anticipo i loro Stati partner.

Gli Stati che adottano il wider approach possono introdurre lo scambio di informazioni entro termini molto più brevi. In Svizzera questo approccio è stato adottato esclusivamente come opzione. Inoltre, per la maggior parte di essi, quali ad esempio Singapore, la rapidità procedurale è ancora più marcata, perché hanno delegato ai loro governi o ai ministeri competenti la facoltà di selezionare gli Stati partner con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni. Questa procedura consente a tali Paesi di completare la propria rete di Stati partner in breve termine. La Svizzera, invece, in ragione dell'approccio adottato, deve avere concluso i negoziati sullo scambio automatico di informazioni con largo anticipo rispetto al primo scambio di dati. Questo affinché la procedura di approvazione parlamentare possa concludersi in tempo utile prima che gli istituti finanziari inizino a raccogliere i dati.

In parallelo, il Forum globale ha allestito un processo di valutazione di quattro determinati aspetti dello scambio automatico di informazioni. Innanzitutto, un comitato di esperti, in cui è rappresentata anche la Svizzera, valuta se gli Stati che intendono applicare lo scambio automatico di informazioni offrono sufficienti garanzie in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. In una seconda fase, il Forum globale effettua un'analisi del quadro giuridico, in particolare verifica se nella legislazione nazionale lo standard globale è stato attuato correttamente. Nella fase successiva esso valuta invece se gli Stati possiedono gli strumenti di diritto internazionale necessari per lo scambio automatico di informazioni (Convenzione sull'assistenza amministrativa, Accordo SAI o accordo bilaterale) e se la loro rete di Stati partner è adeguata. Da ultimo,
il Forum globale verifica se gli Stati dispongono delle dovute risorse amministrative e informatiche per attuare correttamente lo standard globale.

Queste verifiche costituiscono una base per le future valutazioni tra pari sullo scambio automatico di informazioni effettuate dal Forum globale a partire dal 2019, non appena sarà stato eseguito il primo scambio di dati. Le valutazioni tra pari rafforzano la credibilità del processo e rappresentano un solido meccanismo multilaterale per garantire pari condizioni concorrenziali. A tal fine esse si orientano al modello delle già note valutazioni tra pari svolte nell'ambito dello scambio di informazioni su domanda.

1.2

Basi legali per l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni

In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, Accordo SAI). L'Accordo SAI è 5952

FF 2016

basato sull'articolo 6 della Convenzione del 1° giugno 2011 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) e permette di garantire un'applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull'assistenza amministrativa6, l'Accordo SAI7 e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) 8, che potranno quindi entrare in vigore il 1° gennaio 2017. L'Accordo SAI e la Convenzione sull'assistenza amministrativa costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto.

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base dell'Accordo SAI devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: ­

la Convenzione sull'assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;

­

entrambi gli Stati hanno firmato l'Accordo SAI;

­

entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo scambio automatico di informazioni;

­

entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI di volere scambiare informazioni su base automatica con l'altro Stato.

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner nel quadro dell'Accordo SAI, quest'ultimo deve essere attivato bilateralmente. Ciò implica l'iscrizione del Paese con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI).

Il presente caso concerne l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Corea. In pratica, le Camere devono autorizzare il Governo a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che questi Stati e territori devono figurare nell'elenco menzionato nella sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

Per la Svizzera la Convenzione sull'assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Conformemente alle disposizioni di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, bisognerà concludere con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Corea un accordo complementare ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'articolo 4 del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull'assistenza amministrativa autorizza il nostro Consiglio a concludere un tale accordo. In questo modo l'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dunque l'attuazione dello scambio automatico di informazioni possono essere convenute a partire dal 1° gennaio 2017.

6 7 8

FF 2015 7949 FF 2015 7947 FF 2015 7917

5953

FF 2016

Tali accordi complementari devono essere di principio conclusi con tutti gli Stati partner con cui è prevista l'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal 2017 sulla base dell'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

1.3

Svolgimento e risultato dei negoziati

Le discussioni sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolte sotto forma di conferenze telefoniche, scambi di posta elettronica e incontri tra i rappresentanti degli Stati e dei territori interessati dal presente progetto e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La delegazione svizzera ha condotto le trattative sulla base del mandato di negoziazione adottato dal nostro Collegio l'8 ottobre 2014. La Svizzera e gli Stati partner interessati hanno manifestato in una dichiarazione congiunta la volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello bilaterale (cfr. allegati) 9. Le dichiarazioni congiunte sono atti politici giuridicamente non vincolanti che riflettono l'intesa tra la Svizzera e gli Stati in questione su alcuni aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali in particolare la constatazione di sufficienti possibilità di regolarizzazione, di norme soddisfacenti in ambito di confidenzialità e di stretta collaborazione in materia di accesso al mercato.

Per quanto concerne le possibilità di regolarizzazione in Svizzera facciamo notare che dall'inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere all'autodenuncia esente da pena e al recupero d'imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni rimandiamo al messaggio del 5 giugno 201510 relativo all'Accordo SAI e alla LSAI. In merito invece alle possibilità di regolarizzazione nei singoli Stati e territori rinviamo alle considerazioni esposte al numero 2.

In generale per quanto riguarda la confidenzialità possiamo osservare quanto segue.

La cooperazione fiscale è ben disciplinata da accordi internazionali che pongono elevati requisiti in materia di confidenzialità e impiego dei dati fiscali (art. 22 Convenzione sull'assistenza amministrativa; sez. 5 Accordo SAI; art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE). Nel quadro dei negoziati è pertanto importante verificare l'esistenza di una legislazione in materia di protezione dei dati e sottolineare che il trattamento e l'utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno unicamente nei limiti fissati dagli accordi internazionali di
cui sopra. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale.

La confidenzialità e il principio di specialità sono stati giudicati essenziali in sede di elaborazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Il Forum globale ha elaborato pertanto un processo di valutazione delle misure di confidenzialità in vigore nei 101 Stati e territori che si sono impegnati a favore dello scambio automatico di informazioni. Lo scopo di questo meccanismo è di sostituire i diversi 9

10

Le dichiarazioni congiunte sono state concluse il 15.1.2016 con Guernsey e Jersey, il 18.1.2016 con l'Islanda, il 20.1.2016 con l'Isola di Man e la Norvegia, il 29.1.2016 con il Giappone, il 5.2.2016 con il Canada e il 18.2.2016 con la Corea.

FF 2015 4467, in particolare 4534

5954

FF 2016

esami bilaterali tra Stati partner con un esame multilaterale sotto forma di una valutazione tra pari. Gli Stati impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni dispongono dunque di uno strumento non vincolante che permette loro di determinare l'adeguatezza delle misure in materia di confidenzialità di un potenziale Stato partner. Le valutazioni sono effettuate da un comitato di 12 esperti provenienti dagli Stati membri. Fa parte di questo comitato anche un esperto svizzero dotato di conoscenze tecniche di alto livello sul piano dell'attuazione e della supervisione delle misure legate alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati fiscali, in particolare in ambito informatico. Ai fini della valutazione gli Stati devono compilare un questionario concernente la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di un questionario tipo, allegato allo standard per lo scambio automatico di informazioni, elaborato sulla base del questionario impiegato dagli Stati Uniti nel quadro dell'Accordo FATCA. Il questionario è articolato in tre capitoli: (i) il quadro giuridico, (ii) le prassi e le procedure che mirano a garantire la sicurezza dei dati e (iii) il controllo del rispetto e le sanzioni in caso di violazione della confidenzialità. Su questa base il comitato di esperti redige un rapporto per ogni Stato, messo poi a disposizione degli altri Stati membri del Forum globale per consultazione. Il 29 e il 30 ottobre 2015 gli Stati membri del Forum globale hanno preso atto di una prima ventina di rapporti redatti dal comitato di esperti. Per questi rapporti gli esperti non hanno espresso alcuna raccomandazione di miglioramento. Il 3 e il 4 dicembre 2015 i membri del Forum globale hanno esaminato un'altra ventina di rapporti, mentre nel corso di quest'anno dovrebbero esserne pubblicati altri. I rapporti sono confidenziali, non accessibili al pubblico e servono da base di valutazione in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Allo scopo di attuare il modello di accordo intergovernativo (Intergovernmental Agreement, IGA) che prevede lo scambio reciproco di dati fiscali, l'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS) effettua valutazioni della confidenzialità sulla base del questionario FATCA e di visite in loco negli Stati interessati11. Questa
valutazione costituisce un indicatore importante del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato. Poiché l'esecuzione della valutazione dipende dall'entrata in vigore dell'IGA, la mancata menzione di uno Stato nel relativo elenco dell'IRS non deve suggerire che le disposizioni di detto Stato in materia di protezione dei dati sono insufficienti.

Per quanto concerne le condizioni concrete in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati rimandiamo alle relative considerazioni esposte al numero 2.

In merito all'accesso al mercato riassumiamo di seguito gli elementi più pregnanti.

Con la Norvegia la questione dell'accesso al mercato è stata disciplinata in una dichiarazione separata. La dichiarazione congiunta con l'Islanda contiene una specifica clausola relativa all'accesso al mercato. Per quanto concerne Guernsey, Jersey e l'Isola di Man, non è stato necessario abbordare la questione visto che questi territori offrono già un accesso molto ampio ai fornitori di servizi finanziari. Con il Giappone la tematica sarà affrontata nel quadro del periodico dialogo finanziario, pertanto la relativa dichiarazione congiunta non contempla alcuna clausola specifica di accesso al mercato. Le dichiarazioni congiunte con la Corea e il Canada attestano infine la

11

Cfr. l'elenco degli Stati che sono stati valutati idonei al reciproco scambio automatico di informazioni fiscali pubblicato dall'IRS: www.irs.gov/pub > irs-drop > rp-15-50.

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FF 2016

volontà di intensificare la collaborazione nel settore dei servizi finanziari per quanto concerne l'accesso al mercato (cfr. le rispettive considerazioni esposte al n. 2).

2

Valutazione delle singole dichiarazioni congiunte

2.1

Islanda

Relazioni economiche e politiche con l'Islanda Data la conclusione dell'accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'UE, è pertinente che il nostro Paese introduca lo scambio automatico di informazioni anche con gli altri Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Con i membri dello SEE e dell'AELS, Stati di diritto riconosciuti per la loro integrità, la Svizzera intrattiene rapporti particolarmente stretti. Il nostro Paese e l'Islanda intrattengono rapporti bilaterali soprattutto in seno all'AELS. Inoltre la collaborazione con l'Islanda riveste un ruolo importante nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e del Consiglio d'Europa. Nel 2014 il volume commerciale bilaterale tra la Svizzera e l'Islanda ammontava a 59 milioni di franchi. Occorre inoltre sottolineare che la Convenzione del 10 luglio 201412 tra la Confederazione Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che contiene una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard dell'OCSE, è entrata in vigore il 6 novembre 2015.

Creazione delle necessarie basi legali in Islanda L'Islanda ha firmato sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia l'Accordo SAI. In Islanda la Convenzione sull'assistenza amministrativa (riveduta) è entrata in vigore il 1° febbraio 2012. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. In veste di precursore (early adopter) l'Islanda si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e a effettuare il primo scambio nel 2017. In Islanda la legislazione di attuazione è già entrata in vigore.

Regolarizzazione del passato in Islanda Attualmente l'Islanda non dispone di alcun programma di regolarizzazione specifico dei valori patrimoniali non dichiarati. Nel quadro dei negoziati la parte islandese ha tuttavia precisato che il ministero delle finanze analizzerà l'opportunità di un tale programma. A tal proposito nulla è stato ancora deciso. In caso di denuncia volontaria di valori patrimoniali non dichiarati, il vigente diritto islandese
prevede che i contribuenti interessati versino le imposte dovute sommate a un'imposta sanzionatoria fissata dall'autorità di riscossione. L'imposta sanzionatoria viene calcolata sulla base imponibile non dichiarata aumentata del 25 per cento. Per i casi gravi (secondo la prassi una base imponibile non dichiarata superiore o pari a 4 mio. di corone 12

RS 0.672.944.51

5956

FF 2016

islandesi, ovvero ca. fr. 30 000) al posto di una sanzione amministrativa viene avviato un procedimento penale. Secondo le indicazioni dei negoziatori islandesi, nella prassi le multe inflitte non supererebbero mai il doppio dell'importo fiscale calcolato sulla base imponibile sottratta. Sono di principio possibili pene detentive fino a due anni al massimo, tuttavia sono estremamente rare e in particolare sarebbero inflitte nei casi in cui la multa non fosse pagata, sebbene in tali situazioni di regola vengono ordinati lavori di pubblica utilità. Le possibilità di regolarizzazione previste dal diritto islandese non possono essere considerate propriamente vantaggiose, ma nel loro insieme sono pur sempre adeguate per garantire una transizione ordinata verso lo scambio automatico di informazioni, soprattutto alla luce del fatto che le pene in generale sono proporzionate e le pene detentive sono pronunciate molto raramente.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Islanda Il comitato di esperti non ravvisa la necessità di formulare raccomandazioni sulla base del rapporto relativo all'Islanda elaborato nel quadro della valutazione sulla confidenzialità del Forum globale.

Secondo la valutazione dello scambio di informazioni su domanda del Forum globale, l'Islanda offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale (compliant). Tutti gli accordi dell'Islanda sullo scambio di informazioni in ambito fiscale contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE o è addirittura ancor più severa. Nel diritto interno, a complemento di queste clausole, l'Income Tax Act e il Penal Code contengono disposizioni generali concernenti la confidenzialità.

Sottolineiamo infine che l'Islanda, in quanto membro dello SEE, ha trasposto nel suo diritto interno la direttiva 95/46/CE13. Per questo motivo l'Islanda figura nell'elenco dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.

Secondo la valutazione internazionale sull'Islanda del Forum globale e la valutazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF) è possibile dichiarare che l'Islanda dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio
automatico di informazioni. Questo Paese è già stato sottoposto al severo esame di confidenzialità e di sicurezza dei dati da parte dell'IRS e figura già sull'elenco degli Stati e territori con un adeguato livello di protezione pubblicato da questa autorità.

Accesso al mercato Attualmente, nel quadro della Convenzione del 4 gennaio 196014 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 (Convenzione AELS), la Svizzera e l'Islanda dispongono già di basi legali di diritto internazionale che disciplinano anche il settore dei servizi finanziari. Secondo l'allegato L della Convezione di Vaduz, l'Islanda garantisce alla 13

14

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

RS 0.632.31

5957

FF 2016

Svizzera lo stesso trattamento garantito alla Norvegia e al Liechtenstein nel quadro dell'Accordo SEE. Il settore finanziario svizzero non ha presentato alcuna richiesta concreta concernente l'accesso al mercato. Generalmente è tuttavia possibile affermare che il potenziale economico del mercato islandese è minimo per il settore finanziario svizzero vista la sua popolazione (nel 2014 appena 325 000 abitanti) e la taglia economica (la più piccola economia nazionale dell'OCSE).

Conclusione Alla luce di queste considerazioni, l'Islanda corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Collegio intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con l'Islanda. Una cooperazione che, congiuntamente all'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE, costituisce un passo importante verso l'applicazione dello scambio automatico di informazioni tra il nostro Paese e la maggioranza degli Stati europei.

2.2

Norvegia

Relazioni economiche e politiche con la Norvegia Data la conclusione dell'accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'UE, è pertinente che il nostro Paese introduca lo scambio automatico di informazioni anche con gli altri Paesi dello SEE e dell'AELS. La Svizzera e la Norvegia intrattengono rapporti bilaterali soprattutto in seno all'AELS, ma anche nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel 2014 il volume commerciale tra la Svizzera e la Norvegia ammontava a 1,3 miliardi di franchi. Il 4 settembre 201515 la Svizzera e la Norvegia hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione del 7 settembre 198716 tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni. Questo Protocollo contiene anche una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard dell'OCSE.

Creazione delle necessarie basi legali in Norvegia La Norvegia ha firmato sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia l'Accordo SAI. In Norvegia la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° giugno 2011. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. In veste di early adopter, la Norvegia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel 2017. In Norvegia la legislazione di attuazione è già entrata in vigore.

15 16

RS 0.672.959.81; FF 2015 6323 RS 0.672.959.81

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FF 2016

Regolarizzazione del passato in Norvegia La Norvegia non dispone di alcun programma di regolarizzazione specifico ai valori patrimoniali non dichiarati. In caso di denuncia volontaria di valori patrimoniali non dichiarati il vigente diritto norvegese prevede che i contribuenti interessati debbano versare le imposte dovute con gli interessi. L'imposta sanzionatoria decade completamente (altrimenti si situa tra il 30 e il 60 % dell'imposta sottratta). In caso di denuncia volontaria le autorità fiscali rinunciano a un procedimento penale. Le possibilità di regolarizzazione previste dal diritto norvegese sono considerate vantaggiose e pertanto adeguate per garantire una transizione ordinata verso lo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Norvegia Il comitato di esperti non ravvisa la necessità di formulare raccomandazioni sulla base del rapporto relativo alla Norvegia elaborato nel quadro della valutazione sulla confidenzialità del Forum globale.

Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Norvegia offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale (compliant). Tutti gli accordi della Norvegia sullo scambio di informazioni in ambito fiscale contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Nel diritto interno il Tax Assessment Act contiene ulteriori disposizioni concernenti la confidenzialità.

In Norvegia i diritti di persone i cui dati vengono trattati sono ben sviluppati. La Norvegia, quale Stato dello SEE, ha trasposto la direttiva 95/46/CE nel Personal Data Act e nelle Personal Data Regulations. Questo Paese dispone di un'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati e figura nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati per le persone fisiche.

Pertanto la Norvegia può essere considerata uno Stato con un livello di protezione dei dati adeguato.

Secondo la valutazione internazionale sulla Norvegia del Forum globale e la valutazione del DFF è possibile dichiarare che la Norvegia dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informazioni. Questo Paese è già stato sottoposto al severo esame di
confidenzialità e di sicurezza dei dati da parte dell'IRS e figura già sull'elenco degli Stati e territori con un adeguato livello di protezione pubblicato da questa autorità.

Accesso al mercato Attualmente, nel quadro della Convenzione AELS, la Svizzera e la Norvegia dispongono già di basi legali di diritto internazionale che disciplinano anche il settore dei servizi finanziari. Il mercato finanziario norvegese non fa inoltre parte dei mercati target strategici delle banche svizzere. A causa del forte assetto nazionale del mercato norvegese le banche svizzere non hanno espresso un interesse significativo per un accesso più ampio al mercato norvegese. Nel quadro dei negoziati per introdurre lo scambio automatico di informazioni Svizzera e Norvegia hanno convenuto una dichiarazione separata concernente l'ulteriore approfondimento della cooperazione nel settore dei servizi finanziari. Questa dichiarazione è stata firmata con la 5959

FF 2016

dichiarazione congiunta concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e vi fa riferimento. Svizzera e Norvegia si dichiarano pronte, in accordo con l'attuale quadro normativo e gli accordi commerciali internazionali, a continuare a consentire la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e a mantenerli alle vigenti condizioni al momento della firma. Tuttavia è previsto l'avvio di consultazioni se, a causa dell'evoluzione giuridica, le condizioni attuali dovessero peggiorare. La Norvegia conferma inoltre l'intenzione di avviare colloqui volti a facilitare e migliorare ulteriormente le condizioni quadro per i servizi finanziari transfrontalieri.

Conclusione Alla luce di queste considerazioni, la Norvegia corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Collegio intende introdurre lo scambio automatico di informazioni.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con la Norvegia. Una cooperazione che, congiuntamente all'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE, costituisce un passo importante verso l'applicazione dello scambio automatico di informazioni tra il nostro Paese e la maggioranza degli Stati europei.

2.3

Guernsey

Relazioni economiche e politiche con Guernsey Guernsey corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Consiglio aveva annunciato di voler introdurre lo scambio automatico di informazioni. Sebbene questo territorio disponga di un'ampia autonomia economica e politica, resta strettamente legato al Regno Unito con cui la Svizzera intrattiene stretti rapporti politici ed economici. Il 14 ottobre 2014 è entrato in vigore l'Accordo dell'11 settembre 201317 sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) con Guernsey, che contiene una clausola sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. Vista l'importanza per la Svizzera di disporre rapidamente di una rete adeguata di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, la sua introduzione con Guernsey è pienamente giustificata.

Creazione delle necessarie basi legali a Guernsey Guernsey ha firmato sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia l'Accordo SAI. A Guernsey la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Questo territorio dispone dunque delle necessarie basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. In veste di early adopter, Guernsey si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel 2017. A Guernsey è già entrata in vigore la legislazione di attuazione.

17

RS 0.651.367.31

5960

FF 2016

Regolarizzazione del passato a Guernsey Guernsey ha allestito un primo programma di regolarizzazione del passato entrato in vigore il 13 dicembre 2010 e conclusosi il 31 marzo 2011. In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, un secondo programma di regolarizzazione è stato avviato nel mese di luglio del 2014 ed è durato fino al mese di marzo del 2015. In quel momento lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni, approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014, era già stato pubblicato. Pertanto i contribuenti interessati erano già sufficientemente informati sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni da parte di Guernsey e disponevano del tempo necessario per beneficiare del programma.

I contribuenti che hanno usato questa possibilità hanno potuto regolarizzare valori patrimoniali non dichiarati senza pagare imposte sanzionatorie. Nel quadro di questi programmi, l'autorità fiscale non ha avviato procedimenti penali. Le entrate fiscali supplementari generate da questi programmi ammontano a 2,4 milioni di lire sterline per il primo programma e a 70 000 lire sterline per il secondo. Grazie a questi programmi numerosi contribuenti hanno potuto tornare in regola a condizioni vantaggiose.

Oltre ai due programmi specifici di cui sopra, la legislazione interna di Guernsey offre ai contribuenti che hanno fornito per negligenza una dichiarazione d'imposta scorretta o incompleta la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria all'amministrazione fiscale. In questo caso l'autorità fiscale non infligge una multa e generalmente non avvia alcun procedimento penale, fatti salvi i casi di frode. Tuttavia, nella misura del possibile, le autorità fiscali cercano di risolvere la controversia sulla base del diritto civile infliggendo una multa.

I contribuenti residenti a Guernsey hanno potuto pertanto beneficiare di condizioni di regolarizzazione vantaggiose prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Inoltre, i contribuenti che non hanno partecipato ai programmi di cui sopra hanno, secondo il diritto interno di Guernsey, la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria che di regola non comporta il perseguimento penale.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Guernsey Il comitato di esperti non ravvisa la necessità
di formulare raccomandazioni sulla base del rapporto relativo a Guernsey elaborato nel quadro della valutazione sulla confidenzialità del Forum globale.

Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Guernsey offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale (compliant). Le CDI e i TIEA conclusi da Guernsey includono una clausola di confidenzialità basata sui rispettivi modelli dell'OCSE. Per quanto concerne il diritto interno, la Income Tax Law, la Data Protection Law e il Code of Practice on Data Protection prevedono misure di confidenzialità applicabili allo scambio di informazioni a fini fiscali.

In materia di protezione dei dati (ovvero dei diritti della persona interessata rispetto ai dati raccolti), Guernsey applica le norme dell'UE e dispone di una decisione di adeguatezza della Commissione europea sulla base dell'articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, il quale stabilisce che un Paese terzo garantisce un livello di 5961

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protezione adeguato dei dati personali in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali. Guernsey rientra anche nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.

Guernsey figura infine nell'elenco dell'IRS degli Stati con un livello di confidenzialità adeguato ai fini del reciproco scambio automatico di dati fiscali.

Accesso al mercato A Guernsey le banche svizzere sono principalmente attive nel finanziamento di gruppi di società. In questo territorio la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari, in particolare per i partecipanti autorizzati in loco, è già consentita alle attuali condizioni. La possibilità di fornire servizi finanziari a clienti privati e a professionisti è già ampiamente garantita. Occorre inoltre precisare che, per quanto riguarda le attività transfrontaliere, questo mercato è di minore importanza per gli istituti finanziari svizzeri, viste le sue dimensioni ridotte. Il settore finanziario non ha inoltre espresso alcuna richiesta concernente l'accesso al mercato. Pertanto si è rinunciato a trattare la questione nella dichiarazione congiunta.

Conclusione Alla luce di queste considerazioni, Guernsey corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Collegio intende introdurre lo scambio automatico di informazioni.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con questo territorio. Una cooperazione che, congiuntamente all'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE, costituisce un passo importante verso l'applicazione dello scambio automatico di informazioni tra il nostro Paese e la maggioranza degli Stati europei.

2.4

Jersey

Relazioni economiche e politiche con Jersey Jersey corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Consiglio aveva annunciato di voler introdurre lo scambio automatico di informazioni. Sebbene questo territorio disponga di un'ampia autonomia economica e politica, resta strettamente legato al Regno Unito, con cui la Svizzera intrattiene stretti rapporti politici ed economici. Il 14 ottobre 2014 è entrato in vigore l'Accordo del 16 settembre 201318 sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) con Jersey, che contiene una clausola sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. Vista l'importanza per la Svizzera di disporre rapidamente di una rete adeguata di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, la sua introduzione con Jersey è pienamente giustificata.

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RS 0.651.367.52

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FF 2016

Creazione delle necessarie basi legali a Jersey Jersey ha firmato sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia l'Accordo SAI. A Jersey la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° giugno 2014. Questo territorio dispone dunque delle necessarie basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. In veste di early adopter, Jersey si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel 2017. A Jersey è già entrata in vigore la legislazione di attuazione.

Regolarizzazione del passato a Jersey Attualmente Jersey non dispone di un programma di regolarizzazione specifico dei valori patrimoniali non dichiarati. Durante i negoziati la delegazione di Jersey ha tuttavia informato la delegazione svizzera che un progetto di amnistia era in fase di esame.

Per evasione fiscale e frode in caso di negligenza è comminata in linea di principio una multa massima di 5 000 lire sterline, maggiorata del 200 per cento dell'ammontare dell'imposta sottratta. Tuttavia in pratica, nel caso di un'autodenuncia e della piena collaborazione del contribuente, le autorità fiscali di Jersey possono rinunciare alla multa e trovare un accordo finanziario (money settlement). Inoltre, secondo la prassi pubblicata dalle autorità fiscali, di norma i contribuenti interessati non sono perseguiti penalmente per aver fornito, intenzionalmente o per negligenza, una dichiarazione d'imposta scorretta. L'autodenuncia di valori patrimoniali non dichiarati è considerata un fattore importante nella decisione sull'avvio di un procedimento penale e nella maggior parte dei casi comporta la rinuncia da parte delle autorità al perseguimento penale. Le possibilità di regolarizzazione offerte da Jersey e la sua prassi in materia possono pertanto essere ritenute già soddisfacenti per una transizione verso lo scambio automatico di informazioni. Jersey non ha escluso la futura introduzione di un programma di regolarizzazione.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Jersey Il comitato di esperti non ravvisa la necessità di formulare raccomandazioni sulla base del rapporto relativo a Jersey elaborato nel quadro della valutazione sulla confidenzialità del Forum globale.
La legislazione e la prassi di Jersey per quanto concerne la confidenzialità in materia di scambio di informazioni su domanda è ampiamente conforme allo standard internazionale (largely compliant). Nel quadro dello scambio di informazioni su domanda il Jersey è stato criticato per il fatto di fornire troppe informazioni sulla domanda alle persone interessate a ai terzi detentori di informazioni. Questo elemento non è tuttavia rilevante nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Non sono state espresse altre critiche relative alla confidenzialità. I TIEA di Jersey includono una clausola di confidenzialità basata sul Modello di convenzione dell'OCSE. Per quanto concerne il diritto interno, i TIEA Regulations e DTA Regulations prevedono misure di confidenzialità applicabili allo scambio di informazioni in materia fiscale.

5963

FF 2016

In materia di protezione dei dati Jersey applica anche le norme dell'UE e dispone di una decisione di adeguatezza della Commissione europea. Jersey rientra anche nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.

Jersey figura infine nell'elenco dell'IRS degli Stati con un livello di confidenzialità adeguato ai fini del reciproco scambio automatico di dati fiscali.

Accesso al mercato A Jersey le banche svizzere sono particolarmente attive nel campo dell'approvvigionamento di liquidità dei gruppi di società. La possibilità di fornire servizi finanziari a clienti privati e a professionisti è già ampiamente garantita. Occorre inoltre precisare che per le attività transfrontaliere questo mercato è di minore importanza per gli istituti finanziari svizzeri, viste le sue dimensioni ridotte. Il settore finanziario non ha inoltre espresso alcuna richiesta concernente l'accesso al mercato. Pertanto si è rinunciato a trattare la questione nella dichiarazione congiunta.

Conclusione Alla luce di queste considerazioni, Jersey corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Collegio intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con questo territorio. Una cooperazione che, congiuntamente all'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE, costituisce un passo importante verso l'applicazione dello scambio automatico di informazioni tra il nostro Paese e la maggioranza degli Stati europei.

2.5

Isola di Man

Relazioni economiche e politiche con l'Isola di Man L'Isola di Man corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Consiglio aveva annunciato di voler introdurre lo scambio automatico di informazioni. Sebbene questo territorio disponga di un'ampia autonomia economica e politica, resta strettamente legato al Regno Unito, con cui la Svizzera intrattiene stretti rapporti politici ed economici. Il 14 ottobre 2014 è entrato in vigore l'Accordo del 28 agosto 201319 sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) con l'Isola di Man, che contiene una clausola sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. Vista l'importanza per la Svizzera di disporre rapidamente di una rete adeguata di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, la sua introduzione con l'Isola di Man è pienamente giustificata.

Creazione delle necessarie basi legali sull'Isola di Man L'Isola di Man ha firmato sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia l'Accordo SAI. Nell'Isola di Man la Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° marzo 2014. Questo territorio dispone dunque delle basi legali 19

RS 0.651.367.36

5964

FF 2016

necessarie per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. In veste di early adopter, l'Isola di Man si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel 2017. Nell'Isola di Man la legislazione di attuazione è già entrata in vigore.

Regolarizzazione del passato dell'Isola di Man Dal mese di maggio del 2009 l'Isola di Man dispone di norme di regolarizzazione per i valori patrimoniali non dichiarati. Queste norme distinguono tre categorie di contribuenti: categoria 1: rientrano in questa categoria i contribuenti che autodenunciano un errore nella loro dichiarazione d'imposta entro i 12 mesi successivi alla fine dell'anno fiscale. La denuncia è accolta se non vi sono inchieste fiscali in corso e non siano necessarie inchieste più ampie; categoria 2: se avviene dopo il termine di 12 mesi, l'autodenuncia viene accolta alle seguenti condizioni: ­

il contribuente comunica la totalità dei fatti pertinenti alle autorità fiscali;

­

non è in corso nessuna inchiesta fiscale;

­

non è in corso nessuna inchiesta fiscale su una persona o impresa in relazione con il contribuente interessato;

­

non è stata fatta alcuna autodenuncia simile durante gli ultimi tre anni;

­

non vi è stata alcuna inchiesta fiscale durante gli ultimi cinque anni;

­

i redditi interessati non provengono da un'impresa, da una società o da un trust;

categoria 3: nel caso in cui la dichiarazione d'imposta incompleta o scorretta provenga da un'impresa, da una società o da un trust o da veicoli affini come una fondazione, bisogna fornire all'autorità fiscale un rapporto di autodenuncia (disclosure report) elaborato da un contabile o da qualsiasi altra persona che dispone delle qualifiche necessarie per l'esecuzione di questo compito. Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione dell'autorità fiscale. Il contribuente firma un documento certificante l'integrale comunicazione degli elementi pertinenti all'autorità fiscale e versa l'imposta dovuta.

In presenza di un'autodenuncia, al contribuente interessato vengono condonate le imposte sanzionatorie per la mancata dichiarazione dei valori patrimoniali, che ammontano, secondo il diritto ordinario, fino al 100 per cento dell'imposta dovuta in caso di negligenza e fino al 200 per cento in caso di frode. Se l'autodenuncia è completa non viene avviata alcuna inchiesta penale.

I contribuenti residenti sull'Isola di Man beneficiano dunque di condizioni di regolarizzazione vantaggiose prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali dell'Isola di Man vogliono mantenere il programma di regolarizzazione fino al 2018, in seguito sarà valutato di nuovo.

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FF 2016

Confidenzialità e sicurezza dei dati sull'Isola di Man Il comitato di esperti non ravvisa la necessità di formulare raccomandazioni sulla base del rapporto relativo all'Isola di Man elaborato nel quadro della valutazione sulla confidenzialità del Forum globale.

Anche l'Isola di Man offre un livello di confidenzialità per quanto concerne lo scambio di informazioni su domanda ampiamente conforme allo standard internazionale (largely compliant). Tutte le CDI e i TIEA dell'Isola di Man includono una clausola di confidenzialità basata sui modelli CDI e TIEA dell'OCSE. Per quanto riguarda il diritto interno, l'Income Tax Act prevede misure di confidenzialità applicabili allo scambio di informazioni in materia fiscale. Con la firma dell'Accordo SAI e della Convenzione sull'assistenza amministrativa l'Isola di Man si impegna inoltre a rispettare il principio di specialità nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

In materia di protezione dei dati l'Isola di Man applica anche le norme dell'UE e dispone di una decisione di adeguatezza della Commissione europea. Questo territorio rientra anche nell'elenco dell'IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.

L'Isola di Man figura infine nell'elenco dell'IRS degli Stati con un livello di confidenzialità adeguato ai fini del reciproco scambio automatico di dati fiscali.

Accesso al mercato La fornitura transfrontaliera di servizi finanziari nell'Isola di Man, in particolare per i partecipanti autorizzati in loco, è già consentita alle attuali condizioni. La possibilità di fornire servizi finanziari a clienti privati e a professionisti è già ampiamente garantita. Occorre inoltre precisare che per le attività transfrontaliere questo mercato è di minore importanza per gli istituti finanziari svizzeri, viste le sue dimensioni ridotte. Il settore finanziario non ha inoltre espresso alcuna richiesta concernente l'accesso al mercato. Pertanto si è rinunciato a trattare la questione nella dichiarazione congiunta.

Conclusione Alla luce di queste considerazioni, l'Isola di Man corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Collegio intende introdurre lo scambio automatico di informazioni.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con questo territorio. Una
cooperazione che, congiuntamente all'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE, costituisce un passo importante verso l'applicazione dello scambio automatico di informazioni tra il nostro Paese e la maggioranza degli Stati europei.

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FF 2016

2.6

Giappone

Relazioni economiche e politiche con il Giappone Il Giappone è la terza economia mondiale e uno Stato di diritto riconosciuto per la sua integrità. La Svizzera e il Giappone intrattengono intense ed eccellenti relazioni.

Dal punto di vista politico possiamo osservare che, oltre alla sua funzione di Stato membro del G8 e del G20, il Giappone è uno degli Stati partner asiatici più importanti, accomunato alla Svizzera da numerosi obiettivi condivisi. Inoltre il Giappone è anche membro di organizzazioni internazionali centrali come l'ONU e altre istituzioni (in particolare il Fondo monetario internazionale (FMI), l'OMC e la Banca mondiale). Dal 1° settembre 2009 è in vigore l'Accordo del 19 febbraio 200920 di libero scambio e di partenariato economico tra la Svizzera e il Giappone. Nel 2014 il volume commerciale bilaterale ammontava a circa 10 miliardi di franchi, facendo del Giappone il decimo partner commerciale più importante della Svizzera. Dal 30 dicembre 2011 è altresì in vigore un Protocollo che modifica la Convenzione del 19 gennaio 197121 tra la Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito. Il Protocollo contiene una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard dell'OCSE.

Infine occorre precisare che il Giappone è un membro influente del Forum globale e fa parte del gruppo Peer review, che si occupa di effettuare le valutazioni tra pari.

Creazione delle necessarie basi legali in Giappone Il Giappone ha firmato sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia l'Accordo SAI. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata dal Giappone il 3 novembre 2011 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2013. L'Accordo SAI, invece, è stato firmato il 29 ottobre 2015. Come la Svizzera, anche il Giappone si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018.

Il Giappone dispone dunque delle necessarie basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. La legislazione di attuazione è entrata in vigore il 1° aprile 2015. Conformemente alle basi giuridiche giapponesi, gli istituti finanziari nel Paese inizieranno a raccogliere dati nel 2017
e a scambiarli per la prima volta nel 2018.

Regolarizzazione del passato in Giappone Il Giappone non dispone di alcun programma di regolarizzazione specifico dei valori patrimoniali non dichiarati. In caso di denuncia volontaria di valori patrimoniali non dichiarati, il vigente diritto giapponese prevede che i contribuenti interessati debbano versare le imposte dovute con gli interessi. La denuncia volontaria non implica una riduzione della multa. A seconda della gravità dell'omissione, la multa può ammontare fino a un importo massimo di 500 000 yen, ovvero all'incirca 4000 franchi, per la mancata compilazione intenzionale della dichiarazione senza evasione fiscale e fino a un importo massimo di 10 milioni di yen, ovvero all'incirca 20 21

RS 0.946.294.632 RS 0.672.946.31

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FF 2016

80 000 franchi, per una «sottovalutazione» fraudolenta. Tuttavia le sanzioni amministrative vengono ridotte al 5 per cento dell'imposta dovuta in luogo del 40 per cento per la mancata compilazione o la compilazione erronea della dichiarazione d'imposta (con frode fiscale) e del 15 per cento per tutti gli altri casi. Non è prevista alcuna sanzione amministrativa in caso di «sottovalutazione». Il diritto giapponese prevede anche pene detentive, che vanno da un anno al massimo (per mancata compilazione o compilazione erronea della dichiarazione d'imposta senza evasione fiscale) fino a 10 anni (per mancata compilazione o compilazione erronea della dichiarazione d'imposta con frode fiscale e per «sottovalutazione» fraudolenta).

Stando a quanto affermato dalla delegazione giapponese è però possibile rinunciare alla pena detentiva nei confronti di contribuenti che hanno effettuato una denuncia volontaria. Le possibilità di regolarizzazione previste dal diritto giapponese possono essere considerate nel complesso adeguate per garantire una transizione ordinata verso lo scambio automatico di informazioni, in particolare visto che in caso di denuncia volontaria le pene amministrative relativamente alte vengono sensibilmente ridotte ed è possibile rinunciare alle pene detentive.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Giappone Data la sua esperienza ormai pluriennale in materia, per quanto concerne il Giappone non è risultata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni su domanda. Inoltre, l'IFPDT ha giudicato lo scambio di informazioni sulla base della CDI e della legge del 28 settembre 201222 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) conforme alla legge del 19 giugno 199223 sulla protezione dei dati (LPD). A parere del DFF gli aspetti concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamentalmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda. Tuttavia, se sembrano insufficienti, il DFF procede a un esame approfondito delle condizioni quadro concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati di uno Stato partner.

La valutazione sulla confidenzialità del Giappone da parte del Forum globale è stata effettuata, come per la Svizzera, soltanto nel primo semestre del 2016, dato che il
Giappone e il nostro Paese si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni non prima del 2017. Sulla base delle esperienze raccolte nello scambio di informazioni a fini fiscali con il Giappone, possiamo tuttavia osservare che la valutazione della confidenzialità non dovrebbe risolversi in obiezioni da parte del comitato di esperti. In vista della valutazione il Giappone ha compilato e trasmesso al Forum globale il questionario concernente la confidenzialità e la sicurezza dei dati.

La Svizzera e il Giappone hanno concluso con gli Stati Uniti un Accordo FATCA secondo il Modello 2. L'IRS non ha infatti effettuato alcuna verifica della confidenzialità per questi due Paesi poiché non è previsto alcuno scambio reciproco di dati fiscali. Non si possono quindi trarre conclusioni sul livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati del Giappone.

22 23

RS 651.1 RS 235.1

5968

FF 2016

Il Forum globale valuta la prassi in materia di confidenzialità anche in riferimento allo scambio di informazioni su domanda. I risultati sono pubblicati sotto forma di un rapporto sulle valutazioni tra pari24.

Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, il Giappone offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme (compliant). Tutti gli accordi del Giappone sullo scambio di informazioni in ambito fiscale contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste clausole il giapponese Act on General Rules for National Taxes (art. 126) e le direttive amministrative dell'autorità fiscale nazionale contengono disposizioni concernenti la confidenzialità per i collaboratori delle autorità fiscali. Il «National Public Service Act» (art. 100) contiene le disposizioni generali concernenti la confidenzialità per tutti gli impiegati pubblici del Giappone. Sulla base dell'Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs vengono effettuati controlli periodici relativi al rispetto di queste norme.

Per quanto concerne i diritti delle persone i cui dati vengono trattati, l'esame effettuato dal DFF sulla base delle informazioni fornite dall'ambasciata svizzera in Giappone permette di giungere alla conclusione che il Giappone dispone di una legislazione sufficiente in materia. La legislazione è costituita da due leggi emanate nel 2005, ovvero l'Act on the Protection of Personal Information Retained by Administrative Agencies (APPIA) e l'Act on the Protection of Personal Information (APPI). Quest'ultima legge viene applicata quando le autorità delegano a privati compiti che richiedono l'elaborazione di dati protetti. Entrambe le leggi accordano alle persone interessate il diritto di accesso e di rettifica dei propri dati. Di principio, la trasmissione dei dati è autorizzata solo con il consenso delle persone interessate.

Sono previste eccezioni a questi diritti (ad es. in caso di procedimenti penali o in situazioni di emergenza).

Le esperienze fatte sinora con il Giappone, la valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda del Giappone e la valutazione del DFF permettono di rilevare che questo Paese dispone di un livello di
confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Il Giappone dispone inoltre di una legislazione in materia di protezione dei dati con un elevato livello di protezione nel trattamento dei dati personali.

Accesso al mercato Il mandato di negoziazione dell'8 ottobre 2014 stabilisce di introdurre anche la questione dell'accesso al mercato in occasione dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. Per quanto concerne le operazioni transfrontaliere il mercato giapponese non fa parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri. Esiste nondimeno un interesse all'ampliamento delle possibilità in materia di operazioni transfrontaliere e all'aumento della certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari. Svizzera e Giappone dispongono già di un trattato internazionale nell'ambito della fornitura di servizi transfrontalieri, ossia l'Accordo bilaterale di 24

Il rapporto sulla valutazione tra pari è consultabile all'indirizzo seguente: http://eoi-tax.org/jurisdictions/#default > Japan.

5969

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libero scambio in vigore dal 1° settembre 2009. I due Paesi intrattengono inoltre dagli anni Novanta un dialogo finanziario in cui vengono discusse le evoluzioni sui mercati finanziari e le regolamentazioni. Nel quadro del dialogo finanziario con il Giappone le questioni inerenti all'accesso al mercato continueranno ad essere tematizzate anche in futuro.

Conclusione Alla luce di queste considerazioni, il Giappone corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Collegio intende introdurre lo scambio automatico di informazioni.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con il Giappone. Dopo l'Australia, la Svizzera può inoltre attuare lo standard globale con un altro importante Stato del G20 e dunque riconfermare espressamente il suo impegno internazionale a favore dello scambio automatico di informazioni.

2.7

Canada

Relazioni economiche e politiche con il Canada Il Canada è uno Stato di diritto riconosciuto per la sua integrità nonché un importante partner commerciale della Svizzera. I due Stati intrattengono intense relazioni economiche. Sul continente americano, il Canada rappresenta il secondo partner economico della Svizzera. Nel 2014 il volume commerciale bilaterale ammontava a circa 4,8 miliardi di franchi. La Svizzera è il quinto investitore diretto estero in Canada. Il Canada è inoltre un partner politico importante del nostro Paese, non solo in qualità di membro del G8 e del G20, ma anche grazie alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali di cui la Svizzera è parimenti membro, come l'ONU e altre istituzioni (in particolare il FMI, l'OMC e la Banca mondiale). Dal 2009 l'Accordo di libero scambio del 26 gennaio 200825 tra gli Stati dell'AELS e il Canada disciplina gli scambi commerciali tra i due Paesi. Lo scambio automatico di informazioni completa la Convenzione del 5 maggio 199726 tra la Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, modificata dal Protocollo del 22 ottobre 2010, entrato in vigore il 16 dicembre 2011, che include una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard dell'OCSE.

Creazione delle necessarie basi legali in Canada Il Canada ha sottoscritto sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia l'Accordo SAI. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 28 aprile 2004, il relativo Protocollo di modifica il 3 novembre 2011. In Canada la (riveduta) Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° marzo 2014. L'Accordo SAI è stato firmato il 3 giugno 2015 dal Canada. Come la Svizzera, anche il Canada si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017, con un primo scambio di dati nel 2018.

25 26

RS 0.632.312.32 RS 0.672.923.21

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Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Conformemente alle basi giuridiche canadesi, gli istituti finanziari nel Paese inizieranno a raccogliere dati nel 2017 e a scambiarli nel 2018. Il 15 aprile 2016 il Ministero delle finanze canadese ha avviato una consultazione ufficiale sul progetto di modifica di legge volto ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE.

Regolarizzazione del passato in Canada Il Canada dispone di un programma di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati («Programme des divulgations volontaires», PDV). Con un'autodenuncia i contribuenti possono correggere informazioni inesatte o incomplete oppure fornire le informazioni non dichiarate27. I contribuenti che effettuano un'autodenuncia valida pagano le imposte dovute con gli interessi senza multe o perseguimento penale, sanzioni a cui sarebbero altrimenti soggetti in assenza di autodenuncia. Nel caso in cui l'autodenuncia è considerata valida, il Ministre du Revenu national dispone inoltre del potere discrezionale per concedere uno sgravio parziale degli interessi inerenti alle imposte dovute su un periodo di 10 anni dall'avvenuta autodenuncia.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Canada Data la sua esperienza ormai pluriennale in materia, per il Canada non è risultata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni su domanda. Inoltre, l'IFPDT ha giudicato lo scambio di informazioni su domanda in virtù delle CDI e della LAAF conforme alla LPD. A parere del DFF gli aspetti concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamentalmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda. Tuttavia, se sembrano insufficienti, il DFF procede a un esame approfondito delle condizioni quadro concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati di uno Stato partner.

La valutazione sulla confidenzialità del Canada da parte del Forum globale è stata effettuata, come quella della Svizzera, soltanto nel primo semestre del 2016, dato che il Canada e il nostro Paese si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di
informazioni non prima del 2017. Sulla base delle esperienze raccolte nello scambio di informazioni a fini fiscali con il Canada, possiamo tuttavia osservare che la valutazione della confidenzialità non dovrebbe dar luogo a obiezioni da parte del comitato di esperti.

Il Canada figura infine nell'elenco dell'IRS degli Stati con un livello di confidenzialità adeguato ai fini del reciproco scambio automatico di dati fiscali.

27

Cfr. al riguardo la «Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu IC00-1R4» del 21 marzo 2014, pubblicata sul sito dell'agenzia delle entrate del Canada, consultabile al seguente indirizzo: www.cra-arc.gc.ca > Français > Particuliers et familles > Programme des divulgations volontaires/ E=www.cra-arc.gc.ca > English > Individuals and families > Voluntary Disclosures Program.

5971

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Il Forum globale valuta la prassi in materia di confidenzialità anche in riferimento allo scambio di informazioni su domanda. I risultati sono pubblicati sotto forma di un rapporto sulle valutazioni tra pari28.

Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, il Canada offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme (compliant). Tutte le CDI e i TIEA del Canada contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Il diritto interno canadese prevede inoltre norme di confidenzialità che valgono anche per lo scambio di informazioni in materia fiscale (art. 241 IT Act).

Per quanto concerne i diritti sul trattamento dei dati personali, il Canada dispone di una legislazione sufficiente in materia. Infatti con le sue leggi concernenti la protezione dei dati personali e dei documenti elettronici (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques e loi sur la protection des renseignements personnels), il Canada vanta una legislazione moderna. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques è stata oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea. Il Canada figura nell'elenco degli Stati che offrono un livello di protezione adeguato.

Le esperienze fatte sinora con il Canada, la valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda del Canada e la valutazione del DFF permettono di rilevare che questo Paese dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Il Canada dispone inoltre di una legislazione in materia di protezione dei dati con un elevato livello di protezione nel trattamento dei dati personali.

Accesso al mercato È stato possibile concludere con il Canada una disposizione concernente l'accesso al mercato nel quadro della dichiarazione congiunta relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Attraverso questa disposizione la Svizzera e il Canada ribadiscono l'intenzione di fondo di non voler pregiudicare le attuali reciproche condizioni di accesso al mercato. In caso di modifica dei regimi di accesso al mercato i due Paesi possono avviare una procedura di consultazione reciproca.
Questa disposizione prevede inoltre un dialogo su possibili miglioramenti nell'ambito dell'accesso al mercato dei servizi finanziari transfrontalieri. In questo contesto sarà possibile discutere con le autorità canadesi su un'eventuale semplificazione dei requisiti prudenziali nella fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera.

Conclusione Alla luce di queste considerazioni, il Canada corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Collegio intende introdurre lo scambio automatico di informazioni.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con il Canada. Dopo l'Australia, la Svizzera può inoltre attuare lo standard globale con un altro importante Stato del G20 e dunque

28

I rapporti sulle valutazioni tra pari sono consultabili all'indirizzo seguente: www.eoi-tax.org > Canada.

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riconfermare espressamente il suo impegno internazionale a favore dello scambio automatico di informazioni.

2.8

Corea

Relazioni economiche e politiche con la Corea La Svizzera e la Corea intrattengono buoni rapporti che vanno progressivamente intensificandosi. La Corea è riconosciuta come uno Stato di diritto integro ed è membro del G20. La Corea è anche membro di organizzazioni internazionali centrali come ONU e altre istituzioni (in particolare il FMI, l'OMC e la Banca mondiale).

Per la Svizzera la Corea è un importante partner commerciale. Dal 2006 è in vigore l'Accordo di libero scambio del 15 dicembre 200529 tra gli Stati dell'AELS e la Corea. Nel 2014 il volume commerciale bilaterale ammontava a circa 3,6 miliardi di franchi. Dal 25 luglio 2012 è parimenti in vigore un Protocollo che modifica la Convenzione del 12 febbraio 198030 tra la Svizzera e la Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Il Protocollo contiene una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard dell'OCSE. La Corea è inoltre un membro attivo del Forum globale e fa parte del gruppo Peer review che effettua le valutazioni tra pari.

Creazione delle necessarie basi legali in Corea La Corea ha sottoscritto sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia l'Accordo SAI. La Convenzione sull'assistenza amministrativa e il Protocollo di modifica sono stati firmati il 27 maggio 2010. In Corea la (riveduta) Convenzione sull'assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° luglio 2012. L'Accordo SAI è stato firmato il 29 ottobre 2014 dalla Corea. In veste di early adopter, la Corea si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel 2017. In Corea la legislazione di attuazione è già entrata in vigore.

Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Regolarizzazione del passano in Corea La Corea offre un programma di autodenuncia volontaria relativa a redditi e valori patrimoniali esteri non dichiarati (Offshore Voluntary Disclosure Program). Con questo programma, iniziato il 1° ottobre 2015 e terminato il 31 marzo 2016, i contribuenti coreani potevano regolarizzare i loro redditi e valori patrimoniali esteri. Entro il termine di scadenza del programma, i contribuenti
dovevano dichiarare i pertinenti redditi e valori patrimoniali e pagare le imposte dovute. Con la partecipazione al programma era possibile evitare le multe previste dalla legislazione fiscale e dalla legge sulle operazioni di cambio. Fanno tuttavia eccezione le cosiddette pene fiscali 29 30

RS 0.632.312.811 RS 0.672.928.11

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supplementari, ovvero multe, decretate per il mancato pagamento o il pagamento parziale di imposte (additional tax penalties for non-payment or underpayment of tax). La base di calcolo è costituita dall'importo di imposta dovuto. A questo importo viene addebitata un'aliquota dello 0,3 per mille al giorno. I contribuenti possono inoltre beneficiare di un approccio più indulgente nel quadro del perseguimento penale degli atti di evasione fiscale e mancata dichiarazione delle operazioni di cambio da loro commessi, se non addirittura della rinuncia al perseguimento penale.

Le possibilità di regolarizzazione in Corea possono essere considerate nel loro insieme adeguate.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Corea Data la sua esperienza ormai pluriennale in materia, per la Corea non è risultata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni su domanda. Inoltre, l'IFPDT ha giudicato lo scambio di informazioni su domanda in virtù delle CDI e della LAAF conforme alla LPD. A parere del DFF, gli aspetti concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamentalmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda. Tuttavia, se sembrano insufficienti, il DFF procede a un esame approfondito delle condizioni quadro concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati di uno Stato partner.

La verifica sulla confidenzialità della Corea da parte del Forum globale è già avvenuta poiché la Corea fa parte degli Stati che hanno cominciato a raccogliere informazioni già nel 2016 per effettuare il primo scambio di dati nel 2017. La valutazione della Corea rientra tra i rapporti di cui si è preso atto nel mese di dicembre 2015. Il comitato di esperti non ravvisa la necessità di formulare raccomandazioni sulla base del rapporto relativo alla Corea elaborato nel quadro della valutazione sulla confidenzialità del Forum globale. Anche il DFF ha ricevuto ed esaminato il relativo questionario.

Il livello di confidenzialità della Corea è stato verificato e valutato positivamente anche dall'IRS. La Corea non figura ancora nell'elenco dell'IRS degli Stati con un livello di confidenzialità adeguato ai fini del reciproco scambio automatico di dati fiscali poiché questo elenco è aggiornato soltanto periodicamente. Prossimamente
la Corea dovrebbe tuttavia essere inserita nell'elenco.

Il Forum globale valuta la prassi del rispetto della confidenzialità anche in riferimento allo scambio di informazioni su domanda. I risultati sono pubblicati sotto forma di un rapporto sulle valutazioni tra pari31.

Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Corea offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme (compliant). Tutti gli accordi della Corea sullo scambio di informazioni in materia fiscale contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. La Corea ha emanato inoltre una legge concernente la protezione dei dati personali (Personal Information Protection Act) volta a rafforzare i diritti e gli interessi dei cittadini nel caso in cui i loro dati personali vengano 31

Il rapporto sulla valutazione tra pari è consultabile al seguente indirizzo: http://eoi-tax.org/jurisdictions/#default > Korea, Republic of.

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elaborati. La loro sfera privata viene inoltre protetta dalla raccolta non autorizzata e dall'abuso di dati personali nonché da fughe di informazioni.

Le esperienze fatte sinora con la Corea, la valutazione internazionale del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda della Corea e la valutazione del DFF (sulla base di informazioni e stime dell'ambasciata svizzera in Corea) permettono di rilevare che questo Paese dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Accesso al mercato Il mandato di negoziazione dell'8 ottobre 2014 stabilisce di intavolare anche la questione dell'accesso al mercato in occasione dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. Il mercato coreano non fa tuttavia parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere. Con l'Accordo di libero scambio in vigore dal 1° settembre 2006 la Corea e la Svizzera dispongono già di un trattato internazionale nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi, compresi quelli di tipo finanziario. Nella dichiarazione congiunta per introdurre lo scambio automatico di informazioni è stata inoltre aggiunta una disposizione con cui la Corea segnala la propria disponibilità a intensificare con la Svizzera l'attuale cooperazione nel settore dei servizi finanziari.

Conclusione Alla luce di queste considerazioni, la Corea corrisponde al profilo di Stato con cui il nostro Collegio intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con la Corea. Oltre che con l'Australia, il Giappone e il Canada, la Svizzera può inoltre attuare lo standard globale con un altro importante Paese del G20 e dunque riconfermare espressamente il suo impegno internazionale a favore dello scambio automatico di informazioni.

3

Relazione con altri accordi internazionali

3.1

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA)

Le CDI firmate dalla Svizzera con l'Islanda, la Norvegia, il Giappone, il Canada e la Corea sono entrate in vigore come segue: ­

il 6 novembre 2015 il CDI con l'Islanda;

­

il 4 settembre 2015 il CDI con la Norvegia;

­

il 30 dicembre 2011 il CDI con il Giappone;

­

il 16 dicembre 2011 il CDI con il Canada;

­

il 25 luglio 2012 il CDI con la Corea.

5975

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I TIEA con Guernsey, Jersey e l'Isola di Man sono entrati in vigore il 14 ottobre 2014.

Le clausole sull'assistenza amministrativa nelle CDI concluse dalla Svizzera si limitano allo scambio di informazioni su domanda. Una disposizione dei protocolli precisa che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiarsi informazioni in maniera automatica. I TIEA conclusi dalla Svizzera prevedono anch'essi soltanto lo scambio di informazioni su domanda. In virtù di questi accordi, gli Stati partner possono presentare domanda di assistenza amministrativa alla Svizzera sulla base dei dati ottenuti grazie allo scambio automatico di informazioni. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le CDI e i TIEA. Infatti queste due forme di scambio di informazioni possono essere considerate come strumenti complementari.

3.2

Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa)

Il 15 ottobre 2013 la Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'approvazione da parte dell'Assemblea federale è avvenuta il 18 dicembre 2015. Il termine di referendum relativo a questo trattato internazionale è scaduto inutilizzato. La Convenzione sull'assistenza amministrativa entrerà pertanto in vigore, congiuntamente alla LSAI e alla relativa ordinanza, il 1° gennaio 2017.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa è uno strumento esaustivo di cooperazione multilaterale in ambito fiscale. Permette alle parti di concedersi reciprocamente assistenza amministrativa per un grande numero di imposte.

L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni venga attivato è quindi necessario un ulteriore accordo.

Un simile trattato è, ad esempio, l'Accordo SAI firmato da Svizzera, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Norvegia, Islanda, Giappone, Canada e Corea (cfr. n. 3.3).

Poiché l'Accordo SAI poggia sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa, per poter introdurre lo scambio automatico di informazioni la Svizzera deve prima porre in vigore la Convenzione.

3.3

Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI)

Il gruppo di Stati dei cosiddetti early adopters ha sviluppato l'Accordo SAI. Dalla sua elaborazione, l'Accordo SAI è stato firmato da 82 Stati, 54 dei quali hanno dichiarato di voler procedere al primo scambio di informazioni nel 2017 e i restanti 28 nel 2018. La Svizzera ha firmato l'Accordo SAI il 19 novembre 2014, comuni-

5976

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cando nel contempo l'intenzione di effettuare il primo scambio automatico di dati nel 2018, fatta salva la procedura di approvazione interna.

L'Accordo SAI poggia sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa (cfr. n. 3.2) ed è un valido strumento per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. L'idea di fondo è quella di attuare uniformemente lo standard globale. Tuttavia l'Accordo SAI non è direttamente applicabile tra gli Stati che l'hanno ratificato. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni tra due Stati sulla base dell'Accordo SAI necessita di un'attivazione bilaterale (si veda al riguardo il n. 1.2).

4

Procedure di consultazione

4.1

In generale

I decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati e territori interessati dal presente progetto sono stati posti in consultazione nei seguenti periodi: Islanda:

dal 20 gennaio 2016 al 20 aprile 2016

Norvegia:

dal 20 gennaio 2016 al 20 aprile 2016

Guernsey:

dal 20 gennaio 2016 al 20 aprile 2016

Jersey:

dal 20 gennaio 2016 al 20 aprile 2016

Isola di Man:

dal 20 gennaio 2016 al 20 aprile 2016

Giappone:

dal 29 gennaio 2016 al 29 aprile 2016

Canada:

dal 5 febbraio 2016 al 29 aprile 2016

Corea:

dal 19 febbraio 2016 al 6 maggio 2016

4.2

Risultati delle procedure di consultazione

La grande maggioranza dei partecipanti alle consultazioni accoglie il progetto favorevolmente32.

Su 26 Cantoni, 22 hanno espresso il loro parere sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori summenzionati33. Accolgono favorevolmente il progetto 12 Cantoni e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, mentre altri nove Cantoni non hanno fornito osservazioni in merito o hanno esplicitamente rinunciato a una presa di posizione.

32 33

Il rapporto sui risultati può essere consultato all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2016 > DFF.

Un Cantone ha partecipato a tutte le consultazioni qui trattate, ad eccezione di quella sul Giappone, e ha dichiarato di essere favorevole all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori in questione.

5977

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Dei 12 partiti politici, tre hanno fatto pervenire il loro parere su tutti gli Stati e territori. Si dicono favorevoli all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori in questione un partito e, con determinate riserve, anche un secondo partito. Un ulteriore partito politico si è espresso invece unicamente sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey e l'Isola di Man, progetto che appoggia tuttavia senza alcuna riserva. Infine un ultimo partito ha dichiarato di essere contrario a tutti gli otto decreti federali, qualora le condizioni formulate nel proprio parere non vengano soddisfatte.

Delle cinque associazioni mantello nazionali dell'economia che hanno preso parte alla consultazione, quattro approvano i decreti federali, nonostante due di esse formulino riserve al riguardo. Un'associazione respinge invece tutti gli otto decreti federali.

Tra le sei associazioni, organizzazioni e imprese che hanno fornito per scritto il loro parere sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey e l'Isola di Man, quattro approvano in parte o solo con riserve i relativi decreti federali, mentre due associazioni sono totalmente contrarie.

Delle sei associazioni e organizzazioni interessate che si sono espresse materialmente sui decreti federali relativi al Giappone, al Canada e alla Corea, una è pienamente favorevole e tre con riserve. Un'associazione è invece critica rispetto ai tre decreti federali e un'altra ancora è contraria.

I seguenti aspetti sono stati oggetto di critiche in sede di consultazione: Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (level playing field): numerosi partecipanti ritengono che non sia chiara la posizione che le piazze finanziarie concorrenti della Svizzera adotteranno rispetto allo scambio automatico di informazioni. Gli Stati e i territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni non si sono né dichiarati disposti né impegnati a concludere accordi equivalenti con piazze finanziarie concorrenti. Secondo molti partecipanti, se la Svizzera dovesse concludere troppo affrettatamente accordi sullo scambio automatico
di informazioni e gli Stati in questione non dovessero fare altrettanto, il nostro Paese rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale. Prima che la Svizzera ponga in vigore lo scambio automatico di informazioni con questi Paesi e territori, dovrebbero esservi sufficienti certezze che essi introdurranno lo scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie concorrenti della Svizzera più importanti.

Alcuni partecipanti propongono di sospendere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni fino a quando non vi saranno sufficienti garanzie che sia rispettato il level playing field.

Regolarizzazione del passato: molti partecipanti considerano insufficienti i programmi per la regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati allestiti da Islanda, Jersey e Corea e deplorano il fatto che il Giappone non abbia previsto un simile programma. Raccolgono pareri più positivi invece le condizioni previste da Norvegia, Guernsey, Isola di Man e Canada. Alcuni partecipanti chiedono che in presenza di un'autodenuncia non possa essere inflitta alcuna pena, soprattutto deten-

5978

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tiva. L'autodenuncia dovrebbe inoltre escludere il perseguimento penale delle banche e dei loro collaboratori.

Protezione dei dati e principio di specialità: a parere di diversi partecipanti, le informazioni contenute nei rapporti esplicativi non consentirebbero di valutare adeguatamente se gli Stati partner rispettano la protezione dei dati e il principio di specialità. Nel caso in cui gli Stati partner non fossero in grado di garantire lo scambio di dati conforme allo standard oppure i dati in questione non siano di elevata qualità, la Svizzera dovrebbe sospendere immediatamente lo scambio automatico di informazioni con tali Paesi. La valutazione negativa dell'IFPDT relativa alla protezione dei dati in Giappone e Corea lascerebbe infatti intendere che in questo ambito i requisiti fondamentali per lo scambio automatico di informazioni non sono soddisfatti.

Accesso al mercato: alcuni partecipanti criticano il fatto che l'Islanda e la Norvegia (e in parte anche Guernsey, Jersey e l'Isola di Man) non sono disposte a concedere agevolazioni per l'accesso al mercato o quantomeno garanzie in tal senso, nonostante ciò costituisca un presupposto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Inoltre, diversi partecipanti ritengono che le garanzie fornite dal Canada e dalla Corea siano troppo vaghe e pertanto non soddisfacenti. Anche il Giappone, lamentano numerosi partecipanti, non sembrerebbe disposto ad accordare alla Svizzera agevolazioni o concessioni nell'ambito dell'accesso al mercato. La mancanza di misure concrete al riguardo contrasta con il mandato di negoziazione del Consiglio federale e costituisce un inopportuno precedente.

4.3

Conclusioni

Nonostante le critiche espresse in fase di consultazione, resta opportuno introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e i territori in questione. Le condizioni formulate nel mandato di negoziazione possono essere considerate adempiute. In questo modo la Svizzera potrà inoltre acquisire nuovi Stati partner e riconfermare apertamente il suo impegno internazionale a favore dello scambio automatico di informazioni.

5

Commento ai singoli articoli dei decreti federali

I decreti federali relativi al presente progetto contengono tutti le disposizioni seguenti.

Art. 1 Con il presente articolo l'Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che gli Stati e i territori interessati dai presenti disegni di decreti federali devono figurare nell'elenco degli Stati con i quali la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). Vi sottoponiamo un disegno di decreto federale per ogni Stato e territorio 5979

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da inserire in tale elenco. L'Assemblea federale delega inoltre al Governo la competenza di fissare la data a partire dalla quale si debba procedere concretamente allo scambio automatico di informazioni (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato per l'entrata in vigore delle leggi federali.

Art. 2 Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI l'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice, che non sottostà a referendum facoltativo (art. 163 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.)34, l'inclusione di uno Stato nell'elenco dell'OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI. L'articolo 39 LSAI è entrato in vigore il 27 maggio 2016 e si applica ai presenti decreti federali.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

A integrazione di quanto specificato nel messaggio relativo alla LSAI 35 occorre notare quanto segue.

Le spese di personale e le spese per beni e servizi necessarie per l'esercizio dello scambio automatico di informazioni e in particolare per il primo scambio di dati andranno affrontate in linea di principio a partire dal 2018. Il primo periodo fiscale di riferimento è però il 2017: ciò significa che gli istituti finanziari dovranno quindi registrarsi sul portale online dell'AFC al più tardi entro il 31 dicembre 2017. Per garantire la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del sistema d'informazione, dal 2017 nel settore Esercizio e assistenza della divisione Informatica dell'AFC sarà quindi necessario impiegare due manager delle applicazioni. Sempre dal 2017, nella divisione Riscossione (Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) dell'AFC saranno necessarie due persone, ognuna al 50 per cento (in totale 1 equivalente a tempo pieno [full-time equivalent; FTE]; una persona di madrelingua tedesca e una di madrelingua francese), da assegnare alla gestione tecnica del processo di registrazione e che dovranno svolgere in particolare i seguenti compiti: verifica del diritto del firmatario, attivazione del richiedente nel sistema, eventualmente trattamento e comunicazione individuali e fornitura di informazioni. È proprio all'inizio dello scambio automatico di informazioni che ci si dovrà aspettare un incremento delle richieste di informazioni riguardanti il procedimento delle operazioni. Questi tre FTE saranno compensati all'interno del DFF.

Ulteriori risorse in materia di personale necessarie a partire dal 2018 per l'esercizio dello scambio automatico di informazioni saranno valutate e richieste nel quadro della valutazione globale della situazione nel settore dell'assistenza amministrativa internazionale, prevista tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. A tal punto sarà possibile elaborare stime più concrete sul fabbisogno di personale.

34 35

RS 101 FF 2015 4544 seg.

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Le risorse materiali necessarie per la gestione e la manutenzione dell'applicazione IT a partire dal 2018 dovrebbero ammontare, secondo le stime attuali, a circa 2,5 milioni di franchi all'anno. Per il 2017 si presuppone che i mezzi materiali si aggireranno intorno alla metà dell'importo (1,25 mio. fr.), poiché il sistema non sarà ancora in funzione per tutta la durata dell'anno. Il 10 giugno 2016, nel quadro della valutazione globale delle risorse TIC del 2016, il nostro Collegio ha assegnato all'AFC, con destinazione vincolata, i mezzi TIC supplementari domandati per l'esercizio e la manutenzione del sistema per lo scambio automatico di informazioni.

In tal modo il fabbisogno aggiuntivo per queste attività è finanziato fino alla fine del 2020. Sempre nel quadro della valutazione globale delle risorse TIC del 2016, abbiamo inoltre assegnato all'AFC mezzi supplementari destinati a progetti TIC per un totale di 1,9 milioni, finanziando in tal modo il restante fabbisogno per lo sviluppo e l'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

L'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà maggiori costi di personale e per l'informatica dell'ordine di diversi milioni di franchi anche per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. I sistemi informatici dovranno essere adeguati per integrare e valutare i nuovi dati. Ciò potrebbe comportare anche spese supplementari causate dalle procedure di ricupero d'imposta.

6.2

Ripercussioni economiche

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, la Norvegia, l'Islanda, il Giappone, il Canada e la Corea dovrebbe avere soprattutto il vantaggio di migliorare, a partire dal 2017/2018, l'immagine della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale. Essa permetterà in particolare di rafforzare la certezza del diritto per le istituzioni finanziare svizzere attive a livello internazionale. Inoltre, per quanto concerne i servizi finanziari transfrontalieri, la disponibilità degli Stati e dei territori oggetto dei presenti disegni di decreti federali a consolidare e migliorare l'accesso al mercato in un quadro bilaterale potrebbe aprire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari nuove opportunità commerciali direttamente dalla Svizzera (cfr. n. 1.4).

Per quanto riguarda l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Norvegia, l'Islanda, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Corea va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Tuttavia, non si può escludere che la regolarizzazione fiscale degli averi dei clienti esteri gestiti dagli istituti finanziari svizzeri si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddisfatte. In questo contesto è ipotizzabile che, grazie ad adeguate possibilità di regolarizzazione offerte 5981

FF 2016

dagli Stati e dai territori in questione, gli sviluppi nell'ambito dei patrimoni non dichiarati siano già in fase avanzata.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori interessati dal presente progetto dal 2017/2018 non comporta alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché anche le principali piazze finanziarie concorrenti si sono a loro volta impegnate ad adottare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Queste hanno infatti già avviato i processi interni per attuare lo scambio automatico di informazioni. Si potrebbe addirittura affermare che i vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi così positivamente sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

6.3

Ripercussioni fiscali

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera a favore delle autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall'estero sulla base della reciprocità convenuta con gli Stati partner negli accordi.

Con le comunicazioni della Svizzera verso l'estero, per la Confederazione e i Cantoni potrebbero risultare minori entrate per i seguenti motivi.

­

Gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all'attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile. I minori margini e un'eventuale diminuzione del patrimonio gestito per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo direttamente i proventi dell'imposta sull'utile e provocando indirettamente un'eventuale diminuzione dell'occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell'imposta sul reddito.

­

Possono esserci minori entrate anche sul fronte dell'imposta preventiva riscossa su portafogli di investimenti di clienti esteri. Tuttavia dovrebbero essere pressoché irrilevanti, poiché i clienti fiscalmente disonesti in particolare hanno tutto l'interesse a evitare investimenti gravati dall'imposta preventiva.

L'elemento della reciprocità dello scambio automatico di informazioni contiene invece per Confederazione e Cantoni un potenziale di maggiori entrate provenienti da patrimoni di contribuenti svizzeri non dichiarati e detenuti finora presso istituti finanziari esteri. In concreto il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi nei modi seguenti.

­

5982

I valori patrimoniali non dichiarati possono a determinate condizioni essere scoperti sulla base delle comunicazioni dall'estero. Nella procedura di ricupero d'imposta risultano dunque maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d'imposta, interesse di mora e multa). Il patrimonio regolarizzato genera negli anni seguenti costanti maggiori entrate per le imposte sul reddito e sul patrimonio.

FF 2016

­

La minaccia di una comunicazione dall'estero può motivare una persona fiscalmente disonesta a un'autodenuncia (esente da pena). Ne risultano maggiori entrate uniche (ricupero ordinario d'imposta, interesse di mora; in caso di recidiva una multa ridotta) e costanti maggiori entrate provenienti dai patrimoni regolarizzati per le imposte sul reddito e sul patrimonio.

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La minaccia di una comunicazione dall'estero può indurre una persona fiscalmente disonesta a rimpatriare in Svizzera i suoi valori patrimoniali. Ciò aumenta il valore aggiunto della gestione dei patrimoni in Svizzera generando indirettamente ulteriori proventi per l'imposta sull'utile e sul reddito.

Al momento non è possibile valutare le ripercussioni fiscali dovute all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori interessati dal presente progetto. Una simile stima dipende in particolare dal numero di clienti interessati e dal loro comportamento prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, così come dall'ammontare dei patrimoni di contribuenti svizzeri sinora non dichiarati detenuti presso istituti finanziari esteri.

7

Programma di legislatura

Il presente progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201636 sul programma di legislatura 2015­2019.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità

In ragione della loro natura politica e programmatica, le dichiarazioni congiunte costituiscono degli strumenti internazionali giuridicamente non vincolanti e possono essere concluse dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l'articolo 184 capoverso 1 Cost.

I disegni sotto forma di decreti federali semplici, con i quali il nostro Collegio è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Corea devono figurare nell'elenco degli Stati con cui la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni, si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. I decreti federali in questione sono sottoposti all'Assemblea federale per approvazione (art. 39 lett. a LSAI), ma non sottostanno a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.). Con l'approvazione dell'Accordo SAI e della LSAI, che sottostavano a referendum facoltativo, è stata presa la decisione di principio a favore dello scambio automatico di informazioni. I decreti federali definiscono esclusivamente il campo di applicazione concreto dello scambio automatico di informazioni.

36

FF 2016 909, in particolare 1022

5983

FF 2016

8.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Attualmente la legislazione fiscale internazionale in vigore tra la Svizzera e gli Stati e territori interessati dal presente progetto è costituita sostanzialmente dalle CDI e dai TIEA. Le CDI sono accomunate dal fatto di limitare i diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi Stati partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni.

Anche i TIEA prevedono una disposizione sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le CDI e i TIEA della Svizzera con gli Stati e i territori in questione.

Il presente progetto è conforme allo standard globale dell'OCSE. Lo scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori interessati avviene sulla base dell'Accordo SAI, che costituisce a sua volta uno strumento di introduzione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard globale. La Svizzera e gli Stati in oggetto possono procedere allo scambio di informazioni su domanda in virtù della CDI o del TIEA ed effettuare invece lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e dell'attivazione bilaterale secondo i presenti decreti federali. Infatti le due forme di scambio di informazioni si completano.

Nessun altro trattato internazionale è interessato dal presente progetto.

8.3

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI l'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice l'inclusione di uno Stato nell'elenco menzionato.

5984

FF 2016

Allegato I

Dichiarazione congiunta con l'Islanda Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Islanda, considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Islanda, desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell'ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e l'Islanda, hanno convenuto quanto segue: 1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: (a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; (b) l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell'Organo di coordinamento e che comprenda anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e l'Islanda abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari; e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati.

2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altra Giurisdizione.

5985

FF 2016

3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni intendono rafforzare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari e: (a) continuano a consentire la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e mantengono lo stesso grado di accesso esistente al momento della firma della presente Dichiarazione congiunta, fatto salvo il diritto europeo; le due Giurisdizioni concordano di avviare consultazioni qualora gli sviluppi nel diritto dell'Unione europea dovessero compromettere il grado di accesso esistente; (b) avviano un dialogo allo scopo di facilitare ulteriormente e migliorare la reciproca fornitura di servizi finanziari.

Fatta in duplice copia a Oslo il 18 gennaio 2016.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo dell'Islanda:

...

...

5986

FF 2016

Allegato II

Dichiarazione congiunta con la Norvegia Il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero delle finanze norvegese, considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia, desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia, hanno convenuto quanto segue: 1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: (a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; (b) l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell'Organo di coordinamento e che comprenda anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altra Giurisdizione.

3. Entrambe le Giurisdizioni concordano di informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

5987

FF 2016

4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

Fatta in duplice copia a Oslo il 20 gennaio 2016.

Per il Dipartimento federale delle finanze:

Per il Ministero delle finanze norvegese:

...

...

5988

FF 2016

Allegato III

Dichiarazione congiunta con Guernsey Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Guernsey, considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e Guernsey, desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell'ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e Guernsey, hanno convenuto quanto segue: 1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: (a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; (b) l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell'Organo di coordinamento e che comprenda anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e il Guernsey abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altra Giurisdizione.

3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

5989

FF 2016

4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

Firmata in duplice copia a Londra il 14 gennaio 2016 e a Saint Peter Port il 15 gennaio 2016.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo di Guernsey:

...

...

5990

FF 2016

Allegato IV

Dichiarazione congiunta con Jersey Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Jersey, considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e Jersey, desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell'ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e Jersey, hanno convenuto quanto segue: 1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: (a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; (b) l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell'Organo di coordinamento e che comprenda anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e Jersey abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altra Giurisdizione.

3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

5991

FF 2016

4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

Fatta in duplice copia a Londra il 15 gennaio 2016.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo di Jersey:

...

...

5992

FF 2016

Allegato V

Dichiarazione congiunta con l'Isola di Man Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Isola di Man, considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e l'Isola di Man, desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell'ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e l'Isola di Man, hanno convenuto quanto segue: 1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: (a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; (b) l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell'Organo di coordinamento e che comprenda anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e l'Isola di Man abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altra Giurisdizione.

3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

5993

FF 2016

4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

Fatta in duplice copia in lingua inglese a Londra il 20 gennaio 2016.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo dell'Isola di Man:

...

...

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Allegato VI

Dichiarazione congiunta con il Giappone La Confederazione Svizzera e il Giappone intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e in materia fiscale fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018). La Confederazione Svizzera e il Giappone desiderano sviluppare ulteriormente le loro relazioni cooperando, con vantaggi reciproci in materia fiscale. La Confederazione Svizzera e il Giappone provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE in conformità con le rispettive legislazioni interne. La Confederazione Svizzera e il Giappone confermano che le informazioni ottenute da entrambi gli Stati saranno trattate con segretezza e protette in ciascuno Stato conformemente all'articolo 22 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e al paragrafo 1 della sezione 5 dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari. La Confederazione Svizzera e il Giappone si sono informati reciprocamente circa i loro programmi di dichiarazione su base volontaria nelle rispettive legislazioni interne.

Firmata il 28 gennaio 2016.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Giappone:

...

...

5995

FF 2016

Allegato VII

Dichiarazione congiunta con il Canada Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada, considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e il Canada, desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell'ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e il Canada, hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e in materia fiscale fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: (a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; (b) l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell'Organo di coordinamento e che comprenda anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e il Canada abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati.

2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altra Giurisdizione.

5996

FF 2016

3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni riconoscono l'importanza di rafforzare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari: (a) continuando a consentire la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e impegnandosi a mantenere il grado di accesso esistente, coerentemente con gli accordi dei quali fanno parte entrambe le Giurisdizioni. Le due Giurisdizioni concordano di avviare, su richiesta, colloqui in caso di cambiamenti al grado di accesso esistente; (b) avviando colloqui allo scopo di facilitare ulteriormente e migliorare le condizioni per la reciproca fornitura di servizi finanziari transfrontalieri.

Firmata a Ottawa il 4 febbraio 2016, in duplice copia in lingua francese e inglese, ogni versione facente ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Canada:

...

...

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Allegato VIII

Dichiarazione congiunta con la Repubblica di Corea Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero della Strategia e delle Finanze della Repubblica di Corea, considerando le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea, desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell'ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea, hanno convenuto quanto segue: 1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e in materia fiscale fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: (a) la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Giurisdizioni; (b) l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell'Organo di coordinamento e che comprenda anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati.

2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altra Giurisdizione.

3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

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4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

5. Entrambe le Giurisdizioni rafforzeranno la cooperazione nel settore dei servizi finanziari.

Firmato in duplice copia a Seoul il 18 febbraio 2016.

Per il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera:

Per il Ministero della Strategia e delle Finanze della Repubblica di Corea:

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