Legge federale sul trasporto di viaggiatori
Disegno
(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20161, decreta: I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori č modificata come segue: Art. 30a
Credito d'impegno
L'Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d'impegno per indennizzare i costi non coperti dell'offerta di trasporto oggetto di ordinazione.
Art. 66 Abrogato II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2016 7859 RS 745.1
2016-2145
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L sul trasporto di viaggiatori
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FF 2016