Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga del 27 maggio 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009 e del 20 aprile 20151 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2017.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

27 maggio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2015 2835

2016-1349

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Conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

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FF 2016