Decisione di portata generale dellUfficio federale della sanità pubblica concernente il riconoscimento della formazione del titolare di un diploma federale di farmacista secondo larticolo 4 capoverso 1 dellordinanza del DFI sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi1 del 26 luglio 2016

LUfficio federale della sanità pubblica UFSP, visto larticolo 4 capoverso 1 dellordinanza del DFI sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi, considerando che, secondo larticolo 1 capoverso 1 dellordinanza del DFI sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi, in seguito ordinanza sulle conoscenze specifiche, deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 di cui allallegato 5 numero 1.1 o 2.1 dellordinanza sui prodotti chimici (OPChim2) a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma, o chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 2 di cui allallegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati, o chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati destinati allautodifesa di cui allarticolo 69 OPChim a utilizzatori privati, considerando che, secondo larticolo 3 capoverso 2 lettera d3 dellordinanza sulle conoscenze specifiche, dispone delle nozioni fondamentali necessarie chi ha soddisfatto le condizioni per lottenimento di unautorizzazione generale per il commercio di veleni (n. 1) o ha operato per un periodo ininterrotto di almeno tre anni in qualità di responsabile dei veleni presso unazienda in possesso di unautorizzazione generale (n. 2), e tenuto conto che questa disposizione è stata abrogata con effetto dal 1° dicembre 2012, considerando che, secondo larticolo 4 capoverso 1 dellordinanza sulle conoscenze specifiche, lUFSP riconosce formazioni e perfezionamenti professionali che trasmettono le nozioni fondamentali,

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RS 813.131.21 RS 813.11 Abrogata dal n. I dellO del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6157)

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considerando che le nozioni fondamentali per il conseguimento del diploma federale di farmacista in relazione con il diritto in materia di prodotti chimici entrato in vigore il 1° agosto 2005 non sono trasmesse in modo sufficiente se la formazione professionale è stata conclusa prima di questa data, considerando che una formazione professionale per il conseguimento del diploma federale di farmacista permette di disporre di queste nozioni fondamentali se completata da un titolo di perfezionamento FPH per farmacisti specializzati in farmacia dofficina (titolo federale di farmacista specialista in farmacia di officina), considerando che i titolari di un diploma di farmacista federale conseguito prima del 1° agosto 2005 che non dispongono di un titolo di perfezionamento FPH per farmacisti specializzati in farmacia dofficina devono conseguire il titolo di perfezionamento richiesto al più tardi entro tre anni dalla data in cui la presente decisione di portata generale passerà in giudicato altrimenti, dopo questa scadenza, non potranno essere ritenuti in possesso delle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi, considerando che le conoscenze specifiche possono essere completate assolvendo un apposito corso riconosciuto per la loro acquisizione, decide:

1. il riconoscimento a) di diplomi federali di farmacista rilasciati dopo il 1° agosto 2005 La formazione professionale per il conseguimento del diploma federale di farmacista, comprovata da un diploma rilasciato dopo il 1° agosto 2005, è riconosciuta come formazione che trasmette le nozioni fondamentali richieste di cui allallegato 1 dellordinanza sulle conoscenze specifiche.

b) di diplomi federali di farmacista rilasciati prima del 1° agosto 2005 La formazione professionale per il conseguimento del diploma federale di farmacista, comprovata da un diploma rilasciato prima del 1° agosto 2005, è riconosciuta come formazione che trasmette le nozioni fondamentali richieste di cui allallegato 1 dellordinanza sulle conoscenze specifiche, se è completata da un titolo di perfezionamento FPH per farmacisti specializzati in farmacia dofficina.

c) del periodo transitorio per diplomi federali di farmacista rilasciati prima del 1° agosto 2005 Per il riconoscimento della formazione di cui alla lettera b, il titolo di perfezionamento FPH per farmacisti specializzati in farmacia dofficina deve essere conseguito al più tardi entro tre anni dal momento in cui la presente decisione di portata generale è passata in giudicato oppure le conoscenze specifiche devono essere completate assolvendo un corso riconosciuto per la loro acquisizione.

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2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo) entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente.

Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

3 agosto 2016

Ufficio federale della sanità pubblica Divisione prodotti chimici: Il capo, Steffen Wengert

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