Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20162, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 196 n. 13 13. Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta) La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2035.

Art. 196 n. 14 cpv. 1 14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) 1

La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035.

Art. 196 n. 15 15. Disposizione transitoria dell'art. 131 (Imposta sulla birra) Abrogato II 1

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 101 FF 2016 5609

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Nuovo ordinamento finanziario 2021. DF

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FF 2016