Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo della pittura e gessatura del 5 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per un modello di pensionamento anticipato nel ramo della pittura e gessatura, viene conferita l'obbligatorietà generale.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo (ad eccezione dei gessatori della Città di Zurigo), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.

1

Il presente decreto è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali nonché per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessatura che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura rientranti nella descrizione della professione del pittore o del gessatore.

2

a.

Pittura: applicazione di pittura, materiali di rivestimento e intonaci plastici, nonché posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, abbellimento e manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni e oggetti, come pure protezione contro le intemperie e altri influssi atmosferici.

1

RS 221.215.311

2016-3190

7887

Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo della pittura e gessatura. DCF

b.

FF 2016

Gessatura: costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, rivestimenti, isolazioni di ogni genere, applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, intonaci interni ed esterni e stucchi, risanamento di edifici, protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori delle aziende o dei reparti aziendali nonché per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessatura di cui al capoverso 2.

3

Sono esclusi: a.

gli apprendisti;

b.

gli impiegati d'ufficio;

c.

le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore;

d.

i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;

e.

gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10 per cento del capitale complessivo.

Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi (art. 8 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo preventivo per l'anno successivo al conteggio.

Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2026.

5 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo della pittura e gessatura. DCF

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Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo della pittura e gessatura. DCF

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Appendice

Contratto collettivo di lavoro concluso in maggio 2016 tra l'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG) da una parte e il sindacato Unia e il sindacato Syna dall'altra parte

Disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale Art. 7

Provenienza dei fondi

7.1

I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.

7.2

...

7.3

...

Art. 8

Contributi

8.1

Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante. L'importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo laddove non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.

8.2

Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante.

8.3

È considerato salario determinate il salario SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.

8.4

Ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il datore di lavoro dichiara la massa salariale complessiva annua ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 CCL, eventualmente corretta della massa salariale dei salariati non assoggettati.

Art. 9 9.1

7890

Riscossione dei contributi Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA la totalità dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori.

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9.2

Con scadenza al 30 settembre, al datore di lavoro vengono addebitati annualmente contributi in acconto pari al 67 per cento dei contributi annui calcolati in base alla massa salariale SUVA complessiva dei collaboratori assoggettati l'anno precedente.

9.3

L'importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della massa salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza al 31 marzo.

9.4

La Fondazione MPA addebita per ogni sollecito 100 franchi oltre a una mora del 5 per cento a decorrere dalla domanda di esecuzione.

9.5

...

Art. 12

Prestazioni: Principio

12.1

Le prestazioni a favore degli aventi diritto devono essere subordinate ai mezzi disponibili.

12.2

Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo negli ultimi 5 anni che precedono il compimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria. Il periodo della prestazione è sempre limitato ai 5 anni precedenti l'età di pensionamento AVS ordinaria.

12.3

...

Art. 13

Tipologie di prestazioni

13.1

Vengono erogate esclusivamente le seguenti prestazioni: a. rendita transitoria ­ articolo 15 CCL; b. contributo di risparmio LPP supplementare ­ articolo 16 CCL; c. prestazioni sostitutive per casi di rigore ­ articolo 19 CCL.

13.2

A eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi dell'articolo 19 CCL, le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale.

Art. 14 14.1

Persone aventi diritto Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate ...

che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: a. entro 5 anni o un lasso di tempo inferiore compiono l'età di pensionamento AVS ordinaria e b. d'intesa con l'azienda assoggettata riducono nella misura minima richiesta la propria attività lavorativa e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e c. hanno lavorato per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente prima di riscuotere le prestazioni, in un'azienda che rientra nel campo di applicazione ... soddisfacendo l'obbligo di contribuzione previsto e 7891

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d.

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al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un'abilità al lavoro corrispondente a quella del rapporto di lavoro in corso.

...

14.2

Il diritto alla riscossione delle prestazioni sorge non prima del 1° gennaio 2018, a condizione che l'azienda in cui l'avente diritto lavora immediatamente prima della corresponsione delle prestazioni sottostia ... da almeno 12 mesi.

14.3

...

14.4

...

14.5

Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata occupazionale dei sette anni a causa di un periodo di disoccupazione massimo di due anni, ma adempie i restanti requisiti (art. 14.1 CCL), ha diritto a una rendita transitoria non ridotta. ...

14.6

Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione ... .

14.7

Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta dell'avente diritto.

Art. 15 15.1

Rendita transitoria ordinaria L'importo della rendita transitoria mensile è definito sulla base dei seguenti due elementi: 1. la parte della rendita di vecchiaia AVS minima semplice corrispondente alla riduzione del grado di occupazione valido al momento della riscossione delle prestazioni, 2. più il 50 per cento del salario mensile determinante per la prestazione perso a causa della riduzione del grado di occupazione.

I dettagli relativi all'importo delle prestazioni e al loro calcolo figurano nella Tabella A dell'Appendice 1 CCL MPA ... .

15.2

L'importo del salario mensile determinante per la prestazione al momento della prima riscossione delle prestazioni e le componenti delle prestazioni ai sensi dell'articolo 15.1 numeri 1 e 2 CCL determinano la percentuale massima delle prestazioni di cui il beneficiario può fruire nell'arco dell'intera durata della rendita di al massimo cinque anni.

In caso di ulteriore aumento delle prestazioni, gli importi già versati vengono detratti dalle prestazioni correnti.

15.3

7892

Per tutta la durata della sua corresponsione, la rendita transitoria è basata sul salario mensile determinante per la prestazione (lordo, supplementi e indennità per ore supplementari esclusi), corrisposto prima della prima riscossione della rendita transitoria. Il salario mensile determinante per la prestazione corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto alla SUVA, tuttavia al massimo a 3,30 volte la rendita mensile AVS massima semplice.

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...

15.4

...

15.5

Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subìto variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100 per cento e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni.

Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 17.3 CCL). In tal caso la prestazione è determinata dall'ultimo salario mensile effettivo.

15.6

La riduzione dell'orario di lavoro alla base della rendita transitoria resta valida fino al compimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell'avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell'orario di lavoro, ma non diminuirla. ... In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né a eventuali rincari né agli aumenti salariali annualmente stabiliti per le aziende che sottostanno al CCL per il ramo della pittura e gessatura.

15.7

La fruizione delle prestazioni presuppone una riduzione minima pari al 20 per cento dell'attività lavorativa (riduzione dell'orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell'azienda assoggettata (è parificato a detta riduzione l'avvio di un'attività alternativa in un'altra azienda assoggettata che preveda un salario ridotto di almeno il 20%). Ogni riduzione del grado di occupazione deve essere effettuata nell'ordine di dieci punti percentuali interi. ...

15.8

La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Se la persona avente diritto non beneficia del pensionamento anticipato completo, oltre alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA corrispondente alla perdita salariale, continua a percepire dall'azienda un salario mensile ridotto.

Art. 16 16.1

Contributo LPP supplementare Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18 per cento della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla prestazione transitoria MPA, il beneficiario non percepisca altre prestazioni di vecchiaia LPP.

Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste ancora il diritto a una rendita transitoria. L'ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell'obbligo di versamento delle prestazioni a seguito di pensionamento o decesso.

...

16.2

Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all'istituto di previdenza in cui il beneficiario è assicurato nell'ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro o alla Fondazione istituto collettore.

7893

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Art. 17

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Invalidità del beneficiario

17.1

Se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'AI prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, è necessario darne comunicazione all'organo esecutivo.

17.2

Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo. In caso di sovraindennizzo ai sensi dell'articolo 66 capoverso 2 LPGA risultante dalle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell'articolo 66 capoverso 2 LPGA è possibile la decurtazione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.

17.3

Nel caso in cui al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità l'avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all'invalidità non sorge alcun diritto alla stessa neanche nell'arco dei cinque anni che precedono il pensionamento AVS in cui è possibile riscuotere le prestazioni. Sulla restante parte valida del salario continuano a essere dovuti i contributi oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.

Art. 18

Decesso del beneficiario

18.1

...

18.2

In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso. ...

18.3

In caso di decesso del beneficiario, il diritto al contributo di risparmio supplementare cessa alla fine del mese del decesso.

18.4

Se al momento del decesso l'avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o non ha fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente CCL.

Art. 19 19.1

7894

Prestazioni sostitutive per casi di rigore Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: ­ hanno compiuto il 55° anno di età, ma mancano ancora più di cinque anni al compimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria,

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­ ­

19.2

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hanno lavorato per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL e hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l'attività nel ramo della pittura e gessatura (p.es. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché la tipologia e l'importo della stessa vengono stabiliti caso per caso ... dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP.

È escluso il pagamento in contanti.

...

19.3

Il diritto a prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2022.

19.4

L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

Art. 20

Procedura di domanda e controllo

20.1

Onde ricevere le prestazioni, l'avente diritto deve presentare un'apposita domanda alla Fondazione MPA almeno sei mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il suo diritto alla stessa. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene interamente comprovato. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione del richiedente tutta la documentazione necessaria.

20.2

Le prestazioni della Fondazione MPA percepite in assenza di un diritto ai sensi del presente CCL devono essere rimborsate.

20.3

...

Art. 21

Fondazione MPA Pittura e gessatura

21.1

Le parti convengono di applicare congiuntamente il CCL MPA nel ramo della pittura e gessatura ai sensi dell'articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per il ramo della pittura e gessatura (di seguito Fondazione MPA). La Fondazione MPA è competente per l'intera esecuzione del CCL nel ramo della pittura e gessatura e in particolare è autorizzata a eseguire i controlli necessari nei confronti delle parti assoggettate ... nonché, in qualità di rappresentante delle parti contraenti, ad avviare procedure esecutive e a intentare cause in nome proprio.

21.2

La Fondazione MPA può attribuire a un'organizzazione esterna l'incarico dell'attuazione operativa dello scopo della Fondazione. In particolare, ai fini del raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione MPA può stipulare

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contratti assicurativi o aderire a contratti già esistenti, assumendo contemporaneamente il ruolo di stipulante e beneficiaria.

21.3

La Fondazione MPA può assegnare le attività di controllo per l'esecuzione del CCL MPA a terzi e in particolare alle commissioni paritetiche costituite per l'esecuzione del CCL per il ramo della pittura e gessatura.

21.4

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del CCL, le istanze di controllo hanno ... le seguenti competenze: a) controlli circa l'assoggettamento presso aziende che rientrano nel campo di applicazione, segnatamente anche presso le aziende che svolgono attività miste, al fine di valutare l'appartenenza al campo di applicazione aziendale e personale; b) controlli dei libri paga; c) controlli dei singoli contratti di lavoro.

21.5

...

Art. 22

Consiglio di fondazione

22.1

Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione. Esso costituisce la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL ai sensi dell'articolo 357b CO.

22.2

Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e ha facoltà di delegare tali controlli a organi specializzati.

22.3

...

22.4

...

Art. 23

Sanzioni in caso di violazione contrattuale

23.1

Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente CCL possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione mediante multe convenzionali. È fatto salvo il capoverso 2. In caso di violazioni comprovate vengono addebitati anche i costi procedurali e di controllo.

23.2

Le violazioni contrattuali dovute al mancato computo o al computo solo parziale dei contributi sono passibili di una multa convenzionale.

23.3

L'importo della multa convenzionale del singolo caso dipende dal grado di colpa, dalle dimensioni dell'azienda e dalle eventuali sanzioni comminate in precedenza.

23.4

Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in nessun caso dal rispetto delle disposizioni contrattuali.

23.5

Le multe convenzionali e i costi procedurali e di controllo spettano alla Fondazione MPA e devono essere utilizzati conformemente allo scopo della Fondazione.

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Appendice 1

Tabella A: Rendita transitoria ai sensi dell'art. 15 CCL: Inizio delle prestazioni in anni e mesi fino al compimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria 1) + 2)

Riduzione massima consentita del grado di occupazione senza riduzione della rendita transitoria

da

a

5 anni

4 anni e 1 mese

40.00%

4 anni

3 anni e 1 mese

50.00%

3 anni

2 anni e 1 mese

66.67%

2 anni

3 mesi 3)

100%

1)

ai sensi dell'articolo 15.2 CCL l'età di pensionamento AVS ordinaria è considerata raggiunta il primo giorno del mese successivo al mese in cui viene compiuto il relativo anno di età (al momento della conclusione del presente contratto 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne) 3) una fruizione di durata inferiore a 3 mesi è possibile solo nell'anno 2018 (generazione di entrata) La percentuale massima delle prestazioni ai sensi dell'articolo 15.1 CCL si determina come segue: (rendita minima di vecchiaia AVS al momento della prima riscossione delle prestazioni + 50 per cento del salario mensile determinante per la prestazione) x 24 [conformemente al numero dei mesi dell'intera riscossione possibile delle prestazioni] / il salario mensile determinante per la prestazione.

2)

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