Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 2017­2020 del 26 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976 2 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20163, decreta:

Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché per la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione è stanziato un credito complessivo di 8695 milioni di franchi.

1

2

Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro: milioni di fr.

a.

credito quadro per il finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

6635

b.

credito quadro per il finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione

2060

Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono annullati.

3

Nel periodo 2017­2020 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro fino a 120 milioni di franchi.

4

1 2 3

RS 101 RS 974.0 FF 2016 2005

2015-2419

7257

Continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 2017­2020. DF

FF 2016

A metà e alla fine del periodo di validità del credito quadro il Consiglio federale elabora all'attenzione del Parlamento un rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi e l'efficacia delle misure adottate. Riferisce, mediante rapporti tematici di valutazione e d'efficacia, sui risultati dei programmi relativi ai diversi Paesi e sulle misure sostenute grazie all'aiuto multilaterale. Il rapporto è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.

5

Art. 2 Se è nell'interesse della Svizzera, la cooperazione internazionale e la politica migratoria devono essere strategicamente correlate, focalizzando l'attenzione segnatamente sulle cause dei conflitti e delle migrazioni. In tale contesto è promossa la conclusione di accordi e partenariati nell'ambito della migrazione.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 15 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

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