Traduzione1

Protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930 Concluso a ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 28 maggio 2014 per la sua centotreesima sessione; riconoscendo che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio fa parte dei diritti fondamentali, e che il lavoro forzato o obbligatorio costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità di milioni di donne e di uomini, di ragazze e di ragazzi, contribuisce a perpetuare la povertà e ostacola la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti; riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 19303 ­ in seguito «la Convenzione» ­ e dalla Convenzione (n. 105) sull'abolizione del lavoro forzato del 19574 nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, ma che le carenze nella loro applicazione richiedono misure addizionali; ricordando che la definizione del lavoro forzato o obbligatorio all'articolo 2 della Convenzione copre il lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione, e che essa si applica a ogni essere umano senza distinzione; sottolineando l'urgenza di eliminare il lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione; ricordando che i Membri che hanno ratificato la Convenzione hanno l'obbligo di rendere il lavoro forzato o obbligatorio passibile di sanzioni penali e di garantire che le sanzioni imposte per legge siano realmente efficaci e vengano rigorosamente applicate; notando che è scaduto il periodo di transizione previsto nella Convenzione e che non sono più applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 3 a 24;

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Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

FF 2016 6315 RS 0.822.713.9 RS 0.822.720.5

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riconoscendo che sono cambiati il contesto e le forme del lavoro forzato o obbligatorio e che il traffico di persone per lavoro forzato o obbligatorio, che può implicare lo sfruttamento sessuale, è oggetto di una crescente preoccupazione internazionale e richiede misure urgenti per la sua effettiva eliminazione; notando che un crescente numero di lavoratori sono costretti al lavoro forzato o obbligatorio nell'economia privata, che alcuni settore dell'economia sono particolarmente vulnerabili e che alcuni gruppi di lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, in particolare i migranti; notando che la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio contribuisce ad assicurare una concorrenza leale tra i datori di lavoro, come pure una protezione per i lavoratori; ricordando le norme internazionali del lavoro rilevanti, in particolare la Convenzione (n. 87) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 5, la Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 19496, la Convenzione (n. 100) sull'uguaglianza di retribuzione del 19517, la Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione) del 19588, la Convenzione (n.

138) sull'età minima del 19739, la Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 199910, la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 189) sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 201111, la Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private del 1997, la Convenzione (n. 81) sull'ispezione del lavoro del 194712; la Convenzione (n. 129) sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969, come pure la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e la Dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008; notando altri strumenti internazionali rilevanti, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 196613, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 196614, la Convenzione concernente la schiavitù del
192615 la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e delle istituzioni e delle prassi analoghe alla schiavitù del 195616, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 200017, il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

RS 0.822.719.7 RS 0.822.719.9 RS 0.822.720.0 RS 0.822.721.1 RS 0.822.723.8 RS 0.822.728.2 RS 0.822.728.9 RS 0.822.719.1 RS 0.103.2 RS 0.103.1 RS 0.311.37 RS 0.311.371 RS 0.311.54

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criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 200018 e il Protocollo contro il traffico illecito di migranti per terra, per aria e per mare del 200019, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 198420, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 197921 e la Convenzione relativa ai diritti delle persone disabili del 200622; avendo deciso di adottare diverse proposte per sopperire alle carenze nell'applicazione della Convenzione, ribadendo che le misure di prevenzione e di protezione, e i meccanismi di ricorso e di risarcimento, come l'indennizzo e la riabilitazione, sono necessari per conseguire la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di un protocollo relativo alla Convenzione, adotta, oggi undici giugno duemilaquattordici, il protocollo seguente che verrà denominato Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.

Art. 1 1. Nell'assolvere i propri obblighi, in virtù della Convenzione, di sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio, ogni Membro deve prendere misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime una protezione e l'accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l'indennizzo, e per reprimere i responsabili del lavoro forzato o obbligatorio.

2. Ogni Membro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare una politica nazionale e un piano di azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, che prevedano una azione sistematica da parte delle autorità competenti, a seconda dei casi in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure con altri gruppi interessati.

3. Viene ribadita la definizione del lavoro forzato o obbligatorio contenuta nella Convenzione e, di conseguenza, le misure alle quali si riferisce il presente Protocollo devono includere una azione specifica contro la tratta di persone a fini di lavoro forzato o obbligatorio.

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RS 0.311.542 RS 0.311.541 RS 0.105 RS 0.108 RS 0.109

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Art. 2 Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere: a)

l'educazione e l'informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;

b)

l'educazione e l'informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;

c)

sforzi per garantire che: i) l'ambito di applicazione e il controllo dell'applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell'economia, ii) vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell'applicazione di questa legislazione;

d)

la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;

e)

un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;

f)

una azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.

Art. 3 Ogni Membro deve prendere misure efficaci per identificare, liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, come pure per prestare loro assistenza e sostegno sotto altre forme.

Art. 4 1. Ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o del loro status giuridico sul territorio nazionale, abbiano effettivamente accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l'indennizzo.

2. Ogni Membro deve, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie perché le autorità competenti non siano tenute a perseguire le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a causa di attività illecite che esse siano state costrette a svolgere come la conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o obbligatorio.

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Art. 5 I Membri devono cooperare fra di loro per assicurare la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.

Art. 6 Le misure prese per applicare le disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione vanno determinate dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Art. 7 Le disposizioni transitorie dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 3 a 24 della Convenzione sono soppresse.

Art. 8 1. Un Membro può ratificare il presente Protocollo al momento della ratifica della Convenzione o in ogni altro momento successivo alla ratifica della Convenzione, con comunicazione della ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

2. Il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato è vincolato dalla Convenzione così come completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.

Art. 9 1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo può denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa sia aperta alla denuncia, conformemente al suo articolo 30, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato.

2. La denuncia della Convenzione, conformemente ai suoi articoli 30 o 32, comporta ipso iure la denuncia del presente Protocollo.

3. Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

Art. 10 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione 6321

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dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore.

Art. 11 Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite23, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati.

Art. 12 Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.

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RS 0.120

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