10.3

Allegato 10.3 Parte III:

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2015 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

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10.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2015 del 13 gennaio 2016

1

Compendio

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il 42° rapporto concernente le misure tariffali. Il presente rapporto concerne misure che l'Esecutivo ha adottato nel 2015 in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD).

Nell'anno in esame non è stata adottata alcuna misura in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati e della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le seguenti misure:

1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Le aliquote di dazio stabilite nella tariffa generale in allegato alla LTD per determinate materie tessili dei capitoli 50­60 sono state temporaneamente fissate a zero per quattro anni, allo scopo di favorire l'industria tessile svizzera e le condizioni generali del commercio, di creare condizioni di concorrenza paragonabili rispetto ai principali concorrenti nell'UE e di ridurre l'onere amministrativo delle aziende.

La rinuncia alla riscossione di dazi comporterà una riduzione delle entrate doganali stimabili a 3 milioni di franchi annui per il periodo 2016­2019. La misura mira a rafforzare la competitività dell'industria tessile, orientata fortemente verso l'esportazione. Si attendono inoltre ripercussioni positive sull'economia in generale.

Nel 2015 il contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, è stato temporaneamente aumentato di 18 500 tonnellate, passando da 18 250 a 36 750 tonnellate. La primavera 2015 è stata fredda e ha ritardato la raccolta svizzera di patate novelle, richiedendo un aumento del contingente doganale parziale di 2000 tonnellate per la categoria di merci Patate da tavola. Per coprire il fabbisogno di patate da semina per la primavera 2016, il contingente doganale parziale è stato ulteriormente aumentato di 1500 tonnellate. A causa di un'estate più calda e secca della media la raccolta 2015 era quantitativamente più piccola e ha registrato una proporzione elevata di piccoli tuberi. Perciò il contingente doganale parziale per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione è stato ancora aumentato di 15 000 tonnellate.

La raccolta di patate è stata scarsa a causa delle condizioni meteorologiche estreme registrate nel 2015. A inizio 2016 non sarà dunque possibile approvvigionare il 883

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mercato soltanto con patate indigene, da tavola e destinate alla valorizzazione, e nemmeno liberando il contingente doganale. Per coprire il fabbisogno 2016 è stato dunque aumentato temporaneamente il contingente parziale doganale per le patate, le patate da semina comprese, di 35 000 tonnellate, passando da 18 250 a 53 250 tonnellate. Per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione sono state liberate per l'importazione ulteriori 20 000 tonnellate e per la categoria di merci Patate da tavola 15 000 tonnellate.

Il contingente doganale parziale per le uova di consumo è stato aumentato di 1000 tonnellate all'anno con effetto al 1° luglio per gli anni 2015 e 2016, passando da 16 428 a 17 428 tonnellate all'anno. Questa misura permette di evitare lacune nell'approvvigionamento del mercato indigeno delle uova. I produttori svizzeri di uova hanno nel frattempo la possibilità di aumentare la loro capacità di produzione per coprire il maggiore fabbisogno indigeno, dovuto soprattutto all'aumento della popolazione.

La raccolta indigena 2014 di cereali panificabili è stata qualitativamente e quantitativamente sotto la media. Per coprire il fabbisogno fino alla raccolta 2015, il 1° luglio 2015 il contingente doganale dei cereali panificabili di 70 000 tonnellate è stato dunque portato a 90 000 tonnellate (+ 20 000 t). Le quantità supplementari di contingente doganale sono state liberate il 1° luglio 2015 (15 000 t) e il 1° ottobre 2015 (5000 t). Per il 2016 i quantitativi per il contingente doganale dei cereali panificabili sono stati fissati a 20 000 tonnellate, sia dal 1° gennaio che dal 1° aprile, e a 15 000 tonnellate, sia dal 1° luglio che dal 1° ottobre. I quantitativi liberati sono dunque ripartiti come negli anni scorsi.

Le disposizioni concernenti l'importazione effettuata prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione in caso di vendita all'asta di quote di contingente doganale contenute nell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole e nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello saranno abrogate dal periodo di contingentamento 2016 sulla base di una decisione del Tribunale federale e per sgravare gli importatori sul piano amministrativo.

La disposizione secondo cui soltanto persone che dispongono in particolare di capacità proprie di trasformazione
possono importare cereali grezzi per l'alimentazione umana (avena, orzo, granoturco) all'aliquota di dazio del contingente è stata abrogata a favore di una procedura amministrativa più snella.

Dal 1° gennaio 2016 il contingente doganale per animali della specie equina sarà liberato in due parti per garantire la disponibilità di un quantitativo anche nel quarto trimestre. La prima parte di 3000 animali è applicabile per tutto il periodo e la seconda parte di 822 animali sarà liberata dal 1° ottobre dell'anno in questione per il resto del periodo di contingentamento.

Dal 15 settembre al 31 ottobre 2015 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha temporaneamente esentato il granoturco fresco e insilato della voce di tariffa 2308.0050 da dazi (riduzione dell'aliquota di dazio a 0) e dai contributi ai fondi di garanzia (riduzione dei contributi da 5 a 2 fr.

per 100 kg). Per questi prodotti con un elevato tenore di acqua erano dunque applicabili, temporaneamente e in deroga all'allegato 2 dell'ordinanza sulle importazioni, dazi meno elevati di quelli applicati ad altri foraggi della stessa voce di 884

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tariffa. La misura è stata presa poiché la raccolta di foraggio grezzo è stata scarsa a causa della siccità, soprattutto nella Svizzera nord-occidentale.

Le esperienze fatte nell'ambito dell'esecuzione hanno dimostrato la necessità di precisare il termine «lombo» nell'ordinanza sul bestiame da macello. Il termine «lombo» designa un determinato tipo di carne della categoria di carne e di prodotti carnei CC numero 5.71 «carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati». La nuova definizione agevola l'imposizione all'importazione di queste merci.

1.2

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali; pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego nonché le modifiche dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e per i prodotti sottoposti a prezzi soglia sono pubblicati soltanto in Internet (www.import.ufag.admin.ch).

2

Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dai citati atti normativi.

Il presente rapporto sottopone all'Assemblea federale per approvazione le misure disposte nel corso del 2015 in virtù della LTD. Nel 2015 non sono state adottate misure sulla base della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e della legge sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi in virtù dei quali le misure esposte di seguito sono entrate in vigore, sono stati già pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

1 2 3

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91

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2.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 18 novembre 2015 sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili (RU 2015 4935)

Rinuncia temporanea a riscuotere dazi sulle materie tessili Le aliquote di dazio più elevate rispetto ad altri prodotti industriali, originariamente stabilite per proteggere l'industria tessile indigena, risultano essere oggi uno svantaggio per questa industria poiché aumentano il prezzo di acquisto delle materie tessili necessarie. Per questo motivo essa ha chiesto di prevedere temporaneamente l'esenzione dal dazio per determinate materie tessili dei capitoli 50­60 della tariffa doganale. In questo modo si intende migliorare le condizioni generali del commercio, creare condizioni di concorrenza paragonabili rispetto ai principali concorrenti nell'UE e sgravare l'onere amministrativo delle aziende. La misura mira inoltre a rafforzare in generale la competitività dell'economia e in particolare quella dell'industria tessile, orientata fortemente verso l'esportazione.

Le aliquote di dazio applicabili all'importazione sono stabilite nella tariffa generale contenuta negli allegati 1 e 2 LTD. Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale è autorizzato a diminuire adeguatamente (per una durata indeterminata) le aliquote o a ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. a e b LTD). Gli sviluppi degli ultimi anni hanno messo l'industria tessile davanti a nuove sfide, ragion per cui l'aggravio doganale applicabile al settore rappresenta un fattore di costo considerevole, in ogni caso per quanto concerne la competitività con l'estero. Il Consiglio federale è dunque dell'opinione che i requisiti contenuti nella LTD siano adempiuti nel presente caso.

Sulla base dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b LTD, dal 1° gennaio 2016 si rinuncia durante quattro anni a riscuotere dazi su determinate materie tessili. Le aliquote di dazio per le merci di 60 linee tariffarie della tariffa doganale derogano temporaneamente dalle aliquote di dazio stabilite nella tariffa generale. Nel caso di 14 delle 60 linee tariffarie la franchigia doganale si limita a merci importate che non sono condizionate per la vendita al minuto o pronte all'uso. Pertanto sono interessate dalla misura soltanto le aliquote di dazio di merci necessarie per l'industria svizzera che le trasforma. La Commissione dei periti doganali, organo
consultivo del Consiglio federale, si è espressa favorevolmente nel quadro di un'audizione. La rinuncia alla riscossione di dazi è compatibile con gli obblighi tariffali convenuti nell'ambito dell'OMC e stabiliti nella Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein4. Non sono interessati dalla modifica l'Accordo del 22 luglio 19725 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea e la Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva 4

5 6

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La Lista LIX Svizzera-Liechtenstein è parte della tariffa generale. La tariffa generale è consultabile al seguente indirizzo: www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte > Tariffa doganale - Tares > Basi legali tariffa doganale > Tariffa generale.

RS 0.632.401 RS 0.632.31

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dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e altre convenzioni di libero scambio concluse bilateralmente o nel quadro dell'AELS.

La temporanea rinuncia alla riscossione di dazi comporterà una riduzione delle entrate doganali stimabili a tre milioni di franchi, importo da controbilanciare con le ripercussioni, positive stando alle attese, per l'economia in generale. Con questa misura verranno abbassati i costi di produzione e aumentata l'efficienza della catena del valore aggiunto. Gli svantaggi nei confronti della concorrenza comunitaria saranno per quanto possibile eliminati. Si migliorerà inoltre la competitività dell'industria tessile in generale, visto che verrà rafforzata la capacità di sviluppare nuovi prodotti. Gli attesi profitti creano un clima propizio agli investimenti per nuove strutture di produzione che a loro volta potranno favorire l'aumento delle esportazioni, visto il miglioramento della competitività. Inoltre potranno essere mantenuti i posti di lavoro mentre la congiuntura attraversa una fase critica e viene offerta la possibilità di creare nuovi posti di lavoro nel ramo stesso o al di fuori.

Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifiche del 27 aprile, del 10 settembre, del 12 ottobre e del 7 dicembre 2015 (RU 2015 1209 3625 4053 5199) Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate, le patate da semina comprese, per il 2015 A inizio anno la vendita di patate stoccate della raccolta 2014 e delle patate importate è stata straordinariamente alta. La raccolta indigena di patate novelle ha subìto inoltre ritardi a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Per garantire un costante approvvigionamento del mercato e su richiesta della competente organizzazione di categoria, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha aumentato temporaneamente di 2000 tonnellate il contingente doganale parziale numero 14.1 Patate, patate da semina comprese, contenuto nell'allegato 3 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr), che è passato da 18 250 a 20 250 tonnellate in vista dell'importazione dal 15 maggio al 12 giugno 2015.

Nell'anno in rassegna, a causa della grande domanda, il quantitativo annuo riservato alle patate da semina (2500 t) del contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, era già stato raggiunto in primavera. Per rendere possibile l'approvvigionamento costante del mercato, il quantitativo del contingente doganale parziale per le patate da semina è stato temporaneamente aumentato di 1500 tonnellate a 4000 tonnellate, per consentire già nell'autunno 2015 l'importazione di patate da semina di qualità elevata per la coltura 2016. L'importazione è stata limitata al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015. Nel suo complesso il contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, è stato dunque temporaneamente aumentato a 21 750 tonnellate.

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A causa di un'estate 2015 più calda e secca della media, la quantità di patate raccolte è stata del 20 per cento circa più bassa rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

La proporzione di piccoli tuberi raccolti è risultata inoltre elevata. Per garantire l'approvvigionamento delle patate destinate alla valorizzazione, l'UFAG ha aumentato temporaneamente il contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, di ulteriori 15 000 tonnellate per le importazioni dal 1° novembre al 31 dicembre 2015. Nel suo complesso il contingente doganale parziale per le patate, le patate da semina comprese, ammontava dunque temporaneamente a 36 750 tonnellate.

La durata di validità delle modifiche del 27 aprile, del 10 settembre e del 12 ottobre 2015 era limitata sino alla fine del 2015. Pertanto non sono soggette ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 2 LTD).

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate, patate da semina comprese, per il 2016 Le condizioni meteorologiche estreme del 2015 hanno compromesso il raccolto di patate, determinando quindi un approvvigionamento insufficiente di patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione. A fine ottobre 2015 le scorte delle patate destinate alla valorizzazione e delle patate da tavola erano inferiori alla media degli ultimi cinque anni di rispettivamente il 24 e il 31 per cento. Per garantire nel 2016 un approvvigionamento sufficiente del mercato e su richiesta dell'organizzazione di categoria, l'UFAG ha quindi aumentato, temporaneamente e in due tappe, il contingente doganale parziale numero 14.1 Patate, patate da semina comprese di 35 000 tonnellate, che è passato da 18 250 a 53 250 tonnellate: ­

dal 1° gennaio 2016 di 20 000 tonnellate: per l'importazione fino al 30 giugno 2016 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;

­

dal 1° febbraio 2016 di 15 000 tonnellate: per l'importazione fino al 15 giugno 2016 per la categoria di merci Patate da tavola.

Modifica del 20 maggio 2015 (RU 2015 1759) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di consumo Per evitare negli anni 2015 e 2016 lacune nell'approvvigionamento del mercato indigeno delle uova, nell'allegato 3 dell'OIAgr è stato aumentato temporaneamente di 1000 tonnellate lorde all'anno, sia dal 1° luglio al 31 dicembre 2015 che per l'intero 2016, il contingente doganale parziale numero 09.1 Uova di consumo. La misura permette di garantire alla popolazione un approvvigionamento sufficiente di uova di consumo. Allo stesso tempo offre ai produttori di uova la possibilità di incrementare la loro capacità di produzione, al fine di adeguarla all'aumento della domanda degli ultimi anni causato dalla crescita demografica.

La durata di validità della modifica del 20 maggio 2015 è limitata. L'aumento del contingente doganale parziale per le uova di consumo per il 2015 era limitata sino a fine 2015. Pertanto non è soggetto ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 2 LTD).

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L'aumento che riguarda il 2016 è in vigore al momento della redazione del presente rapporto e, in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 LTD, è soggetto ad approvazione successiva.

Aumento temporaneo del contingente doganale per i cereali panificabili Il Consiglio federale ha modificato l'allegato 3 dell'OIAgr aumentando temporaneamente per il 2015 il contingente doganale numero 27 Cereali panificabili di 20 000 tonnellate, che è passato da 70 000 a 90 000 tonnellate. In questo modo sono state create sufficienti possibilità di importazione per i cereali panificabili fino alla fine del raccolto del 2015. Per garantire costantemente un'elevata qualità della farina, che non poteva essere raggiunta unicamente con cereali panificabili indigeni provenienti dal raccolto 2014, in quanto di scarsa qualità, si sono rese necessarie importazioni supplementari.

La durata di validità della modifica del 20 maggio 2015 era limitata sino alla fine del 2015. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 20 maggio e del 28 ottobre 2015 (RU 2015 1761 4547) Contingente doganale dei cereali panificabili: determinazione dei quantitativi liberati per l'aumento temporaneo del contingente doganale nel 2015 e dei quantitativi liberati nel 2016 A seguito dell'aumento di 20 000 tonnellate del contingente doganale numero 27 Cereali panificabili, riportato nell'allegato 3 dell'OIAgr, il 20 maggio 2015 l'UFAG ha modificato i quantitativi liberati per le importazioni del 2015 contenuti nell'allegato 4 dell'OIAgr. Il 1° luglio 2015 sono state liberate 15 000 tonnellate e il 1° ottobre 5 000 tonnellate.

Con la modifica del 28 ottobre 2015, l'UFAG ha scaglionato i quantitativi liberati del contingente doganale dei cereali panificabili per il 2016 per un volume di 70 000 tonnellate nelle parti seguenti: 20 000 tonnellate, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, e 15 000 tonnellate, dal 1° luglio e dal 1° ottobre. Lo scaglionamento dei quantitativi liberati corrisponde quindi nuovamente a quello effettuato negli anni precedenti. Come di consueto, il contingente doganale viene attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Modifica del 28 ottobre 2015 (RU 2015 4545) Abrogazione delle disposizioni concernenti l'importazione effettuata prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione in caso di vendita all'asta di quote di contingente doganale La disposizione che, per la vendita all'asta di quote di contingente doganale, autorizza l'importazione di merci all'aliquota di dazio del contingente (ADC) soltanto se 889

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è stato pagato l'intero prezzo d'aggiudicazione, dovrebbe impedire che le quote di contingente aggiudicate vengano utilizzate prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione. In questo modo si sono ridotti notevolmente i termini ordinari di pagamento, che vanno da 30 a 150 giorni (in base al tipo di quote di contingente e alla durata dell'attribuzione). Per le merci importate nel quadro del contingente senza aver pagato prima il prezzo d'aggiudicazione l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) fatturava agli importatori la differenza tra l'ADC e l'aliquota di dazio fuori contingente. Il lotto di merci importato veniva quindi trattato come se fosse stato importato al di fuori del contingente. Fornendo una garanzia (garanzia bancaria o fideiussione solidale) gli importatori potevano essere dispensati dall'obbligo di pagamento del prezzo d'aggiudicazione prima di effettuare la prima importazione.

Nella sua decisione del 24 gennaio 20147 il Tribunale federale riteneva sproporzionato il fatto di esigere la differenza di dazio in caso di pagamento tardivo del prezzo d'aggiudicazione. Le pertinenti disposizioni avrebbero quindi dovuto essere adeguate. Al fine di procurare agli importatori uno sgravio amministrativo, le disposizioni contenute nell'articolo 19 capoversi 3 e 4 OIAgr sono state abrogate con effetto al 1° gennaio 2016. Le rimanenti disposizioni concernenti il pagamento d'aggiudicazione, i termini e le sollecitazioni non sono toccate da questa modifica.

La modifica del 28 ottobre 2015 non stabilisce nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

Semplificazioni amministrative per l'importazione di cereali grezzi nell'ambito del contingente doganale Finora poteva importare cereali grezzi (orzo, avena, granoturco) per l'alimentazione umana nell'ambito del contingente doganale numero 28, chiunque disponeva di adeguati impianti di trasformazione, trasformava la merce importata nella propria azienda, garantiva, in caso di resa standard, la fabbricazione di prodotti adatti all'alimentazione umana e si impegnava a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui i valori di resa stabiliti non fossero stati raggiunti. In merito alle domande inoltrate, l'UFAG decideva nel singolo
caso in funzione del rispetto delle condizioni citate. Le disposizioni normative relative ai cereali grezzi per l'alimentazione umana importati all'ADC erano tuttavia in contraddizione con il disciplinamento del mercato fondato su principi liberali ed efficienti sul piano amministrativo. Pertanto, le disposizioni contenute all'articolo 29 capoversi 2­3 OIAgr sono stati semplificati. Dalla vigente norma è stata ripresa unicamente la disposizione secondo la quale nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all'ADC devono essere utilizzati per l'alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granoturco commestibile. Chi importa o rivende cereali grezzi deve depositare presso l'AFD un impegno d'impiego e versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui i valori di resa non siano stati raggiunti. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. Non sono attese ripercussioni su altri mercati.

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DTF 140 II 194

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La modifica del 28 ottobre 2015 non stabilisce nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

Scaglionamento e liberazione del contingente doganale per animali della specie equina Finora il contingente doganale numero 01 Animali della specie equina disciplinato nell'allegato 3 dell'OIAgr era liberato dal 1° gennaio per l'intero anno civile senza scaglionamento. Dal 2010 il contingente doganale è stato costantemente aumentato di 500 animali e ora conta 3822 animali. Nei mesi compresi tra ottobre e dicembre, all'estero si svolgono importanti vendite all'asta per cavalli. Poiché negli anni precedenti in quei mesi il contingente doganale era già stato utilizzato, i cavalli acquistati all'estero non potevano più essere importati all'ADC durante il periodo di contingentamento in corso. Le persone che intendevano importare da subito i cavalli avrebbero quindi dovuto pagare l'aliquota di dazio fuori contingente sensibilmente più elevata. Con la modifica dell'articolo 27 OIAgr, il 1° gennaio viene liberata la prima parte per l'importazione; essa conta 3000 animali. Con questa parte è prevista pure la liberazione di un eventuale aumento del contingente doganale. La seconda parte di 822 animali sarà liberata per l'importazione il 1° ottobre. La liberazione scaglionata del contingente doganale fa sì che anche nel quarto trimestre possano essere importati cavalli all'ADC. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 ed è applicata per la prima volta al periodo di contingentamento 2016.

Ordinanza del 7 settembre 2015 concernente un'aliquota di dazio ridotta sulle piante di granoturco per l'alimentazione degli animali (RU 2015 3081) Abolizione temporanea dei dazi sulle piante di granoturco per l'alimentazione degli animali La siccità registrata nell'estate dell'anno in esame ha causato soprattutto nella Svizzera nord-occidentale una penuria nell'approvvigionamento di foraggio grezzo. In virtù dell'articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19988 sull'agricoltura (LAgr), il DEFR ha abolito temporaneamente l'aliquota di dazio sulle merci fresche e insilate (voce di tariffa 2308.0050) con un tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento. Questa aliquota si applica per il periodo compreso tra il 15 settembre e il 31 ottobre 2015, in deroga alla vigente aliquota di dazio indicata nell'allegato 2 dell'OIAgr per le merci della suddetta voce di tariffa. Al contempo è stato ridotto temporaneamente il contributo al fondo di garanzia (CFG) da 5 a 2 franchi per 100 chilogrammi.

La riduzione temporanea dell'aliquota di dazio ha permesso agli agricoltori interessati di compensare il mancato guadagno dovuto alla siccità con l'importazione di granoturco da insilamento. Sotto la voce di tariffa 2308.0050 si trovano diverse 8

RS 910.1

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piante di granoturco con un differente tenore di acqua. I dazi vengono stabiliti in base ai pellets ottenuti dalla pianta intera di mais, un prodotto con un tenore di acqua naturalmente basso. Applicando l'aliquota di dazio normale (7 fr. per 100 kg lordi) e il CFG (5 fr. per 100 kg lordi) vigenti, l'imposizione doganale del granoturco da insilamento con un tenore di acqua sensibilmente maggiore sarebbe risultata sproporzionata.

La durata di validità dell'ordinanza del 7 settembre 2015 era limitata sino a fine ottobre 2015. La misura ad essa correlata non è pertanto soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv 2 LTD).

Ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (RS 916.341) Modifica del 28 ottobre 2015 (RU 2015 4569) Abrogazione delle disposizioni concernenti l'importazione effettuata prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione in caso di vendita all'asta di quote di contingente doganale Proprio come le relative disposizioni contenute nell'OIAgr, anche le disposizioni sulle garanzie e sull'importazione di carne effettuata nell'ambito del contingente doganale prima del pagamento del prezzo d'aggiudicazione sono state abrogate nell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM). A tal fine il Consiglio federale ha modificato l'articolo 19 e abrogato l'articolo 20 OBM. L'esecuzione delle disposizioni ha dovuto essere adeguata in virtù di una decisione del Tribunale federale. Al fine di procurare agli importatori uno sgravio amministrativo, anche le disposizioni dell'OBM sono state abrogate con effetto al 1° gennaio 2016 (cfr. commento alla modifica del 28 ottobre 2015 dell'OIAgr).

La modifica del 28 ottobre 2015 non stabilisce nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

Definizione più precisa del termine «lombo» per l'importazione nell'ambito del contingente doganale numero 05 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo) Nell'OBM, il termine «lombo» designa un pezzo di carne della categoria di carne e di prodotti carnei CC numero 5.71 «carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati». Le esperienze fatte nell'ambito dell'esecuzione hanno dimostrato la necessità di precisare questo pezzo di carne nell'articolo 16 OBM. Per «lombi» si intendono i lombi interi non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto, oppure i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, che sono dichiarati contemporaneamente in ugual numero per l'imposizione doganale. Questi tagli non possono essere sminuzzati o preparati in porzioni. Se al momento dell'importazione un pezzo di carne è dichiarato come 892

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«lombo», devono essere soddisfatti i requisiti che sono stati precisati nella modifica, altrimenti la merce in questione non può essere importata nell'ambito del contingente doganale. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

La modifica del 28 ottobre 2015 non stabilisce nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

2.2

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali; pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali Negli articoli 21 e 22 LAgr il legislatore ha definito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. In attuazione di tale mandato legislativo, il Consiglio federale ha deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali (art. 15 cpv. 1 e 2 OIAgr): a.

il contingente doganale intero o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

le quote di contingente;

e.

il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

A causa del loro volume, tali dati non vengono pubblicati direttamente nel presente rapporto ma sono reperibili sul sito Internet dell'UFAG9.

Pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia Durante l'anno in rassegna, le modifiche dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali panificabili nonché i prodotti sottoposti a prezzi soglia (alimenti per animali, semi oleosi e cereali, diversi dai cereali panificabili) sono pubblicati per la prima volta ed esclusivamente sul sito Internet dell'UFAG10.

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www.import.ufag.admin.ch > Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali (testo disponibile solo in francese o tedesco) www.import.ufag.admin.ch > Aliquote di dazio su cereali panificabili, farina, alimenti per animali e zucchero

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