Legge federale sulla navigazione interna

Disegno

(LNI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20161, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni «patente di navigazione» e «patente di conduttore» sono sostituite con «licenza di condurre», con i necessari adeguamenti grammaticali.

1

In tutta la legge, eccettuati il titolo prima dell'articolo 18 e gli articoli 18 capoverso 4, 19 capoverso 1 e 59 capoverso 4, «patente» è sostituito con «licenza», con i necessari adeguamenti grammaticali; nel titolo prima dell'articolo 18 e negli articoli 18 capoverso 4, 19 capoverso 1 e 59 capoverso 4, il termine «patente» o «patenti» è stralciato.

2

Negli articoli 14, 30 capoverso 1 e 58 capoverso 2 «esame» è sostituito con «ispezione», con i necessari adeguamenti grammaticali.

3

In tutta la legge «idoneo alla guida» è sostituito con «capace di condurre» e «inidoneo alla guida» è sostituito con «incapace di condurre».

4

In tutta la legge, eccettuato l'articolo 21, «inidoneità alla guida» è sostituito con «incapacità di condurre»; nell'articolo 21 «inidoneità alla guida» è sostituito con «inidoneità a condurre» e «idoneità alla guida» è sostituito con «idoneità a condurre».

5

Nell'articolo 21 capoverso 1 lettera c «alla guida di» è sostituito con «nel condurre».

6

1 2

FF 2016 5811 RS 747.201

2013-1280

5835

Navigazione interna. LF

7

In tutta la legge «condotta» è sostituito con «conduzione».

8

Nell'articolo 1 capoverso 2 «i natanti» è sostituito con «le imbarcazioni».

9

In tutta la legge «battello» è sostituito con «natante».

10

FF 2016

Nell'articolo 62 capoverso 3 «concessionario» è sostituito con «professionale».

Art. 7

Concessione e autorizzazione

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori (LTV).

Art. 13 cpv. 2 e 2bis 2

La licenza di navigazione è rilasciata unicamente se: a.

il natante è conforme alle prescrizioni;

b.

è stata conclusa la prescritta assicurazione di responsabilità civile; e

c.

nel caso di battelli per passeggeri, battelli per il trasporto di merci o galleggianti speciali, l'impresa ha fornito l'attestato di sicurezza.

2bis

Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.

Art. 14 cpv. 1bis, 3 e 4 Nel caso di battelli per passeggeri, battelli per il trasporto di merci o galleggianti speciali, l'autorità valuta i documenti presentati per l'attestato di sicurezza in funzione dei rischi sulla base di rapporti di periti indipendenti o di propri controlli a campione.

1bis

3

e 4 Abrogati

Titolo prima dell'art. 15a

Sezione 1a: Vigilanza Art. 15a 1

Ispezioni successive

L'autorità sottopone i natanti a ispezioni periodiche. Effettua inoltre ispezioni se: a.

sussistono dubbi sulla sicurezza d'esercizio del natante; oppure

b.

il natante è stato trasformato o ha subito modifiche sostanziali.

Le ispezioni successive possono essere effettuate in funzione dei rischi sulla base di rapporti di periti indipendenti o di controlli a campione svolti dalle autorità.

2

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'ispezione successiva dei natanti.

3

3

RS 745.1

5836

Navigazione interna. LF

Art. 15b

FF 2016

Trasformazioni e modifiche

Se il detentore o il proprietario prevede trasformazioni o modifiche del natante che possono incidere sulla sua sicurezza d'esercizio, deve annunciarle all'autorità prima di realizzarle.

1

Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall'approvazione dei piani o dall'autorizzazione d'esercizio esistente, occorre una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione d'esercizio.

2

3

L'autorità decide caso per caso e stabilisce la procedura.

Art. 17 cpv. 2, 4 e 5 La licenza di condurre è rilasciata se l'esame ufficiale ha provato che il candidato possiede la necessaria competenza a condurre.

2

4

e 5 Abrogati

Inserire gli art. 17a e 17b prima del titolo della sezione 3 Art. 17a 1

Idoneità a condurre e competenza a condurre

Chi conduce un natante dev'essere idoneo a condurre e competente a condurre.

Chi esercita un servizio nautico a bordo di un natante dev'essere idoneo a condurre.

2

3

4

È idoneo a condurre chi: a.

ha compiuto l'età minima stabilita dal Consiglio federale;

b.

possiede le capacità fisiche e psichiche necessarie per condurre un natante con sicurezza o per esercitare un servizio nautico con sicurezza;

c.

è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la conduzione sicura di un natante o l'esercizio sicuro di un servizio nautico;

d.

per il suo comportamento precedente offre la garanzia che, nel condurre un natante, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

È competente a condurre chi: a.

conosce le norme di circolazione; e

b.

sa condurre con sicurezza i natanti della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.

Esercita un servizio nautico chi fa parte dell'equipaggio minimo prescritto a bordo del natante oltre al conduttore o svolge attività nautiche su incarico di quest'ultimo.

5

Art. 17b

Accertamento dell'idoneità a condurre e della competenza a condurre

Se sussistono dubbi sull'idoneità a condurre di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica dell'idoneità, segnatamente in caso di: 1

5837

Navigazione interna. LF

FF 2016

a.

conduzione in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata;

b.

conduzione sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;

c.

violazioni delle norme di circolazione facenti desumere mancanza di riguardo per il prossimo;

d.

comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l'articolo 66c della legge federale del 19 giugno 19594 sull'assicurazione per l'invalidità;

e.

comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un natante a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

Dal compimento dei 70 anni, i conduttori sono convocati ogni due anni a un esame medico di controllo per accertare l'idoneità a condurre. Il Consiglio federale emana prescrizioni su tale esame. Può in particolare disporre l'obbligo dell'esame da parte di un medico di fiducia prima del compimento dei 70 anni, e a intervalli diversi, per i titolari di determinate categorie di licenze.

2

I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all'Ufficio federale dei trasporti, all'autorità cantonale o militare competente in materia di circolazione stradale e di navigazione oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

3

L'autorità cantonale comunica all'Ufficio AI, su sua richiesta, se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre.

4

Se vi sono dubbi sulla competenza a condurre di una persona, quest'ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conduttore o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.

5

6 Se

l'autorità competente in materia di circolazione stradale o di navigazione ha dubbi sull'idoneità alla guida o a condurre di una persona a causa dei fatti di cui al capoverso 1, lo comunica all'autorità di abilitazione competente per l'altro ambito di circolazione qualora l'interessato sia titolare di una licenza corrispondente.

Art. 18a

Periodo di attesa in seguito a conduzione senza licenza

Chi ha condotto un natante senza essere titolare della licenza di condurre non riceve tale licenza per almeno sei mesi dall'infrazione. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.

4

RS 831.20

5838

Navigazione interna. LF

FF 2016

Art. 19 cpv. 3 e 4 Le infrazioni alle norme di circolazione e alle disposizioni sull'idoneità a condurre per le quali la presente legge commina una pena pecuniaria o detentiva comportano la revoca della licenza di condurre o l'ammonimento del conduttore.

3

Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, i precedenti quale conducente di veicoli a motore e conduttore di natanti come anche la necessità professionale di condurre un natante. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.

4

Art. 20 cpv. 1 lett. d 1

Commette un'infrazione lieve chi: d.

conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6) e senza commettere altre infrazioni alle norme di circolazione.

Art. 20a cpv. 1 lett. b 1

Commette un'infrazione medio grave chi: b.

conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6) e commette inoltre un'infrazione lieve alle norme di circolazione;

Art. 20b cpv. 1 lett. b 1

Commette un'infrazione grave chi: b.

conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6);

Art. 20c

Revoche di licenze e altre misure amministrative secondo la legge federale sulla circolazione stradale

Le revoche di licenze e le altre misure amministrative secondo la legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale, in corso e precedenti, sono equiparate alle revoche di licenze e alle altre misure amministrative secondo gli articoli 20 capoversi 2 e 3, 20a capoverso 2 e 20b capoverso 2 della presente legge, in corso e precedenti.

1

Nell'ambito di procedimenti per il giudizio delle infrazioni alle norme di circolazione della presente legge, le autorità di perseguimento penale, le autorità giudiziarie 2

5

RS 741.01

5839

Navigazione interna. LF

FF 2016

e quelle amministrative possono consultare mediante procedura di richiamo il registro delle misure amministrative di cui alla legge federale sulla circolazione stradale.

Art. 24a cpv. 2 Il Consiglio federale può vietare la conduzione sotto l'influsso dell'alcol a chi conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo.

2

Art. 24b cpv. 3 lett. a e c, 3bis, 4bis, 6 e 7 3

È ordinata una prova del sangue se: a.

vi sono indizi di incapacità di condurre che non sono riconducibili all'influsso dell'alcol;

c.

la persona interessata esige che venga effettuata un'analisi alcolemica del sangue.

La prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un'analisi alcolemica dell'alito o se questa non è adatta ad accertare l'infrazione.

3bis

Se è stata misurata sia la concentrazione di alcol nell'alito sia quella nel sangue, è determinante la concentrazione di alcol nel sangue.

4bis

Il Consiglio federale fissa le concentrazioni di alcol nell'alito e nel sangue a partire dalle quali, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'incapacità di condurre secondo l'articolo 24a e stabilisce il livello a partire dal quale le concentrazioni di alcol nell'alito e nel sangue sono considerate qualificate.

6

7

Il Consiglio federale può: a.

fissare, per altre sostanze che riducono la capacità di condurre, la concentrazione nel sangue a partire dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l'incapacità di condurre secondo l'articolo 24a;

b.

prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce la capacità di condurre siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, in particolare le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie;

c.

prevedere eccezioni all'applicazione della presente sezione alla conduzione di determinati tipi di natanti senza motore;

d.

autorizzare un ufficio federale a disciplinare i dettagli tecnici o amministrativi.

Art. 28

Polizia della navigazione

L'Ufficio federale dei trasporti emana le prescrizioni necessarie alla sicurezza e alla regolarità della navigazione renana internazionale, in particolare quelle fondate su risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Può dichiarare applicabili tali prescrizioni anche al tratto tra Basilea e Rheinfelden.

5840

Navigazione interna. LF

FF 2016

Art. 31 cpv. 1 Un natante non può essere messo in circolazione prima che sia stato presentato un certificato d'assicurazione di responsabilità civile.

1

Art. 41 cpv. 1 Chiunque in stato di ebrietà conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6).

1

Art. 49 Abrogato Art. 56 cpv. 2bis Può emanare prescrizioni particolari per la navigazione militare o civile dell'Amministrazione federale. Tali prescrizioni possono derogare in particolare alle disposizioni della presente legge concernenti l'ammissione dei natanti, la formazione e l'abilitazione dei conduttori nonché le norme di circolazione. Possono prevedere misure particolari in materia di circolazione.

2bis

Titolo prima dell'art. 62a

Capo decimo: Disposizioni esecutive e finali Art. 62a

Comunicazioni

Le autorità penali comunicano all'autorità competente ogni infrazione che può giustificare una misura prevista nella presente legge.

1

Le autorità penali comunicano all'Ufficio federale dei trasporti ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un'impresa di navigazione concessionaria oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.

2

Art. 62b

Banche dati centralizzate

L'ufficio federale competente può istituire e gestire banche dati centralizzate accessibili ai Cantoni. Queste possono comprendere: 1

a.

un registro dei natanti e dei detentori;

b.

un registro delle misure amministrative;

c.

un registro delle autorizzazioni a condurre.

5841

Navigazione interna. LF

FF 2016

A tale scopo il Consiglio federale può estendere i registri gestiti secondo la legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale.

2

L'istituzione e la gestione delle banche dati sono finanziate dai Cantoni. I costi sono ripartiti secondo il numero di natanti ammessi nei Cantoni.

3

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

la procedura di collaborazione e la ripartizione dei costi;

b.

le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 62c

Registro dei natanti e dei detentori

Il registro dei natanti e dei detentori serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: 1

a.

controllo dell'ammissione alla circolazione, dell'assicurazione delle imbarcazioni e dello sdoganamento;

b.

allestimento della statistica dei natanti;

c.

identificazione del detentore.

Il registro comprende tutti i natanti ammessi attualmente e in passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d'origine dei detentori nonché le indicazioni relative alla loro assicurazione di responsabilità civile.

2

I dati personali e i dati relativi ai natanti contenuti nel registro sono trattati dalle autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di navigazione, oltre che dall'ufficio federale competente per la gestione del registro.

3

4

5

6 7

I servizi seguenti possono consultare il registro mediante procedura di richiamo: a.

le autorità federali e cantonali competenti per le ispezioni dei natanti;

b.

l'Ufficio federale di statistica per quanto attiene ai dati relativi alle imbarcazioni;

c.

le autorità di polizia e doganali per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell'ammissione alla circolazione nonché l'identificazione del detentore e del suo assicuratore;

d.

le autorità doganali per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dello sdoganamento secondo la legge del 18 marzo 20057 sulle dogane.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;

c.

la procedura di comunicazione;

d.

la rettifica dei dati;

RS 741.01 RS 631.0

5842

Navigazione interna. LF

FF 2016

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate;

g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la sicurezza dei dati.

Art. 62d

Registro delle misure amministrative

Il registro delle misure amministrative serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: 1

a.

rilascio di licenze di condurre;

b.

esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conduttori;

c.

allestimento della statistica delle misure amministrative.

Il registro comprende tutte le misure amministrative decise da autorità svizzere, nonché quelle ordinate da autorità estere contro persone residenti in Svizzera, ossia: 2

a.

rifiuto e revoca di licenze e autorizzazioni;

b.

divieto di condurre;

c.

non riconoscimento della licenza di condurre svizzera da parte di autorità estere;

d.

non riconoscimento della licenza di condurre estera;

e.

ammonimento;

f.

esami di psicologia del traffico e di medicina del traffico;

g.

condizioni imposte;

h.

nuovo esame di conduttore;

i.

revoca o modifica delle misure di cui alle lettere a­h.

I dati personali contenuti nel registro sono trattati dalle autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre.

3

Nell'ambito di procedimenti per il giudizio delle infrazioni alle norme di circolazione, le autorità di perseguimento penale e quelle giudiziarie possono consultare il registro mediante procedura di richiamo.

4

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;

c.

la procedura di comunicazione;

d.

la rettifica dei dati;

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità interessate; 5843

Navigazione interna. LF

g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la sicurezza dei dati.

Art. 62e

FF 2016

Registro delle autorizzazioni a condurre

Il registro delle autorizzazioni a condurre serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: 1

2

a.

rilascio di licenze di condurre;

b.

controlli delle autorizzazioni a condurre civili e militari;

c.

allestimento della statistica delle autorizzazioni a condurre.

Il registro contiene: a.

le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o da autorità estere per persone residenti in Svizzera;

b.

le attuali revoche di licenze di condurre, e gli attuali rifiuti o non riconoscimenti di licenze nonché divieti di condurre, decisi da autorità svizzere;

c.

le attuali revoche di licenze di condurre, e gli attuali rifiuti o non riconoscimenti di licenze nonché divieti di condurre, decisi da autorità estere contro persone residenti in Svizzera o titolari di una licenza di condurre svizzera.

I dati personali contenuti nel registro sono trattati dalle autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre.

3

4

5

I servizi seguenti possono consultare il registro mediante procedura di richiamo: a.

gli organi di polizia e doganali per quanto attiene ai dati richiesti per controllare l'autorizzazione a condurre;

b.

le autorità di perseguimento penale e quelle giudiziarie per quanto attiene a tutti i dati nell'ambito di procedimenti per il giudizio delle infrazioni alle norme di circolazione.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;

c.

la procedura di comunicazione;

d.

la rettifica dei dati;

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità interessate;

g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la sicurezza dei dati.

5844

Navigazione interna. LF

FF 2016

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20028 sui disabili Art. 9 cpv. 3 lett. c n. 4 3

Il diritto di ricorso comprende: c.

la facoltà di ricorrere contro le decisioni di approvazione dei piani, come pure di ammissione o di omologazione dei veicoli, prese dalle autorità federali in virtù: 4. degli articoli 8, 14 e 15b capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 19759 sulla navigazione interna,

2. Legge federale del 19 giugno 195910 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 66c cpv. 1 Se ha dubbi sulla capacità fisica o psichica dell'assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l'ufficio AI può comunicare all'autorità cantonale competente l'identità dell'assicurato (art. 22 legge federale del 19 dicembre 195811 sulla circolazione stradale e art. 17b cpv. 4 legge federale del 3 ottobre 197512 sulla navigazione interna).

1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8 9 10 11 12

RS 151.3 RS 747.201 RS 831.20 RS 741.01 RS 747.201

5845

Navigazione interna. LF

5846

FF 2016