Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Norme tecniche per gli impianti di telecomunicazione Conformemente all'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997 1 sulle telecomunicazioni (LTC) e all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza abrogata del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione (vOIT) in combinato disposto con l'articolo 44 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 20153 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha definito le norme tecniche (vedi allegato) per gli impianti di telecomunicazione il cui rispetto fa presumere la conformitą alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b, capoverso 3 o 4 lettere a, b, c, d, e o f vOIT sugli impianti di telecomunicazione. Il rispetto di queste norme non fa presumere la conformitą alle esigenze fondamentali dell'OIT.

Si tratta di norme emanate dall'UFCOM o di norme europee armonizzate che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) oppure dall'Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni (ETSI).

Le liste dei titoli delle norme tecniche definite dall'UFCOM come pure i testi di queste norme possono essere ordinati presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (Switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono: 052 254 54 54, fax: 052 254 54 74 o presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, telefono: 031 560 66 66, fax: 031 560 66 67.

I testi della comunicazione della Commissione e della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2502 Bienne, telefono: 058 460 55 64, fax: 058 460 55 55, e-mail: faa@bakom.admin.ch o sul suo sito Internet: www.ufcom.ch.

26 luglio 2016

Ufficio federale delle comunicazioni: Philipp Metzger

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RS 784.10 RU 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 995 6657 7085, 2008 1903, 2009 5837 6243, 2012 6561, 2014 4169 RS 784.101.2

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FF 2016

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformitą alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 vOIT Norme tecniche che figurano nella comunicazione 2016/C249/014 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 1999/5/CE5 il cui rispetto fa presumere la conformitą alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 vOIT conformemente alla seguente tabella di equivalenza: Esigenza fondamentale OIT

Esigenza fondamentale direttiva 1999/5/CE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 3 art. 7 cpv. 4 lett. a art. 7 cpv. 4 lett. b art. 7 cpv. 4 lett. c art. 7 cpv. 4 lett. d art. 7 cpv. 4 lett. e art. 7 cpv. 4 lett. f

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f

Norme tecniche emanate dall'UFCOM elencate qui di seguito: Riferimento del documento

Limite di validitą del documento sostituito

Titolo del documento

Riferimento del documento sostituito

NT-3002 Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei

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art. 7 cpv. 3

NT-3003 ­ Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a ­ bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case

art. 7 cpv. 3

NT-3004 Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori

art. 7 cpv. 3

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Esigenza fondamentale vOIT

GU n. C249/1 dell'8.7.2016 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformitą, GU n. L91/10 del 7.4.1999.

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