Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione La Zürcher Kunstgesellschaft (Zurigo), in virtù degli articoli 10 e 11 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo dell'istituzione prestatrice: Museum of Modern Art (MoMA), 11 W 53rd St, New York, NY 10019, USA;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 5 gennaio 2016;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 31 maggio 2016;

F.

Durata dell'esposizione: dal 5 febbraio 2016 al 1° maggio 2016;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 5 gennaio 2016 al 31 maggio 2016.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione al servizio sottoscritto.

19 gennaio 2016

Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

1

La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Garanzia di restituzione per i musei») e può essere ottenuta presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

2016-0045

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